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AS 2001 1058

Ordinanza sull'applicazione della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali

Ordinanza sull’applicazione della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali

del 9 marzo 2001

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 74 della legge federale del 14 dicembre 19901 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), ordina:

Art. 1 Trasferimento di domicilio tra Cantoni con diversi sistemi di basi temporali d’imposizione Le disposizioni di diritto cantonale che disciplinano le basi temporali di imposizione in caso di trasferimento di domicilio tra la Svizzera e l’estero sono parimenti appli- cabili nel caso di un trasferimento del domicilio fiscale tra Cantoni che non hanno lo stesso sistema di basi temporali di imposizione.

Art. 2 Contribuenti assoggettati all’imposta in parecchi Cantoni 1 Se, per ragioni di appartenenza economica, sussiste un obbligo fiscale non soltanto nel Cantone di domicilio o di sede, bensì anche in altri Cantoni, la procedura di tas- sazione si svolge anche in questi altri Cantoni. 2 Il contribuente assoggettato all’imposta in parecchi Cantoni può adempiere il suo obbligo di allestire la dichiarazione fiscale mediante la presentazione di una copia della dichiarazione d’imposta del Cantone di domicilio o di sede. È fatto salvo il caso in cui il Cantone di domicilio e l’altro Cantone non hanno lo stesso sistema di basi temporali d’imposizione. 3 L’autorità fiscale del Cantone di domicilio o di sede comunica gratuitamente alle autorità fiscali degli altri Cantoni la sua tassazione, comprese la ripartizione inter- cantonale ed eventuali modifiche della dichiarazione d’imposta.

4 La procedura è retta dal diritto procedurale cantonale.

Art. 3 Competenza in casi particolari È considerato Cantone di domicilio o di sede ai sensi dell’articolo 2 anche: a. il Cantone in cui si trova la maggior parte degli elementi imponibili più im- portanti del contribuente che non ha domicilio, dimora o sede fiscale in Svizzera e in virtù dell’appartenenza economica è assoggettato all’imposta in diversi Cantoni;

RS 642.141 1 RS 642.14

1058 2001-0251

Applicazione della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette RU 2001 nei rapporti intercantonali

b. il Cantone in cui si trova la sede fiscale della persona giuridica alla fine del periodo fiscale, a causa del trasferimento da un Cantone all’altro durante questo periodo (art. 22 cpv. 1 LAID); c. il Cantone di domicilio alla fine del periodo fiscale, in caso di applicazione dell’articolo 38 capoverso 4 LAID nei Cantoni che applicano il sistema della tassazione annuale postnumerando.

Art. 4 Imposta alla fonte Il trasferimento in un altro Cantone del domicilio fiscale delle persone assoggettate all’imposta secondo gli articoli 32, 33 e 34 capoverso 2 LAID ha, sull’imposizione del reddito dell’attività lucrativa dipendente, gli stessi effetti di un trasferimento di domicilio all’estero o di una costituzione di domicilio in Svizzera.

Art. 5 Obblighi di procedura in caso di acquisto di fondi sostitutivi a livello intercantonale 1 In caso di acquisto di fondi sostitutivi secondo gli articoli 8 capoverso 4, 12 capo- verso 3 lettere d ed e e 24 capoverso 4 LAID in un altro Cantone, il contribuente deve fornire alle autorità di tassazione di ciascuno dei Cantoni interessati le infor- mazioni e le pezze giustificative concernenti l’operazione di acquisto nel suo insie- me. 2 Il Cantone che concede l’acquisto di fondi sostitutivi comunica la sua decisione all’autorità di tassazione del Cantone in cui si trova il fondo sostitutivo.

Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2001.

9 marzo 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz