AS 2001 1089
Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere
Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI)
Modifica del 9 marzo 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza dell’8 novembre 19781 sulla navigazione interna è modificata come segue:
Ingresso secondo comma e in applicazione della legge federale del 6 ottobre 19952 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),
Art. 2 lett. c, l, lbis, lter, m, mbis, v, w Nella presente ordinanza: c. il termine «convoglio rimorchiato» indica una composizione formata da im- barcazioni sprovviste di propulsione, rimorchiata da almeno un natante a motore. La composizione formata unicamente da imbarcazioni da diporto, da imbarcazioni sportive o da entrambi i tipi di imbarcazioni, non è considerata un convoglio rimorchiato; l. il termine «imbarcazione da diporto» indica un natante utilizzato per lo sport e lo svago e non è un’imbarcazione sportiva ai sensi della lettera lbis; lbis. il termine «imbarcazione sportiva» indica un natante rientrante nel campo d’applicazione della direttiva 94/25/CE3 del Parlamento europeo e del Con- siglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarca- zioni da diporto (direttiva CE); lter. il termine «componente» indica uno dei componenti di un’imbarcazione sportiva riportati nell’allegato II della direttiva CE; m. il termine «lunghezza» indica la massima lunghezza dello scafo, esclusi ti- mone e bompresso. I componenti che possono essere smontati dallo scafo senza distruzione e senza impiego di utensili e il cui smontaggio non dan- neggia la resistenza dello scafo non fanno parte della lunghezza;
3 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; corretto in: GU L 127 del 10.6.1995, p. 27 e L 41 del 15.2.2000, p. 20. Il testo della direttiva può essere richiesto, ai sensi dell’ordinanza del 21 dicembre 1994 sugli emolumenti dell’UCFSM, all’EDMZ, 3003 Berna.
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mbis. il termine «larghezza» indica la massima larghezza dello scafo. I componenti che possono essere smontati dallo scafo senza distruzione e senza impiego di utensili e il cui smontaggio non danneggia la resistenza dello scafo non fan- no parte della larghezza; v. il termine «messa in circolazione» indica la cessione o il trasferimento, a ti- tolo gratuito o oneroso, di un’imbarcazione sportiva nuova o usata a scopo di vendita o di uso in Svizzera; w. il termine «kite surf» (tavola ad aquilone) indica un natante rimorchiato da attrezzature per il volo (aquiloni, paracadute ascensionali e dispositivi ana- loghi non motorizzati) e utilizzato per il surf al traino.
Art. 16 titolo, cpv. 1 e 2 lett. d Contrassegni 1 I natanti stazionati su uno specchio d’acqua o al di sopra di esso e impiegati sulle acque aperte alla navigazione pubblica devono essere provvisti dei contrassegni at- tribuiti dall’autorità competente conformemente all’allegato 1.
2 Non sono sottoposti a questa disposizione:
d. i caiachi, i natanti da competizione per regate, le tavole a vela e i kite surf.
Art. 18a cpv. 2 2 Due fanali laterali, uno a luce verde a tribordo e uno a luce rossa a babordo, sono disposti sul natante alla stessa altezza rispetto alla linea di galleggiamento. Ciascuno deve essere visibile dal davanti, sul lato corrispondente, su un arco d’orizzonte di 112° 30’. Sulle imbarcazioni da diporto e sulle imbarcazioni sportive è ammesso l’impiego di un fanale a due colori a prua al posto dei fanali laterali separati; tale fanale deve essere collocato a prua nell’asse del natante.
Art. 19 cpv. 4 4 Per le imbarcazioni da diporto e per le imbarcazioni sportive sono sufficienti fanali alimentati da una sorgente di corrente di 5 Watt.
Art. 24 cpv. 2
2 Per imbarcazioni da diporto, imbarcazioni sportive e imbarcazioni di pescatori
professionisti sono pure autorizzati: a. fanali ordinari al posto di fanali chiari; b. un fanale a luce bianca visibile da ogni lato e collocato nell’asse dell’im- barcazione invece del fanale d’albero e del fanale di poppa. Il fanale può an- che essere collocato nella parte posteriore.
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Art. 32 cpv. 2 2 In caso di immersioni svolte al largo nelle ore diurne questa tavola dovrà essere issata sull’imbarcazione ed essere ben visibile da tutti i lati; di notte e in caso di scarsa visibilità deve essere illuminata in modo che sia ben visibile.
Art. 33 cpv. 1 lett. a 1 I segnali acustici prescritti e quelli ammessi secondo l’allegato 3 devono essere emessi: a. dai battelli a motore, eccezione fatta per le imbarcazioni da diporto e per le imbarcazioni sportive, mediante sorgenti sonore azionate meccanicamente o elettricamente;
Art. 44 cpv. 1 lett. f 1 Con riserva dell’articolo 43, in caso d’incrocio o di sorpasso devono allontanarsi:
f. tutti i natanti dai kite surf;
Art. 48 cpv. 2 lett. a
2 Per quanto possibile:
a. le imbarcazioni da diporto e le imbarcazioni sportive devono mantenere le distanze previste al capoverso 1 anche nei confronti delle imbarcazioni che praticano la pesca con la sciabica e che portano il segnale previsto dall’ar- ticolo 31 capoverso 2;
Art. 54 cpv. 1 e 2bis 1 La pratica dello sci nautico, del kite surf o l’impiego di attrezzature analoghe è autorizzata solamente di giorno e con buona visibilità, al più presto a partire dalle ore 8 e al più tardi fino alle ore 21. 2bis La pratica del kite surf è vietata al di fuori degli specchi d’acqua autorizzati uffi- cialmente. Gli specchi d’acqua possono essere aperti alla pratica del kite surf sol- tanto se all’interno delle superfici autorizzate la sicurezza degli altri utenti è garan- tita e l’ambiente non subisce danni.
Art. 55 cpv. 2 2 I natanti senza radar nonché le imbarcazioni da diporto e le imbarcazioni sportive che dispongono di un radar devono ridurre la velocità in funzione della diminuita visibilità. Devono sostare se le circostanze lo richiedono.
Art. 82 cpv. 4 4 I titolari di un permesso della categoria B o C devono farsi visitare da un medico di fiducia ogni 5 anni fino all’età di 50 anni, ogni 3 anni da 51 fino a 70 anni e ogni 2 anni dopo quest’età.
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Art. 83 cpv. 4 4 Le disposizioni dell’ordinanza del 14 marzo 19944 sulla costruzione dei battelli si applicano ai permessi di condurre per le imprese di navigazione sottoposte alla sor- veglianza della Confederazione.
Art. 86 cpv. 3, 3bis e 3ter 3 I titolari di un permesso di condurre cantonale della categoria B che intendono estenderne la validità territoriale, devono sostenere soltanto un esame teorico. Quest’ultimo è limitato alla conoscenza delle condizioni locali di navigazione e alle eventuali prescrizioni di navigazione che derogano alla presente ordinanza. 3bis I titolari di un permesso di condurre cantonale della categoria B che sono auto- rizzati a condurre natanti di portata massima pari a 60 passeggeri e intendono con- durre natanti di portata superiore a 60 passeggeri, devono dimostrare di possedere una pratica di navigazione di almeno 35 giorni e sostenere un nuovo esame pratico. 3ter Per i titolari di permessi di condurre della categoria B di imprese di navigazione con concessione federale, l’entità dell’esame pratico è disciplinata dalle prescrizioni dell’articolo 43 capoverso 2 dell’ordinanza del 14 marzo 19945 sulla costruzione dei battelli e le relative disposizioni esecutive.
Art. 90 cpv. 1 1 A richiesta, i titolari di permessi di condurre svizzeri delle categorie A, B, C e D possono ottenere dall’autorità che li ha rilasciati un certificato internazionale di ido- neità per conducenti di imbarcazioni da diporto e di imbarcazioni sportive, compi- lato conformemente al modello 1 dell’allegato 6. Tale certificato non è valevole co- me permesso di condurre nelle acque svizzere.
Art. 92 titolo Licenza per i natanti che devono essere provvisti di contrassegni I natanti che devono essere provvisti di contrassegni (art. 16) nonché i natanti di im- prese che beneficiano di una concessione federale necessitano di una licenza di na- vigazione.
Art. 94 cpv. 3 3 Un detentore che offre in leasing il proprio natante può chiedere all’organismo d’ammissione mediante un formulario ufficiale che un cambiamento del detentore necessiti del consenso della società di leasing. L’organismo d’ammissione iscrive tale limitazione nella licenza di navigazione e conserva l’originale del modulo o un’altra sua forma riproducibile fino a quando l’annotazione rimane nella licenza di navigazione.
4 RS 747.201.7 5 RS 747.201.7
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Art. 95 cpv. 2 lett. a e b
2 Non è tuttavia valevole:
a. sul lago di Costanza, sull’Untersee e sul Reno fino a Sciaffusa, per le imbar- cazioni da diporto e per le imbarcazioni sportive a motore con carburante a miscela e potenza propulsiva superiore a 7,4 kW; b. sul Reno, a valle del ponte stradale di Rheinfelden fino al ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea, per i natanti con un dislocamento uguale o superio- re a 100 m3 o una lunghezza uguale o superiore a 20 m.
Art. 96 cpv. 5 e 6
5 Qualora all’organismo d’ammissione sia presentata una licenza di navigazione
provvista dell’annotazione di cui all’articolo 94 capoverso 3, esso rifiuta: a. l’annullamento della licenza di navigazione; b. il rilascio di una licenza di navigazione per un nuovo detentore; c. la cancellazione dell’annotazione. 6 Il rifiuto di cui al capoverso 5 è nullo qualora vi sia il consenso scritto dell’impresa di leasing o una sentenza di tribunale passata in giudicato concernente i rapporti di proprietà.
Art. 96a cpv. 2 lett. c
2 Sono autorizzati a condurre un natante con licenza di navigazione collettiva:
c. gli esperti dell’autorità d’ammissione e del servizio d’omologazione.
Art. 97 cpv. 1 e 6
1 Concerne solo il testo francese.
6 Se un natante ha più detentori, questi devono indicare alle autorità d’ammissione una persona responsabile che è iscritta nella licenza di navigazione come detentore.
Art. 100 titolo Ispezione di collaudo ufficiale 1 I natanti devono essere sottoposti a un’ispezione ufficiale individuale antecedente il rilascio della prima licenza di navigazione. L’ispezione ha lo scopo di controllare se la costruzione del natante è conforme alle prescrizioni. Per i battelli a vela deve essere calcolata la superficie velica conformemente all’allegato 12. 2 Per le imbarcazioni sportive, nell’ispezione ufficiale secondo il programma di cui all’allegato 32, si verifica se le disposizioni degli articoli 18a, 19, 24, 25, 107 capo- versi 1 e 2, 108 e 109 sono rispettate.
3 Sono dispensati dall’ispezione ufficiale individuale:
a. i natanti omologati in Svizzera:
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1. senza motore,
2. equipaggiati con un motore di una potenza propulsiva fino a 15 kW,
nuovo o la cui ispezione risale a meno di tre anni,
3. equipaggiati con un motore di una potenza propulsiva superiore a
15 kW, se la sua marca e il suo tipo sono menzionati sul certificato di
omologazione. b. le imbarcazioni sportive omologate secondo il programma di cui all’allega- to 32. 4 Per ogni natante giusta il capoverso 3 deve essere redatto il verbale di collaudo conformemente all’allegato 33. L’originale, o un’altra sua forma riproducibile, di tale verbale e dei verbali secondo l’allegato 32 sono conservati dall’autorità per 25 anni dal rilascio della prima licenza di navigazione. 5 Nel caso di natanti omologati in Svizzera e non dispensati dall’ispezione ufficiale, questa si limita alla misurazione del rumore in esercizio giusta l’articolo 109.
Art. 100a Redazione del verbale di collaudo 1 Su richiesta, l’autorità può delegare la redazione del verbale di collaudo per il rila- scio della prima licenza di navigazione per imbarcazioni sportive secondo l’allega- to 33 a persone o imprese, purché siano titolari di una licenza di navigazione collet- tiva e possano garantire il controllo e la verifica ineccepibili dell’imbarcazione sportiva. 2 La persona o l’impresa autorizzata deve confermare nel verbale di collaudo di aver verificato i punti indicati dal programma di collaudo per imbarcazioni sportive e che i documenti e i verbali richiesti sono disponibili. L’autorità effettua controlli per campionatura. Può ritirare la delega qualora si constatino gravi o ripetute mancanze. 3 Gli impianti e gli equipaggiamenti elettrici sui natanti, esclusi quelli sulle imbarca- zioni sportive, sono sottoposti al controllo dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte. 5 Gli impianti a gas liquido sui natanti, esclusi quelli sulle imbarcazioni sportive, devono essere controllati da specialisti conformemente alla direttiva di cui all’alle- gato 17. 6 Per quanto concerne le ispezioni e i controlli di cui ai capoversi 3 e 4 deve essere presentato un attestato all’autorità.
Art. 101 cpv. 3 e 4 3 La frequenza delle ispezioni degli impianti a gas liquido sui natanti collaudati, escluse di quelli sui battelli per passeggeri, è disciplinata dalle disposizioni della direttiva di cui all’allegato 17. Ai battelli per passeggeri si applicano le disposizioni d’esecuzione del Dipartimento relative all’articolo 50 dell’ordinanza del 14 marzo
19946 sulla costruzione dei battelli.
6 RS 747.201.7
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4 La frequenza delle ispezioni degli impianti elettrici sui natanti collaudati è disci- plinata dalle prescrizioni federali concernenti gli impianti a corrente debole e a cor- rente forte.
Art. 105 cpv. 1 e 2
1 Concerne solo il testo francese.
2 Per la messa in servizio o lo stazionamento, in acque aperte alla navigazione pub- blica, di natanti con luogo di stazionamento all’estero è richiesta un’autorizzazione. Essa viene accordata dal Cantone sul cui territorio il natante estero viene messo in servizio o staziona per la prima volta dopo aver varcato la frontiera.
Art. 106 cpv. 1 lett. c 1 L’autorizzazione per i natanti con luogo di stazionamento all’estero viene accor- data se: c. il proprietario o il detentore può presentare un permesso di condurre nazio- nale, un certificato internazionale o una carta internazionale per pilotare im- barcazioni da diporto o imbarcazioni sportive.
Art. 107a Disposizioni non applicabili 1 Gli articoli 110-120, 121 capoversi 1 e 2, 122-125, 126 capoversi 1-3 e 5-7, 127, 128 e 129 non si applicano alle imbarcazioni sportive giusta l’articolo 2 lettera lbis. 2 L’articolo 125 (Istallazioni elettriche) non si applica alle imbarcazioni da diporto con tensioni fino a 24 V.
3 L’articolo 132 capoverso 2 (Equipaggiamento minimo) non si applica alle imbar-
cazioni da diporto o alle imbarcazioni sportive motorizzate la cui potenza di propul- sione non supera i 30 kW e ai natanti che devono portare soltanto il fanale a luce bianca previsto dall’articolo 25 capoverso 1. 4 L’articolo 134 capoverso 4 (Attrezzi di salvataggio) non si applica ai natanti a remi nemmeno se questi sono imbarcazioni sportive ai sensi dell’articolo 2 lettera lbis. 5 L’articolo 134 capoverso 5 non si applica alle imbarcazioni da diporto o alle im- barcazioni sportive motorizzate con una potenza propulsiva fino a 30 kW. 6 L’articolo 134 capoverso 5 non si applica ai battelli a vela con una superficie veli- ca massima di 15 m2 e ai natanti a remi, nemmeno se questi sono imbarcazioni spor- tive ai sensi dell’articolo 2 lettera 1bis.
Art. 121 cpv. 4 4 I motori a combustione interna usati per la propulsione dei natanti come pure i loro impianti di scappamento devono essere costruiti e tenuti in modo tale da rispondere alle prescrizioni dell’ordinanza del 13 dicembre 19937 sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere.
7 RS 747.201.3
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Art. 123 cpv. 3bis Abrogato
Art. 134 cpv. 3, 6 e 7 3 Per i canotti e le scialuppe di salvataggio si applicano le prescrizioni dell’ordinan- za del 14 marzo 19948 sulla costruzione dei battelli. I palischermo non sono ammes- si come canotti di salvataggio. 6 La spinta idrostatica dei mezzi di salvataggio per ragazzi al di sotto di dodici anni non è prescritta. Devono tuttavia essere utilizzati giubbotti di salvataggio con collo o collari di salvataggio di misura adeguata. 7 Sui battelli a vela sono autorizzati come attrezzi di salvataggio individuali sola- mente i giubbotti e i collari di salvataggio.
Art. 135 Abrogato
Art. 138 cpv. 1 lett. d 1 In caso di allagamento completo, devono restare a galla, completamente equipag- giati e non danneggiati: d. i battelli che servono al trasporto professionale di dodici passeggeri al mas- simo.
Art. 140b Cavi di traino e di manovra per kite surf La lunghezza massima dei cavi di traino e di manovra per kite surf è di 25 m.
Art. 141 Abrogato
Art. 143a Stabilità dei battelli per il trasporto di merci 1 Per i battelli per il trasporto di merci che portano il loro carico prevalentemente sul ponte e per quelli per i quali in base alla costruzione o al collocamento del carico si può prevedere una scarsa stabilità, la sufficiente stabilità deve essere comprovata mediante un calcolo. In caso di dubbio, l’autorità competente decide se occorre for- nire tale prova. 2 La stabilità è comprovata se l’angolo d’inclinazione trasversale del natante, pronto all’esercizio e a pieno carico, applicando i carichi esterni sotto indicati, non supera 5 gradi e la linea di intersezione del ponte e dello scafo nel punto più basso non è im- mersa in acqua. L’altezza metacentrica del natante pronto all’esercizio e a pieno ca- rico non dev’essere inferiore a 1,00 m.
8 RS 747.201.7
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3 Occorre tenere conto dell’influsso sulla stabilità di eventuali superfici di liquidi liberi. 4 Se la posizione del baricentro del natante pronto all’esercizio e privo di carico può essere calcolata con sufficiente precisione, la prova di sbandamento non è richiesta.
5 Per i momenti di sbandamento devono valere contemporaneamente almeno le se-
guenti ipotesi di carico: a. pressione laterale del vento di 0,25 kN/m2;
b. momento di sbandamento in presenza di forze centrifughe nella navigazione in circolo c × v2 × D T M S circolo = × KG − [kNm] L CWL 2
dove: LCWL è la lunghezza sul piano di galleggiamento in m; c è il coefficiente fissato dal cantiere di costruzione o dal gestore del natante, comunque non minore di 0,4; v è la velocità del natante in acque alte e calme alla potenza nominale del/i motore/i in m/s; T è il pescaggio del natante a pieno carico in m; D è il dislocamento del natante a pieno carico in t; KG è l’altezza del baricentro dal limite superiore delle chiglia in m. 6 Qualora sia prevedibile che nell’esercizio concreto del natante si verifichino altri momenti di sbandamento, questi vanno parimenti considerati nel calcolo dell’angolo di sbandamento. 7 Qualora le condizioni di impiego locali facciano prevedere pressioni di vento più elevate, l’autorità competente può prescrivere le maggiorazioni del caso.
Art. 146 cpv. 2-5 2 I natanti devono avere almeno una paratia di collisione e due paratie per il com- partimento delle macchine. Nel caso in cui il compartimento delle macchine si trovi nella parte posteriore del natante, la seconda paratia non è richiesta. 3 La distanza tra la paratia di collisione e l’intersezione del dritto di prua con la linea di galleggiamento a pieno carico deve essere compresa tra 1/12 e 1/8 della lunghezza di questa linea di galleggiamento. Se questa distanza è inferiore, occorre provare mediante calcoli che il natante pronto a essere messo in esercizio e a pieno carico resta a galla in caso di allagamento dei due primi compartimenti. La prova non è necessaria se il natante, fino a 1/8 della lunghezza sulla linea di galleggiamento misu- rato dal punto di intersezione della linea di galleggiamento a pieno carico con il dritto di prua, dispone di compartimenti stagni su entrambi i lati, la cui larghezza su ogni lato del natante in quel punto corrisponde ad almeno 1/5 della larghezza dello scafo al livello della linea di galleggiamento a pieno carico.
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4 La prova della galleggiabilità in caso di allagamento dei primi due compartimenti è considerata valida se il natante, in tutte le fasi intermedie e ad allagamento ultimato non affonda tanto da sommergere la linea di intersezione del ponte e dello scafo. Nel calcolo vanno considerati gli sbandamenti provocati da un eventuale allagamento su un solo lato.
5 La paratia di collisione deve essere stagna e andare da sponda a sponda. Deve
estendersi dal fondo del natante al ponte e non deve avere porte, boccaporti, passi d’uomo o altre aperture.
Art. 146a Ancora, catena dell’ancora 1 Il numero e il peso delle ancore, il diametro e la lunghezza della catena dell’ancora devono corrispondere alle prescrizioni di una società di classificazione riconosciuta dall’Ufficio federale dei trasporti. 2 L’autorità competente può permettere una riduzione massima del peso dell’ancora di prua del 50 per cento per natanti circolanti su laghi, se il peso previsto per l’ancora è stato determinato secondo una prescrizione che presuppone acque cor- renti. L’autorità competente può richiedere l’allungamento della catena dell’ancora. Non è ammessa la somma di più riduzioni di peso grazie all’impiego di ancore ad alta tenuta. 3 L’estremità della catena dell’ancora deve essere saldamente fissata allo scafo del natante.
Art. 147 Impianti d’esaurimento 1 Ciascun compartimento stagno di battelli per il trasporto di merci o di impianti di galleggiamento deve poter essere esaurito. Ciò non vale per i compartimenti stagni solitamente chiusi ermeticamente.
2 Devono essere in dotazione due pompe di sentina autoaspiranti indipendenti che
non devono essere installate nello stesso locale e di cui almeno una deve essere azionata da un motore a combustione interna.
3 Ogni pompa di sentina deve essere utilizzabile per ogni compartimento stagno.
4 La portata minima Q della pompa di sentina deve essere calcolata secondo la for- mula seguente: Q = 0,1 × d 2 [l / min ] d è il diametro interno dei tubi di sentina e va calcolato secondo la formula seguen- te: d = 2 × L × (B + H ) + 25 [mm] dove: L è la lunghezza massima del natante o dell’impianto di galleggiamento senza rimorchi in m; B è la larghezza del natante o dell’impianto di galleggiamento all’ordinata in m; H è la più piccola altezza di costruzione del natante o dell’impianto di galleg- giamento in m.
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Art. 148 1 Per la costruzione e la dotazione di battelli per passeggeri si applicano le disposi- zioni dell’ordinanza del 14 marzo 19949 sulla costruzione dei battelli. 2 Per i battelli che servono al trasporto professionale di dodici passeggeri al massi- mo, si applicano gli articoli 107-114, 124 e 131-140a nonché gli articoli 22, 27 ca- poversi 1 e 2, 28-36, 38 e 39 dell’ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli e le pertinenti disposizioni d’esecuzione del Dipartimento.
Titolo prima dell’art. 148g
46 Disposizioni particolari per le imbarcazioni sportive
Art. 148g Messa in circolazione di imbarcazioni sportive, di imbarcazioni sportive parzialmente completate e componenti 1 Le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate o i loro componenti possono essere messi in circolazione solamente se rispondono ai requi- siti di sicurezza essenziali giusta l’allegato I della direttiva CE. 2 D’intesa con il Segretariato di Stato dell’economia, l’Ufficio federale dei trasporti determina le norme tecniche atte a concretizzare i requisiti di sicurezza essenziali per le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate o i loro componenti e le fa pubblicare sul Foglio federale con il titolo e l’indirizzo per l’ordinazione10. 3 Se le imbarcazioni sportive o i loro componenti sono costruiti secondo le norme tecniche giusta il capoverso 2, si presuppone che i requisiti di sicurezza essenziali siano adempiuti.
4 Se queste norme non sono applicate o lo sono soltanto in parte, la persona che
mette in circolazione l’imbarcazione deve poter comprovare che i requisiti di sicu- rezza essenziali sono adempiuti in altro modo. 5 Per comprovare la conformità ai requisiti di sicurezza essenziali, la persona che mette in circolazione l’imbarcazione deve, per dieci anni dalla costruzione, poter fornire entro un termine adeguato la documentazione tecnica giusta l’allegato 30. Per le fabbricazioni in serie il termine di dieci anni decorre dalla costruzione del- l’ultimo esemplare. 6 La documentazione o le informazioni necessarie per la sua valutazione devono es- sere fornite alle autorità competenti svizzere in una lingua ufficiale svizzera o in in- glese. Per la documentazione in inglese, l’autorità competente può richiedere la tra- duzione parziale o totale in una lingua ufficiale svizzera.
9 RS 747.201.7 10 Gli elenchi dei titoli delle norme designate e i relativi testi possono essere richiesti al Centro svizzero d’informazioni sulle norme tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54,
8008 Zurigo.
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Art. 148h Procedure di valutazione della conformità Le procedure per la valutazione della conformità sono disciplinate dall’allegato 20.
Art. 148i Organismi di collaudo e di valutazione della conformità 1 Gli organismi di collaudo e di valutazione della conformità che occorre consultare per la valutazione della conformità ai sensi degli allegati 23 e 24 nonché 26-29 de- vono, per il relativo settore specifico,: a. essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 199611 sull’accre- ditamento e sulla designazione; b. essere riconosciuti dalla Svizzera nell’ambito di un accordo internazionale; oppure c. essere autorizzati in altro modo dal diritto federale. 2 Chiunque si riferisce alla documentazione di un centro diverso da quelli di cui al capoverso 1 deve dimostrare in maniera credibile che le procedure applicate e la qualifica del centro soddisfano i requisiti svizzeri (art. 18 cpv. 2 LOTC).
Art. 148j Dichiarazione di conformità
1 Chiunque mette in circolazione una nuova imbarcazione sportiva o un componen-
te, deve presentare una dichiarazione di conformità giusta l’allegato 31, dal quale risulti che l’imbarcazione o il componente corrispondono ai requisiti di sicurezza essenziali e che è stata svolta una procedura di valutazione della conformità giusta l’articolo 148h. 2 Chiunque mette in circolazione un’imbarcazione sportiva parzialmente completata deve presentare solamente una dichiarazione giusta l’allegato 21. 3 Deve poter essere esibita copia della dichiarazione di conformità durante dieci anni dalla costruzione dell’imbarcazione sportiva. In caso di fabbricazioni in serie questo termine decorre dalla costruzione dell’ultimo esemplare. 4 La dichiarazione giusta l’allegato 21 o la dichiarazione di conformità giusta l’alle- gato 31 devono essere redatte in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Per la do- cumentazione in inglese l’autorità competente può richiedere la traduzione parziale o totale in una lingua ufficiale svizzera.
Art. 148k Controlli successivi (sorveglianza del mercato)
1 Le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate e i
componenti che vengono messi in circolazione possono essere successivamente controllati dalle autorità competenti anche al di fuori delle scadenze fissate dall’arti- colo 101. I controlli garantiscono che tali prodotti messi in circolazione ottemperano alle prescrizioni della presente ordinanza. A questo scopo vengono effettuati con- trolli per campionatura e si dà seguito alle segnalazioni motivate secondo le quali le prescrizioni della presente ordinanza non sono rispettate.
11 RS 946.512
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2 Nel quadro dei controlli successivi, per provare la conformità delle imbarcazioni sportive, delle imbarcazioni sportive parzialmente completate o dei componenti, le autorità competenti sono autorizzate a: a. richiedere la documentazione e le informazioni necessarie; b. prelevare campioni; c. richiedere esami; e d. accedere ai locali commerciali durante le normali ore di lavoro. 3 Qualora chi mette in circolazione l’imbarcazione non fornisca la documentazione richiesta entro il termine fissato dall’autorità competente o non la fornisca completa, essa può disporre un’ispezione dell’imbarcazione sportiva, dell’imbarcazione spor- tiva parzialmente completata o del componente. Chi la mette in circolazione ne so- stiene le spese. 4 Prima di ordinare l’ispezione, le autorità competenti offrono a chi mette in circola- zione l’imbarcazione la possibilità di esprimersi. 5 La procedura nei casi di constatazione di non conformità alle prescrizioni delle imbarcazioni sportive, delle imbarcazioni sportive parzialmente completate o dei componenti è retta dagli articoli 19 e 20 LOTC.
Art. 153 cpv. 1, 2 e 2bis 1 Nessun natante può essere messo in servizio o stazionare in acque aperte alla navi- gazione pubblica fintanto che non sia stata stipulata un’assicurazione sulla respon- sabilità civile. 2 Sempreché non siano utilizzati a scopo professionale, i seguenti natanti non sono sottoposti a un’assicurazione obbligatoria: a. natanti non motorizzati; b. gommoni con una lunghezza inferiore a 2,5 m; c. battelli a vela non motorizzati con una superficie velica fino a 15 m2. 2bis Nonostante le deroghe del capoverso 2, i natanti utilizzati come kite surf sono sottoposti all’assicurazione obbligatoria di cui al capoverso 1.
Art. 155 cpv. 5
5 L’assicurazione minima per ciascun sinistro ammonta a 750 000 franchi:
a. per i gommoni con una lunghezza superiore a 2,5 m; b. per i natanti non motorizzati utilizzati a scopo professionale; c. per i battelli a vela non motorizzati e con una superficie velica inferiore a
15 m2 utilizzati a scopo professionale;
d. per i kite surf.
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Art. 156 cpv. 1 1 L’attestato e la notifica dell’assicuratore in caso di interruzione o di cessazione dell’assicurazione devono essere rilasciati conformemente ai modelli riprodotti nel- l’allegato 9. Il Dipartimento determina nell’allegato 9 la forma e il contenuto dei modelli di notifica.
Art. 166 cpv. 3, 6, 7 e 11-17 3,6 e 7 Abrogati
11 Le licenze di navigazione per imbarcazioni sportive che prima del 1° maggio
2001 sono state rilasciate secondo il diritto anteriore per imbarcazioni da diporto, rimangono valide purché siano soddisfatte le disposizioni dell’articolo 153 concer- nenti l’assicurazione obbligatoria. In seguito a modifiche o ammodernamenti che migliorano notevolmente la sicurezza deve essere rilasciata una nuova licenza. Re- lativamente alle modifiche e agli ammodernamenti le imbarcazioni sportive sono soggette alle disposizioni della sezione 46. 12 Le imbarcazioni sportive messe in circolazione in Svizzera per la prima volta an- tecedentemente al 1° maggio 2001 non devono rispondere ai requisiti della sezio- ne 46, purché non siano riscontrati difetti che potrebbero influire negativamente sul- l’ambiente e sulla salute degli utenti o di altre persone.
13 Le imbarcazioni sportive che il 1° maggio 2001 sono in costruzione presso un
costruttore con sede in Svizzera sono escluse dalle disposizioni della sezione 46. Devono tuttavia essere registrate prima del 1° gennaio 2002 presso l’Associazione svizzera dei costruttori navali12 indicando il costruttore, il tipo di imbarcazione e il numero di costruzione. Al collaudo deve essere presentato un attestato dell’Associa- zione dei costruttori navali che certifichi la registrazione dell’imbarcazione sportiva entro i termini. 14 I natanti che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva CE e per i quali non sussiste la necessaria dichiarazione di conformità secondo l’articolo 148j, fino al 1° gennaio 2002 possono essere immatricolati secondo il diritto anteriore come imbarcazioni da diporto. 15 Le licenze di navigazione di battelli adibiti al trasporto a titolo professionale di 12 passeggeri al massimo rimangono valide fino al 31 dicembre 2007, purché siano state svolte le ispezioni periodiche previste senza riscontro di anomalie e siano ri- spettate le disposizioni dell’articolo 153 concernente l’assicurazione obbligatoria. Dal 1° gennaio 2008 devono essere rilasciate nuove licenze di navigazione. A tal fine, le imbarcazioni dovranno superare un nuovo collaudo. Si applicano le disposi- zioni dell’articolo 148 capoverso 2. 16 L’articolo 143a si applica a tutti i battelli per il trasporto di merci. Per quelli esi- stenti per i quali non vi sia la prova di una sufficiente stabilità ai sensi dell’articolo 143a, essa dovrà essere fornita all’autorità competente al più tardi entro il 31 dicem- bre 2007. L’autorità competente può prescrivere misure volte a migliorare la stabi-
12 Associazione svizzera dei costruttori navali, Sede commerciale, Casella postale 74,
8117 Fällanden.
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lità. Gli articoli 146 capoversi 2-5, 146a e 147 si applicano ai battelli per il trasporto di merci che vengono immatricolati in Svizzera per la prima volta dopo il 1° maggio 2001. Per quelli esistenti esse si applicano sono nel caso in cui i settori in questione siano interessati da modifiche o ristrutturazioni. 17 Entro il 30 aprile 2002 i Cantoni designano gli specchi d’acqua sul loro territorio sui quali è autorizzata la pratica del surf al traino giusta l’articolo 54 capoverso 2bis.
II 1 Gli allegati 12, 15 e 18 sono modificati conformemente alla versione qui annessa. 2 L’ordinanza è completata dagli allegati 20-33 conformemente alla versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2001.
9 marzo 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Allegato 12 (art. 78) Rinvio tra parentesi Allegato 12 (art. 100)
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Allegato 15 (art. 132)
Equipaggiamento minimo
Numero 8
8. battelli per il trasporto a titolo professionale di dodici passeggeri al massimo – ancora con gomena o catena ai sensi dell’articolo 38 dell’ordinanza del 14 marzo 199413 sulla costruzione dei battelli e delle disposizioni d’ese- cuzione; – cordame; – pompa di sentina ai sensi dell’articolo 31 dell’ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli e delle disposizioni di esecuzione; – gaffa; – bandiera di soccorso; – clacson o corno; – estintore ai sensi dell’articolo 39 dell’ordinanza del 14 marzo 1994 sulla co- struzione dei battelli e delle disposizioni d’esecuzione; – farmacia di bordo; – segnalatore acustico conformemente agli articoli 33 e 132; – bussola; – fanale d’emergenza.
13 RS 747.201.7
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Allegato 18 (art. 138a) Rinvio tra parentesi Allegato 18 (art. 138a e 148f)
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Allegato 20 (art. 148h)
Procedura di valutazione della conformità
Prima della messa in circolazione di un’imbarcazione sportiva, di un’imbarcazione sportiva parzialmente completata o di un componente di una categoria di imbarca- zione di cui all’allegato I numero 1 della direttiva CE14, essa deve essere sottoposta a una delle seguenti procedure:
1 Per le categorie A e B secondo la direttiva CE
1.1 Per le imbarcazioni con scafo di lunghezza inferiore a 12 m: controllo di
fabbricazione interno e prove di cui all’allegato 23.
1.2 Per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 12 e 24 m: esame
del tipo di cui all’allegato 24, seguito dalla procedura di cui all’allegato 25 (conformità al tipo) oppure da una delle procedure di cui agli allegati 24 e 26, 24 e 27, 28 o 29.
2 Per la categoria C secondo la direttiva CE
2.1 Per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 2,5 e 12 m:
– in caso di rispetto delle norme designate secondo l’articolo 148g capover- so 2 relative ai numeri 3.2 e 3.3 dell’allegato I della direttiva CE: con- trollo della fabbricazione interno di cui all’allegato 22; – in caso di inosservanza delle norme designate secondo l’articolo 148g capoverso 2 relative ai numeri 3.2 e 3.3 dell’allegato I della direttiva CE: controllo della fabbricazione interno e prove di cui all’allegato 23.
2.2 Per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 12 e 24 m: esame
del tipo di cui all’allegato 24, seguito dalla procedura di cui all’allegato 25 (conformità al tipo) oppure da una delle procedure di cui agli allegati 24 e 26, 24 e 27, 28 o 29.
3 Per la categoria D secondo la direttiva CE
Per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 2,5 e 24 m: con- trollo di fabbricazione interno di cui all’allegato 22.
4 Per i componenti di cui all’allegato II della direttiva CE una delle procedure
di cui agli allegati 24 e 25, 24 e 26, 24 e 27, 28 o 29.
14 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; corretto in: GU L 127 del 10.6.1995, p. 27 e L 41 del 15.2.2000, p. 20.
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Allegato 21 (art. 148j)
Dichiarazione del costruttore o del suo rappresentante stabilito in Svizzera
La dichiarazione del costruttore o del suo rappresentante stabilito in Svizzera per un’imbarcazione sportiva nuova parzialmente completata di cui all’articolo 148j ca- poverso 2 o della persona responsabile della messa in circolazione di una tale im- barcazione deve contenere le seguenti indicazioni: – nome e indirizzo del costruttore; – nome e indirizzo del rappresentante stabilito in Svizzera o della persona re- sponsabile della messa in circolazione; – descrizione dell’imbarcazione sportiva parzialmente completata; – dichiarazione attestante che l’imbarcazione suddetta è destinata a essere completata da altri e che essa è conforme ai requisiti di sicurezza essenziali previsti in questa fase di costruzione.
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Allegato 22 (allegato 20)
Controllo di fabbricazione interno
1. Il costruttore o il suo rappresentante stabilito in Svizzera, che soddisfa gli obblighi di cui al numero 2, si accerta e dichiara che i prodotti soddisfano i requisiti della direttiva CE15 che si applicano a essi. Il costruttore, o il suo rappresentante stabilito in Svizzera, redige una dichiarazione scritta di con- formità giusta l’allegato 31.
2. Il costruttore prepara la documentazione tecnica descritta al numero 3; il
costruttore o il suo rappresentante la tiene a disposizione delle autorità na- zionali competenti dei controlli successivi per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell’ultimo esemplare. Nel caso in cui il costruttore non sia stabilito in Svizzera e non vi sia alcun rappresentante stabilito in Svizzera, l’obbligo di tenere a disposizione la do- cumentazione tecnica incombe alla persona responsabile della messa in cir- colazione del prodotto sul mercato svizzero.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del
prodotto ai requisiti della direttiva CE. A tal fine, deve comprendere il pro- getto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto (cfr. allegato 30). 4. Il costruttore, o il suo rappresentante, conserva copia della dichiarazione di conformità insieme alla documentazione tecnica. 5. Il costruttore prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbri- cazione garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al numero 2 e ai requisiti della direttiva CE che si applicano a essi.
15 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; corretto in: GU L 127 del 10.6.1995, p. 27 e L 41 del 15.2.2000, p. 20.
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Allegato 23 (allegato 20)
Controllo di fabbricazione interno e prove
Questa procedura corrisponde a quella dell’allegato 22, completata dalle seguenti disposizioni supplementari: Su una o più imbarcazioni rappresentative della produzione del costruttore vengono eseguite una o più delle seguenti prove, calcoli equivalenti o controlli da parte del costruttore stesso o del suo rappresentante stabilito in Svizzera: – prova di stabilità conformemente al numero 3.2 dell’Allegato I della diretti- va CE16 (requisiti di sicurezza essenziali); – prova delle caratteristiche di galleggiabilità conformemente al numero 3.3 dell’Allegato I della direttiva CE (requisiti di sicurezza essenziali). Queste prove o calcoli o controlli sono eseguiti sotto la responsabilità di un organi- smo accreditato, riconosciuto o autorizzato secondo l’articolo 148i (organismo noti- ficato), scelto dal costruttore. Sotto la responsabilità dell’organismo notificato, il costruttore affigge il numero distintivo dello stampo utilizzato durante il processo di fabbricazione.
16 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; corretto in: GU L 127 del 10.6.1995, p. 27 e L 41 del 15.2.2000, p. 20.
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Allegato 24 (allegato 20)
Esame del tipo
1. L’organismo accreditato, riconosciuto o autorizzato secondo l’articolo 148i
(organismo notificato) accerta e dichiara che un esemplare, rappresentativo della produzione considerata, soddisfa le prescrizioni della sezione 46.
2. La domanda di esame del tipo dev’essere presentata dal costruttore o dal suo
rappresentante stabilito in Svizzera a un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: – il nome e l’indirizzo del costruttore e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo; – una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato; – la documentazione tecnica descritta al numero 3. Il richiedente mette a disposizione dell’organismo notificato un esemplare rappresentativo della produzione considerata, qui di seguito denominato «ti- po»17. L’organismo notificato può chiedere altri esemplari dello stesso tipo qualora sia necessario per eseguire il programma di prove.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del
prodotto ai requisiti di sicurezza essenziali della direttiva CE18. A tal fine, deve comprendere il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del pro- dotto (cfr. allegato 30).
4 L’organismo notificato
4.1 esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformità con tale documentazione e individua i componenti progettati in conformità delle norme definite giusta l’articolo 148g capoverso 2 nonché quelli progettati senza applicare tali norme; 4.2 effettua o fa effettuare gli esami e le prove necessari per verificare se le so- luzioni adottate dal costruttore soddisfano i requisiti di sicurezza essenziali della direttiva CE qualora non siano state applicate le norme definite giusta l’articolo 148g capoverso 2; 4.3 effettua e fa effettuare gli esami e le prove necessari per verificare se, qualo- ra il costruttore abbia applicato le norme definite giusta l’articolo 148g ca- poverso 2, tali norme siano state correttamente applicate;
17 Uno stesso tipo può coprire più varianti di un prodotto a condizione che le differenze tra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza e su altri requisiti in materia di presta- zioni del prodotto. 18 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; corretto in: GU L 127 del 10.6.1995, p. 27 e L 41 del 15.2.2000, p.20.
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4.4 concorda con il richiedente il luogo in cui gli esami e le prove necessari de- vono essere effettuati.
5. Se il tipo soddisfa i requisiti di sicurezza essenziali della direttiva CE,
l’organismo notificato rilascia un attestato di esame del tipo al richiedente. L’attestato deve contenere il nome e l’indirizzo del costruttore, le conclu- sioni dell’esame, le condizioni di validità del certificato e i dati necessari per l’identificazione del tipo approvato. All’attestato è allegato un elenco dei fascicoli significativi della documenta- zione tecnica, di cui l’organismo notificato conserva una copia. Se al costruttore viene negato il rilascio di un attestato di esame del tipo, l’organismo notificato deve fornire i motivi dettagliati di tale rifiuto.
6. Il richiedente informa l’organismo notificato che detiene la documentazione
tecnica relativa all’attestato di esame del tipo di tutte le modifiche al pro- dotto approvato che devono ricevere un’ulteriore approvazione, qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti di sicurezza essen- ziali o modalità di uso prescritte del prodotto. Questa nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di un complemento dell’attestato originale di esame del tipo.
7. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le infor-
mazioni utili riguardanti gli attestati di esame del tipo ed i complementi rila- sciati e ritirati. 8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di esame del tipo o dei loro complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a di- sposizione degli altri organismi notificati.
9. Il costruttore, o il suo rappresentante, conserva, insieme con la documenta-
zione tecnica, copia degli attestati di esame del tipo e dei loro complementi per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell’ultimo esemplare. Nel caso in cui né il costruttore né il suo rappresentante siano stabiliti in Svizze- ra, l’obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile della messa in circolazione del prodotto sul mer- cato svizzero.
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Allegato 25 (allegato 20)
Conformità al tipo
1. Il costruttore, o il suo rappresentante stabilito in Svizzera, si accerta e di- chiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell’attestato di esame del tipo e soddisfano i pertinenti requisiti della direttiva CE19. Il costruttore redige una dichiarazione di conformità (cfr. allegato 31). 2. Il costruttore prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbri- cazione assicuri la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell’attestato di esame del tipo e ai pertinenti requisiti della direttiva CE. 3. Il costruttore, o il suo rappresentante, conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell’ultimo esemplare. Nel caso in cui né il costruttore né il suo rappresentante siano stabiliti in Svizzera, l’obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica in- combe alla persona responsabile della messa in circolazione del prodotto sul mercato svizzero (cfr. allegato 30).
19 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; corretto in: GU L 127 del 10.6.1995, p. 27 e L 41 del 15.2.2000, p. 20.
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Allegato 26 (allegato 20)
Garanzia di qualità della produzione
1. Il costruttore che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell’attestato di esame del tipo e soddisfano i requisiti della direttiva CE20 che si applicano a essi. Il costruttore, o il suo rappresentante stabilito in Svizzera, redige una dichiarazione di conformità (allegato 31). La dichiarazione di conformità dev’essere accompagnata dal contrassegno d’identificazione dell’organismo accreditato, riconosciuto o autorizzato secondo l’articolo 148i (organismo notificato), responsabile della sorveglianza di cui al numero 4. 2. Il costruttore deve applicare un sistema di qualità della produzione, eseguire l’ispezione e le prove del prodotto finito secondo quanto specificato al nu- mero 3, e dev’essere assoggettato alla sorveglianza di cui al numero 4.
3. Sistema di qualità
3.1 Il costruttore presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità per i prodotti interessati a un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: – tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di prodotti prevista; – la documentazione relativa al sistema qualità; – se del caso, la documentazione tecnica relativa al tipo approvato (cfr. al- legato 30) e una copia dell’attestato di esame del tipo. 3.2 Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell’attestato di esame del tipo e ai requisiti della direttiva CE che si appli- cano a essi. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal costruttore devono es- sere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, pro- cedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità. Detta documentazione deve includere in particolare un’adeguata descrizione: – degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità dei prodotti; – dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e delle tecniche di controllo e garanzia della qualità; – degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fab- bricazione (con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli);
20 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; corretto in: GU L 127 del 10.6.1995, p. 27 e L 41 del 15.2.2000, p. 20.
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– della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.; – dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richie- sta e dell’efficacia di funzionamento del sistema qualità. 3.3 L’organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al numero 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la norma definita secondo l’articolo 148g ca- poverso 2. Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del costruttore. La decisione viene notificata al costruttore. La notifica deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione della decisione. 3.4 Il costruttore si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qua- lità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. Il costruttore, o il suo rappresentante, informa l’organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi modifica prevista del sistema. L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al numero 3.2, o se è ne- cessaria una seconda valutazione. L’organismo notificato comunica la sua decisione al costruttore. La comuni- cazione deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione della de- cisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato
4.1 La sorveglianza deve garantire che il costruttore soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato 4.2 Il costruttore consente all’organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito fornendo tutte le infor- mazioni necessarie, in particolare: – la documentazione relativa al sistema qualità; – altra documentazione quali i rapporti e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.
4.3 L’organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicu-
rarsi che il costruttore mantenga e applichi il sistema qualità e fornisce al costruttore un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate. 4.4 Inoltre, l’organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il costruttore. In tale occasione, se necessario, l’organismo notificato può svolgere o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento del si- stema qualità. Esso fornisce al costruttore un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.
5. Il costruttore tiene a disposizione delle autorità nazionali per almeno dieci
anni dalla data di fabbricazione dell’ultimo esemplare:
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– la documentazione sul sistema garanzia di qualità (n. 3.1 secondo com- ma); – gli adeguamenti del sistema garanzia di qualità (n. 3.4 cpv. 2); – le decisioni e i rapporti dell’organismo notificato (n. 3.4 cpv. 4, n. 4.3 e n. 4.4).
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le infor-
mazioni pertinenti riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità rilasciate o ritirate.
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Allegato 27 (allegato 20)
Verifica su prodotto
1. Questo allegato descrive la procedura con cui il costruttore, o il suo rappre- sentante stabilito in Svizzera, si accerta e dichiara che i prodotti cui si appli- cano le disposizioni del numero 3 sono conformi al tipo oggetto dell’atte- stato di esame del tipo e soddisfano i pertinenti requisiti della direttiva CE21. 2. Il costruttore prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbri- cazione garantisca la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell’attestato di esame del tipo e ai pertinenti requisiti della direttiva CE. Il costruttore, o il suo rappresentante, redige una dichiarazione di conformità (cfr. allegato 31).
3. L’organismo accreditato, riconosciuto o autorizzato secondo l’articolo 148i
(organismo notificato) procede agli esami e alle prove del caso per verificare la conformità del prodotto ai requisiti della direttiva CE, o mediante con- trollo e prova di ogni singolo prodotto secondo quanto stabilito al numero 5, o mediante controllo e prova statistici sui prodotti secondo quanto stabilito al numero 6, a scelta del costruttore.
4. Il costruttore, o il suo rappresentante stabilito in Svizzera, conserva copia
della dichiarazione di conformità per almeno dieci anni dall’ultima data di fabbricazione del prodotto.
5. Controllo e prova di ogni singolo prodotto
5.1 Tutti i prodotti vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effet-
tuate opportune prove, in conformità alle norme definite giusta l’articolo 148g capoverso 2, o prove equivalenti per verificarne la conformità al tipo oggetto dell’attestato di esame del tipo e ai pertinenti requisiti della direttiva CE.
5.2 L’organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione
su ciascun prodotto approvato e redige un attestato di conformità inerente alle prove effettuate. 5.3 Il costruttore, o il suo rappresentante, deve essere in grado di esibire, a ri- chiesta, gli attestati di conformità dell’organismo notificato.
6. Verifica statistica
6.1 Il costruttore presenta i suoi prodotti sotto forma di lotti omogenei e prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca l’omogeneità di ciascun lotto prodotto.
21 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; corretto in: GU L 127 del 10.6.1995, p. 27 e L 41 del 15.2.2000, p. 20.
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6.2 I prodotti devono essere presentati alla verifica sotto forma di lotti omoge- nei. Da ciascun lotto viene prelevato un campione a caso. Gli esemplari di un campione vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effet- tuate opportune prove, in conformità alle norme definite giusta l’articolo 148g capoverso 2, o prove equivalenti per verificarne la conformità ai corri- spondenti requisiti della direttiva CE e per determinare se si debba accettare o rifiutare il lotto.
6.3 La verifica statistica deve avvenire considerando i seguenti elementi:
– metodi statistici utilizzati; – programma di campionamento e sue caratteristiche operative. 6.4 Per i lotti accettati, l’organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ogni singolo prodotto e redige un attestato di confor- mità relativo alle prove effettuate. Tutti i prodotti del lotto possono essere messi in circolazione sul mercato a eccezione di quelli del campione riscon- trati non conformi. Se un lotto è rifiutato, l’organismo notificato prende le misure appropriate per evitarne la messa in circolazione sul mercato. Qualora il rifiuto di lotti sia frequente, l’organismo notificato può decidere di sospendere la verifica statistica. Il costruttore può apporre, sotto la responsabilità dell’organismo notificato, il numero di identificazione di quest’ultimo nel corso della fabbricazione. 6.5 Il costruttore, o il suo rappresentante, deve essere in grado di esibire, a ri- chiesta, gli attestati di conformità dell’organismo notificato.
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Allegato 28 (allegato 20)
Verifica di un unico prodotto
1. Questo allegato descrive la procedura con cui il costruttore accerta e dichia- ra che il prodotto considerato, cui è stato rilasciato l’attestato di cui al nume- ro 2, è conforme ai requisiti della sezione 46. Il costruttore, o il suo rappre- sentante stabilito in Svizzera, redige una dichiarazione di conformità (vedi allegato 31).
2. L’organismo accreditato, riconosciuto o autorizzato secondo l’articolo 148i
(organismo notificato) esamina il prodotto e procede alle opportune prove, in conformità delle norme definite giusta l’articolo 148g capoverso 2, o a prove equivalenti, per verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti della direttiva CE22. L’organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identifica- zione sul prodotto approvato e redige un attestato di conformità relativo alle prove effettuate.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del
prodotto ai requisiti della direttiva CE, di comprendere il suo progetto, la sua fabbricazione ed il suo funzionamento (cfr. allegato 30).
22 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; corretto in: GU L 127 del 10.6.1995, p. 27 e L 41 del 15.2.2000, p. 20.
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Allegato 29 (allegato 20)
Garanzia qualità totale
1. Questo allegato descrive la procedura con cui il costruttore che soddisfa gli
obblighi di cui al numero 2 si accerta e dichiara che i prodotti in questione soddisfano i pertinenti requisiti della direttiva CE23. Il costruttore o il suo rappresentante stabilito in Svizzera redige una dichiarazione di conformità (cfr. allegato 31). La dichiarazione di conformità deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell’organismo accreditato, riconosciuto o autorizzato secondo l’articolo 148i (organismo notificato) responsabile della sorveglianza di cui al numero 4.
2. Il costruttore applica un sistema qualità approvato per la progettazione, la
fabbricazione, l’ispezione finale ed il collaudo del prodotto secondo quanto specificato al numero 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al numero 4.
3. Sistema qualità
3.1 Il costruttore presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità a
un organismo notificato. La domanda deve contenere: – tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista; – la documentazione relativa al sistema qualità. 3.2 Il sistema qualità deve garantire la conformità dei prodotti ai requisiti della direttiva CE che si applicano a essi. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal costruttore devono es- sere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di criteri, pro- cedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità. Detta documentazione deve includere in particolare un’adeguata descrizione: – degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità di progettazione e di qualità dei prodotti; – delle specifiche tecniche di progettazione, norme incluse, che si intende applicare qualora non vengano applicate pienamente le norme definite giusta l’articolo 148g capoverso 2, nonché degli strumenti che permette- ranno di garantire l’osservanza dei requisiti di sicurezza essenziali della direttiva CE che si applicano ai prodotti; – delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione, che verranno applicati nella pro- gettazione dei prodotti appartenenti alla categoria in questione;
23 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; corretto in: GU L 127 del 10.6.1995, p. 27 e L 41 del 15.2.2000, p. 20.
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– delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici che si intende applicare nella fabbricazione, nel controllo di qualità e nella garanzia della qualità; – degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effet- tuarli; – della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.; – dei mezzi di controllo dell’ottenimento della qualità richiesta e dell’effi- cacia di funzionamento del sistema qualità. 3.3 L’organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al numero 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la corrispondente norma designata secondo l’articolo 148g capoverso 2 (EN 29001). Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del costruttore. La decisione viene notificata al costruttore. La notifica deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione della decisione. 3.4 Il costruttore si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qua- lità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. Il costruttore, o il suo rappresentante, informa l’organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi modifica prevista del sistema. L’or- ganismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modi- ficato continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se è necessa- ria una seconda valutazione. L’organismo notificato comunica la sua deci- sione al costruttore. La notifica deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione della decisione.
4 Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato
4.1 La sorveglianza deve garantire che il costruttore soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato. 4.2 Il costruttore consente all’organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le informazioni necessarie, in particolare: – la documentazione relativa al sistema qualità; – la documentazione prevista dalla sezione «Sviluppo» del sistema garanzia di qualità, ad esempio risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.; – la documentazione prevista dalla sezione «Fabbricazione» del sistema garanzia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le taratu- re, le qualifiche del personale, ecc.
4.3 L’organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicu-
rarsi che il costruttore mantenga e applichi il sistema qualità e fornisce al costruttore un rapporto sulle verifiche effettuate.
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4.4 L’organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso presso il
costruttore, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessa- rio, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema qualità. Esso fornisce al costruttore un rapporto sulla visita e, se vi è stata prova, un rapporto sulla prova stessa.
5. Il costruttore, per almeno dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione
dell’ultimo esemplare, tiene a disposizione delle autorità che svolgono i controlli successivi: – la documentazione sul sistema garanzia di qualità (n. 3.1 cpv. 2 secondo comma); – le modifiche del sistema garanzia di qualità (n. 3.4 cpv. 2); – le decisioni e i rapporti dell’organismo notificato (n. 3.4 cpv. 4 e n. 4.3 e 4.4).
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le oppor-
tune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi qualità rilasciate o ritirate.
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Allegato 30 (art. 148g)
Documentazione tecnica fornita dal costruttore
La documentazione tecnica di cui agli allegati 22, 24, 25, 26 e 28 deve comprendere tutti i dati o mezzi pertinenti usati dal costruttore, per garantire che i componenti o l’imbarcazione siano conformi ai relativi requisiti di sicurezza essenziali. La documentazione tecnica deve consentire la comprensione del progetto, della fab- bricazione e del funzionamento del prodotto nonché permettere di valutarne la con- formità alle disposizioni della sezione 46 della presente ordinanza. La documentazione deve comprendere, se necessario ai fini della valutazione: – una descrizione generale del tipo; – disegni di progettazione di massima e di fabbricazione, schemi dei compo- nenti, dei sottoassemblaggi, dei circuiti, ecc.; – descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e schemi e del funzionamento del prodotto; – un elenco delle norme definite giusta l’articolo 148g capoverso 2, applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per rispondere ai requisiti di sicurezza essenziali qualora non siano state ap- plicate le norme definite giusta l’articolo 148g capoverso 2; – i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati, ecc.; – i risultati delle prove o specificamente i calcoli di stabilità secondo il nume- ro 3.2 dei requisiti essenziali e di galleggiabilità secondo il numero 3.3 dei requisiti essenziali dell’allegato I della direttiva CE24.
24 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; corretto in: GU L 127 del 10.6.1995, p. 27 e L 41 del 15.2.2000, p. 20.
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Allegato 31 (art. 148j)
Dichiarazione di conformità
1. La dichiarazione di conformità alla sezione 46 della presente ordinanza deve
accompagnare: – le imbarcazioni sportive ed essere allegata al manuale del proprietario; – i componenti di cui all’allegato II della direttiva CE25.
2. La dichiarazione di conformità deve contenere le seguenti indicazioni:
– nome e indirizzo del costruttore o del suo rappresentante stabilito in Sviz- zera; – descrizione dell’imbarcazione sportiva o dei componenti; – riferimento alle pertinenti norme utilizzate, definite secondo l’articolo 148g capoverso 2, o riferimenti alle specifiche in relazione alle quali è di- chiarata la conformità; – se del caso, riferimento all’attestazione del tipo rilasciata da un organismo accreditato, riconosciuto o autorizzato giusta l’articolo 148i; – se del caso, nome e indirizzo dell’organismo accreditato, riconosciuto o autorizzato; – identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il costruttore o il suo mandatario stabilito in Svizzera; – per i componenti, una dichiarazione della loro conformità ai requisiti di sicurezza essenziali.
25 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; corretto in: GU L 127 del 10.6.1995, p. 27 e L 41 del 15.2.2000, p. 20.
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Allegato 32 (art. 100)
Programma d’esame per le imbarcazioni sportive
1 Oltre alla prova della conformità ai requisiti di sicurezza essenziali di cui all’alle- gato I della direttiva CE26, occorre esaminare i requisiti per le imbarcazioni sportive di cui all’articolo 107 (Principio) secondo il seguente programma: a. Verbale dell’esame tecnico Il verbale dell’esame tecnico contiene l’esame dell’illuminazione (art. 18a, 19, 24, 25), degli impianti sanitari (art. 108 cpv. 1), dei contenitori di so- stanze pericolose per le acque (art. 108 cpv. 2) e della sala macchine (art.
108 cpv. 3).
b. Verbale della misurazione delle vele Il verbale della misurazione delle vele contiene l’esito della misurazione delle vele giusta l’allegato 12 e la constatazione di un eventuale equipag- giamento minimo ridotto ai sensi dell’articolo 163 capoverso 2. c. Verbale della misurazione del rumore Il verbale della misurazione del rumore conferma la misurazione del rumore d’esercizio dei battelli a motore giusta l’articolo 109 e l’allegato 10. 2 I verbali d’esame devono essere redatti nelle tre lingue ufficiali svizzere e sono stampati dall’Associazione dei servizi cantonali della navigazione.
26 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; corretto in: GU L 127 del 10.6.1995, p. 27 e L 41 del 15.2.2000, p. 20.
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Allegato 33 (art. 100 cpv. 4)
Verbale del collaudo
1 Il verbale del collaudo deve essere redatto nelle tre lingue ufficiali svizzere e deve contenere almeno i seguenti dati: – costruttore del natante; – tipo del natante; – numero HIN (numero dello scafo); – indicazione del tipo di natante; – conferma dello svolgimento dell’esame tecnico con indicazione del numero del certificato del tipo e della data dell’esame riportata nel verbale d’esame tecnico; – conferma dello svolgimento della misurazione delle vele per battelli a vela con indicazione del numero del certificato del tipo e della data dell’esame riportata nel verbale d’esame della misurazione delle vele; – conferma dello svolgimento della misurazione del rumore d’esercizio per i battelli a motore con indicazione del numero del certificato del tipo e della data dell’esame riportata nel verbale d’esame della misurazione del rumore; – conferma dello svolgimento dell’omologazione concernente i gas di scarico con l’indicazione del numero del certificato tipo secondo l’articolo 121 ca- poverso 4; – conferma della completezza dell’equipaggiamento secondo gli articoli 107a capoversi 3-5, 132 e 134; – conferma della completezza dei documenti giusta il numero 1 del verbale di collaudo; – conferma della conformità dell’imbarcazione sportiva al modello esaminato; – conferma dello svolgimento dei controlli di funzionamento; – luogo e data del rilascio del verbale di collaudo; – nome e indirizzo della persona o dell’impresa autorizzata all’esecuzione del collaudo. 2 Il verbale di collaudo è stampato dall’Associazione dei servizi cantonali della na- vigazione. 3 L’ente che stampa il verbale di collaudo è libero di definirne la forma. Il verbale deve tuttavia contenere almeno i dati di cui al capoverso 1.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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