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Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2)

dell’8 ottobre 1999

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 74 e 89 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 marzo 19971, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo La presente legge ha lo scopo di ridurre le emissioni di CO2 derivanti dall’utilizza- zione energetica di agenti energetici fossili (combustibili e carburanti). Essa tende a contribuire anche alla riduzione di altri effetti dannosi sull’ambiente, a un’utiliz- zazione parsimoniosa e razionale dell’energia nonché a un maggior impiego delle energie rinnovabili.

Art. 2 Obiettivo di riduzione 1 Entro il 2010, le emissioni di CO2 derivanti dall’utilizzazione energetica di agenti energetici fossili devono diminuire globalmente del 10 per cento rispetto al 1990. Determinante ai fini dell’obiettivo è il valore medio conseguito fra il 2008 e il 2012. 2 Le emissioni derivanti dall’utilizzazione energetica di combustibili fossili devono diminuire del 15 per cento in totale e quelle derivanti dai carburanti fossili (esclusi i carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali) dell’8 per cento in totale. 3 Il Consiglio federale si impegna a favore di una limitazione delle emissioni deri- vanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali e la disciplina me- diante accordi internazionali. 4 La quantità totale delle emissioni è calcolata in funzione degli agenti energetici fossili messi in commercio in Svizzera allo scopo di utilizzarne l’energia. 5 Il Consiglio federale può fissare obiettivi per singoli settori dell’economia in col- laborazione con gli ambienti interessati. 6 Il Consiglio federale sottopone per tempo all’Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2010. Consulta dapprima le cerchie in- teressate.

RS 641.71 1 FF 1997 III 370

1999-5362 979

Riduzione delle emissioni di CO2. LF RU 2000

7 Nel computo delle emissioni di CO2 ai sensi della presente legge, il Consiglio fe- derale può tenere adeguatamente conto delle diminuzioni delle emissioni conseguite all’estero e finanziate dalla Svizzera o da imprese con sede in Svizzera. Definisce le esigenze e in tale ambito tiene conto dei criteri riconosciuti a livello internazionale.

Art. 3 Mezzi 1 L’obiettivo di riduzione deve essere in primo luogo raggiunto mediante provvedi- menti di politica energetica, dei trasporti, ambientale e finanziaria nonché mediante provvedimenti volontari. 2 Se tali provvedimenti, da soli, non permettono di raggiungere l’obiettivo di ridu- zione, la Confederazione riscuote una tassa di incentivazione sugli agenti energetici fossili (tassa CO2).

3 Determinati consumatori di combustibili e di carburanti fossili possono essere

esentati dalla tassa CO2 dietro impegno formale nei confronti della Confederazione a limitare le emissioni di CO2 (art. 9).

Art. 4 Provvedimenti volontari

1 Sono provvedimenti volontari segnatamente anche le dichiarazioni in base alle

quali consumatori di combustibili e carburanti fossili si impegnano volontariamente a limitare le emissioni. 2 Il Consiglio federale può incaricare organizzazioni idonee del sostegno e dell’ese- cuzione di provvedimenti volontari.

Art. 5 Valutazione 1 Il Consiglio federale valuta regolarmente l’efficacia dei provvedimenti adottati e previsti quanto alla riduzione delle emissioni di CO2. Tiene conto in particolare del- l’evoluzione delle principali condizioni quadro, quali l’incremento demografico, economico e del traffico.

2 Per la valutazione si basa su rilevazioni statistiche.

Sezione 2: Tassa CO 2

Art. 6 Introduzione della tassa 1 Se si può prevedere che i provvedimenti di cui all’articolo 3 capoverso 1, da soli, non permetteranno di raggiungere l’obiettivo di riduzione, il Consiglio federale in- troduce la tassa CO2.

2 In tale ambito il Consiglio federale tiene segnatamente conto:

a. delle ripercussioni di altre tasse sull’energia; b. dei provvedimenti presi da altri Stati;

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c. dei prezzi dei carburanti e dei combustibili negli Stati limitrofi; d. della capacità concorrenziale dell’economia e di singoli settori.

3 Il Consiglio federale può introdurre la tassa al più presto nel 2004.

4 Può introdurre la tassa in modo graduale. Stabilisce in anticipo la data d’applica- zione delle singole fasi.

Art. 7 Oggetto e aliquota della tassa 1 Sono sottoposte alla tassa CO2 la produzione o l’estrazione e l’importazione di carbone nonché di combustibili e carburanti fossili ai sensi dell’articolo 2 della leg- ge federale del 21 giugno 19962 sull’imposizione degli oli minerali, nella misura in cui detti agenti energetici siano commercializzati a fini d’utilizzazione energetica.

2 L’aliquota della tassa ammonta al massimo a 210 franchi per tonnellata di CO2.

3 Il Consiglio federale può fissare aliquote differenziate per i combustibili e i carbu- ranti fossili in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riduzione. Può anche riscuotere la tassa CO2 soltanto sui combustibili o soltanto sui carburanti.

4 Le aliquote della tassa sottostanno all’approvazione dell’Assemblea federale.

Art. 8 Assoggettamento alla tassa Sono assoggettati alla tassa: a. per la tassa sul carbone: gli assoggettati all’obbligo di pagare il dazio all’im- portazione conformemente alla legge federale del 1° ottobre 19253 sulle do- gane, nonché gli estrattori e i produttori in Svizzera; b. per la tassa sugli altri agenti energetici fossili: gli assoggettati all’obbligo di pagare l’imposta giusta la legge federale del 21 giugno 19964 sull’imposi- zione degli oli minerali.

Art. 9 Esenzione dalla tassa 1 Chi consuma grandi quantità di combustibili o carburanti fossili o chi, in seguito all’introduzione della tassa CO2, si trovi svantaggiato nella concorrenza internazio- nale, è esentato dalla tassa se si impegna formalmente nei confronti della Confedera- zione a limitare le emissioni di CO2.

2 Possono impegnarsi formalmente a limitare le emissioni di CO2:

a. le imprese di grandi dimensioni; b. diversi consumatori di combustibili e carburanti fossili insieme; c. le imprese a elevata intensità energetica quando l’onere derivante dalla tassa CO2 è superiore all’1 per cento del valore di produzione lordo.

2 RS 641.61 3 RS 631.0 4 RS 641.61

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3 L’impegno formale comprende almeno:

a. la limitazione delle emissioni di CO2 entro il 2010; b. l’elaborazione di un piano di provvedimenti; c. la verifica dell’efficacia dei provvedimenti; d. la presentazione di regolari rapporti. 4 L’entità della limitazione delle emissioni prevista per un impegno formale è stabi- lita in base a: a. gli obiettivi di cui all’articolo 2; b. i provvedimenti di riduzione già attuati; c. i costi dei provvedimenti di riduzione; d. la posizione delle imprese nella concorrenza internazionale; e. il tasso prevedibile di crescita della produzione. 5 Se esistono le condizioni per un’esenzione, la tassa è restituita. Il Consiglio fede- rale può negare la restituzione se ne derivano oneri amministrativi sproporzionati rispetto all’importo da restituire. 6 Chi non rispetta gli impegni assunti nei confronti della Confederazione deve paga- re a posteriori la tassa dalla quale era stato esentato, compresi gli interessi. L’ob- bligo del pagamento si prescrive cinque anni dopo la determinazione dell’obbligo fiscale. Inoltre l’autorità fiscale può esigere in ogni momento la prestazione di ga- ranzie.

Art. 10 Utilizzazione del prodotto della tassa 1 Per prodotto della tassa si intendono gli introiti complessivi provenienti dalla tassa CO2 previa detrazione dei costi di esecuzione e compresi gli interessi. 2 Il prodotto della tassa è distribuito alla popolazione e all’economia in funzione degli importi che hanno versato. 3 La quota destinata alla popolazione è distribuita in misura uguale a tutte le persone fisiche. Il Consiglio federale disciplina le modalità e la procedura di distribuzione. Può incaricare della distribuzione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati, contro adeguato indennizzo. 4 La quota destinata all’economia è versata ai datori di lavoro in funzione della mas- sa salariale determinante dei dipendenti (art. 5 LAVS5) per il tramite delle Casse di compensazione AVS. Queste ultime vengono adeguatamente indennizzate. 5 Chi è esentato dalla tassa sul CO2 in virtù dell’articolo 9 non ha diritto a restitu- zioni ai sensi del capoverso 4.

5 RS 831.10

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Art. 11 Procedura 1 Il Consiglio federale disciplina la procedura per la riscossione e la restituzione della tassa sul carbone. Per l’importazione e l’esportazione si applicano le disposi- zioni procedurali della legislazione doganale. 2 La riscossione e la restituzione della tassa sugli altri agenti energetici fossili sono disciplinate dalle disposizioni procedurali della legge federale del 21 giugno 19966 sull’imposizione degli oli minerali. 3 Il Consiglio federale può delegare a organizzazioni idonee compiti esecutivi in re- lazione con la procedura d’esenzione. 4 I rimedi giuridici sono retti dagli articoli 34 segg. della legge federale del 21 giu- gno 1996 sull’imposizione degli oli minerali.

Sezione 3: Disposizioni penali e finali

Art. 12 Sottrazione della tassa 1 Chiunque intenzionalmente procura a sé stesso o a terzi un profitto fiscale illecito, segnatamente sottrae la tassa CO2 od ottiene illecitamente un’esenzione, un abbuono o una restituzione della tassa, è punito con la multa sino al triplo del valore del pro- fitto illecito.

2 Il tentativo e la complicità sono punibili.

3 Chiunque, per negligenza, ottiene per sé stesso o per terzi un profitto fiscale ille- cito, è punito con la multa sino al valore del profitto illecito.

Art. 13 Messa in pericolo della tassa

1 Chiunque intenzionalmente o per negligenza:

a. in violazione della legge, non si annuncia come assoggettato alla tassa; b. non tiene, non stabilisce, non conserva o non presenta correttamente i libri di commercio, i giustificativi, le carte d’affari e altre registrazioni o non adempie il suo obbligo di informare; c. in una domanda di esenzione, abbuono o restituzione della tassa o quale per- sona tenuta a dare informazioni, fornisce indicazioni false, tace fatti rilevanti o presenta giustificativi inveritieri su fatti rilevanti; o d. omette di dichiarare o dichiari in modo errato dati e oggetti determinanti per la riscossione della tassa, è punito con la multa sino a 100 000 franchi in quanto per il fatto non sia comminata una pena più severa da un’altra disposizione. 2 In casi gravi o di recidiva può essere pronunciata la multa sino a 30 000 franchi o sino al valore della tassa messa in pericolo, purché ne risulti un importo più elevato.

6 RS 641.61

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Art. 14 Rapporto con la legge federale sul diritto penale amministrativo 1 Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale del 22 marzo 19747 sul diritto penale amministrativo. 2 L’Amministrazione federale delle dogane è l’autorità competente per il persegui- mento e il giudizio delle infrazioni. 3 Se il fatto costituisce contemporaneamente un’infrazione giusta il capoverso 1 e un’infrazione doganale o un’infrazione per il cui perseguimento è competente l’Am- ministrazione federale delle dogane in base a un altro atto normativo federale in materia di tasse, è pronunciata la pena prevista per l’infrazione più grave, aumentata proporzionalmente.

Art. 15 Esecuzione 1 Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione della presente legge ed emana le disposizioni esecutive. Prima dell’emanazione delle disposizioni esecutive, consulta i Cantoni e le cerchie interessate. 2 Per determinati compiti esso può fare capo ai Cantoni e a organizzazioni private.

3 Nella misura in cui la difesa integrata lo esiga, il Consiglio federale disciplina me- diante ordinanza le deroghe alle disposizioni della presente legge.

Art. 16 Disposizione transitoria Sono sottoposti alla tassa tutti gli agenti energetici fossili per i quali il credito fiscale relativo agli oli minerali o l’obbligo di pagare il dazio sorge dopo l’entrata in vigore della tassa CO2.

Art. 17 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999 Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999 Il presidente: Rhinow La presidente: Heberlein Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker

7 RS 313.0

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Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 3 febbraio 2000.8

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2000.

5 aprile 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

8 FF 1999 7533

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