AS 2001 1029
Legge federale sulla promozione delle esportazioni
Legge federale sulla promozione delle esportazioni
del 6 ottobre 2000
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 101 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 20002, decreta:
Art. 1 Principio 1 La Confederazione promuove le esportazioni delle imprese svizzere, segnatamente per il tramite dei suoi servizi esterni e del versamento di aiuti finanziari e di inden- nità agli attori economici incaricati della promozione delle esportazioni. A tal fine tiene conto in particolare degli interessi delle piccole e medie imprese svizzere (PMI).
2 Scopo della promozione delle esportazioni, in quanto destinata a completare
l’iniziativa privata, è in particolare quello di: a. consentire l’identificazione e lo sfruttamento di sbocchi all’estero per i pro- dotti svizzeri; b. rendere le esportazioni svizzere competitive a livello internazionale; c. facilitare l’accesso ai mercati esteri conformemente all’articolo 2.
Art. 2 Oggetto La promozione delle esportazioni si prefigge segnatamente di: a. informare le imprese stabilite in Svizzera in merito ai mercati esteri; b. offrire consulenza e agevolazioni per quanto concerne contatti, opportunità e partner commerciali all’estero; c. fare pubblicità in generale all’estero per prodotti e servizi svizzeri, incluse la partecipazione a fiere e la trasmissione di informazioni a imprese estere in merito a ditte, marche e prodotti di fornitori in Svizzera.
Art. 3 Mandato 1 L’ufficio federale competente3 (Ufficio federale) affida, tramite mandato di presta- zioni, la promozione delle esportazioni a uno o più terzi (mandatario).
RS 946.14
3 Segretariato di Stato dell’economia (Seco).
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Promozione delle esportazioni. LF RU 2001
2 Il mandato può essere conferito per quattro anni al massimo. Per la determinazione della durata l’Ufficio federale tiene conto in particolare delle esigenze di pianifi- cazione del mandatario.
Art. 4 Indennità e aiuti finanziari 1 Indennità e aiuti finanziari vengono concessi al mandatario nei limiti dei crediti autorizzati. 2 L’Ufficio federale calcola l’importo dei contributi secondo l’importanza del man- dato. A tal fine considera gli interessi della Confederazione alla promozione delle esportazioni e gli interessi del mandatario.
Art. 5 Obblighi del mandatario
1 Il mandatario ha l’obbligo:
a. di gestire la promozione delle esportazioni in modo adeguato, poco oneroso e con spese e lavoro amministrativi minimi; b. di prendere in considerazione l’offerta economicamente più vantaggiosa per la scelta del mezzo di promozione; c. di formare e dotare i collaboratori dei servizi esterni in modo da consentire loro di adempiere efficacemente le missioni affidate in virtù della presente legge; d. di garantire il coordinamento tra i servizi incaricati della promozione delle esportazioni; e. di prevedere un sistema di controlling. 2 L’Ufficio federale determina nel mandato tutti gli altri obblighi del mandatario.
Art. 6 Rimedi giuridici 1 Le decisioni dell’Ufficio federale sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso del DFE tramite ricorso amministrativo. In controversie concernenti i man- dati la Commissione di ricorso del DFE statuisce in qualità di commissione arbitrale.
2 Le decisioni della Commissione di ricorso del DFE sono definitive.
3 Per il resto si applicano le disposizioni generali della procedura federale.
Art. 7 Finanziamento L’Assemblea federale stabilisce ogni quattro anni, con decreto federale semplice, l’importo massimo per la promozione delle esportazioni secondo la presente legge.
Art. 8 Rapporto con la legge sui sussidi In quanto la presente legge non disponga altrimenti, è applicabile la legge del 5 ot- tobre 19904 sui sussidi.
4 RS 616.1
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Art. 9 Aiuto finanziario unico La Confederazione partecipa alle misure di ristrutturazione derivanti dalla presente legge con un aiuto finanziario unico.
Art. 10 Esecuzione
1 Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge.
2 Se necessario all’esecuzione della presente legge, il Consiglio federale può con- cludere accordi internazionali.
Art. 11 Abrogazione e modifica del diritto vigente
1 Sono abrogati:
a. la legge federale del 6 ottobre 19895 che assegna un contributo all’Ufficio svizzero per l’espansione commerciale (USEC); b. il decreto federale del 31 marzo 19276 che accorda un sussidio all'Ufficio svizzero per l'espansione commerciale.
2 L’Organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 19437 è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 103 e 106-114bis della Costituzione federale8, ...
Art. 100 cpv. 1 lett. y
1 Il ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissibile contro:
y. decisioni in materia di promozione delle esportazioni.
Art. 12 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2000 Consiglio nazionale, 6 ottobre 2000 Il presidente: Schmid Carlo Il presidente: Seiler Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker
5 RU 1990 244, 1998 1822, 2000 187 6 CS 10 513 7 RS 173.110 8 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 143-145, 168 capoverso 1, 177 capover- so 3, 187 capoverso 1 lettera d e 188-191 (dopo l’entrata in vigore del decreto federale dell’8 ottobre 1999 sulla riforma giudiziaria; RU ...; FF 1999 7454; art. 188-191c) della Costituzione federale del 18 aprile 1999; RS 101.
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Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 25 gennaio 2001.9
2 La presente legge entra in vigore retroattivamente il 1° marzo 2001.
4 aprile 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
9 FF 2000 4489
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