AS 2001 1047
Codice delle obbligazioni (CO)
Codice delle obbligazioni (CO) (Valore nominale minimo delle azioni)
Modifica del 15 dicembre 2000
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto dell’11 settembre 20001 della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati; visto il parere del Consiglio federale del 13 giugno 20002, decreta:
I Il Codice delle obbligazioni3 è modificato come segue: Art. 622 cpv. 4
4 Il valore nominale dell’azione non può essere inferiore a 1 centesi-
mo. II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2000 Consiglio nazionale, 15 dicembre 2000 La presidente: Françoise Saudan Il presidente: Peter Hess Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore Sempreché non sia presentata domanda di referendum entro il 7 aprile 2001 (1° giorno lavorativo: 9 aprile 2001)4, la presente legge entra in vigore il 1° maggio 2001.
3 aprile 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz