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AS 2001 1081

Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell'Ufficio federale dei trasporti

Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell’Ufficio federale dei trasporti (Ordinanza sugli emolumenti dell’UFT, OseUFT)

Modifica del 16 marzo 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 novembre 19981 sugli emolumenti dell’UFT è modificata come segue: Titolo Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse relativi ai compiti dell’Ufficio federale dei trasporti (Ordinanza sugli emolumenti dell’UFT, OseUFT) Preambolo visto l’articolo 94 della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie (LFerr); visto l’articolo 56 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 19753 sulla naviga- zione interna; visto l’articolo 5 capoverso 3 della legge federale del 25 settembre 19174 concer- nente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la li- quidazione forzata di queste imprese; visto l’articolo 21 della legge federale del 18 giugno 19935 sul trasporto di viaggia- tori e l’accesso alle professioni di trasportatore su strada; visto l’articolo 48 della legge federale del 7 ottobre 19836 sulla protezione dell’am- biente; visto l’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 19747 a sostegno di provvedi- menti per migliorare le finanze federali,

Art. 1 Campo d’applicazione

1 La presente ordinanza disciplina:

a. gli emolumenti per le prestazioni di servizi e le decisioni delle autorità di concessione, di vigilanza e amministrative nell’ambito della legislazione fe-

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derale sulle ferrovie, automobili, filobus, navigazione, funicolari, funivie, ascensori, slittovie e mezzi di trasporto simili; b. gli emolumenti per le prestazioni di servizi fornite e le decisioni prese nell’esecuzione dei trattati internazionali concernenti i trasporti su strada di persone e merci; c. le tasse annue di vigilanza e le tasse di privativa negli ambiti elencati alla lettera a.

Art. 3 titolo nonché cpv. 3 e 4 Esenzione dagli emolumenti e dalle tasse

3 Abrogato

4 Le tasse di privativa non sono riscosse per offerte che beneficiano di indennità statali o che sono contenute nel progetto FERROVIA 2000.

Art. 4 titolo, nonché lett. a, b n. 3 e 4, lett. c–e Tipi di emolumenti e di tasse Nella presente ordinanza s’intendono per: a. Emolumenti per concessioni o autorizzazioni: l’emolumento per l’esame delle domande di rilascio, rinnovo, modifica o trasferimento di una concessione o di un’autorizzazione, come pure di pro- roga dei termini fissati in una concessione o in un’autorizzazione. b. Emolumenti di vigilanza:

3. Abrogato

4. L’emolumento per controlli di veicoli: l’emolumento per i controlli pe-

riodici tecnici e d’esercizio, per i controlli supplementari nonché per le ispezioni dei veicoli delle imprese in concessione di automobili e di fi- lobus. c. Emolumenti amministrativi particolari: gli altri emolumenti per le procedure amministrative come pure per le altre prestazioni di servizi e decisioni in materia di concessioni, autorizzazioni, approvazioni, vigilanza o per altri compiti amministrativi, in particolare per obiezioni scritte nelle indagini co- noscitive, per inchieste, pareri, accertamenti relativi a incidenti, consulenze di ampia portata e visione degli atti. d. Tassa annua di vigilanza: la tassa forfettaria riscossa annualmente per con- trolli tecnici, controlli d’esercizio e indagini conoscitive relative a costruzio- ni, impianti, veicoli e personale rilevante per la sicurezza delle imprese in concessione ferroviarie, di navigazione, di trasporto a fune, nonché per l’esame delle prescrizioni di esercizio delle imprese ferroviarie, per indagini conoscitive effettuate presso le imprese di trasporto, nonché per le informa- zioni fornite. e. Le tasse di privativa: la tassa per il diritto di trasporto accordato, rinnovato o esteso con la concessione o l’autorizzazione.

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Art. 6 titolo nonché cpv. 2 Calcolo degli emolumenti e delle tasse 2 La tassa di privativa è calcolata per tutta la durata di validità del diritto di trasporto concesso, in base alle aliquote annue fissate. Per periodi inferiori a sei mesi si appli- ca la metà dell’aliquota annua, per periodi superiori a sei mesi si applica l’aliquota intera.

Art. 9 titolo nonché cpv. 1 e 2 Riduzione o condono di emolumenti e tasse 1 L’Ufficio federale può ridurre o condonare gli emolumenti e le tasse se vi sono importanti motivi o se l’entità del lavoro è irrilevante.

2 La Confederazione può condonare gli emolumenti e le tasse integralmente o par-

zialmente, se essa stessa richiede il rilascio, la modifica o il trasferimento di una concessione e in ragione di un suo interesse fondamentale.

Art. 10 cpv. 1 e 2 1 Su richiesta, l’assoggettato è informato sugli emolumenti, sulle tasse e sulle spese presumibili oppure riceve un preventivo scritto. 2 Gli assoggettati che chiedono per la prima volta una prestazione onerosa o legata a spese particolarmente elevate, oppure presentano richieste palesemente prive di qualsiasi possibilità di successo, possono essere informati per scritto circa gli emo- lumenti, le tasse e le spese presumibili.

Art. 11 titolo nonché cpv. 2 e 3 Riscossione degli emolumenti e delle tasse Può essere richiesto un anticipo sugli emolumenti o sulle tasse qualora ciò sia giu- stificato da particolari circostanze, segnatamente quando l’assoggettato risiede all’estero oppure è in mora con il pagamento di precedenti emolumenti o tasse. La prestazione non è fornita se l’anticipo non è pagato. Fintanto che gli emolumenti per concessioni e autorizzazioni precedenti non sono versati, le nuove domande non vengono trattate. 3 La tassa annua di vigilanza è riscossa, per l’anno corrente, entro il 30 giugno.

Art. 12 Rimborso degli emolumenti e delle tasse

1 Gli anticipi versati sugli emolumenti e sulle tasse sono rimborsati:

a. per l’importo che supera le spese dell’Ufficio federale, quando l’assogget- tato ritira la sua domanda prima della decisione; la tassa di privativa è, in tal caso, rimborsata integralmente; b. per l’ammontare che supera l’emolumento e la tassa fissati;

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c. per intero, quando alla domanda non viene dato seguito poiché la Confede- razione assume la costruzione e l’esercizio.

2 In caso di rinuncia alla concessione o all’autorizzazione almeno un anno prima

della sua scadenza, la tassa di privativa è, su domanda, rimborsata proporzional- mente. 3 Gli emolumenti o le tasse non sono rimborsati se la concessione o l’autorizzazione è revocata o ritirata a causa di un’infrazione alle disposizioni della stessa oppure agli obblighi legali.

Art. 13 Decisione sugli emolumenti e sulle tasse

1 Gli emolumenti e le tasse sono fissati in una decisione.

2 La decisione stabilisce l’emolumento o la tassa e fissa le modalità e i termini di pa- gamento.

Art. 14 Rimedi giuridici Può essere inoltrato ricorso contro la decisione sugli emolumenti e sulle tasse entro 30 giorni dalla sua notifica. Le disposizioni della procedura amministrativa federale sono applicabili.

Art. 15 cpv. 1 frase introduttiva

1 L’emolumento o la tassa scade ...

Art. 16 Prescrizione

1 Il credito per emolumenti o tasse si prescrive in cinque anni dalla scadenza.

2 Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Titolo prima dell’art. 17 Sezione 2: Concessioni, autorizzazioni e tasse di privativa

Art. 19 titolo e periodo introduttivo Tassa di privativa La tassa di privativa è riscossa per il rilascio, l’estensione e il rinnovo della conces- sione o autorizzazione se questa autorizza il trasporto regolare di persone. Essa am- monta per ogni anno di validità della concessione o autorizzazione: ...

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Art. 22 Emolumenti per l’ammissione dei macchinisti e per la formazione dei periti esaminatori

1 I macchinisti versano i seguenti emolumenti per:

Fr.

a. il primo rilascio del certificato per allievo conducente 150 b. il primo rilascio del certificato 100 c. la modifica o il rinnovo del certificato 100 2 L’emolumento per provvedimenti amministrativi è calcolato in funzione del tempo impiegato. 3 È riscossa una parte adeguata delle spese per la formazione di periti esaminatori organizzata dall’Ufficio federale o su suo mandato.

Art. 24 Emolumento per autorizzazione d’esercizio L’emolumento per l’autorizzazione d’esercizio è calcolato secondo il tempo impie- gato.

Art. 25 titolo e cpv. 4 Emolumenti per le approvazioni di veicoli, impianti e prescrizioni di esercizio deroganti

4 L’emolumento per l’approvazione di una prescrizione d’esercizio derogante alle

prescrizioni di livello superiore è calcolato in funzione del tempo impiegato.

Art. 26 Tassa annua di vigilanza 1 Per sopperire a spese generali di vigilanza non coperte da introiti derivanti dagli emolumenti, l’esercente dell’infrastruttura versa una tassa annua di vigilanza.

2 La tassa è calcolata secondo la lunghezza della rete come segue:

Lunghezza della rete in chilometri Tassa di base in franchi Tassa supplementare in franchi per chilometri supplementari

1 a 10 0 270 franchi

11 a 20 2 700 a partire da 10 km: 180 fr.

21 a 40 4 500 a partire da 20 km: 120 fr.

41 a 80 6 900 a partire da 40 km: 80 fr.

81 a 160 10 100 a partire da 80 km: 53 fr.

161 a 1600 14 340 a partire da 160 km: 35 fr.

1601 e più 64 740 a partire da 1600 km: 23 fr.

3 La tassa minima ammonta a 1800 franchi e può essere ridotta fino a 600 franchi se risulta sproporzionata rispetto al dispendio per la vigilanza. 4 Le comunità di esercizio, che collaborano ampiamente dal profilo operativo, paga- no per la rete ferroviaria più lunga la tassa di vigilanza intera e per ogni altra ferro-

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via la metà dell’importo. Gruppi di imprese sottoposte a una direzione comune pa- gano per la rete ferroviaria più lunga la tassa di vigilanza intera e per ogni altra fer- rovia l’80 per cento dell’importo.

Art. 27a Emolumento per l’ammissione come impresa di trasporti su strada Gli emolumenti per l’ammissione come impresa di trasporti su strada ammontano per: Fr.

a. il rilascio dell’autorizzazione di ammissione 800 b. la modifica o il rinnovo dell’autorizzazione di ammissione 500 c. il rilascio o la modifica della licenza di condurre 50 d. l’iscrizione nel registro dei titolari di licenze di condurre 25

Art. 29 Emolumento per autorizzazione d’esercizio L’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato.

Art. 30 cpv. 3 Abrogato

Art. 31 Emolumento per l’approvazione di piani per la navigazione

1 L’emolumento per l’approvazione di piani è compreso tra 500 e 30 000 franchi.

2 L’emolumento per l’approvazione di piani e il rilascio di autorizzazioni d’esercizio per battelli di nuova costruzione o il collaudo di battelli è calcolato come segue: Fr.

a. emolumento di base per battelli di nuova costruzione 5000 b. supplemento per passeggero ammesso 15 c. supplemento per traghetti per tonnellata di capacità di carico 30 d. supplemento per battelli per il trasporto di merci per tonnellata di capacità di carico 10 e. rilascio dell’autorizzazione d’esercizio 250

3 L’emolumento per il collaudo e l’approvazione dei piani di trasformazione come

pure per le revisioni è calcolato in funzione del tempo impiegato. 4 L’emolumento per la revoca di un’autorizzazione di esercizio è calcolato in fun- zione del tempo impiegato.

Art. 32 Emolumento per l’autorizzazione d’esercizio L’emolumento per l’autorizzazione d’esercizio di cantieri navali e pontili è calcolato secondo il tempo impiegato.

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Art. 33 Tassa annua di vigilanza 1 La tassa annua di vigilanza è composta della tassa di base e di un supplemento. Es- sa ammonta almeno a 500 franchi. 2 La tassa di base ammonta a 400 franchi per battello, 600 franchi per traghetto; il supplemento per passeggero ammonta a 1 franco.

Art. 34 cpv. 3 3 L’emolumento per la procedura di accertamento della non conformità alle prescri- zioni di imbarcazioni sportive, di imbarcazioni incomplete o di loro elementi è cal- colato in funzione del tempo impiegato.

Art. 35 cpv. 2 e 3 2 L’emolumento per l’autorizzazione d’esercizio è calcolato in funzione del tempo impiegato. 3 La tassa annua di vigilanza è calcolata per sezione. Esso ammonta a 700 franchi per la prima sezione di una società. Viene ridotta di 50 franchi per ogni sezione sup- plementare fino all’importo minimo di 350 franchi per sezione a partire dall’ottava sezione compresa.

Art. 42 Esame dei conti Per l’esame e l’approvazione dei conti e dei bilanci secondo l’articolo 70 LFerr sono riscossi emolumenti in funzione del tempo impiegato.

Art. 43 Controversie secondo l’articolo 40 LFerr Per quanto concerne le controversie di cui all’articolo 40 LFerr, i costi e l’obbligo d’indennizzo sono disciplinati dall’ordinanza del 10 settembre 19698 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

Art. 45 Abrogato

Art. 47 Indagini conoscitive, perizie, inchieste e consulenze di ampia portata Per le obiezioni scritte nelle indagini conoscitive e per le perizie, le inchieste, gli ac- certamenti e le consulenze di ampia portata sono riscossi emolumenti secondo il tempo impiegato. Si tiene conto, per questo, dell’entità e dell’importanza della pre- stazione di servizi, delle conoscenze professionali necessarie, nonché dell’interesse, dell’utilità, dell’entità della tassa annua di vigilanza già versata, come pure della si- tuazione finanziaria dell’assoggettato.

8 RS 172.041.0

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II L’ordinanza del 2 febbraio 20009 sulla procedura di approvazione dei piani di im- pianti ferroviari è modificata come segue:

Art. 6a Emolumenti Gli emolumenti si conformano all’ordinanza del 25 novembre 199810 sugli emolu- menti dell’UFT.

III La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2001.

16 marzo 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

9 RS 742.142.1 10 RS 742.102; RU 2001 1081

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