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AS 2001 1073

Regolamento interno del Consiglio dei Politecnici federali

Regolamento interno del Consiglio dei Politecnici federali (Regolamento interno del Consiglio dei PF)

del 25 gennaio 2001

Il Consiglio dei PF, visto l’articolo 25 capoverso 1 lettera i della legge federale del 4 ottobre 19911 sui politecnici federali, ordina:

Sezione 1: Sedute

Art. 1 Pianificazione delle sedute 1 Il Consiglio dei PF si riunisce in seduta ordinaria circa ogni due mesi secondo un calendario annuale prestabilito. 2 In caso d’urgenza il presidente può indire una seduta straordinaria di sua iniziativa oppure su proposta di un membro o di un delegato del Consiglio dei PF o su richie- sta del presidente di un PF o del direttore di un istituto di ricerca.

Art. 2 Preparazione delle sedute 1 I partecipanti alle sedute ricevono di regola quattordici giorni prima l’ordine del giorno indicante l’ora ed il luogo della seduta, nonché i documenti pertinenti. 2 Detto termine può essere abbreviato solo quando l’urgenza di un affare lo renda necessario. 3 I partecipanti alle sedute ricevono gli incarti degli affari che sono trattati in loro presenza. 4 L’ordine del giorno è fissato in base agli affari pronti per una decisione al mo- mento della seduta e alle proposte inoltrate antecedentemente dal Consiglio dei PF, dai presidenti dei PF, dai direttori degli istituti di ricerca e dai rappresentanti delle assemblee delle scuole politecniche.

Art. 3 Partecipanti alle sedute 1 Oltre ai membri, partecipano alle sedute del Consiglio dei PF il segretario genera- le, un verbalista e di regola i presidenti dei PF e i direttori degli istituti di ricerca. 2 Di regola, sono inoltre invitati alle sedute due rappresentanti dell’assemblea della scuola di ognuno dei PF.

RS 414.110.2 1 RS 414.110

2001-0296 1073

Regolamento interno del Consiglio dei PF RU 2001

3 Le questioni concernenti il personale e l’attività giurisdizionale nonché le questio- ni che esigono discrezione per garantire la protezione della personalità, sono trattate nella composizione prevista dal capoverso 1.

4 Le nomine dei professori sono trattate in presenza dei presidenti dei PF.

5 Per trattare determinati affari, il presidente può farsi accompagnare da collaborato- ri degli stati maggiori del Consiglio dei PF e da esperti. 6 Per trattare determinati affari e con il consenso del presidente, i presidenti dei PF e i direttori degli istituti di ricerca possono farsi accompagnare da collaboratori e, in caso d’impedimento, farsi rappresentare da un membro della direzione del loro isti- tuto.

Art. 4 Diritto di proposta e di voto

1 I membri del Consiglio dei PF hanno il diritto di proposta e di voto.

2 I presidenti dei PF, i direttori degli istituti di ricerca e i rappresentanti delle assem- blee della scuola hanno il diritto di presentare proposte conformemente alle compe- tenze attribuite loro dalla legge e dall’ordinanza.

3 Gli altri partecipanti alle sedute dispongono di un voto consultivo.

Art. 5 Svolgimento delle sedute 1 L’ordine del giorno è approvato all’inizio della seduta a maggioranza semplice dei votanti. Modifiche circa la successione dei punti dell’ordine del giorno e la soppres- sione di punti previsti sono decise a maggioranza semplice dei votanti. 2 L’aggiunta di un nuovo punto all’ordine del giorno richiede una proposta scritta motivata e l’accordo di due terzi dei membri del Consiglio dei PF presenti alla se- duta. 3 È tenuto un processo verbale di ogni seduta in cui è riassunto l’esito delle votazio- ni e sono riportate testualmente le proposte e le decisioni. 4 I membri del Consiglio dei PF, i presidenti dei PF ed i direttori degli istituti di ri- cerca ricevono il verbale integrale. I rappresentanti delle assemblee di scuola ricevo- no il verbale relativo agli affari trattati in loro presenza (seduta con invitati). 5 Ogni affare deve essere concluso con una decisione presa in base ad una proposta motivata per scritto e a un progetto scritto di un dispositivo di decisione che descri- ve le misure d’esecuzione. 6 Il Consiglio dei PF decide a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità, è determinante il voto del presidente.

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Sezione 2: Decisioni per circolazione degli atti

Art. 6 1 In caso d’urgenza, il presidente, in via eccezionale, può ordinare che una decisione sia presa mediante circolazione degli atti. Sono fatti salvi gli affari relativi alla legi- slazione, alla giurisdizione o alla pianificazione.

2 Per decidere mediante circolazione degli atti è necessaria la maggioranza dei

membri del Consiglio dei PF aventi diritto al voto. In caso di parità, è determinante il voto del presidente.

Sezione 3: Decisioni presidenziali

Art. 7 1 Le decisioni prese dal presidente in base a una competenza conferitagli espressa- mente dal diritto vigente o in mancanza di una norma che deleghi la competenza a un altro organo sono emesse sotto forma di decisioni presidenziali. 2 Il presidente informa senza indugio e per scritto il Consiglio dei PF sulle decisioni presidenziali importanti o vi provvede nella seduta successiva.

Sezione 4: Presidente e delegato

Art. 8 Presidente

1 Il presidente:

a. è responsabile dell’applicazione della politica e delle decisioni del Consiglio dei PF, sempreché tale applicazione non incomba direttamente alle direzioni dei PF e degli istituti di ricerca; b. rappresenta il settore dei PF e il Consiglio dei PF nei confronti di terzi; c. decide sulle modifiche del preventivo quando le direzioni degli istituti non siano competenti di modificare il preventivo del proprio istituto; d. trasferisce ai PF ed agli istituti di ricerca i crediti iscritti nelle rubriche del preventivo del Consiglio dei PF; e. nomina o elegge gli impiegati del Consiglio dei PF; f. decide su tutti gli affari che, la legge e l’ordinanza, non affidano a un altro organo. 2 Informa il Consiglio dei PF sulle decisioni importanti al più tardi in occasione della seduta ad esse successiva.

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Art. 9 Delegato Il delegato: a. gestisce gli affari operativi del Consiglio dei PF; b. istituisce gli stati maggiori del Consiglio dei PF; c. insieme al presidente, rappresenta il Consiglio dei PF e il settore dei PF nei confronti di terzi; d. insieme al presidente, sostiene le proposte del Consiglio dei PF presso le autorità federali competenti; e. assiste il presidente nell’adempimento dei suoi compiti.

Sezione 5: Conferenza presidenziale

Art. 10 Composizione e organizzazione 1 Alla conferenza presidenziale partecipano i presidenti dei PF, i direttori degli isti- tuti di ricerca, il presidente, il delegato, il segretario generale del Consiglio dei PF e il verbalista. I partecipanti alla conferenza possono farsi accompagnare da collabo- ratori e da esperti. I presidenti dei PF e i direttori degli istituti di ricerca, in caso d’impedimento possono farsi rappresentare da un membro della direzione del loro istituto.

2 La conferenza presidenziale è diretta dal delegato del Consiglio dei PF.

Art. 11 Compiti 1 La Conferenza presidenziale tratta tutti gli affari importanti del Consiglio dei PF, segnatamente quelli che riguardano il coordinamento. 2 In particolare tratta tutti gli affari previsti per le sedute del Consiglio dei PF in base all’ordine del giorno provvisorio.

Art. 12 Sedute 1 La conferenza presidenziale si riunisce secondo un calendario annuale prestabilito, ma almeno prima di ogni seduta del Consiglio dei PF. 2 Sedute straordinarie possono essere convocate dal presidente o dal delegato del Consiglio dei PF o su proposta del presidente di un PF o del direttore di un istituto di ricerca.

Art. 13 Altre riunioni 1 Il presidente e il delegato del Consiglio dei PF si incontrano inoltre ad intervalli regolari con i presidenti dei PF ed i direttori degli istituti di ricerca per scambi di vedute a carattere strategico.

2 Le riunioni sono condotte dal presidente del Consiglio dei PF.

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3 I partecipanti non sono accompagnati. È tenuto un breve processo verbale.

4 Queste riunioni sono pianificate in anticipo insieme al calendario delle sedute.

Sezione 6: Consultazioni

Art. 14 Attività normativa Prima di emanare norme giuridiche, il Consiglio dei PF apre una consultazione. Si attiene al riguardo alle direttive del Consiglio federale concernenti la preparazione e l’esecuzione degli affari del Consiglio federale.

Art. 15 Partecipazione 1 Le consultazioni presso i membri degli istituti prescritte dalla legge sono effettuate secondo gli stessi principi. 2 Ove si tratti di decisioni da adottare, i documenti posti in consultazione devono contenere almeno i progetti di una proposta motivata e di un dispositivo di decisio- ne.

Sezione 7: Informazione

Art. 16

1 Le persone toccate da una decisione sono informate in ogni caso.

2 Salvo che il Consiglio dei PF non decida altrimenti, possono essere divulgate in- formazioni circa le sedute. 3 Al termine di ogni seduta, il Consiglio dei PF decide se i media debbano essere informati. In caso affermativo, definisce il contenuto dell’informazione.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 17 Diritto previgente: abrogazione Il Regolamento interno del Consiglio dei Politecnici federali del 26 gennaio 19942 è abrogato.

2 RU 1994 1421

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Art. 18 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2001.

25 gennaio 2001 In nome del Consiglio dei PF: Il presidente, Francis Waldvogel Il segretario generale, Johannes Fulda

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