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AS 2000 98

Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP)

del 19 dicembre 1997

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 24septies, 36quater e 36sexies della Costituzione federale e l’articolo 23 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale 1; visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 settembre 19962, decreta:

Sezione 1: Scopo e campo d’applicazione

Art. 1 Scopo 1 La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (tassa) deve far sì che, a lungo termine, il traffico pesante copra i costi d’infrastruttura ad esso imputabili e quelli a carico della collettività, in quanto esso non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse.

2 La tassa contribuisce inoltre a:

a. migliorare le condizioni quadro della ferrovia sul mercato dei trasporti; b. incrementare il trasporto delle merci per ferrovia.

Art. 2 Campo d’applicazione La tassa è riscossa per l’utilizzazione delle strade pubbliche.

Sezione 2: Obbligo fiscale

Art. 3 Oggetto La tassa è riscossa sui veicoli pesanti a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera e all’estero (svizzeri ed esteri), destinati al trasporto di beni o di persone.

RS 641.81 1 Queste disposizioni corrispondono attualmente agli art. 74, 84, 85 e 196 n. 3 della Co- stituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 2 FF 1996 V 407

98 2000-0031

Legge sul traffico pesante RU 2000

Art. 4 Eccezioni ed esenzioni 1 Il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dalla tassa determi- nate categorie di veicoli o i veicoli con scopi d’impiego particolari, oppure può adottare un disciplinamento speciale. Ciò facendo deve tuttavia osservare il princi- pio dell’imputazione adeguata dei costi non coperti (principio di causalità). I veicoli svizzeri ed esteri devono essere parificati. 2 I veicoli adibiti al trasporto di persone sono sottoposti a tassa forfettaria. La tassa annua non supera 5000 franchi. Il Consiglio federale può graduarla secondo le cate- gorie di veicoli.

Art. 5 Persone assoggettate al pagamento della tassa 1 È assoggettato al pagamento della tassa il detentore; nel caso di veicoli esteri è as- soggettato anche il conducente.

2 Il Consiglio federale può dichiarare altre persone solidalmente responsabili.

Sezione 3: Basi di calcolo della tassa

Art. 6 Principio 1 La tassa è calcolata in base al peso totale massimo autorizzato del veicolo e ai chilometri percorsi. 2 Nel caso di veicoli combinati, il peso totale massimo autorizzato dei veicoli trattori può essere utilizzato come base di calcolo della tassa. 3 La tassa può inoltre essere riscossa in funzione delle emissioni o del consumo.

Art. 7 Copertura dei costi 1 I proventi della tassa non devono superare i costi d’infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. 2 I costi a carico della collettività comprendono il saldo dei costi e degli utili esterni di prestazioni del traffico pesante in favore dell’economia generale. 3 Il calcolo dei costi e degli utili esterni del traffico pesante è periodicamente ag- giornato. Deve corrispondere al livello attuale delle conoscenze scientifiche.

Art. 8 Tariffa

1 Il Consiglio federale fissa la tariffa della tassa come segue:

a. la tariffa ammonta almeno a 0,6 centesimi e non deve superare i 2,5 centesi- mi per chilometro percorso e tonnellata di peso totale massimo autorizzato; b. in caso di aumento del peso totale massimo autorizzato a 40 tonnellate, la ta- riffa massima è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può aumentare di un quinto al massimo la tariffa applicabile ai veicoli di peso totale autorizzato superiore a 28 tonnellate;

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c. se la tassa è riscossa in funzione delle emissioni nel senso dell’articolo 6 ca- poverso 3, la tariffa va intesa quale valore medio; trattandosi di veicoli con emissioni superiori o inferiori alla media, la tariffa può essere aumentata o diminuita. 2 Il Consiglio federale può introdurre la tassa gradatamente e differenziarla secondo le categorie di veicoli. A decorrere dal 1° gennaio 2005, può adeguare al rincaro la tassa di cui al capoverso 1. 3 All’introduzione della tassa e ad ogni aumento della tariffa il Consiglio federale:

a. tiene conto dei calcoli dei costi d’infrastruttura non coperti nonché dei costi e degli utili esterni del traffico pesante; b. tiene conto dell’onere dell’economia; c. tiene conto degli effetti in materia di pianificazione del territorio e delle ri- percussioni sull’approvvigionamento nelle regioni non servite o servite in- sufficientemente dalla ferrovia; d. vigila affinché la tassa persegua la competitività della ferrovia; e. considera le ripercussioni della tassa per quanto concerne l’eventuale traffi- co di aggiramento sulle strade estere confinanti.

Art. 9 Tassa forfettaria come eccezione 1 Se non è possibile calcolare la tassa commisurata alle prestazioni o se il calcolo richiede oneri sproporzionati, in casi motivati è possibile riscuotere tasse forfettarie. I proventi della tassa non possono essere ridotti e non devono insorgere distorsioni della concorrenza. 2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli delle condizioni e del calcolo della tassa forfettaria.

Sezione 4: Riscossione della tassa

Art. 10 Esecuzione

1 Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione.

2 Esso può avvalersi della collaborazione dei Cantoni e di organizzazioni private.

Art. 11 Determinazione della prestazione chilometrica assoggettata alla tassa 1 La persona assoggettata alla tassa deve collaborare alla determinazione della pre- stazione chilometrica. 2 Il Consiglio federale può prescrivere l’installazione di dispositivi speciali o altri mezzi ausiliari, a prova di manipolazione, per la rilevazione della prestazione chilo- metrica. Per quanto possibile, tali dispositivi devono essere intercambiabili con i dispositivi prescritti nell’UE.

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3 In mancanza di indicazioni idonee o di documenti, la tassa può essere imposta

d’ufficio.

Art. 12 Inizio e fine dell’obbligo fiscale 1 Per i veicoli svizzeri, l’obbligo fiscale inizia il giorno dell’immatricolazione uffi- ciale del veicolo e termina il giorno della restituzione delle targhe di controllo o dell’annullamento della licenza di circolazione. 2 Per i veicoli esteri, l’obbligo fiscale inizia con l’entrata nel territorio svizzero e termina al più tardi con l’uscita. Il credito fiscale diventa esigibile al più tardi al momento dell’uscita dalla Svizzera.

Art. 13 Periodo fiscale La tassa è riscossa almeno una volta all’anno.

Art. 14 Disposizioni procedurali particolari 1 Il Consiglio federale può prevedere pagamenti anticipati, prestazioni di garanzia, provvedimenti cautelativi e procedure semplificate. 2 Gli articoli 123 e 124 della legge sulle dogane3 concernenti le misure di sicurezza sono applicabili per analogia. 3 Le decisioni passate in giudicato relative al credito fiscale sono parificate alle sen- tenze esecutive di cui agli articoli 80 segg. della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento4.

Art. 15 Prescrizione 1 Il credito fiscale si prescrive in cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno civile in cui è diventato esigibile. Sono fatti salvi i periodi di prescrizione più lunghi pre- visti dal diritto penale.

2 Il rimborso si prescrive in cinque anni dal pagamento dell’indebito.

3 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d’esazione o rettifica da parte dell’autorità competente; è sospesa fintanto che la persona assoggettata al paga- mento della tassa non può essere escussa in Svizzera.

4 In ogni caso, il credito fiscale si prescrive in quindici anni.

Art. 16 Assistenza amministrativa e obbligo di denuncia 1 Le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge collaborano nell’adem- pimento dei rispettivi compiti; si trasmettono reciprocamente le necessarie informa- zioni e si accordano, su richiesta, l’accesso reciproco ai documenti ufficiali.

3 RS 631.0 4 RS 281.1

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2 Le autorità di polizia e le autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni trasmettono, su richiesta, tutte le informazioni necessarie alle autorità inca- ricate dell’esecuzione della presente legge.

3 Gli organi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni che nell’adem-

pimento della loro attività di servizio constatano un’infrazione o ne vengono a cono- scenza, sono tenuti a denunciarla all’autorità competente per la tassazione. 4 L’assistenza in materia penale tra le autorità federali e cantonali si fonda sull’ar- ticolo 30 della legge federale sul diritto penale amministrativo5.

Art. 17 Condono della tassa

1 L’autorità competente per la tassazione può condonare integralmente o parzial-

mente la tassa alla persona assoggettata per la quale, a causa di una situazione di bisogno, il pagamento dell’importo o di un interesse costituisce un onere troppo grave. 2 La domanda di condono, motivata per scritto, deve essere inoltrata all’autorità competente entro un anno dalla determinazione della tassa. La decisione di tale au- torità può essere impugnata presso la Direzione generale delle dogane.

Art. 18 Statistica I dati relativi alle prestazioni chilometriche possono essere utilizzati a fini statistici nel rispetto della protezione dei dati.

Sezione 5: Impiego della tassa Art. 19 1 Un terzo dei proventi netti è assegnato ai Cantoni come spesa vincolata e due terzi restano alla Confederazione. 2 La Confederazione impiega la sua quota innanzitutto per finanziare i grandi pro- getti ferroviari di cui all’articolo 23 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale e per compensare i costi non coperti del traffico stradale da essa sopportati. 3 I Cantoni impiegano la loro quota innanzitutto per compensare i costi non coperti del traffico stradale da essi sopportati. 4 La ripartizione della quota dei Cantoni secondo il capoverso 1 considera le riper- cussioni particolari della tassa nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche. Per il rimanente, la ripartizione dei contributi ai Cantoni è calcolata in base a: a. la lunghezza della rete stradale aperta ai veicoli a motore; b. l’onere stradale dei Cantoni; c. la popolazione cantonale; d. l’imposizione fiscale dei veicoli a motore.

5 RS 313.0

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Sezione 6: Disposizioni penali e rimedi giuridici

Art. 20 Messa in pericolo o sottrazione della tassa 1 Chiunque intenzionalmente sottrae o mette in pericolo la tassa, procura a sé o ad altri un indebito profitto o compromette la procedura di tassazione legale, ottiene indebitamente una riduzione o un rimborso oppure fornisce dati inesatti in una do- manda di rimborso, è punito con la multa fino al quintuplo della tassa sottratta o messa in pericolo o dell’indebito profitto. In caso di negligenza, la multa può rag- giungere il triplo della tassa sottratta o messa in pericolo o dell’indebito profitto. Sono fatti salvi gli articoli 14-16 della legge federale sul diritto penale amministrati- vo6. La multa minima ammonta a 100 franchi. 2 Se non può essere calcolato esattamente, l’importo della tassa messa in pericolo o sottratta è stimato.

3 Il tentativo e la complicità sono punibili.

4 Se un atto costituisce contemporaneamente una sottrazione o messa in pericolo

della tassa e un’infrazione ad altre disposizioni federali sulle tasse perseguibile da parte dell’Amministrazione federale delle dogane oppure un’infrazione doganale, si applica la pena corrispondente all’infrazione più grave; la pena è adeguatamente aumentata.

Art. 21 Altri reati Gli articoli 14-17 della legge federale sul diritto penale amministrativo7 sono appli- cabili anche nelle procedure cantonali.

Art. 22 Perseguimento penale 1 Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni che concernono veicoli sviz- zeri spettano ai Cantoni. 2 L’Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni concer- nenti veicoli esteri conformemente alla legge federale sul diritto penale amministra-

Art. 23 Rimedi giuridici 1 Per quanto l’esecuzione spetti ai Cantoni, le decisioni della prima istanza canto- nale possono essere impugnate entro 30 giorni dinanzi alla Direzione generale delle dogane. 2 Per quanto l’esecuzione spetti alle autorità doganali, le decisioni dell’ufficio doga- nale possono essere impugnate entro 30 giorni dinanzi alla Direzione generale delle dogane.

6 RS 313.0 7 RS 313.0 8 RS 313.0

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3 Contro la decisione della Direzione generale delle dogane può essere interposto ricorso alla Commissione federale di ricorso doganale. 4 Per il resto, la procedura di ricorso si fonda sulle disposizioni relative all’orga- nizzazione giudiziaria della Confederazione, in particolare sulla legge federale sulla procedura amministrativa9 e sulla legge federale sull’organizzazione giudiziaria10.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 24 Diritto previgente: abrogazione 1 La tassa di cui all’articolo 21 delle disposizioni transitorie della Costituzione fede- rale è abrogata in base al capoverso 8 di tale articolo. 2 Con l’entrata in vigore della legge è abrogata l’ordinanza del 26 ottobre 199411 concernente la tassa sul traffico pesante.

Art. 25 Disposizione transitoria Fino all’entrata in vigore di una base costituzionale per l’impiego della tassa ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2, l’impiego dei proventi della tassa sul traffico pesante avviene in base all’articolo 36quater della Costituzione federale.

Art. 26 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 dicembre 1997 Consiglio nazionale, 19 dicembre 1997 Il presidente, Zimmerli Il presidente, Leuenberger Il segretario, Lanz Il segretario, Anliker

9 RS 172.021 10 RS 173.110 11 RU 1994 2509, 1995 4425

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Esito della votazione popolare ed entrata in vigore

1 La presente legge è stata accettata dal popolo il 27 settembre 1998 12.

2 L’articolo 11 capoverso 2 entra in vigore il 1° febbraio 2000. Le altre disposizioni entreranno in vigore ulteriormente.

23 dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

12 FF 1998 4396