AS 2001 110
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia
Modifica del 27 novembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 giugno 19991 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 102 numero 8 della Costituzione federale 2, ...
Art. 2 Blocco degli averi e del traffico dei pagamenti 1 Gli averi appartenenti alle persone fisiche menzionate nell’allegato 2 sono blocca- ti: 2 È vietato fornire o mettere direttamente o indirettamente a disposizione fondi alle persone di cui al capoverso 1. 3 Il Segretariato di Stato dell’economia (Seco) può, per ragioni umanitarie, autoriz- zare pagamenti di fondi rientranti nel campo d’applicazione dei capoversi 1 o 2.
Art. 4 lett. a, b ed e Abrogate
Art. 6 Dichiarazioni obbligatorie 1 Le persone fisiche e le persone giuridiche quali banche, istituti finanziari e compa- gnie di assicurazione che detengono o amministrano averi presumibilmente rientran- ti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1 devono di- chiararli senza indugio al Seco. 2 La dichiarazione deve indicare il nome del beneficiario, l’oggetto e l’importo degli averi bloccati.
1 RS 946.207 2 Questa disposizione corrisponde all’art. 184 cpv. 3 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
110 2000-2551
Provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia RU 2001
Art. 12 titolo e cpv. 2 Entrata in vigore e durata di validità
2 Essa ha effetto sino al 28 novembre 2002.
II L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 28 novembre 2000.
27 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
Provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia RU 2001
Allegato 2 3 (art. 2 cpv. 1)
3 Il testo di questo allegato non è pubblicato nella RU. Copie possono essere ottenute pres- so l'EDMZ, 3003 Berna. L'allegato può inoltre essere consultato al seguente indirizzo In- ternet: http://www.seco-admin.ch. Fa fede unicamente la versione stampata.