AS 2001 1005
Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP)
Modifica del 28 marzo 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 29 febbraio 19881 sulla caccia è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 2 frase introduttiva 1 Previa approvazione dell’Ufficio federale, i Cantoni possono prendere provvedi- menti temporanei per la regolazione delle specie animali protette se animali di una determinata specie: ...
2 Nella loro istanza, i Cantoni indicano all’Ufficio federale: ...
Art. 10 Risarcimento e prevenzione dei danni
1 La Confederazione paga ai Cantoni le seguenti indennità per il risarcimento di
danni causati dalla selvaggina: a. l’80 per cento dei costi dovuti a danni causati da linci, orsi e lupi; b. il 50 per cento dei costi dovuti a danni causati da castori, lontre e aquile.
2 I Cantoni determinano l’entità e la causa dei danni da selvaggina.
3 La Confederazione partecipa al risarcimento solamente se i Cantoni si assumono i costi rimanenti. 4 La Confederazione può promuovere misure nell’ambito di progetti regionali desti- nati alla prevenzione dei danni da selvaggina causati da linci, orsi o lupi.. 5 L’Ufficio federale può autorizzare eccezionalmente l’abbattimento o la cattura di linci, castori, lontre, aquile, orsi e lupi che causano danni insopportabili. Resta salvo l’articolo 21 capoverso 3. 6 L’Ufficio federale elabora strategie di tutela delle specie animali ai sensi del capo- verso 1. Si tratta segnatamente di definire principi che reggono la protezione, l’ab- battimento o la cattura di dette specie, nonché la prevenzione e l’accertamento dei danni e il risarcimento delle spese causate dalle misure di prevenzione.
1 RS 922.01
2000-1323 1005
Ordinanza sulla caccia RU 2001
Art. 21 cpv. 3 3 A titolo sperimentale, sino all’entrata in vigore della corrispondente modifica della legge federale del 20 giugno 19862 sulla caccia, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2003, i Cantoni possono autorizzare le misure di cui all’articolo 10 capoverso 5 per linci, orsi e lupi; essi notificano all’Ufficio federale le autorizzazioni rilasciate e, in collaborazione con esso, effettuano un controllo dei risultati.
II La presente modifica entra in vigore il 15 aprile 2001.
28 marzo 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2 RS 922.0