AS 2000 988
Ordinanza sulla commissione peritale per la tassa d'incentivazione sui composti organici volatili
Ordinanza sulla commissione peritale per la tassa d’incentivazione sui composti organici volatili
del 15 febbraio 2000
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento), visto l’articolo 5 capoverso 3 dell’ordinanza del 12 novembre 1997 1 relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV), ordina:
Art. 1 Organizzazione Il Dipartimento nomina, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, i mem- bri della commissione peritale per la tassa d’incentivazione sui composti organici volatili COV (commissione) e designa quale presidente un rappresentante dell’Uffi- cio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (Ufficio federale). Per il re- sto la commissione si costituisce autonomamente.
Art. 2 Compiti La commissione svolge segnatamente i seguenti compiti: a. elabora raccomandazioni in relazione agli adeguamenti degli allegati 1 e 2 dell’OCOV da parte del Consiglio federale; b. presta la sua consulenza all’Amministrazione federale delle dogane nella trattazione delle domande di restituzione (art. 18-20 OCOV); c. presta la sua consulenza all’Amministrazione delle dogane nell’applicazione dei provvedimenti per ridurre le emissioni (art. 9 OCOV); d. presta la sua consulenza alle autorità federali e cantonali per tutte le altre questioni attinenti la tassa d’incentivazione sui COV.
Art. 3 Funzionamento
1 La commissione è convocata dal Presidente, oppure su richiesta di almeno tre
membri. 2 I membri della commissione possono consultare la documentazione necessaria alla consulenza presso la Direzione generale delle dogane. 3 I membri della commissione si ricusano in presenza di conflitti d’interessi privati che li leghino a un richiedente.
RS 814.018.22 1 RS 814.018
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Commissione peritale per la tassa d’incentivazione sui composti organici volatili RU 2000
4 A seconda degli affari trattati, il presidente può consultare o invitare altre persone in qualità di consulenti alle sedute: a. rappresentanti delle autorità federali e cantonali interessate; b. periti; c. la segreteria della commissione.
Art. 4 Quorum
1 La commissione delibera validamente se è presente più della metà dei membri.
2 Per elaborare le sue raccomandazioni cerca di raggiungere il consenso tra i suoi membri. In caso contrario la commissione decide a maggioranza semplice.
3 A parità di voti, prevale quello del presidente.
Art. 5 Indennità ai membri della commissione L’indennità ai membri della commissione è retta dall’ordinanza del 12 dicembre
19962 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari.
Art. 6 Segreteria L’Ufficio federale gestisce la segreteria della commissione.
Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2000.
15 febbraio 2000 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger
2037
2 RS 172.311
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