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AS 2001 1057

Ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta

Ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta

Modifica del 23 marzo 2001

Il Dipartimento federale delle finanze ordina:

I L’ordinanza del 10 dicembre 19921 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta fede- rale diretta è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1, terzo periodo 1 ... Il Cantone può tuttavia rinunciare ad allestire calcoli provvisori per importi infe- riori a 300 franchi.

II

Disposizione transitoria La presente modifica si applica per la prima volta alle imposte del periodo fiscale 2001.

III La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2001.

23 marzo 2001 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger

1 RS 642.124

2001-0254 1057

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