AS 2000 994
Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS). Decisione del Consiglio AELS n. 5/1996
Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS)
Decisione del Consiglio n. 5/1996 concernente la modifica dell’allegato B della Convenzione dell’AELS
Adottata il 16 dicembre 1996 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1997
Il Consiglio, visto l’articolo 4 paragrafo 5 della Convenzione, cosciente che le stesse disposizioni concernenti le regole d’origine che figurano nella presente decisione saranno applicate a partire del 1° gennaio 1997 nelle rela- zioni tra gli Stati membri e la Comunità europea, decide:
1. L’allegato B viene sostituito con il testo figurante nell’allegato della pre- sente decisione.
2. La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1997.
3. Il segretario generale deposita il testo della presente decisione, allegato in- cluso, presso il Governo della Norvegia.
Decisione adottata durante la 18esima riunione del Consiglio dell’AELS il 16 dicem- bre 1996 a Ginevra.
RS 0.632.31
994 1999-4095
Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio RU 2000
Allegato
Allegato B relativo alle regole d’origine
Titolo I Disposizione di carattere generale
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente allegato: a) per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche; b) per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto; c) per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un’altra operazione di fab- bricazione; d) per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti; e) per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana); f) per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante – in uno Stato membro – nel cui stabilimento è stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di even- tuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto; g) per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento del- l’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in uno Stato membro; h) per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali defi- nito in applicazione, mutatis mutandis, alla lettera g); i) per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali incorporati non originari del Paese in cui sono stati ottenuti i prodotti stessi; j) per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro ci- fre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente alle- gato «sistema armonizzato» o «SA»;
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k) il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; l) con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporanea- mente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un’unica fattura; m) il termine «territori» comprende le acque territoriali; n) la definizione «unità di calcolo» corrisponde all’unità di valuta europea (ECU).
Titolo II Definizione della nozione di «prodotti originari»
Art. 2 Requisiti di carattere generale (1) Ai fini dell’applicazione della convenzione, si considerano prodotti originari dell’Islanda o della Norvegia: a) i prodotti interamente ottenuti in Islanda o Norvegia ai sensi dell’articolo 5 del presente allegato; b) i prodotti ottenuti in Islanda o Norvegia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul loro territorio, a condizione che: i) detti materiali siano stati oggetto in Islanda o Norvegia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6 del presente allegato oppure che ii) questi materiali siano dei prodotti originari dell’Islanda, della Norvegia o della Svizzera ai sensi di questo allegato; c) le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del pro- tocollo 4 dell’accordo sullo Spazio economico europeo. (2) Ai fini dell’applicazione di questa convenzione, si considerano prodotti originari della Svizzera: a) i prodotti interamente ottenuti in Svizzera ai sensi dell’articolo 5 del pre- sente allegato; b) i prodotti ottenuti in Svizzera in cui sono incorporati materiali non intera- mente ottenuti sul suo territorio, a condizione che: i) detti materiali siano stati oggetto in Svizzera di lavorazioni o trasforma- zioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6 del presente allegato oppure che ii) questi materiali siano dei prodotti originari della Svizzera ai sensi del presente allegato. (3) In deroga ai sotto-paragrafi 1 lettera b punto ii) e 2 lettera b punto ii), conserva- no la loro origine i prodotti originari di uno Stato membro i quali siano esportati da uno Stato membro in un altro senza aver subìto alcuna trasformazione o senza aver
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subìto nello Stato membro d’esportazione lavorazioni o trasformazioni che eccedo- no quelle di cui all’articolo 7 del presente allegato. (4) Per l’applicazione del paragrafo 3, quando sono utilizzati prodotti originari di due o più Stati membri e tali prodotti non hanno subìto nello Stato membro d’espor- tazione lavorazioni o trasformazioni che eccedono quelle di cui all’articolo 7 del presente allegato, l’origine è determinata dal prodotto con il più elevato valore.
Art. 3 (Questo allegato non prevede l’art. 3)
Art. 4 Cumulo diagonale dell’origine (1) Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, i materiali originari della Polonia, dell’Ungheria, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Bulgaria, della Romania, della Lettonia, della Lituania, dell’Estonia, della Slovenia, ai sensi degli accordi tra gli Stati membri rispettivamente la Comunità europea e detti Paesi, incorporati in un prodotto ottenuto in uno Stato membro, si considerano originari di uno Stato membro. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti. (2) I prodotti ai quali è stato riconosciuto il carattere originario a norma del para- grafo 1 continuano ad essere considerati prodotti originari di uno Stato membro uni- camente se il valore aggiunto negli Stati membri supera il valore dei materiali utiliz- zati originari di uno qualsiasi degli altri Paesi di cui al paragrafo 1 o della Comunità europea. In caso contrario, detti prodotti si considerano originari della Comunità europea o del Paese di cui al paragrafo 1 del quale sono originari i materiali utiliz- zati con il valore superiore. Ai fini della determinazione dell’origine non si tiene conto dei materiali originari degli altri Paesi o della Comunità europea di cui al pa- ragrafo 1 che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti in uno Stato membro. (3) Il cumulo di cui al presente articolo si può applicare solo se i materiali utilizzati hanno acquisito il loro carattere originario con l’impiego di regole d’origine identi- che alle regole contenute nell’appendice II del presente allegato.
Art. 5 Prodotti interamente ottenuti (1) Si considerano «interamente ottenuti» in uno Stato membro: a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali degli Stati membri, con le loro navi;
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g) i prodotti ottenuti a bordo delle navi officina degli Stati membri, esclusiva- mente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire sol- tanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che pos- sono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro ac- que territoriali, purché gli Stati membri abbiano diritti esclusivi per lo sfrut- tamento di detto suolo o sottosuolo; k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j). (2) Le espressioni «le navi delle parti contraenti» e «le navi officina delle parti con- traenti» di cui al paragrafo 1 lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina: a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro; b) che battono bandiera di uno Stato membro; c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini di uno Stato membro o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di ammini- strazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di uno Stato membro e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati; d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di uno Stato membro; e) il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 per cento, di cittadini di uno Stato membro.
Art. 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati (1) Ai fini dell’articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considera- no sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni sta- bilite nell’elenco dell’appendice II. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dalla presente conven- zione, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne con- segue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell’elenco è impiegato nella fabbricazione di un al- tro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente im- piegati nella sua fabbricazione. (2) In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell’elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un pro- dotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:
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a) il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto; b) l’applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell’elenco relative al valore massimo dei materiali non originari. Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato. (3) I paragrafi 1 e 2 si applicano, fatte salve le disposizioni dell’articolo 7.
Art. 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti (1) Si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell’articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasforma- zioni: a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei pro- dotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, es- siccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizio- nata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classifica- zione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi; c) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di con- fezioni; ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento; d) l’apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi; e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente allegato per poter essere considerati originari di uno Stato membro; f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto comple- to; g) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a f); h) la macellazione degli animali. (2) Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un de- terminato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in uno Stato membro su quel prodotto.
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Art. 8 Unità da prendere in considerazione (1) L’unità da prendere in considerazione per l’applicazione delle disposizioni del presente allegato è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che: a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un’unica voce, l’intero com- plesso costituisce l’unità da prendere in considerazione; b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro iden- tici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell’applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singo- larmente. (2) Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l’imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classifi- cazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazio- ne dell’origine.
Art. 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un’at- trezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte dell’equi- paggiamento normale e sono compresi nel prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’appa- recchio o il veicolo in questione.
Art. 10 Assortimenti Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano ori- ginari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.
Art. 11 Elementi neutri Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione: a) energia e combustibile; b) impianti e attrezzature; c) macchine e utensili; d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.
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Titolo III Requisiti territoriali
Art. 12 Principio della territorialità (1) Le condizioni relative all’acquisizione del carattere di prodotto originario stabi- lite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione in uno Stato membro, fatte salve le disposizioni dell’articolo 4 e del paragrafo 3 qui sotto. (2) Le merci originarie esportate da uno Stato membro verso un Paese terzo e suc- cessivamente reimportate sono considerate, salvo il disposto dell’articolo 4, non ori- ginarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente: a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle ne- cessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel Paese in questione o nel corso dell’esportazione. (3) Ai fini dell’acquisizione del carattere originario sul territorio di uno Stato mem- bro sulla base delle condizioni specificate nel titolo II non incidono le lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori del relativo Stato membro su materiali esportati da questo Stato membro e ivi successivamente reimportati, a condizione: a) che detti materiali siano interamente ottenuti in uno Stato membro o siano i- vi stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là delle ope- razioni insufficienti di cui all’articolo 7 prima di essere esportati; e b) che si possa fornire alle autorità doganali la prova soddisfacente: i) che le merci reimportate derivano dalla lavorazione o trasformazione dei materiali esportati; e ii) che il valore aggiunto complessivo acquisito al di fuori del relativo Stato membro in applicazione del presente articolo non supera il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito per il quale si chie- de il riconoscimento del carattere originario. (4) Ai fini del paragrafo 3, le condizioni stabilite al titolo II per quanto riguarda l’acquisizione del carattere originario non si applicano alle lavorazioni o trasforma- zioni effettuate al di fuori del relativo Stato membro. Tuttavia, qualora nell’elenco dell’appendice II si applichi una regola che specifica il valore massimo di tutti i materiali non originari per determinare il carattere originario del prodotto finito in questione, la somma del valore totale dei materiali non originari utilizzati in uno
Stato membro e del valore aggiunto complessivo acquisito al di fuori di uno Stato membro in applicazione del presente articolo non deve superare la percentuale indi- cata. (5) Ai fini dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto complessivo» si intendono tutti i costi accumulati al di fuori di uno Stato membro, ivi compreso il valore di tutti i materiali aggiunti fuori da uno Stato membro. (6) I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni specificate nell’elenco dell’appendice II e che si possono considerare sufficiente-
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mente lavorati o trasformati solo a seguito dell’applicazione della tolleranza gene- rale di cui all’articolo 6 paragrafo 2. (7) I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.
Art. 13 Trasporto diretto (1) Il trattamento preferenziale previsto dalla convenzione si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente allegato trasportati tra gli Stati mem- bri direttamente o attraverso i territori degli altri Paesi di cui all’articolo 4 o della Comunità europea. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non fra- zionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all’occorrenza con tra- sbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni de- stinate a garantirne la conservazione in buono stato. I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli degli Stati membri. (2) La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene for- nita alle autorità doganali del Paese importatore presentando: a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal Paese esportatore fino all’uscita dal Paese di transito; oppure b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del Paese di transito conte- nente: i) l’esatta designazione della merce; ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle na- vi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati; e iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel Paese di transito; oppure, c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.
Art. 14 Esposizioni (1) I prodotti originari di uno Stato membro spediti per un’esposizione in un Paese diverso da quelli di cui all’articolo 4 o dalla Comunità europea e venduti, dopo l’esposizione, per essere importati in un altro Stato membro beneficiano, all’impor- tazione, delle disposizioni della convenzione, purché sia fornita alle autorità doga- nali la prova soddisfacente che: a) un esportatore ha inviato detti prodotti da uno Stato membro nel Paese dell’esposizione e ve li ha esposti; b) l’esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona in un altro Stato membro; c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell’esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all’esposizione;
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d) dal momento in cui sono stati inviati all’esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all’esposizione stessa. (2) Alle autorità doganali del Paese d’importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell’origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell’indirizzo dell’esposizione. All’occorrenza, può essere richiesta un’ulteriore prova documen- tale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti. (3) Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
Titolo IV Restituzione o esenzione
Art. 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi (1) I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari di uno Stato membro o di un Paese di cui all’articolo 4 o della Comunità europea per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell’origine conformemente alle dispo- sizioni del titolo V non sono soggetti, in uno Stato membro, ad alcun tipo di restitu- zione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi. (2) Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equi- valente applicabili in uno Stato membro ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono de- stinati alla libera circolazione nel relativo Stato membro. (3) L’esportatore di prodotti coperti da una prova dell’origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale, tutti i docu- menti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto ri- guarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in que- stione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati. (4) Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell’articolo 9, e agli assortimenti definiti ai sensi dell’articolo 10, se tali articoli sono non originari. (5) Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica la convenzione. Inoltre, essi non escludono l’applicazione di un sistema di rimborso all’esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile al- l’esportazione conformemente alle disposizioni della convenzione.
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Titolo V Prova dell’origine
Art. 16 Requisiti di carattere generale (1) Ai sensi del presente allegato i prodotti originari beneficiano, all’importazione in uno Stato membro, delle disposizioni dell’accordo su presentazione: a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell’appendice III; oppure b) nei casi di cui all’articolo 21 paragrafo 1 di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell’appendice IV, rilasciata dall’esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata «dichiarazione su fattura») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione. (2) In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all’articolo 26 i prodotti originari ai sensi del presente allegato beneficiano delle disposizioni della convenzione senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
Art. 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 (1) Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del Paese esportatore su richiesta scritta compilata dall’esportatore o, sotto la responsa- bilità di quest’ultimo, dal suo rappresentante autorizzato. (2) A tale scopo, l’esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formu- lario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all’appendice III. Detti formulari sono compilati in una lingua ufficiale di uno Stato membro o in inglese conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese d’esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con in- chiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev’essere redatta senza spa- ziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l’ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita. (3) L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del Paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’adempimento degli altri obblighi di cui al presente allegato. (4) Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno Stato membro, degli altri Paesi di cui all’articolo 4 o di uno Stato della Co- munità europea e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato. (5) Le autorità doganali che rilasciano il certificato EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l’osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti
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dell’esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorità doganali che rilasciano il certificato EUR.1 devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impos- sibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. (6) La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev’essere indicata nella casella 11 del certificato. (7) Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doga- nali e tenuto a disposizione dell’esportatore dal momento in cui l’esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.
Art. 18 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 (1) In deroga all’articolo 17 paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce se: a) non è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omis- sioni involontarie o circostanze particolari; oppure se b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all’impor- tazione per motivi tecnici. (2) Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, l’esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta. (3) Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. (4) I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: ‘RILASCIATO A POSTERIORI’, ‘NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT’, ‘DÉLI- VRÉ A POSTERIORI’, ‘ISSUED RETROSPECTIVELY’, ‘ÚTGEFID EFTIR Á’, ‘UTSTEDT SENERE’. (5) Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato EUR.1.
Art. 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 (1) In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l’esportatore può richiedere alle autorità doganali che l’hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d’esportazione in loro possesso. (2) I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture: ‘DUPLICATO’, ‘DUPLIKAT’, ‘DUPLICATA’, ‘DUPLICATE’, ‘EFTIRRIT’.
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(3) Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1. (4) Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circola- zione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.
Art. 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato membro, si può sostituire l’originale della prova dell’origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nel territo- rio di uno Stato membro. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall’ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
Art. 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura (1) La dichiarazione su fattura di cui all’articolo 16 paragrafo 1 lettera b) può essere compilata: a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 22, oppure b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi le 6000 unità di calcolo. (2) La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione posso- no essere considerati prodotti originari di uno Stato membro o di uno degli altri Pae- si di cui all’articolo 4 o della Comunità europea e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato. (3) L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a pre- sentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale del Paese d’espor- tazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato. (4) La dichiarazione su fattura dev’essere compilata dall’esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro docu- mento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell’appendice IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle dispo- sizioni di diritto interno del Paese d’esportazione. Se compilata a mano, la dichiara- zione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello. (5) Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell’esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 22, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all’autorità doganale del Paese d’esporta- zione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiara- zione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta. (6) La dichiarazione su fattura può essere compilata dall’esportatore al momento dell’esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presen-
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tata nel Paese d’importazione non più tardi di due anni dall’importazione dei pro- dotti cui si riferisce.
Art. 22 Esportatore autorizzato (1) Le autorità doganali del Paese d’esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi della presente con- venzione a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei pro- dotti in questione. L’esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l’accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l’osservanza degli altri requisiti del presente alle- gato. (2) Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate. (3) Le autorità doganali attribuiscono all’esportatore autorizzato un numero di auto- rizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura. (4) Le autorità doganali controllano l’uso dell’autorizzazione da parte dell’espor- tatore autorizzato. (5) Le autorità doganali possono ritirare l’autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l’esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell’autorizzazione.
Art. 23 Validità della prova dell’origine (1) La prova dell’origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel Paese di esportazione e dev’essere presentata entro tale termine alle autorità doga- nali del Paese d’importazione. (2) Le prove dell’origine presentate alle autorità doganali del Paese d’importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell’applicazione del trattamento preferenziale, quando l’inosser- vanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. (3) Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del Paese d’impor- tazione possono accettare le prove dell’origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
Art. 24 Presentazione della prova dell’origine Le prove dell’origine sono presentate alle autorità doganali del Paese d’importa- zione conformemente alle procedure applicabili in tale Paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell’origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazio- ne sia accompagnata da una dichiarazione dell’importatore secondo la quale i pro- dotti soddisfano le condizioni previste per l’applicazione della conve nzione.
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Art. 25 Importazioni con spedizioni scaglionate Quando, su richiesta dell’importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doga- nali del Paese d’importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate pro- dotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci n. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione della prima spedizione parziale.
Art. 26 Esonero dalla prova dell’origine (1) Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell’origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsia- si carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente allegato e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiara- zione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effet- tuata sulla dichiarazione in dogana C2/CP3 o su un foglio ad essa allegato. (2) Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che pre- sentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale. (3) Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare le 500 unità di cal- colo se si tratta di piccole spedizioni, oppure le 1200 unità di calcolo se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Art. 27 Documenti giustificativi I documenti di cui all’articolo 17 paragrafo 3 e all’articolo 21 paragrafo 3 utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari di uno Stato membro o di uno degli altri Paesi di cui all’articolo 4 o della Comunità europea e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato possono consistere, tra l’altro, in: a) una prova diretta dei processi svolti dall’esportatore o dal fornitore per otte- nere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità inter- na; b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rila- sciati o compilati in uno Stato membro, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali in uno Stato membro, rilasciati o compilati nel relativo Stato membro, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il ca- rattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in un altro Stato membro in conformità del presente allegato, o in uno degli altri Paesi
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di cui all’articolo 4 o della Comunità europea, giusta le regole d’origine cor- rispondenti a questo allegato.
Art. 28 Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi (1) L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all’articolo 17 paragrafo 3. (2) L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per al- meno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all’ar- ticolo 21 paragrafo 3. (3) Le autorità doganali del Paese d’esportazione che rilasciano un certificato di cir- colazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all’articolo 17 paragrafo 2. (4) Le autorità doganali del Paese d’importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.
Art. 29 Discordanze ed errori formali (1) La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell’origine e quelle contenute nei documenti presentati all’ufficio doganale per l’espletamento delle formalità d’importazione dei prodotti non comporta di per sé l’invalidità della prova dell’origine se viene regolarmente accertato che tale docu- mento corrisponde ai prodotti presentati. (2) In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell’ori- gine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.
Art. 30 Importi espressi in unità di calcolo (1) Gli importi nella moneta nazionale del Paese d’esportazione equivalenti a quelli espressi in unità di calcolo sono fissati dal Paese d’esportazione e comunicati agli altri Stati membri. (2) Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dal Paese d’im- portazione, quest’ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del Paese d’esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato mem- bro o di uno degli altri Paesi di cui all’articolo 4 o di uno Stato membro della Co- munità europea, il Paese d’importazione riconosce l’importo notificato dal Paese in questione. (3) Gli importi da utilizzare in unità di calcolo sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in unità di calcolo al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1996. (4) Gli importi espressi in unità di calcolo e il loro controvalore nelle monete nazio- nali degli Stati membri vengono riveduti dal Consiglio su richiesta di uno Stato membro. Nel procedere a detta revisione, il Consiglio garantisce che non si verifi- chino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e
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tiene conto altresì dell’opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in unità di calcolo.
Titolo VI Misure di cooperazione amministrativa
Art. 31 Assistenza reciproca Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, gli Stati membri si prestano reciproca assistenza, mediante le loro amministrazioni doganali, nel con- trollo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Art. 32 Controllo delle prove dell’origine (1) Il controllo a posteriori delle prove dell’origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell’autenticità dei documenti, del carattere originario dei pro- dotti in questione o dell’osservanza degli altri requisiti del presente allegato. (2) Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del Paese d’importazione rispediscono alle autorità doganali del Paese di esporta- zione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichia- razione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un’inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell’origine. (3) Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del Paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. (4) Qualora le autorità doganali del Paese d’importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risul- tati del controllo, esse offrono all’importatore la possibilità di ritirare i prodotti, ri- servandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie. (5) I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doga- nali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno Stato membro o di uno degli altri Paesi di cui all’articolo 4 o della Comunità europea, e se soddisfano gli altri requisiti del presente allegato. (6) Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.
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Art. 33 Composizioni delle controversie Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all’articolo 32 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente allegato vengono sottoposti al Consiglio. La composizione delle controversie tra l’importatore e le autorità doganali del Paese d’importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto Paese.
Art. 34 Sanzioni Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assogget- tato a sanzioni.
Art. 35 Zone franche (1) Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasfor- mazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento. (2) In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari di uno Stato membro importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasfor- mazione subìta è conforme alle disposizioni del presente allegato.
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Appendice I Note esplicative Il testo di queste note esplicative corrisponde al testo pubblicato nella RU 1998
1276 segg.
Appendice II Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario Il testo di questo elenco corrisponde al testo pubblicato nella RU 1998 1283 segg.
Appendice III Certificato di circolazione delle merci EUR.1 e domanda per ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 Questo formulario e questo testo corrispondono al formulario e al testo pubblicato nella RU 1998 1376 segg.
Appendice IV Dichiarazione su fattura La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere ripro- dotte.
Versione inglese The exporter of the products covered by this document (customs authorisation N° ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin (2).
Versione tedesca Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... Ursprungswaren sind (2).
1 Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell’arti- colo 22 dell’allegato, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.
2 Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti.
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Versione francese L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle ... (2).
Versione italiana L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione do- ganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).
Versione islandese Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. ...(1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af ... fríðindauppruna (2).
Versione norvegese Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autori- sasjonsnr. ... (1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har .... preferanseopprinnelse (2).
................................................................................................ (Luogo e data (3))
............................................................................................... ((Firma dell’esportatore; inoltre il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)(4))
1 Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell’arti- colo 22 dell’allegato, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.
2 Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti.
3 Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.
4 Cfr. articolo 21 paragrafo 5 dell’allegato. Nei casi in cui l’esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall’obbligo della firma implica anche la dispensa dall’obbligo di indicare il nome del firmatario.
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Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.