Lexipedia

AS 2001 1055

Ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta

Ordinanza sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (Ordinanza sull’imposta alla fonte, OIFo)

Modifica del 23 marzo 2001

Il Dipartimento federale delle finanze ordina:

I L’ordinanza del 19 ottobre 19931 sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 4 Abrogato

Art. 5 Passaggio dall’imposizione alla fonte alla tassazione ordinaria 1 Una persona precedentemente assoggettata all’imposta alla fonte è tassata secondo la procedura ordinaria: a. dall’inizio del mese successivo a quello dell’ottenimento del permesso di domicilio; b. dall’inizio del mese successivo a quello del suo matrimonio con una persona di cittadinanza svizzera o titolare di un permesso di domicilio. 2 Per il lavoratore straniero o la lavoratrice straniera sprovvisti di permesso di domi- cilio, il divorzio nonché la separazione di fatto o giudiziale da un coniuge di cittadi- nanza svizzera o titolare di un permesso di domicilio comportano il ritorno all’impo- sizione alla fonte a contare dall’inizio del mese successivo. 3 Se nel corso dello stesso periodo fiscale un reddito è dapprima assoggettato all’im- posta alla fonte e in seguito tassato secondo la procedura ordinaria, o viceversa, il passaggio da un’imposizione all’altra per quanto concerne tale reddito produce i medesimi effetti di un trasferimento all’estero del domicilio del contribuente o della costituzione del domicilio in Svizzera.

1 RS 642.118.2

2001-0255 1055

Ordinanza sull’imposta alla fonte RU 2001

II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2001.

23 marzo 2001 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger