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AS 2001 1048

Codice delle obbligazioni (CO)

Codice delle obbligazioni (CO) (Limite del valore litigioso in controversie derivanti dal rapporto di lavoro)

Modifica del 15 dicembre 2000

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto dell’8 maggio 20001 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale; visto il parere del Consiglio federale del 30 agosto 20002, decreta:

I Il Codice delle obbligazioni3 è modificato come segue:

Art. 343 cpv. 2

2 I Cantoni sono tenuti a prevedere una procedura semplice e rapida

per le controversie derivanti dal rapporto di lavoro il cui valore liti- gioso non superi trentamila franchi; il valore litigioso è determinato dall’ammontare della domanda, indipendentemente dalle conclusioni riconvenzionali.

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del ter- mine di referendum o il giorno in cui è accettato in votazione popolare.

Consiglio nazionale, 15 dicembre 2000 Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2000 Il presidente: Peter Hess La presidente: Françoise Saudan Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz