AS 2001 1057
Ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta
Ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta
Modifica del 23 marzo 2001
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’ordinanza del 10 dicembre 19921 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta fede- rale diretta è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1, terzo periodo 1 ... Il Cantone può tuttavia rinunciare ad allestire calcoli provvisori per importi infe- riori a 300 franchi.
II
Disposizione transitoria La presente modifica si applica per la prima volta alle imposte del periodo fiscale 2001.
III La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2001.
23 marzo 2001 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger
1 RS 642.124
2001-0254 1057