AS 2000 986
Ordinanza del DATEC sull'indennità versata ai Cantoni per il loro sostegno nell'esecuzione dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili
Ordinanza sull’indennità versata ai Cantoni per il loro sostegno nell’esecuzione dell’ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili
del 15 febbraio 2000
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 4 capoverso 3 dell’ordinanza del 12 novembre 1997 1 relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV); d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, ordina:
Art. 1 La Confederazione rimborsa ai Cantoni, annualmente e su base forfetaria, gli oneri sopportati a sostegno dell’esecuzione dell’OCOV. Competente per tale indennizzo è l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio.
Art. 2 L’indennizzo ammonta per ogni unità d’indennizzo a 150’000 franchi l’anno.
Art. 3 Le unità d’indennizzo per Cantone sono stabilite nell’allegato.
Art. 4 Il versamento è effettuato alla fine di giugno.
Art. 5 La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2000.
15 febbraio 2000 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger
RS 814.018.21 1 RS 814.018
986 2000-0444
Tassa d’incentivazione sui composti organici volatili RU 2000
Allegato (Art. 2 e 3)
Unità d’indennizzo Cantone Unità d indennizzo Indennizzo annuale franchi
ZH 1.20 180 000 BE 1.00 150 000 AG 0.80 120 000 SG 0.80 120 000 VD 0.70 105 000 LU 0.60 90 000 SO 0.60 90 000 BS 0.60 90 000 BL 0.60 90 000 TI 0.60 90 000 TG 0.60 90 000 GE 0.50 75 000 NE 0.50 75 000 VS 0.50 75 000 FR 0.50 75 000 ZG 0.40 60 000 SZ 0.40 60 000 GR 0.40 60 000 SH 0.40 60 000 JU 0.40 60 000 FL 0.30 45 000 AR 0.20 30 000 GL 0.20 30 000 UR 0.10 15 000 NW 0.10 15 000 OW 0.10 15 000 AI 0.10 15 000