AS 2001 11
Ordinanza sullo Stato maggiore del Consiglio federale Centrale nazionale d'allarme
Ordinanza sullo stato maggiore del Consiglio federale Centrale nazionale d’allarme
del 27 novembre 2000
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 96 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 1995 1, ordina:
Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina i compiti, l’organizzazione, l’istruzione e la chia- mata in servizio dello stato maggiore del Consiglio federale Centrale nazionale d’al- larme (SM CF CENAL). 2 Salvo disposizioni speciali della presente ordinanza, è applicabile il pertinente di- ritto militare.
Art. 2 Competenze
1 La Centrale nazionale d’allarme (CENAL) è competente per le questioni tecnico-
amministrative dello SM CF CENAL.
2 Il comandante (cdt) dello SM CF CENAL ha il comando dell’impianto META-
LERT. Disciplina i dettagli d’intesa con i comandanti di truppa competenti. 3 Nel servizio d’appoggio e nel servizio attivo, l’esercito assume la protezione del- l’impianto METALERT nonché il servizio sanitario e l’approvvigionamento dello SM CF CENAL.
Art. 3 Compiti Lo SM CF CENAL coadiuva la CENAL nell’adempimento dei suoi compiti.
Art. 4 Preparativi
1 La CENAL provvede ai preparativi per l’impiego dello SM CF CENAL.
2 Essa iscrive nel suo preventivo gli importi necessari per l’impiego dello SM CF CENAL, sempre che gli stessi non siano a carico dei crediti militari.
Art. 5 Effettivo regolamentare Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) stabilisce l’effettivo regolamentare dello SM CF CENAL.
RS 510.110 1 RS 510.10
2000-2205 11
Stato maggiore del Consiglio federale Centrale nazionale d’allarme RU 2001
Art. 6 Incorporazione
1 Nello SM CF CENAL sono incorporate persone che dispongono delle conoscenze
necessarie per assumere funzioni speciali (funzioni specifiche di stato maggiore). Esse restano nell’Arma o nel servizio ausiliario al quale appartenevano prima del- l’incorporazione. 2 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare necessarie per funzioni specifiche di stato maggiore nello SM CF CENAL sono messe a disposizione, su richiesta della CENAL, dallo Stato maggiore generale, Gruppo del personale dell’esercito. 3 I dipendenti della CENAL soggetti all’obbligo di prestare servizio militare sono di regola incorporati nello SM CF CENAL. 4 Lo Stato maggiore generale, Gruppo del personale dell’esercito, mette a disposi- zione dello SM CF CENAL le persone soggette all’obbligo di prestare servizio mi- litare necessarie per funzioni non specificamente di stato maggiore.
Art. 7 Persone attribuite e assegnate
1 Allo SM CF CENAL possono essere attribuite o assegnate persone non incorpo-
rate o non soggette all’obbligo di prestare servizio militare. I dettagli sono retti dal capitolo 8 dell’ordinanza del 16 novembre 1994 2 sull’organizzazione dell’esercito. 2 Prima dell’attribuzione o dell’assegnazione di militi della protezione civile è ne- cessario richiedere all’Ufficio federale della protezione civile l’esonero dall’obbligo di prestare servizio nella protezione civile conformemente all’articolo 26 lettera f dell’ordinanza del 19 ottobre 1994 3 sulla protezione civile.
Art. 8 Istruzione
1 Il cdt dello SM CF CENAL è competente per l’istruzione dei membri dello stato
maggiore.
2 I servizi d’istruzione comprendono corsi, esercitazioni e rapporti.
3 Il cdt stabilisce annualmente i servizi d’istruzione e la loro durata e comunica tem- pestivamente le date alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio. 4 I servizi d’istruzione non figurano nella tabella dei corsi e nelle informazioni del DDPS relative alla chiamata in servizio.
Art. 9 Chiamata in servizio 1 Il cdt dello SM CF CENAL, conformemente alle disposizioni del diritto militare, chiama ai servizi d’istruzione le persone dello stato maggiore soggette all’obbligo di prestare servizio militare. 2 Il cdt, previa consultazione del segretario generale del DDPS, è competente per la chiamata in servizio in caso di eventi in Svizzera e all’estero.
2 RS 513.11 3 RS 520.11
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3 Per esercitazioni d’allarme e in caso di eventi, i membri dello SM CF CENAL pos- sono essere chiamati in servizio anche verbalmente, telefonicamente, telegrafica- mente o con altri mezzi di trasmissione. 4 Il cdt dello SM CF CENAL può ordinare l’adempimento di servizi in abiti civili.
Art. 10 Adempimento dei servizi d’istruzione I membri dello SM CF CENAL soggetti all’obbligo di prestare servizio militare pre- stano servizio d’istruzione nella loro funzione: a. con lo SM CF CENAL; b. con un altro stato maggiore del Consiglio federale; c. con formazioni dell’esercito, in scuole, corsi, esercitazioni, nella preparazio- ne di esercitazioni e in corsi della difesa integrata, in qualità di insegnanti, allievi o personale di servizio.
Art. 11 Obbligo prorogato di prestare servizio militare 1 I soldati, gli appuntati, i sottufficiali e gli ufficiali fino al grado di capitano com- preso prestano i 21 giorni di servizio militare prorogato secondo l’articolo 18 capo- verso 1 dell’ordinanza del 20 settembre 19994 concernente la durata dell’obbligo di prestare servizio militare, i servizi d’istruzione, nonché le promozioni e mutazioni nell’esercito (OSI) immediatamente dopo l’adempimento dell’obbligo ordinario di prestare servizio.
2 Dopo l’adempimento dell’obbligo prorogato di prestare servizio sono trasferiti
nella riserva di personale.
Art. 12 Differimento del servizio
1 Il cdt dello SM CF CENAL tratta le domande di differimento di servizi d’istru-
zione e decide in merito. 2 Per il differimento di servizi che le persone soggette all’obbligo di prestare servi- zio militare non prestano nello SM CF CENAL è applicabile il diritto militare. 3 La forma, la via di servizio e i termini per la presentazione delle domande nonché i rimedi giuridici sono retti dal diritto militare.
Art. 13 Promozione
1 Per la promozione dei membri dello SM CF CENAL soggetti all’obbligo di presta-
re servizio militare in funzioni specifiche di stato maggiore sono applicabili le con- dizioni indicate nell’appendice.
4 RS 512.21
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2 La promozione dei membri dello SM CF CENAL soggetti all’obbligo di prestare
servizio militare che non assumono funzioni specifiche di stato maggiore è retta dalle disposizioni dell’OSI 5.
3 Il segretario generale del DDPS propone le promozioni dei membri dello SM CF
CENAL soggetti all’obbligo di prestare servizio militare e rilascia i certificati d’ido- neità.
Art. 14 Mutazioni
1 Il cdt dello SM CF CENAL propone le nuove incorporazioni con o senza promo-
zione.
2 Il cdt dello SM CF CENAL è competente per le mutazioni all’interno dello SM CF
CENAL. 3 La procedura è retta dall’OSI6 e dalle disposizioni in materia di controlli militari.
Art. 15 Amministrazione e tenuta dei controlli
1 La CENAL assume l’amministrazione e la tenuta dei controlli dei membri dello
SM CF CENAL. A tale scopo, essa dispone di un accesso selettivo al sistema di ge- stione del personale dell’esercito (PISA).
2 Le persone attribuite o assegnate non figurano nel PISA.
3 Il cognome, il nome, l’indirizzo, il numero di telefono, il numero di matricola e la funzione nello SM CF CENAL delle persone attribuite o assegnate sono registrati in una collezione di dati allo scopo di poterle contattare riguardo ai servizi a favore dello SM CF CENAL e al versamento delle indennità. Questi dati sono trattati sol- tanto dai membri della CENAL. 4 In quanto detentrice dei dati, la CENAL è responsabile per la collezione dei dati.
5 Per il disbrigo dei compiti amministrativi speciali dei Cantoni giusta l’articolo 9 dell’ordinanza del 16 novembre 19947 sull’organizzazione dell’esercito, lo SM CF CENAL è assegnato al Cantone di Berna.
Art. 16 Esecuzione Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 17 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 13 novembre 19968 sullo Stato maggiore del Consiglio federale Centrale nazionale d’allarme è abrogata.
5 RS 512.21 6 RS 512.21 7 RS 513.11 8 RU 1996 3027
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Art. 18 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.
27 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Appendice (art. 13 cpv. 1) Promozioni e mutazioni negli Stati maggiori del Consiglio federale Stato maggiore del Consiglio federale Centrale nazionale d’allarme (SM CF CENAL) Per la determinazione del fabbisogno sono vincolanti le tabelle degli effettivi regola- mentari (tabelle OCTF) e le pertinenti disposizioni generali. Sono indicati soltanto i gradi e le funzioni dei titolari che non possono essere promossi secondo l’ordinanza del 20 settembre 19999 concernente la durata dell’obbligo di prestare servizio militare, i servizi d’istruzione, nonché le promozioni e mutazioni nell’esercito (OSI). Il numero di anni di funzione e di giorni di servizio d’istruzione delle formazioni, richiesto nelle condizioni dettagliate qui appresso, è inteso come esigenza minima.
Grado Funzione (OCTF) Condizione per la promozione
1. Ten/I ten collaboratore specialista C SM II*
La promozione ha luogo dopo l’adempimento del servizio pratico come ten o 5 anni dopo il conseguimento del brevetto di ten
2. Cap/magg collaboratore specialista C SM II*
esperto Aiuto di comando con doppio grado (cap/magg): promozione a magg dopo 5 anni come cap
3. Magg sost cdt C SM II*
4. Magg/ten col collaboratore specialista C SM II*
esperto capo impiego Aiuto di comando con doppio grado (magg/ten col): promozione a ten col dopo 5 anni come magg
5. Ten col sost cdt C SM II*
6. Ten col/col collaboratore specialista C SM II*
esperto Aiuto di comando con doppio grado (ten col/col): promozione a col dopo 2 anni come ten col
7. Col cdt C SM II*
* oppure servizio della stessa durata nell’amministrazione secondo disposizioni della CENAL.
9 RS 512.21