AS 2001 100
Ordinanza sui prodotti da costruzione
Ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC)
del 27 novembre 2000
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 17 della legge sui prodotti da costruzione dell’8 ottobre 1999 1 (LProdC); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995 2 sugli ostacoli tecnici al com- mercio (LOTC), ordina:
Sezione 1: Messa in commercio di prodotti da costruzione
Art. 1 Requisiti essenziali (art. 3 cpv. 3 LProdC)
I requisiti essenziali concernenti le opere secondo l’articolo 3 capoverso 3 LProdC e ai sensi dell’allegato 1 della Direttiva sui prodotti da costruzione3 figurano segnata- mente nei seguenti atti normativi della Confederazione: a. ordinanza 3 del 18 agosto 19934 concernente la legge sul lavoro (Igiene, OLL 3); b. ordinanza 4 del 18 agosto 19935 concernente la legge sul lavoro (Aziende industriali, approvazione dei piani e permesso d’esercizio, OLL 4); c. ordinanza del 15 dicembre 1986 6 contro l’inquinamento fonico; d. ordinanza del 22 giugno 1994 7 sulla radioprotezione; e. ordinanza del 1° luglio 19988 contro l’inquinamento delle acque con liquidi nocivi; f. ordinanza del 19 ottobre 19949 concernente il campo e il grado di protezione delle costruzioni di protezione civile.
RS 933.01 3 Direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21.12.1988 relativa al ravvicinamento delle di- sposizioni regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione; GUCE n. L 40 del 12.2.1989, p. 12, modificata dalla direttiva 93/68 CEE del Consiglio del 22.7.1993 (GUCE n. L 220 del 30.8.1993, p. 1, http://www.europa. eu.int/eur-lex/it). 4 RS 822.113 5 RS 822.114 6 RS 814.41 7 RS 814.501 8 RS 814.202 9 RS 520.23
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Art. 2 Procedura di valutazione della conformità (art. 6 LProdC)
Se un prodotto da costruzione è fabbricato secondo una specificazione tecnica, la sua conformità a quest’ultima dev’essere esaminata nel quadro di una valutazione della conformità. A seconda della specificazione tecnica occorre preferibilmente ap- plicare una delle seguenti procedure di valutazione della conformità: a. valutazione della conformità da parte del fabbricante (allegato 1); b. valutazione della conformità da parte di un organo di valutazione della con- formità accreditato o riconosciuto secondo l’articolo 8 LProdC (allegato 2).
Art. 3 Dichiarazione di conformità
1 Con la dichiarazione di conformità il fabbricante dichiara che:
a. egli stesso o un organo di valutazione della conformità ha controllato la conformità del prodotto da costruzione con le pertinenti specificazioni tecni- che, secondo la procedura applicabile al prodotto in questione; e che b. il prodotto da costruzione corrisponde alla specificazione tecnica. 2 Qualora al prodotto da costruzione siano applicabili più normative che esigono una dichiarazione di conformità, il fabbricante può riassumerle in un’unica dichiara- zione.
3 La dichiarazione di conformità è redatta in una lingua ufficiale svizzera o in
inglese.
4 Essa contiene le seguenti indicazioni:
a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera; b. descrizione del prodotto da costruzione (tipo, designazione, uso); c. prescrizioni e specificazioni tecniche applicate; d. se del caso, indicazioni particolari per l’uso; e. se del caso, nome e indirizzo dell’organo di collaudo o di valutazione della conformità; f. nome e funzione della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o per il suo rappresentante domiciliato in Svizzera. 5 Chi mette in commercio prodotti da costruzione conserva la dichiarazione di con- formità durante dieci anni a decorrere dalla fabbricazione del prodotto da costruzio- ne. Per le produzioni in serie il termine decorre dalla fabbricazione dell’ultimo esemplare.
Art. 4 Certificato di conformità 1 Con il certificato di conformità l’organo di valutazione della conformità certifica che la procedura di valutazione della conformità secondo l’articolo 2 lettera b è stata effettuata.
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2 Il certificato di conformità è redatto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.
3 Esso contiene le seguenti indicazioni:
a. nome e indirizzo dell’organo di valutazione della conformità; b. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera; c. descrizione del prodotto da costruzione (tipo, designazione, uso); d. prescrizioni e specificazioni tecniche applicate; e. se del caso, indicazioni particolari per l’uso; f. se del caso, indicazioni su condizioni e sulla durata di validità del certificato di conformità; g. nome e funzione della persona che firma il certificato di conformità. 4 Chi mette in commercio prodotti da costruzione deve poter presentare, su richiesta di un organo di controllo di cui all’articolo 12, il certificato di conformità unita- mente alla dichiarazione di conformità.
Art. 5 Documenti tecnici 1 Chi mette in commercio prodotti da costruzione deve durante dieci anni a decorre- re dalla data di fabbricazione poter presentare i documenti tecnici che permettano agli organi di controllo di cui all’articolo 12 di esaminare il rispetto delle specifica- zioni tecniche. Per le produzioni in serie il termine decorre dalla fabbricazione dell’ultimo esemplare. 2 I documenti tecnici sono redatti in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Pos- sono essere redatti in un’altra lingua, sempre che le indicazioni necessarie per la loro valutazione siano fornite in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.
3 Essi contengono le seguenti indicazioni:
a. una descrizione generale del prodotto da costruzione; b. un’esposizione delle misure intese a garantire la conformità del prodotto da costruzione alle specificazioni tecniche; c. la documentazione necessaria per la procedura di valutazione della confor- mità.
Art. 6 Organo competente per il benestare (art. 9 LProdC)
L’organo ufficiale competente per il benestare è il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (LPMR). Il Consiglio federale può designare con decisione organi privati competenti per il benestare.
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Art. 7 Scelta dell’organo competente per il benestare
1 Il fabbricante può scegliere liberamente l’organo competente per il benestare.
2 La domanda di benestare tecnico per un prodotto da costruzione non può essere
presentata contemporaneamente presso più organi competenti.
Art. 8 Procedura di benestare 1 Il benestare tecnico è rilasciato su domanda del fabbricante o del suo rappresen- tante.
2 La domanda è redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.
3 La domanda contiene almeno le indicazioni di cui all’allegato 3. È corredata dei documenti necessari al suo esame. 4 L’organo competente per il benestare può esigere altre indicazioni, sempre che ne- cessario per l’esame. 5 Se necessario per giudicare il prodotto da costruzione, l’organo competente per il benestare può: a. esigere che il fabbricante presenti campioni del prodotto da costruzione per il quale è domandato il benestare; b. stabilire che questi campioni siano prelevati da esperti; c. prescrivere che siano fabbricati campioni sotto la vigilanza di esperti. 6 Il fabbricante notifica all’organo competente per il benestare gli stabilimenti che fabbricano il prodotto da costruzione. Provvede affinché i rappresentanti dell’organo competente per il benestare abbiano accesso ai locali di fabbricazione durante le usuali ore d’affari.
Art. 9 Decisione sulla domanda L’organo competente per il benestare rilascia un benestare tecnico per i prodotti da costruzione se è provata la loro idoneità ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 LProdC.
Art. 10 Scadenza e proroga del benestare
1 Il benestare tecnico è di regola rilasciato per cinque anni.
2 Su domanda scritta può essere prorogato più volte.
Art. 11 Revoca del benestare
1 L’organo competente per il benestare tecnico può revocarlo.
2 Esso revoca un benestare tecnico quando dall’impiego del prodotto da costruzione risulta che esso non è idoneo.
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Sezione 2: Controllo a posteriori (Sorveglianza del mercato)
Art. 12 Organi di controllo (art. 11 LProdC) 1 Il controllo del rispetto della LProdC e delle disposizioni d’esecuzione spetta all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (Ufficio federale). Questo può far capo ad organi privati e pubblici.
2 L’Ufficio federale può esigere che per un determinato periodo di tempo l’Ammi-
nistrazione federale delle dogane gli notifichi l’importazione di prodotti da costru- zione precisamente designati. 3 Gli organi federali che in virtù di altri atti legislativi federali pure controllano pro- dotti da costruzione, coordinano con l’Ufficio federale le loro attività nel settore del controllo a posteriori di prodotti da costruzione.
Art. 13 Esecuzione del controllo I prodotti da costruzione possono essere controllati durante la fabbricazione, il de- posito, il trasporto o sul cantiere.
Sezione 3: Emolumenti (art. 14 LProdC)
Art. 14 Calcolo degli emolumenti 1 L’Ufficio federale calcola i suoi emolumenti in base all’onere lavorativo. Fattura separatamente i costi delle prestazioni fornite da terzi.
2 Il Dipartimento federale delle finanze (Dipartimento) fissa la tariffa oraria.
3 Il LPMR riscuote emolumenti secondo le prescrizioni ad esso applicabili. Tali pre- scrizioni sono applicabili per analogia agli organi privati competenti per il benestare.
Art. 15 Esigibilità e prescrizione 1 L’emolumento è esigibile 30 giorni dopo la fatturazione. Il termine per il paga- mento è di 30 giorni.
2 Il credito dell’emolumento si prescrive in cinque anni dalla sua esigibilità.
Sezione 4: Esecuzione
Art. 16 Autorità esecutiva L’esecuzione della presente ordinanza spetta all’Ufficio federale.
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Art. 17 Commissione dei prodotti da costruzione (art. 10 LProdC)
1 Il Consiglio federale nomina il presidente e i membri della Commissione.
2 La Commissione si compone di 19 membri al massimo, rappresentanti segnata-
mente gli interessi dell’industria edilizia, dei committenti e dei consumatori. Il Con- siglio federale provvede affinché nessun gruppo d’interesse particolare abbia una posizione dominante.
3 La Commissione emana un regolamento interno che dev’essere approvato dal Di-
partimento.
4 L’Ufficio federale gestisce la segreteria.
Art. 18 Compiti della Commissione dei prodotti da costruzione 1 La Commissione dei prodotti da costruzione presta consulenza al Consiglio fede- rale e agli organi dell’amministrazione federale per quanto attiene alla legislazione e ai compiti esecutivi in materia di prodotti da costruzione.
2 Può formulare raccomandazioni.
3 Per adempiere i suoi compiti può far capo a specialisti indipendenti.
Sezione 5: Entrata in vigore
Art. 19 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.
27 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Allegato 1 (art. 2 lett. a)
Valutazione della conformità da parte del fabbricante
Possibilità 1
1. Primo collaudo del prodotto da costruzione da parte de l fabbricante.
2. Controllo della produzione all’interno dell’azienda.
Possibilità 2 Compiti del fabbricante
1. Primo collaudo del prodotto da costruzione.
2. Controllo della produzione all’interno dell’azienda.
3. Eventualmente collaudo di campionari prelevati nell’azienda secondo un
piano di collaudo prestabilito. Compiti dell’organo di certificazione
4. Certificazione del controllo della produzione all’interno dell’azienda:
– prima ispezione dell’azienda e del controllo della produzione all’inter- no dell’azienda; – eventualmente, costante sorveglianza, giudizio e riconoscimento del controllo della produzione all’interno dell’azienda.
Possibilità 3 Compiti del fabbricante
1. Controllo della produzione all’interno dell’azienda.
Compiti dell’organo di collaudo
2. Primo collaudo del prodotto da costruzione.
Spiegazioni Primo collaudo significa che prima di essere immesso nel ciclo di produzione il prodotto è esaminato per valutarne la conformità alla specificazione tecnica. Il controllo della produzione all’interno dell’azienda significa la sorveglianza con- tinua in proprio della produzione da parte del fabbricante o dei suoi addetti, sotto la responsabilità del fabbricante.
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Il controllo della produzione all’interno dell’azienda comprende tutte le attività pia- nificate e sistematiche necessarie per creare sufficiente fiducia che un prodotto da costruzione soddisfa le esigenze della pertinente specificazione tecnica. Consiste in sorveglianze e collaudi e nell’impiego dei relativi risultati per l’equipaggiamento, le materie prime e la procedura di fabbricazione. L’intensità e l’entità del controllo della produzione all’interno dell’azienda dipen- dono dalle caratteristiche del prodotto, dalla sua composizione e dal livello di diffi- coltà della sua produzione. Per il controllo della produzione all’interno dell’azienda il fabbricante può incarica- re un’altra impresa, che mette a disposizione le necessarie installazioni, impianti e personale per il controllo della produzione.
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Allegato 2 (art. 2 lett. b)
Valutazione della conformità da parte di un organo di valutazione della conformità
Compiti del fabbricante
1. Controllo della produzione all’interno dell’azienda.
2. Collaudo supplementare di campioni prelevati nell’azienda da parte del fab-
bricante secondo un piano di collaudo prestabilito.
Compiti dell’organo di valutazione della conformità
3. Primo collaudo del prodotto.
4. Prima ispezione dell’azienda e del controllo della produzione all’interno
dell’azienda.
5. Costante sorveglianza, giudizio e riconoscimento del controllo della produ-
zione all’interno dell’azienda.
6. Se del caso, collaudo di campioni prelevati nell’azienda, sul mercato o sul
cantiere.
Spiegazioni Primo collaudo significa che prima di essere immesso nel ciclo di produzione il prodotto è esaminato per valutarne la conformità alla specificazione tecnica. Il controllo della produzione all’interno dell’azienda significa la sorveglianza con- tinua in proprio della produzione da parte del fabbricante o dei suoi addetti, sotto la responsabilità del fabbricante. Il controllo della produzione all’interno dell’azienda comprende tutte le attività pia- nificate e sistematiche necessarie per creare sufficiente fiducia che un prodotto da costruzione soddisfa le esigenze della pertinente specificazione tecnica. Consiste in sorveglianze e collaudi e nell’impiego dei relativi risultati per l’equipaggiamento, le materie prime e la procedura di fabbricazione. L’intensità e l’entità del controllo della produzione all’interno dell’azienda dipen- dono dalle caratteristiche del prodotto, dalla sua composizione e dal livello di diffi- coltà della sua produzione. Per il controllo della produzione all’interno dell’azienda il fabbricante può incarica- re un’altra impresa, che mette a disposizione le necessarie installazioni, impianti e personale per il controllo della produzione.
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Allegato 3 (art. 8 cpv. 2)
Domanda di rilascio di un benestare tecnico
La domanda di rilascio di un benestare tecnico per un prodotto da costruzione deve almeno contenere:
1. Nome e indirizzo dell’organo competente per il benestare.
2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario (inclusa la procura).
3. Genere di prodotti.
4. Nome del prodotto.
5. Descrizione del prodotto.
6. Luoghi di fabbricazione.
7. Dichiarazione del fabbricante secondo cui per il prodotto da costruzione
menzionato ai n. 3 e 4 non è stato domandato contemporaneamente alcun benestare tecnico presso un altro organo competente.
8. Dichiarazione del fabbricante secondo cui accetta che gli altri organi com-
petenti per il benestare siano informati in merito alla sua domanda.
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