AS 2001 1130
Ordinanza della CFB sui fondi d'investimento
Ordinanza della CFB sui fondi d’investimento (OFI-CFB)
del 24 gennaio 2001
La Commissione federale delle banche (CFB), visti gli articoli 43 capoverso 2 e 53 capoverso 4 della legge federale del 18 marzo
19941 sui fondi d’investimento (LFI) (legge);
visto l’articolo 62 capoverso 1 dell’ordinanza del 19 ottobre 19942 sui fondi d’investimento (Ordinanza sui fondi d’investimento, OFI), ordina:
Titolo 1: Prescrizioni in materia d’investimento Capitolo 1: Fondi in valori mobiliari Sezione 1: Strumenti finanziari derivati
Art. 1 Definizioni 1 Giusta l’articolo 36 OFI, sono considerati strumenti finanziari derivati (derivati) i
contratti finanziari il cui valore dipende dal prezzo di valori mobiliari, ai sensi del- l’articolo 32 capoverso 1 della legge, o da tassi di riferimento quali tassi d’interesse, corsi di divise e indici.
2 Significato dei termini utilizzati in questa sezione:
a. Forma basilare di derivato:
1. derivati quali
– opzioni call o put su un’azione, un basket di azioni, un indice azionario, un future su azione o indice azionario, uno swap su azioni, un’obbligazione, un tasso d’interesse, un indice su obbli- gazioni o su tassi d’interesse, un future su tassi d’interesse o uno swap su tassi d’interesse, una divisa, un future su divise o uno swap su divise, – Swap su azioni, su tassi d’interesse o su divise, – Forward o future su un’azione, un basket di azioni o un indice azionario, un’obbligazione, un indice obbligazionario o un indice su tassi d’interesse, una divisa, – Forward Rate Agreement (operazione a termine su tassi d’interes- se).
RS 951.311.1
1130 2001-0389
Fondi di investimento. O della CFB RU 2001
2. La forma basilare di derivato può essere
– standardizzata o non standardizzata (personalizzata), – una cartavalore (warrant) o un diritto valore, – negoziata in borsa oppure su un altro mercato regolamentato e ac- cessibile al pubblico, o fuori borsa (OTC, over-the-counter). b. Valore base: valore mobiliare o tasso di riferimento da cui deriva lo stru- mento derivato. c. Combinazione: combinazione di più forme basilari di derivati il cui valore base sottostante o i cui valori base sottostanti sono i medesimi. d. Derivati esotici: derivati il cui funzionamento non può essere descritto né da una forma basilare di derivati, né da una combinazione. e. Posizione in derivati a riduzione d’impegno: posizione il cui effetto sul pia- no economico è paragonabile alla vendita di un valore base (p. es. vendita di un’opzione call, vendita di un future, acquisto di un’opzione put o parte «pay» di uno swap). f. Posizione in derivati ad aumento d’impegno: posizione il cui effetto sul pia- no economico equivale all’acquisto di un valore base (p. es. acquisto di un’opzione call, acquisto di un future, vendita di un’opzione put o parte «re- ceive» di uno swap). g. Derivati simmetrici: derivati il cui potenziale di guadagno e di perdita è identico (p. es. future). h. Derivati asimmetrici: derivati il cui potenziale di guadagno e di perdita non è identico (p. es. opzioni). In caso di asimmetria positiva, il potenziale di gua- dagno è maggiore (p. es. opzioni call o put acquistate); in caso di asimmetria negativa, è maggiore il potenziale di perdita (p. es. opzioni call o put ven- dute). i. Forward: operazione a termine non standardizzata e negoziata fuori borsa, le cui fluttuazioni di prezzo sono compensate solamente al momento del pa- reggio o della scadenza. j. Future: operazione a termine standardizzata, negoziata in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico, il cui valore di mercato è determinato quotidianamente e le cui fluttuazioni di valore sono compensate giornalmente (mark-to-market). k. Swap: accordo sullo scambio di pagamenti a determinate scadenze future. L’entità dei singoli pagamenti è concordata definitivamente o fatta dipendere dal prezzo di un valore base o di più valori base. I pagamenti in uscita sono denominati parte «pay» mentre i pagamenti in entrata sono denominati parte «receive» di uno swap. La parte «pay» di una parte corrisponde alla parte «receive» della controparte e viceversa. l. Derivati su tassi d’interesse: derivati su un’obbligazione, su un tasso d’in- teresse o un indice sui tassi, ecc.
1131
Fondi di investimento. O della CFB RU 2001
m. Valore contrattuale: corrisponde
1. per uno swap, al prodotto fra il valore nominale del valore base e il
moltiplicatore, 2. per tutti gli altri derivati, al prodotto fra il valore venale del valore base e il moltiplicatore. n. Moltiplicatore: numero di valori base contenuti in un contratto di derivati (volume del contratto). o. Liquidità sintetica: valori base il cui rischio di mercato è coperto da una po- sizione in derivati simmetrica e a riduzione d’impegno. p. Delta: variazione del prezzo di un’opzione a fronte della variazione di un’unità del valore base sottostante (sensibilità). q. Modified duration: riduzione del valore di un investimento a tasso fisso a fronte dell’incremento di un punto percentuale del rendimento alla scadenza o viceversa (sensibilità, espressa in per cento). r. Fuori borsa (OTC, Over The Counter): operazioni fuori borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico.
Art. 2 Principi 1I derivati possono essere utilizzati unicamente nell'ambito dell'amministrazione ordinaria del patrimonio del fondo e per coprire i rischi valutari.
2 L’utilizzo di derivati è ammesso unicamente se:
a. i suoi effetti economici non comportano una modifica del carattere d’inve- stimento illustrato nel regolamento del fondo stesso e nel prospetto, e ciò anche in presenza di situazioni di mercato eccezionali; b. non provoca complessivamente un effetto leva sul patrimonio del fondo, né equivale a una vendita allo scoperto; e c. i valori base sottostanti ai derivati sono ammessi come investimento a norma di regolamento del fondo.
Art. 3 Organizzazione 1 La direzione del fondo e i suoi incaricati possono utilizzare i derivati unicamente
se: a. dispongono di un’organizzazione adeguata; b. il loro personale è qualificato e in grado di comprendere nonché seguire in ogni momento il funzionamento dei derivati utilizzati; e c. dispongono di mezzi tecnici ausiliari che garantiscono un utilizzo regola- mentare. 2 La direzione fissa in una direttiva interna le norme per l’utilizzo dei derivati. Tale
direttiva dovrà essere aggiornata almeno una volta l’anno.
1132
Fondi di investimento. O della CFB RU 2001
3 Per quanto la struttura e l’attività della direzione lo esigano, la direttiva interna
regolamenta i punti seguenti: a. Organizzazione:
1. organizzazione della struttura e dei processi esecutivi,
2. sistema interno di controllo (SIC),
3. istruzione, sorveglianza e controllo dei mandatari,
4. procedura d’autorizzazione della direttiva;
b. Gestione del rischio:
1. registrazione, elaborazione e limitazione dei rischi,
2. competenze e limiti,
3. procedure di misurazione e simulazioni di crisi;
c. Politica del rischio:
1. derivati che possono essere utilizzati,
2. esigenze nei confronti delle controparti,
3. esigenze in materia di liquidità dei mercati,
4. differenze fra la durata e/o la valuta dei mezzi monetari, da un lato, e
delle posizioni in derivati, dall’altro, ai sensi dell’articolo 10 capover- so 3,
5. controllo della «modified duration» e del rischio di deviazioni non pa-
rallele della curva dei rendimenti,
6. esigenze sul piano della correlazione in caso di utilizzo di prodotti bas-
ket o indicizzati, come pure di derivati su tassi d’interesse; d. Esecuzione e valutazione:
1. documentazione delle operazioni,
2. modelli di valutazione da utilizzare,
3. fornitori di dati e dati da utilizzare.
Art. 4 Pubblicità 1 Nel regolamento e nel prospetto del fondo d’investimento sono descritti i derivati
che possono essere utilizzati per l’attuazione della politica d’investimento. 2 Qualora l’utilizzo di derivati comporti rischi maggiori rispetto agli investimenti
diretti, o se tale utilizzo riveste una particolare importanza per la politica d’investi- mento, i rispettivi rischi devono essere resi pubblici.
Art. 5 Conclusione
1 La direzione del fondo conclude operazioni con derivati in borsa o su un altro
mercato regolamentato, accessibile al pubblico. 2 Le operazioni fuori borsa sono consentite qualora siano adempiuti i presupposti di
cui agli articoli 6 e 7.
1133
Fondi di investimento. O della CFB RU 2001
Art. 6 Operazioni fuori borsa
1 Le operazioni fuori borsa possono essere concluse unicamente sulla base di un
contratto quadro standardizzato che risponda agli standard internazionali vigenti.
2 La controparte deve:
a. essere un istituto bancario o finanziario specializzato in questo genere di operazioni; b. garantire un’esecuzione ineccepibile delle operazioni; e c. adempiere i requisiti di solvibilità di cui all’articolo 7 capoverso 1.
3 Qualora per un derivato negoziato fuori borsa non sia disponibile un prezzo di
mercato a. deve essere possibile determinarne in modo trasparente il prezzo al momento dell’acquisto e della vendita nonché per ogni giorno di valutazione; b. il prezzo deve essere determinabile in ogni momento partendo dal valore ve- nale dei valori base, applicando modelli di valutazione adeguati e ricono- sciuti dalla prassi; c. prima di una conclusione devono essere raccolte le offerte concrete di alme- no due possibili controparti e deve essere accettata l’offerta più vantaggiosa tenendo conto della solvibilità, della distribuzione del rischio e della presta- zione di servizi della controparte stessa; e d. la conclusione dell’operazione e la definizione del prezzo vanno documen- tate.
Art. 7 Solvibilità 1 Nelle operazioni fuori borsa, la controparte o il rispettivo garante devono presenta-
re il seguente rating minimo attuale attribuito da un’agenzia di rating riconosciuta dalla CFB: a. per impegni fino ad un anno, il più elevato rating a breve termine (p. es. «P1» o equivalente); b. per impegni superiori ad un anno, un rating a lungo termine di almeno «A-», «A3» o equivalente. 2 Qualora una controparte o un garante dispongano di più rating attribuiti da diverse
agenzie riconosciute dalla CFB, sarà determinante il rating più basso. 3 Se il rating di una controparte o di un garante scende al di sotto del minimo richie-
sto, le posizioni ancora aperte dovranno essere pareggiate entro un termine adeguato e salvaguardando gli interessi dell’investitore. 4 I requisiti di cui al capoverso 1 non sono applicabili alla banca depositaria del fon-
do d’investimento.
1134
Fondi di investimento. O della CFB RU 2001
Art. 8 Posizioni in derivati a riduzione d’impegno: 1 Posizioni in derivati a riduzione d’impegno possono essere accettate unicamente
se: a. gli impegni assunti sono costantemente coperti dai valori base sottostanti ai derivati; e b. la direzione del fondo può disporre in ogni momento e illimitatamente dei valori base e questi ultimi non sono oggetto né di operazioni di prestito di valori mobiliari, né di operazioni di pensione. 2 Le posizioni in derivati a riduzione d’impegno su un indice o su un basket di valori
possono essere accettate unicamente se esiste una stretta correlazione fra la compo- sizione dell’indice o del basket e la composizione dei valori base di copertura. 3 Posizioni in derivati a riduzione d’impegno su tassi d’interesse possono essere ac-
cettate unicamente se: a. fra i valori base dei derivati su tassi d’interesse e il portafoglio obbligaziona- rio di copertura esiste una stretta correlazione per quanto concerne solvibi- lità e durata; b. la valuta del portafoglio obbligazionario e dei derivati su tassi d’interesse è identica; e c. si tiene debitamente conto del rischio di deviazioni non parallele della curva dei rendimenti.
Art. 9 Copertura delle posizioni in derivati a riduzione d’impegno 1 Le posizioni in derivati a riduzione d’impegno su azioni e altri titoli o diritti di
partecipazione sono coperte se la quantità di valori base corrisponde: a. per opzioni call, future e forward venduti e per swap (parte «pay»): al pro- dotto del numero di contratti per il moltiplicatore; b. per opzioni put acquistate: al prodotto del numero di contratti per il molti- plicatore e per il coefficiente delta. Qualora il delta non sia calcolato, si ap- plica un valore delta di un’unità. 2 Le posizioni in derivati a riduzione d’impegno su indici azionari, basket azionari e
divise sono coperte se il valore venale dei valori base corrisponde: a. per opzioni call, future, forward venduti e per swap (parte «pay»): al pro- dotto del numero di contratti per il valore contrattuale; b. per opzioni put acquistate: al prodotto del numero di contratti per il valore contrattuale e per il delta. Qualora il delta non sia calcolato, si applica un valore delta di un’unità. 3 Per la copertura di posizioni in derivati a riduzione d’impegno su tassi d’interesse
si applicano per analogia le disposizioni di cui ai capoversi 1 o 2. 4 Le posizioni in derivati su tassi d’interesse a riduzione d’impegno non devono es-
sere totalmente coperte dai valori base se:
1135
Fondi di investimento. O della CFB RU 2001
a. sono create appositamente allo scopo di ridurre la modified duration di un portafoglio obbligazionario di un fondo d’investimento; b. può essere esattamente determinata la modified duration sia del portafoglio obbligazionario, sia dei derivati su tassi d’interesse utilizzati; e c. la modified duration del portafoglio obbligazionario, compresi i derivati su tassi d’interesse utilizzati, non scende mai sotto 0 per cento.
Art. 10 Posizioni in derivati ad aumento d’impegno
1 Posizioni in derivati ad aumento d’impegno possono essere accettate unicamente
se: a. i valori base sottostanti ai derivati sono ammessi come investimento a norma di regolamento del fondo; e b. gli impegni assunti sono costantemente coperti da mezzi monetari.
2 Sono considerati mezzi monetari:
a. le liquidità ai sensi dell’articolo 32 OFI; b. i titoli di credito e i diritti di credito la cui durata residua non supera i dodici mesi e il cui emittente o garante adempie i requisiti di solvibilità di cui all’articolo 7 capoverso 1; c. la liquidità sintetica; d. le linee di credito concesse, ma non utilizzate, al fondo d’investimento nell’ambito dei limiti massimi previsti dalla legge e dal regolamento. 3 Se la durata e/o la valuta dei mezzi monetari, da un lato, e delle posizioni in deri-
vati ad aumento d’impegno, dall’altro, sono differenti, si deve tenere debito conto dei rischi ivi connessi. 4 La somma di tutte le posizioni in derivati ad aumento d’impegno, calcolata secon-
do le modalità previste all’articolo 17 capoverso 1, non deve mai eccedere il 49 per cento del patrimonio totale del fondo.
Art. 11 Copertura delle posizioni in derivati ad aumento d’impegno 1 Le posizioni in derivati ad aumento d’impegno su azioni, altri titoli e diritti di par-
tecipazione, indici azionari e basket azionari, sono coperte se il valore venale dei mezzi monetari corrisponde: a. per le opzioni call acquistate: al prodotto del numero di contratti per il mol- tiplicatore, per il prezzo d’esercizio e per il delta. Qualora il delta non sia calcolato, si applica un valore delta di un’unità. b. per i future acquistati: al prodotto del numero di contratti per il moltiplicato- re e per il costo della transazione a fine giornata; c. per i forward acquistati: al prodotto del numero di contratti per il moltipli- catore e per il corso a termine pagato al momento della conclusione dell’o- perazione;
1136
Fondi di investimento. O della CFB RU 2001
d. per gli swap (parte «receive»): al prodotto del numero di contratti per il valo- re contrattuale; e. per le opzioni put vendute: al prodotto del numero di contratti per il molti- plicatore e per il prezzo d’esercizio. 2 Per la copertura delle posizioni in derivati ad aumento d’impegno su tassi d’inte-
resse si applicano per analogia le disposizioni di cui al capoverso 1. 3 Le posizioni in derivati ad aumento d’impegno su tassi d’interesse non devono es-
sere totalmente coperte da mezzi monetari se: a. sono appositamente create allo scopo di aumentare la modified duration di un portafoglio obbligazionario di un fondo d’investimento; b. può essere esattamente determinata la modified duration sia del portafoglio obbligazionario, sia dei derivati su tassi d’interesse utilizzati; e c. la modified duration del portafoglio obbligazionario, compresi i derivati su tassi d’interesse utilizzati, non supera mai l’8 per cento. Il regolamento del fondo può stabilire un valore più alto o più basso.
Art. 12 Derivati su divise 1 La parte a riduzione d’impegno di un derivato su divise deve essere coperta giusta
l’articolo 9 capoverso 2. 2 Gli investimenti o la detenzione di liquidità di cui all’articolo 32 OFI devono esse-
re ammessi, a norma di regolamento del fondo, nella valuta della parte ad aumento d’impegno.
3 Transazioni su altre valute sono consentite unicamente se:
a. vengono utilizzati solamente derivati simmetrici; b. il medesimo scopo come una transazione diretta è raggiunto; e c. non si generano, nell’insieme, spese supplementari rispetto a una transazione diretta.
Art. 13 Combinazioni 1 La direzione del fondo può utilizzare una combinazione se le singole componenti
già soddisfano le condizioni della presente ordinanza. 2 Se il delta di una combinazione sulla totalità dei prezzi dei valori base oscilla co-
stantemente fra zero e meno uno, è consentito derogare nel modo seguente al capo- verso 1: a. Delle posizioni in derivati a riduzione d’impegno di una combinazione, deve essere coperta dai valori base solamente la forma basilare di derivati con il più basso prezzo d’esercizio. Al riguardo si calcola un delta pari all’unità. b. Le posizioni in derivati ad aumento d’impegno di una combinazione non devono essere coperte da mezzi monetari.
1137
Fondi di investimento. O della CFB RU 2001
c. Ai fini dell’osservanza dei limiti massimi legali e regolamentari di cui all’articolo 17 capoverso 1, non si deve prendere in considerazione alcuna combinazione. d. Ai fini dell’osservanza dei limiti minimi regolamentari di cui all’articolo 17 capoverso 2, fra le forme basilari di derivati della combinazione si dovrà prendere in considerazione unicamente quella che presenta il prodotto più elevato risultante dal numero di contratti e dal valore contrattuale con questo prodotto, moltiplicato per -1. 3 Se il delta di una combinazione sulla totalità dei prezzi dei valori base oscilla co-
stantemente fra zero e uno, è consentito derogare nel modo seguente al capoverso 1: a. Le posizioni in derivati a riduzione d’impegno di una combinazione non de- vono essere coperte dai valori base. b. Delle posizioni in derivati ad aumento d’impegno di una combinazione, de- ve essere coperta da mezzi monetari solamente la forma basilare di derivati con il più alto prezzo d’esercizio. Al riguardo si calcola un delta pari all’unità. c. In osservanza dei limiti massimi legali e regolamentari di cui all’articolo 17 capoverso 1, fra le forme basilari di derivati della combinazione si dovrà prendere in considerazione unicamente quella che presenta il prodotto più elevato risultante dal numero di contratti e dal valore contrattuale con questo prodotto. d. Ai fini dell’osservanza dei limiti minimi regolamentari di cui all’articolo 17 capoverso 2, non si deve prendere in considerazione alcuna combinazione.
Art. 14 Derivati esotici
1 La direzione del fondo può utilizzare un derivato esotico unicamente se:
a. può calcolare il delta minimo e massimo sulla totalità dei prezzi dei valori base; e b. conosce il funzionamento del derivato come pure i fattori che influenzano la formazione del suo prezzo. 2 Se il delta massimo è positivo, il derivato esotico – ponderato del delta massimo -
deve: a. essere costantemente coperto da mezzi monetari; e b. essere preso in considerazione, ai fini dell’osservanza dei limiti massimi le- gali e regolamentari di cui all’articolo 17 capoverso 1. 3 Se il delta minimo è negativo, il derivato esotico – ponderato del delta minimo –
deve: a. essere costantemente coperto da corrispondenti valori base; e b. essere preso in considerazione, ai fini dell’osservanza dei limiti minimi re- golamentari di cui all’articolo 17 capoverso 2.
1138
Fondi di investimento. O della CFB RU 2001
Art. 15 Warrants, obbligazioni a opzione e obbligazioni convertibili, prodotti strutturati 1 I warrant sono da considerare alla stregua di derivati secondo le disposizioni di
questa ordinanza. 2 Per un’obbligazione a opzione, la rispettiva opzione (warrant) deve essere trattata
come un derivato secondo le disposizioni della presente ordinanza.
3 Se al momento della conversione di un’obbligazione convertibile è esigibile un
pagamento supplementare, quest’ultimo deve essere coperto con mezzi monetari. 4 I prodotti strutturati sono da considerare alla stregua di combinazioni o di derivati
esotici secondo le disposizioni della presente ordinanza.
Art. 16 Direttive generali di conteggio 1 Ai fini dell’osservanza delle limitazioni d’investimento legali e regolamentari (li-
miti massimi e limiti minimi) si devono considerare: a. gli investimenti ai sensi dell’articolo 31 OFI; b. le liquidità, ai sensi dell’articolo 32 OFI, che non sono depositate presso la banca depositaria; c. i derivati; d. i crediti nei confronti delle parti a delle operazioni su derivati. 2 Se una limitazione d’investimento viene trascesa nel suo massimo a seguito di va-
riazioni di mercato o di modifiche del patrimonio del fondo, trova applicazione l’articolo 29 capoverso 2 OFI. 3 Se, a seguito di variazioni di mercato o di modifiche del patrimonio del fondo, una
limitazione d’investimento viene trascesa nel suo minimo, trova applicazione per analogia l’articolo 29 capoverso 2 OFI. 4 Se, a seguito di una variazione del delta, una limitazione d’investimento viene tra-
scesa nel suo minimo o nel suo massimo, la situazione regolamentare dovrà essere ripristinata entro il termine di un giorno feriale bancario.
Art. 17 Conteggio di derivati 1 Ai fini dell’osservanza dei limiti massimi legali e regolamentari, in particolare delle direttive sulla distribuzione del rischio, i derivati devono essere considerati come segue: a. per future e forward acquistati o swap (parte «receive»): il prodotto del nu- mero di contratti per il valore contrattuale; b. per future e forward venduti o swap (parte «pay»): il prodotto del numero di contratti (negativo) per il valore contrattuale; c. per opzioni call acquistate: il prodotto del numero di contratti per il valore contrattuale e per il delta. Qualora non si calcoli il delta, si applica un valore delta di un’unità;
1139
Fondi di investimento. O della CFB RU 2001
d. le opzioni call vendute non vanno considerate; e. per opzioni put acquistate: il prodotto del numero di contratti per il valore contrattuale e per il delta (negativo). Qualora non si calcoli il delta, esse non vanno considerate; f. per opzioni put vendute: il prodotto del numero di contratti per il valore contrattuale. 2 Ai fini dell’osservanza dei limiti minimi regolamentari, i derivati devono essere
considerati come segue: a. per future e forward acquistati o swap (parte «receive»): il prodotto del nu- mero di contratti per il valore contrattuale; b. per future e forward venduti o swap (parte «pay»): il prodotto del numero di contratti (negativo) per il valore contrattuale; c. per opzioni call acquistate: il prodotto del numero di contratti per il valore contrattuale e per il delta. Qualora non si calcoli il delta, esse non vanno considerate; d. per opzioni call vendute: il prodotto del numero di contratti per il valore contrattuale e per meno uno; e. per opzioni put acquistate: il prodotto del numero di contratti per il valore contrattuale e per il delta (negativo). Qualora non si calcoli il delta, quest’ultimo sarà uguale a –1; f. le opzioni put vendute non vanno considerate. 3 È consentito scendere temporaneamente al di sotto di un limite minimo nell’ambito
di una strategia di copertura tramite posizioni in derivati a riduzione d’impegno, sal- vaguardando gli interessi degli investitori.
Art. 18 Conteggio dei crediti nei confronti delle controparti 1 I crediti nei confronti delle controparti relativi a operazioni su derivati vanno cal-
colati sulla base dei valori di rimpiazzo attuali. 2 I valori di rimpiazzo positivi o negativi relativi a operazioni su derivati con la me-
desima controparte possono essere compensati se con tale controparte è stato stipu- lato un accordo di compensazione (netting) che adempie i presupposti dell’articolo 12f dell’ordinanza del 17 maggio 19723 sulle banche e casse di risparmio. 3 I crediti da operazioni su derivati esistenti nei confronti di un ufficio centrale di
clearing di una borsa, o di un altro mercato regolamentato, accessibile al pubblico, non devono essere considerati se: a. esso è soggetto a una vigilanza adeguata; e b. i contratti e la copertura sono sottoposti a una valutazione giornaliera ai cor- si di mercato con perequazione quotidiana dei margini.
3 RS 952.02
1140
Fondi di investimento. O della CFB RU 2001
Art. 19 Pareggio 1 Se per una posta in derivati ad aumento d’impegno e una a riduzione d’impegno la
quantità e le specifiche contrattuali sono identiche, per tali posizioni in derivati non sussiste alcun obbligo di copertura ai sensi degli articoli 9 e 11 ed esse non devono essere considerate nelle limitazioni d’investimento legali e regolamentari.
2 Per la controparte di tali derivati restano validi gli articoli 16-18.
Art. 20 Valutazione 1 I derivati negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al
pubblico, come pure i derivati negoziati fuori borsa, per i quali sono disponibili i prezzi di mercato, sono valutati ai corsi attuali pagati sul mercato principale. I corsi devono provenire da una fonte esterna indipendente dalla direzione del fundo e dei suoi mandatari, specializzata in questo genere di operazioni. 2 Se per i derivati non sono disponibili i corsi attuali o se per i derivati negoziati fuo-
ri borsa non sono ottenibili i prezzi di mercato, essi devono essere valutati, mediante modelli di valutazione adeguati e generalmente riconosciuti, facendo riferimento al valore venale dei valori base sottostanti ai derivati. Le valutazioni devono essere documentate e verificabili in ogni momento.
Sezione 2: Prestito di valori mobiliari («securities lending»)
Art. 21 Definizione Ai sensi della presente sezione, prestito di valori mobiliari significa: negozio giuri- dico simile al mutuo con il quale la direzione del fondo, in quanto mutuante, si ob- bliga a trasferire temporaneamente al mutuatario la proprietà di determinati valori mobiliari, mentre il mutuatario si obbliga a restituire al mutuante valori mobiliari della stessa specie (genere di titoli e valore), quantità e qualità e a trasferirgli durante il prestito i redditi maturati.
Art. 22 Principi 1 La direzione del fondo può prestare valori mobiliari a un mutuatario a proprio no-
me e per proprio conto («principal») o dare il mandato a un intermediario di mettere a disposizione di un mutuatario i valori mobiliari, sia fiduciariamente per rappre- sentanza indiretta («agent»), sia per rappresentanza diretta («finder»), nel rispetto delle disposizioni della presente sezione. 2 La direzione del fondo stipula con ogni mutuatario o con ogni intermediario, un
contratto quadro standardizzato concernente il prestito di valori mobiliari. 3 La direzione fissa in una direttiva interna le norme per il prestito di valori mobilia-
ri. Tale direttiva dovrà essere aggiornata almeno una volta l’anno.
1141
Fondi di investimento. O della CFB RU 2001
Art. 23 Mutuatari e intermediari ammessi 1 La direzione del fondo effettua le operazioni di prestito solamente con mutuatari,
rispettivamente intermediari, di prim’ordine specializzati in tale genere di operazio- ni, come banche, broker e compagnie di assicurazione, nonché con organizzazioni di clearing di valori mobiliari riconosciute che garantiscano un’esecuzione ineccepibile dei prestiti di valori mobiliari..
2 La direzione del fondo necessita del consenso della banca depositaria qualora
quest’ultima non partecipi né in qualità di mutuatario, né di intermediario, al prestito di valori mobiliari. La banca depositaria può rifiutare il proprio consenso unica- mente nel caso in cui essa non possa espletare le sue funzioni, legali e contrattuali di trattamento, deposito, informazione e controllo.
Art. 24 Valori mobiliari che possono essere oggetto di prestito 1 La direzione può dare in prestito tutti i generi di valori mobiliari di cui all’arti-
colo 32 capoverso 1 della legge. 2 La direzione non può, durante la durata delle operazioni, prestare quei valori mo-
biliari che costituiscono i valori base di strumenti finanziari derivati di qualsiasi ge- nere o che sono stati accettati nell’ambito di reverse repo.
Art. 25 Condizioni e termini di disdetta La disdetta della singola operazione nonché del contratto quadro standardizzato di un prestito di valori mobiliari deve essere possibile in ogni momento. Qualora sia stato convenuto un termine di disdetta, la sua durata non può superare i 10 giorni feriali bancari.
Art. 26 Estensione e durata 1 Se la direzione deve rispettare un termine di disdetta prima di poter di nuovo di-
sporre giuridicamente dei valori mobiliari prestati, essa non può prestare più del 50 per cento di ogni categoria di valori mobiliari (valori) che possono essere oggetto di un prestito. In questo caso, la durata effettiva del prestito di valori mobiliari è limi- tata a 30 giorni civili. 2 Per contro, se il mutuatario o l’intermediario garantiscono contrattualmente alla
direzione che, il giorno feriale stesso o quello successivo, essa potrà di nuovo di- sporre giuridicamente dei valori mobiliari prestati, per ogni genere di titolo (valori) la direzione potrà prestare l’intera consistenza che può essere data in prestito. In questo caso, la durata effettiva del prestito di valori mobiliari è illimitata.
Art. 27 Contenuto minimo del contratto quadro standardizzato 1 Il contratto quadro standardizzato deve adempiere agli standard internazionali vi-
genti.
1142
Fondi di investimento. O della CFB RU 2001
2 Nel contratto quadro standardizzato vanno indicati sia i fondi d’investimento, i cui
valori mobiliari sono disponibili per le operazioni di prestito, sia i valori mobiliari esclusi dalle operazioni di prestito. 3 Nel contratto quadro standardizzato stipulato con il mutuatario o con l’interme-
diario, la direzione del fondo conviene che: a. a garanzia del diritto di restituzione, egli deve dare in pegno o cedere in pro- prietà garanzie a favore della direzione; b. il valore delle garanzie deve ammontare in ogni momento ad almeno il 105 per cento del valore venale dei valori mobiliari prestati; c. le garanzie devono adempiere i requisiti di cui all’articolo 28; d. egli è responsabile nei confronti della direzione del fondo:
1. del pagamento puntuale e integrale dei redditi conseguiti durante il pe-
riodo del prestito,
2. dell’esercizio di altri diritti, come ad esempio i diritti di conversione e i
diritti di opzione, e
3. della restituzione, conformemente al contratto, dei valori mobiliari della
stessa specie, qualità e quantità; e. egli regoli, sulla base di criteri d’equità, l’assegnazione ai singoli mutuanti dei valori mobiliari disponibili per le operazioni di prestito; f. è escluso il rischio di compensazione dei valori mobiliari prestati con crediti del mutuatario o dell’intermediario.
Art. 28 Garanzie
1 Come garanzie sono autorizzate:
a. liquidità; b. valori mobiliari a interesse fisso o variabile della Confederazione, dei Can- toni e dei Comuni; c. valori mobiliari a interesse fisso o variabile, cui un’agenzia di rating ricono- sciuta dalla CFB ha attribuito un rating corrente a lungo termine di almeno «A-», «A3» o equivalente; d. lettere di credito irrevocabili (letters of credit) di banche terze, cui un’a- genzia di rating riconosciuta dalla CFB ha attribuito un rating corrente a lungo termine di almeno «A-», «A3» o equivalente; e. azioni negoziate in una borsa o su un altro mercato regolamentato e accessi- bile al pubblico in Svizzera, in uno Stato dell’Unione Europea, in uno Stato che aderisce al Trattato sullo Spazio Economico Europeo o negli Stati Uniti d’America (USA), e che sono state emesse da società figuranti in un indice rappresentativo di valori ad alta capitalizzazione. 2 Qualora un emittente, un garante o una banca terza disponga di più rating attribuiti
da diverse agenzie riconosciute dalla CFB, sarà determinante il rating più basso.
1143
Fondi di investimento. O della CFB RU 2001
3 Se il rating di un emittente, di un garante o di una banca terza scende al di sotto del
rating minimo necessario, devono essere date nuove garanzie che adempiano i requi- siti, a meno che l’operazione non venga immediatamente disdetta. 4 Le azioni possono essere accettate in garanzia soltanto se sono giornalmente valu-
tabili e facilmente negoziabili. Esse possono essere accettate unicamente al valore venale ridotto di un margine di sicurezza. Tale margine di sicurezza deve tener conto della volatilità dell’azione e deve essere almeno pari al 15 per cento. 5 La direzione non può prestare, costituire a sua volta in pegno o vendere le garanzie
che le sono state date in pegno o cedute in proprietà, né utilizzarle nell’ambito di operazioni di pensione o a copertura di impegni in strumenti finanziari derivati di qualsivoglia genere. 6 La direzione deve essere in grado di attribuire eventuali pretese, rimaste scoperte
dopo la realizzazione delle garanzie, a quei fondi d’investimento i cui valori mobi- liari sono stati oggetto delle corrispondenti operazioni di prestito.
Art. 29 Obblighi particolari della banca depositaria Per l’esecuzione dei prestiti di valori mobiliari, la banca depositaria deve adempiere i seguenti obblighi: a. Informa periodicamente la direzione del fondo sulle operazioni di prestito effettuate. b. Calcola almeno una volta al mese le commissioni giunte a scadenza. c. Provvede a garantire un’esecuzione sicura e conforme al contratto dei pre- stiti di valori mobiliari verificando in particolare che le garanzie adempiano i requisiti. d. Anche durante le operazioni di prestito, compie gli atti di amministrazione previsti dal regolamento di deposito ed esercita tutti i diritti collegati con i valori mobiliari prestati.
Art. 30 Inventario, conto patrimoniale, computo sulle limitazioni d’investimento 1 I valori mobiliari prestati devono essere tenuti nell’inventario del patrimonio del
fondo con l’indicazione «prestati» e continuare ad essere presi in considerazione come sempre nel conto patrimoniale. 2 Ai fini dell’osservanza delle limitazioni d’investimento legali e regolamentari, i
valori mobiliari prestati devono sempre essere considerati.
1144
Fondi di investimento. O della CFB RU 2001
Sezione 3: Pensione di valori mobiliari («repo, reverse repo»)
Art. 31 Definizioni Significato dei termini utilizzati in questa sezione: a. Operazioni di pensione: termine generico per repo o per sale and repurchase agreement nonché, come operazione inversa, per reverse repo o reverse sale and repurchase agreement. b. Repo: negozio giuridico che indica la vendita di valori mobiliari da parte del cedente al cessionario, vincolata al contestuale riacquisto di valori mobiliari della stessa specie (genere di titoli e valore), quantità e qualità, ad una data futura definita o non definita. Durante l’operazione di pensione, il cessiona- rio deve trasferire al cedente i redditi conseguiti. Il rischio di corso dei valori mobiliari rimane presso il cedente. c. Reverse repo: operazione di repo nell’ottica della controparte (cessionario). d. Interesse repo: differenza fra il prezzo di vendita e quello d’acquisto di valo- ri mobiliari.
Art. 32 Principi 1 La direzione del fondo può concludere, a proprio nome e per proprio conto, opera-
zioni di pensione con una controparte («principal») o dare il mandato a un interme- diario di eseguire operazioni di pensione con una controparte, sia fiduciariamente per rappresentanza indiretta («agent»), sia per rappresentanza diretta («finder»), nel rispetto delle disposizioni della presente sezione. 2 La direzione del fondo stipula con ogni controparte, rispettivamente con ogni in-
termediario, un contratto quadro standardizzato concernente le operazioni di pensio- ne di valori mobiliari. 3 La direzione fissa in una direttiva interna le norme per la pensione di valori mobi-
liari. Tale direttiva dovrà essere aggiornata almeno una volta l’anno.
Art. 33 Controparti e intermediari ammessi 1 La direzione del fondo effettua le operazioni di pensione solamente con contropar-
ti, rispettivamente intermediari di prim’ordine, specializzati in tale genere di opera- zioni, come banche, broker e compagnie di assicurazione, nonché con organizzazio- ni di clearing di valori mobiliari riconosciute che garantiscano un’esecuzione ineccepibile delle operazioni di pensione.
2 La direzione del fondo necessita del consenso della banca depositaria qualora
quest’ultima non partecipi alle operazioni di pensione né in qualità di controparte, né di intermediario. La banca depositaria può rifiutare il proprio consenso unica- mente nel caso in cui essa non possa espletare le sue funzioni legali e contrattuali di regolamento, deposito, informazione e controllo.
1145
Fondi di investimento. O della CFB RU 2001
Art. 34 Valori mobiliari che possono essere oggetto di repo 1 La direzione può utilizzare per le operazioni di repo tutti i generi di valori mobilia-
ri di cui all’articolo 32 capoverso 1 della legge. 2 La direzione non può, durante la validità di tali operazioni, utilizzare per operazio-
ni di repo quei valori mobiliari che costituiscono i valori base di strumenti finanziari derivati di ogni genere o che sono stati prestati o accettati nell’ambito di reverse repo.
Art. 35 Ammissibilità di reverse repo 1 Nell’ambito delle operazioni di reverse repo, la direzione del fondo può accettare
unicamente i seguenti valori mobiliari: a. valori mobiliari a interesse fisso o variabile della Confederazione, dei Can- toni e dei Comuni; b. valori mobiliari a interesse fisso o variabile, cui un’agenzia di rating ricono- sciuta dalla CFB ha attribuito un rating corrente a lungo termine di almeno «A-», «A3» o equivalente. 2 Qualora un emittente o un garante disponga di più rating attribuiti da diverse agen-
zie riconosciute dalla CFB, sarà determinante il rating più basso. 3 Se il rating di un emittente o di un garante scende al di sotto del minimo richiesto,
il reverse repo deve essere disdetto entro un adeguato termine di tempo salvaguar- dando gli interessi dell’investitore.
4 Le operazioni di reverse repo sono ammesse unicamente al fine di mantenere
un’adeguata liquidità del fondo d’investimento. 5 La direzione non può prestare o vendere i valori mobiliari ricevuti in relazione a
operazioni di reverse repo, né utilizzarli a copertura di impegni risultanti da stru- menti finanziari derivati di qualsivoglia genere.
Art. 36 Condizioni e termini di disdetta La disdetta della singola operazione nonché del contratto quadro standardizzato re- lativi alla pensione di valori mobiliari, deve essere possibile in ogni momento. Qualora sia stato convenuto un termine di disdetta, la sua durata non può superare i
10 giorni feriali bancari.
Art. 37 Estensione e durata del repo 1 Se prima di poter di nuovo disporre giuridicamente dei valori mobiliari dati in pen-
sione, la direzione deve osservare un termine di disdetta, per ogni genere di titolo (valori) essa non può utilizzare per operazioni di repo più del 50 per cento di ogni categoria di valori mobiliari che può essere oggetto di repo. In questo caso, la durata effettiva del repo è limitata a 30 giorni civili. 2 Per contro, se la controparte o l’intermediario garantiscono contrattualmente alla
direzione che, il giorno bancario feriale stesso o quello successivo, essa potrà di nuovo disporre giuridicamente dei valori mobiliari dati in pensione, per ogni genere
1146
Fondi di investimento. O della CFB RU 2001
di titolo (valori) la direzione potrà utilizzare per operazioni di repo l’intera consi- stenza che può essere oggetto di operazioni di repo. In questo caso, la durata effetti- va del repo è illimitata.
Art. 38 Garanzia dei crediti in denaro e in titoli 1 A garanzia dei crediti in denaro e in titoli connessi a operazioni di pensione, i cre-
diti e gli impegni devono essere quotidianamente valutati al corso di mercato cor- rente tenendo conto degli interessi pro rata e dei redditi conseguiti spettanti al ce- dente. La differenza va compensata giornalmente (mark-to-market). 2 La compensazione deve essere in denaro o in valori mobiliari. Per quanto concerne
il genere e la qualità, i valori mobiliari devono essere comparabili a quelli utilizzati nell’operazione di pensione.
Art. 39 Contenuto minimo del contratto quadro standardizzato 1 Il contratto quadro standardizzato deve adempiere agli standard internazionali vi-
genti. 2 Nel contratto quadro standardizzato vanno indicati sia i fondi d’investimento per i
quali, in linea di principio, possono essere concluse delle operazioni di pensione, sia i valori mobiliari esclusi dalle operazioni di pensione. 3 Nel contratto quadro standardizzato stipulato con la controparte o con l’interme-
diario, la direzione del fondo conviene che: a. il cessionario è responsabile nei confronti del cedente:
1. del pagamento puntuale e integrale dei redditi conseguiti durante il pe-
riodo della pensione nonché delle prestazioni di compensazione da ver- sare secondo l’articolo 38,
2. dell’esercizio di altri diritti, come ad esempio i diritti di conversione e i
diritti di opzione, e
3. della restituzione, conforme al contratto, dei valori mobiliari della stes-
sa specie, qualità e quantità. b. il cedente è responsabile nei confronti del cessionario:
1. del pagamento puntuale e integrale delle prestazioni di compensazione
da versare secondo l’articolo 38 durante il periodo di pensione, e
2. del riacquisto conforme al contratto dei valori mobiliari dati in pensio-
ne, c. è escluso il rischio di compensazione dei crediti in denaro e in titoli, relativi a operazioni di pensione, con crediti della controparte o dell’intermediario.
Art. 40 Obblighi particolari della banca depositaria Nell’espletamento delle operazioni di pensione, la banca depositaria deve adempiere ai seguenti obblighi particolari:
1147
Fondi di investimento. O della CFB RU 2001
a. Provvede a un’esecuzione, sicura e conforme al contratto, dell’operazione di pensione. b. Provvede alla compensazione giornaliera in denaro o in valori mobiliari delle variazioni di valore dei valori mobiliari utilizzati nell’operazione di pensione (mark-to-market). c. Anche durante le operazioni di pensione, compie gli atti di amministrazione previsti dal regolamento di deposito ed esercita tutti i diritti collegati con i valori mobiliari utilizzati per l’operazione di pensione.
Art. 41 Assunzione di crediti tramite repo
1 La conclusione di operazioni di repo equivale per il fondo d’investimento a
un’assunzione di crediti ai sensi dell’articolo 34 capoverso 2 OFI. 2 Gli impegni in denaro relativi a operazioni di repo devono ottemperare, unitamente
agli eventuali altri crediti assunti, alle limitazioni giuridiche e regolamentari in mate- ria di assunzione di crediti.
3 Se la direzione del fondo utilizza i fondi, ottenuti con la conclusione di
un’operazione repo, per assumere valori mobiliari della stessa specie, qualità, solvi- bilità dell’emittente e durata tramite la conclusione di un reverse repo, ciò non co- stituisce un’assunzione di credito.
Art. 42 Delimitazione dei reverse repo rispetto alla concessione di crediti 1 La conclusione di reverse repo non è considerata concessione di credito ai sensi
dell’articolo 34 capoverso 1 OFI. 2 I crediti in denaro inerenti alla conclusione di reverse repo sono considerati liqui-
dità ai sensi dell’articolo 32 OFI.
Art. 43 Computo sulle limitazioni d’investimento 1 Ai fini dell’osservanza delle limitazioni d’investimento legali e regolamentari, i
valori mobiliari venduti mediante un’operazione di repo devono essere come sempre considerati. 2 Ai fini dell’osservanza delle limitazioni d’investimento legali e regolamentari, i
crediti in denaro acquisiti mediante un’operazione di reverse repo devono essere considerati.
Art. 44 Inventario, conto patrimoniale e conto economico 1 I valori mobiliari venduti tramite repo devono essere tenuti nell’inventario del pa-
trimonio del fondo con l’indicazione «pensione» e sempre inclusi nel conto patri- moniale. 2 Gli impegni in denaro conseguenti a operazioni di repo devono figurare, nel conto
patrimoniale, sotto la posta «Impegni da operazioni di pensione» al valore che gli è attribuito al momento del conteggio, partendo dal presupposto di un sviluppo lineare del valore.
1148
Fondi di investimento. O della CFB RU 2001
3 Per le operazioni di repo, l’interesse del repo deve essere contabilizzato negli «In-
teressi passivi» del conto economico. 4 I valori mobiliari acquistati tramite reverse repo non vanno inclusi né nell’inven-
tario del patrimonio del fondo, né nel conto patrimoniale. 5 I crediti in denaro conseguenti a operazioni di repo devono figurare, nel conto pa-
trimoniale, sotto la posta «Crediti da operazioni di pensione» al valore che gli è at- tribuito al momento del conteggio, partendo dal presupposto di un sviluppo lineare del valore. 6 Per le operazioni di reverse repo, l’interesse repo deve essere contabilizzato nei
«Redditi dei reverse repo» del conto economico.
Capitolo 2: Altri fondi d’investimento
Art. 45 Derivati, prestiti di valori mobiliari e operazioni di pensione 1 Le prescrizioni per i fondi in valori mobiliari relative ai derivati (art. 1 segg.), ai
prestiti di valori mobiliari (art. 21 segg.) e alle operazioni di pensione (art. 31 segg.) sono applicabili per analogia anche agli altri fondi d’investimento. 2 In singoli casi motivati, l’autorità di vigilanza può ammettere eccezioni a tali pre-
scrizioni.
Titolo 2: Contabilità e conto annuale Capitolo 1: Contabilità
Art. 46 Principi 1 La contabilità deve essere organizzata conformemente alle esigenze legali per i
rapporti annuali e semestrali e deve essere tenuta in modo che il rendiconto presenti un’immagine corrispondente alla reale situazione del patrimonio e dei risultati del fondo d’investimento. 2 La direzione del fondo rileva le transazioni effettuate per un fondo di investimento
comprese le operazioni fuori bilancio, subito dopo la conclusione del contratto, conformemente ai principi di una contabilità regolare.
3 La direzione registra queste transazioni in modo che l’ufficio di revisione e
l’autorità di vigilanza possano ricostituirle e verificarle. 4 Essa garantisce che i valori base vincolati a operazioni su strumenti finanziari deri-
vati, al prestito di valori mobiliari e a operazioni di pensione siano riconoscibili. 5 Essa presenta il conto patrimoniale e il conto economico secondo il principio del
giorno di chiusura del conto. 6 Gli attivi e i passivi nonché i redditi e le uscite non possono, salvo prescrizioni
particolari, essere compensati.
1149
Fondi di investimento. O della CFB RU 2001
Art. 47 Struttura minima dei piani contabili Entro i limiti delle disposizioni dell’articolo 46, la direzione è libera di organizzare i piani contabili. Questi devono tuttavia contenere almeno le voci previste negli arti- coli 48-50.
Art. 48 Fondi in valori mobiliari I piani contabili dei fondi in valori mobiliari contengono almeno le seguenti voci:
1. Attivi
1.1 Strumenti del mercato monetario
1.2 Crediti da operazioni di pensione
1.3 Valori mobiliari (compresi i valori mobiliari prestati e dati in pensione)
1.4 Altre carte valori e diritti valori
1.5 Altri diritti equiparati ai valori mobiliari
1.6 Strumenti finanziari derivati
1.7 Utile e perdite di capitale realizzati, accumulati (saldo debitore)
2. Passivi
2.1 Creditori
2.2 Impegni da operazioni di pensione
2.3 Conto delle quote
2.4 Utile e perdite di capitale realizzati, accumulati (saldo creditore)
2.5 Redditi ritenuti per il reinvestimento
2.6 Conti delle distribuzioni ai partecipanti
2.7 Utile riportato
3. Operazioni fuori bilancio
4. Redditi
4.1 Redditi degli investimenti
4.2 Altri redditi
4.3 Pagamenti dei sottoscrittori per acquisizione del diritto ai redditi trascorsi
4.4 Utile e perdite di capitale realizzati (saldo creditore)
5. Uscite
5.1 Interessi passivi
5.2 Spese di revisione
5.3 Rimunerazioni regolamentari alla direzione del fondo
5.4 Rimunerazioni regolamentari alla banca depositaria
5.5 Altre uscite
5.6 Redditi pagati ai partecipanti uscenti, al momento del riscatto
5.7 Utile e perdite di capitale realizzati (saldo debitore)
Art. 49 Altri fondi d’investimento La struttura minima dei piani contabili per i fondi in valori mobiliari (art. 48) è ap- plicabile per analogia agli altri fondi. Questi includono nei loro piani contabili anche gli investimenti per loro ammissibili (art. 43 OFI).
1150
Fondi di investimento. O della CFB RU 2001
Art. 50 Fondi immobiliari (comprese le società immobiliari)
1 I piani contabili dei fondi immobiliari contengono almeno le seguenti voci:
1. Attivi
1.1 Valori mobiliari a breve termine a interesse fisso
1.2 Immobili, suddivisi in:
1.2.1 Terreni edificabili (compresi gli stabili da demolire)
1.2.2 Edifici in costruzione (compreso il terreno)
1.2.3 Costruzioni finite (compreso il terreno)
1.3 Partecipazioni a società immobiliari
1.4 Anticipi a società immobiliari
1.5 Utile e perdite di capitale realizzati, accumulati (saldo debitore)
2. Passivi
2.1 Debiti ipotecari (compresi i prestiti garantiti da ipoteca)
2.2 Creditori
2.3 Conto delle quote
2.4 Conto ammortamenti degli immobili
2.5 Conto accantonamenti per riparazioni future
2.6 Utile e perdite di capitale realizzati, accumulati (saldo creditore)
2.7 Redditi ritenuti per il reinvestimento
2.8 Conti delle distribuzioni ai partecipanti
2.9 Utile riportato
3. Redditi
3.1 Entrate degli investimenti in valori mobiliari a breve termine a interesse
fisso
3.2 Pigioni
3.3 Interessi per il periodo d’avviamento, portati all’attivo
3.4 Redditi delle partecipazioni
3.5 Interessi sugli anticipi fatti alle società immobiliari
3.6 Altri redditi
3.7 Pagamenti dei sottoscrittori per acquisizione del diritto ai redditi trascorsi
3.8 Utile e perdite di capitale realizzati (saldo creditore)
4. Uscite
4.1 Interessi ipotecari (compresi gli interessi di prestiti garantiti da ipoteca)
4.2 Alti interessi passivi
4.3 Manutenzione e riparazioni
4.4 Altri costi degli immobili
4.5 Imposte e tasse
4.6 Spese d’amministrazione
4.7 Spese di stima e di revisione
4.8 Ammortamenti su immobili
4.9 Accantonamenti per riparazioni future
4.10 Rimunerazioni regolamentari alla direzione del fondo
4.11 Rimunerazioni regolamentari alla banca depositaria
4.12 Altre uscite
4.13 Redditi pagati ai partecipanti uscenti, al momento del riscatto
4.14 Utile e perdite di capitale realizzati (saldo debitore)
1151
Fondi di investimento. O della CFB RU 2001
2 I piani contabili delle società immobiliari devono essere allestiti in modo da ga-
rantire il rendiconto consolidato del fondo immobiliare (art. 66 OFI).
Art. 51 Unità di conto Per un fondo d’investimento o un singolo segmento, nel regolamento del fondo può essere designata una valuta estera quale unità di conto.
Art. 52 Conti d’investimento 1 La direzione tiene, per ogni genere d’investimento, un conto speciale in cui gli in-
vestimenti sono iscritti al prezzo di costo (comprese le spese accessorie). 2 Se la direzione acquista azioni di una società immobiliare ad un prezzo superiore a
quello corrispondente al valore contabile degli attivi di detta società, non è necessa- ria una valorizzazione contabile dell’attivo della società immobiliare. 3 Nel conto economico non sono ammessi né la rivalutazione degli investimenti, né
il loro ammortamento, salvo per: a. le azioni gratuite che possono essere rivalutate fino ad un massimo determi- nato dal corso in vigore alla fine dell’anno contabile; b. i terreni edificabili e le costruzioni iniziate che possono essere valorizzati entro i limiti di un tasso conforme a quello del mercato usuale, a condizione che i costi d’investimento dell’oggetto in questione non superino il valore venale stimato; c. gli ammortamenti adeguati alle circostanze sugli immobili, compresi gli ac- cessori.
Art. 53 Controllo delle quote e dei certificati 1 La banca depositaria registra l’emissione e il riscatto di quote (comprese le frazio-
ni) in un giornale, nel quale iscrive i seguenti dati: a. la data dell’emissione, rispettivamente del riscatto; b. il numero delle quote emesse, rispettivamente riscattate; c. la somma lorda pagata dal sottoscrittore; d. le spese e le rimunerazioni per l’emissione, rispettivamente per il riscatto; e. la somma destinata al fondo d’investimento; f. il valore d’inventario della quota; g. il pagamento netto al partecipante; h. l’importo a carico del fondo d’investimento. 2 Se le quote sono nominative, nel giornale dovrà essere altresì riportata l’identità
dell’investitore. 3 La banca depositaria tiene separatamente in un altro giornale una distinta delle
emissioni e dei riscatti di certificati di quote materiali.
1152
Fondi di investimento. O della CFB RU 2001
Art. 54 Utile e perdite di capitale 1 La direzione gira, durante l’anno contabile, gli utili e le perdite derivanti dall’alie-
nazione di averi e diritti sul conto «Utili e perdite realizzati» del conto economico. 2 Essa addebita a questo conto l’ammontare delle prestazioni direttamente in rap-
porto con la vendita (commissioni di vendita versate agli intermediari, commissioni regolamentari alla direzione del fondo, provvigioni, tasse, ecc.). 3 Essa trasferisce il saldo del conto, prima della chiusura, al conto di bilancio «Utili
e perdite di capitali realizzati accumulati». 4 Se effettua ripartizioni di utile mediante prelievo dal conto di bilancio «Utili e per-
dite di capitale realizzati accumulati», menziona nell’elenco concernente l’utilizzo del risultato economico (art.70 OFI) in che misura l’utile di capitale destinato alla distribuzione proviene da precedenti esercizi contabili.
Capitolo 2: Conto annuale
Art. 55 Struttura minima del conto patrimoniale ed economico La direzione pubblica il conto patrimoniale al valore venale e il conto economico nel rapporto annuale e semestrale. Essi devono contenere almeno le posizioni di cui agli articoli 56-58.
Art. 56 Fondi in valori mobiliari Il conto patrimoniale e il conto economico dei fondi in valori mobiliari contengono almeno le seguenti posizioni:
1. Conto patrimoniale
1.1 Averi bancari (compresi gli investimenti fiduciari presso banche terze),
suddivisi in
1.1.1 Averi bancari a vista
1.1.2 Averi bancari a termine
1.2 Strumenti del mercato monetario
1.3 Crediti da operazioni di pensione
1.4 Valori mobiliari (compresi i valori mobiliari prestati e dati in pensione)
1.5 Altre carte valori e diritti valori
1.6 Altri diritti equiparati ai valori mobiliari
1.7 Strumenti finanziari derivati
1.8 Altri valori patrimoniali
1.9 Patrimonio globale del fondo
meno:
1.10 Impegni da operazioni di pensione
1.11 Altri impegni
1.12 Patrimonio netto del fondo
1.13 Numero di quote in circolazione
1.14 Valore d’inventario di ogni quota
1153
Fondi di investimento. O della CFB RU 2001
2. Informazioni supplementari
2.1 Indicazioni sul volume dei contratti sugli strumenti finanziari derivati,
aperti alla data del bilancio, suddivisi secondo il genere di transazione
2.2 Indicazioni sul genere e sulla quantità dei mezzi monetari (art. 10 cpv. 2),
vincolati a contratti sugli strumenti derivati, aperti alla data del bilancio 2.3 Indicazioni sul genere e sulla quantità dei valori base vincolati a contratti su strumenti finanziari derivati, aperti alla data del bilancio
2.4 Indicazioni sulla somma dei crediti assunti alla data del bilancio (art. 34
OFI)
2.5 Indicazioni sugli impegni gravanti, alla data del bilancio, il patrimonio
del fondo, compresi i depositi di margine per contratti sugli strumenti finanziari derivati (art. 35 OFI)
2.6 Indicazioni sul genere e sulla quantità di valori mobiliari prestati, alla
data del bilancio, e sull’ammontare delle commissioni incassate, durante l’esercizio, mediante il prestito di valori mobiliari 2.7 Indicazioni sul genere e sulla quantità dei valori mobiliari dati in pensione alla data del bilancio.
3. Conto economico
3.1 Redditi degli averi bancari
3.2 Redditi degli strumenti del mercato monetario
3.3 Redditi dei reverse repo
3.4 Redditi dei valori mobiliari, suddivisi in
3.4.1 Obbligazioni, obbligazioni convertibili, prestiti a opzione
3.4.2 Azioni e altri titoli di partecipazione, compresi i redditi dalle azioni
gratuite
3.4.3 Quote di altri fondi d’investimento
3.5 Redditi da altre carte valori e diritti valori
3.6 Redditi da altri diritti equiparati ai valori mobiliari
3.7 Altri redditi
3.8 Pagamenti dei sottoscrittori per acquisizione del diritto ai redditi trascorsi
3.9 Totale dei redditi
meno:
3.10 Interessi passivi
3.11 Spese di revisione
3.12 Rimunerazioni regolamentari alla direzione del fondo
3.13 Rimunerazioni regolamentari alla banca depositaria
3.14 Altre spese
3.15 Redditi pagati ai partecipanti uscenti, al momento del riscatto
3.16 Reddito netto
3.17 Utile e perdite di capitale realizzati
3.18 Risultato economico
3.19 Utile e perdite di capitale non realizzati
3.20 Risultato economico globale
1154
Fondi di investimento. O della CFB RU 2001
Art. 57 Altri fondi d’investimento Le prescrizioni concernenti la struttura minima del conto patrimoniale e del conto economico (comprese le operazioni fuori bilancio) per i fondi in valori mobiliari (articolo 56) sono applicabili per analogia agli altri fondi. Questi includono nel loro conto patrimoniale e nel loro conto economico anche gli investimenti per loro am- missibili (art. 43 OFI).
Art. 58 Fondi immobiliari Il conto patrimoniale e il conto economico dei fondi immobiliari contengono almeno le seguenti posizioni:
1. Conto patrimoniale
1.1 Cassa, averi postali e averi bancari a vista (compresi gli investimenti
fiduciari presso banche terze)
1.2 Averi bancari a termine (compresi gli investimenti fiduciari presso banche
terze)
1.3 Valori mobiliari a breve termine a interesse fisso
1.4 Immobili, suddivisi in:
1.4.1 Terreni edificabili (compresi gli stabili da demolire)
1.4.2 Edifici in costruzione (compreso il terreno)
1.4.3 Costruzioni finite (compreso il terreno)
1.5 Altri valori patrimoniali
1.6 Patrimonio globale del fondo
meno:
1.7 Impegni, suddivisi in:
1.7.1 Debiti ipotecari (compresi i prestiti garantiti da ipoteca)
1.7.2 Altri impegni
1.8 Quote degli azionisti di minoranza a società immobiliari
1.9 Patrimonio netto del fondo prima della stima delle imposte dovute in caso
di liquidazione
1.10 Stima delle imposte dovute in caso di liquidazione
1.11 Patrimonio netto del fondo
1.12 Numero di quote in circolazione
1.13 Valore d’inventario di ogni quota
2. Informazioni supplementari
2.1 Ammontare del conto ammortamenti degli immobili (art. 50 n. 2.4)
2.2 Ammontare del conto accantonamenti per riparazioni future (art. 50
n. 2.5)
2.3 Numero delle quote disdette per la fine dell’esercizio successivo.
3. Conto economico
3.1 Redditi degli averi postali e degli averi bancari
3.2 Redditi dei valori mobiliari a breve termine a interesse fisso
3.3 Pigioni
3.4 Interessi per il periodo d’avviamento, portati all’attivo
3.5 Altri redditi
3.6 Pagamenti dei sottoscrittori per acquisizione del diritto ai redditi trascorsi
1155
Fondi di investimento. O della CFB RU 2001
3.7 Totale dei redditi
meno: 3.8 Interessi ipotecari (compresi gli interessi di prestiti garantiti da ipoteca)
3.9 Alti interessi passivi
3.10 Manutenzione e riparazioni
3.11 Amministrazione di immobili, suddivisa in:
3.11.1 spese per immobili
3.11.2 spese d’amministrazione
3.12 Spese di stima e di revisione
3.13 Ammortamenti su immobili
3.14 Accantonamenti per riparazioni future
3.15 Rimunerazioni regolamentari alla direzione del fondo
3.16 Rimunerazioni regolamentari alla banca depositaria
3.17 Altre spese
3.18 Redditi pagati ai partecipanti uscenti, al momento del riscatto
3.19 Quote degli azionisti di minoranza a società immobiliari
3.20 Reddito netto
3.21 Utile e perdite di capitale realizzati
3.22 Risultato economico
3.23 Utile e perdite di capitale non realizzati
3.24 Risultato economico globale
Art. 59 Utilizzazione del risultato economico La direzione del fondo presenta l’utilizzazione del risultato economico conforme- mente alle prescrizioni dell’articolo 70 OFI.
Titolo 3: Revisione e rapporto di revisione Capitolo 1: Revisione
Art. 60 Esecuzione 1 L’ufficio di revisione effettua le verifiche, giusta l’articolo 53 capoverso 1 della
legge, conformemente ai principi riconosciuti dall’ordine professionale. 2 Se l’ufficio di revisione constata violazioni contro la legge o il regolamento del
fondo oppure irregolarità, deve darne immediata comunicazione all’autorità di vigi- lanza. 3 In caso di violazioni o irregolarità di lieve entità, che non mettono in pericolo in
nessun modo il patrimonio del fondo, invece di informare immediatamente l’autorità di vigilanza, l’ufficio di revisione può assegnare alla direzione del fondo un termine adeguato entro il quale ripristinare la regolare situazione. Se tale termine non è os- servato, l’ufficio di revisione informa l’autorità di vigilanza. La regolarizzazione della situazione a seguito di dette violazioni o irregolarità di lieve entità, deve essere menzionata nel rapporto di revisione.
1156
Fondi di investimento. O della CFB RU 2001
4 Se la direzione del fondo è anche sottoposta a verifica da un organo di revisione
interno, quest’ultimo consegna i suoi rapporti all’ufficio di revisione esterna. Per quanto possibile, i doppi controlli nella revisione devono essere evitati.
Art. 61 Revisione intermedia 1 L’ufficio di revisione deve effettuare, senza preavviso, almeno una revisione in-
termedia l’anno.
2 Esso deve in particolare verificare se:
a. la contabilità è tenuta regolarmente; b. il controvalore delle nuove quote emesse è stato versato al fondo d’investi- mento; c. la stima del patrimonio del fondo, il calcolo del valore d’inventario e la pub- blicazione dei prezzi di emissione e di riscatto avvengono conformemente alla legge; d. tutti i valori patrimoniali appartenenti al fondo esistono realmente; e. le prescrizioni in materia di investimenti sono osservate; f. il flusso di informazioni tra la direzione del fondo, la banca depositaria e i mandatari funziona regolarmente; g. le cartelle ipotecarie non gravate da pegni sono conservate dalla banca depo- sitaria senza impegni. 3 Se dalla revisione intermedia risulta una correttezza ineccepibile, il risultato deve
essere menzionato nel rapporto di revisione sulla direzione del fondo e sui fondi d’investimento. In caso contrario, l’ufficio di revisione informa immediatamente l’autorità di vigilanza e le inoltra entro 30 giorni un rapporto sulla revisione inter- media. 4 In caso di violazioni o irregolarità di lieve entità, che non mettono in pericolo in
nessun modo il patrimonio del fondo, invece di informare immediatamente l’autorità di vigilanza, l’ufficio di revisione può assegnare alla direzione del fondo un termine adeguato entro il quale ripristinare la regolare situazione. Se tale termine non è os- servato, l’ufficio di revisione informa l’autorità di vigilanza. La regolarizzazione della situazione a seguito di dette violazioni o irregolarità di lieve entità, deve essere menzionata nel rapporto di revisione.
Art. 62 Revisione presso la banca depositaria 1 L’ufficio di revisione della banca depositaria esamina di moto proprio se la banca
depositaria osserva gli obblighi che le incombono conformemente alla legge, alle ordinanze e al regolamento del fondo. 2 Nel suo rapporto l’ufficio di revisione della banca depositaria si pronuncia sull’os-
servanza delle condizioni per l’autorizzazione quale banca depositaria e segnata- mente su:
1157
Fondi di investimento. O della CFB RU 2001
a. l’osservanza del dovere di lealtà (art. 20 LFI); b. l’adeguatezza delle misure prese dalla banca depositaria al fine di assicurarsi che l’intero patrimonio del fondo giunga in possesso della banca depositaria (art. 19 LFI); c. le persone della banca depositaria responsabili per le attività inerenti al fon- do (art. 17 LFI; art. 19 OFI); d. l’adeguatezza dell’organizzazione dell’amministrazione dei depositi (art. 19 LFI, art. 44 lett. p dell’Ordinanza del 17 maggio 19724 sulle banche); e. l’adeguatezza dell’organizzazione del servizio di pagamento (art. 19 cpv. 3 LFI; art. 20 OFI); f. l’adeguatezza dell’organizzazione della banca depositaria per quanto con- cerne il prestito di valori mobiliari, le operazioni di pensione e l’adem- pimento degli obblighi assunti in materia (art. 34 LFI; art. 33 OFI; art. 21 e seguenti OFI-CFB); g. l’adeguatezza delle misure prese dalla banca depositaria al fine di assicurarsi che la direzione rispetti la legge, le ordinanze e il regolamento del fondo, in particolare per quanto concerne (art. 19 cpv. 2 LFI);
1. le decisioni in materia di investimenti,
2. il calcolo del valore delle quote,
3. l’utilizzo dei redditi del patrimonio del fondo;
h. la correttezza delle emissioni e dei riscatti delle quote del fondo (art. 19 cpv. 3 LFI); i. la correttezza del controllo delle quote e dei certificati di quote (art. 64 OFI; art. 53 OFI-CFB); j. la sicurezza della custodia dei certificati non emessi (art. 19 cpv. 3 LFI); k. il trattamento regolare delle quote dei fondi immobiliari (art. 42 LFI); l. il volume e l’esecuzione regolare degli investimenti fiduciari della banca de- positaria per conto e a rischio del fondo d’investimento; m. l’adeguata protezione del patrimonio del fondo dal rischio di compensazione con opposizione di credito nei confronti della banca depositaria (art. 20 cpv. 1 LFI).
Art. 63 Collaborazione tra l’ufficio di revisione della direzione del fondo e l’ufficio di revisione della banca depositaria 1 Se constata manchevolezze nell’organizzazione o nel controllo, violazioni della
legge, delle ordinanze o del regolamento, da parte della banca depositaria, della di- rezione del fondo o dei loro mandatari, oppure scopre indizi tali da far supporre l’inosservanza di doveri, segnatamente del dovere di lealtà, da parte degli organi della direzione del fondo, dei suoi mandatari oppure di persone loro vicine, l’ufficio
4 RS 952.02
1158
Fondi di investimento. O della CFB RU 2001
di revisione della banca depositaria deve informare immediatamente l’ufficio di re- visione della direzione del fondo. 2 L’ufficio di revisione della banca depositaria consegna annualmente all’ufficio di
revisione della direzione del fondo un rapporto alla data di chiusura del fondo d’in- vestimento sui risultati dei controlli effettuati; le eventuali irregolarità e riserve de- vono essere contenute nel rapporto concernente la revisione della banca. 3 L’ufficio di revisione della direzione prende in considerazione i risultati di questo
rapporto nell’ambito dei propri controlli. 4 Esso può richiedere all’ufficio di revisione della banca depositaria informazioni
complementari a quelle prescritte dall’articolo 62 capoverso 2.
Capitolo 2: Rapporto di revisione sul fondo d’investimento e sulla direzione del fondo Sezione 1: Principi
Art. 64 Prescrizioni procedurali 1 L’ufficio di revisione presenta i rapporti di revisione entro sette mesi dalla chiusura
dell’esercizio. L’autorità di vigilanza può, per speciali motivi, prorogare o ridurre questo termine. 2 L’ufficio di revisione e il revisore dirigente firmano in modo giuridicamente vin-
colante i rapporti di revisione. 3 L’ufficio di revisione consegna i rapporti di revisione direttamente al presidente
del consiglio di amministrazione della direzione del fondo e all’autorità di vigilanza. Consegna inoltre i rapporti di revisione sui fondi d’investimento all’ufficio di revi- sione e alla direzione della banca depositaria. 4 Se un rapporto di revisione sulla direzione del fondo contiene irregolarità o riserve,
l’ufficio di revisione le comunica alla direzione e all’ufficio di revisione della banca depositaria. 5 Il presidente del consiglio di amministrazione della direzione del fondo mette in
circolazione presso gli altri membri del consiglio di amministrazione i rapporti di revisione sulla direzione e sui differenti fondi d’investimento e chiede loro di con- fermare per iscritto che hanno preso conoscenza del contenuto.
Art. 65 Contenuto 1 I rapporti di revisione devono essere redatti in modo conciso, chiaro e critico. De-
vono contenere tutte le constatazioni essenziali per le persone destinatarie. 2 I rapporti di revisione contengono all’inizio un riassunto dei risultati della revisio-
ne intermedia e di quella finale riguardo a: a. irregolarità e riserve con indicazione dei corrispondenti passaggi del rap- porto;
1159
Fondi di investimento. O della CFB RU 2001
b. assegnazione di termini giusta l’articolo 60 capoverso 3 e 61 capoverso 4. c. irregolarità o riserve, assegnazione di termini dell’anno precedente. 3 L’ufficio di revisione menziona nel rapporto se ha ottenuto senza difficoltà le in-
formazioni e i documenti richiesti alla direzione del fondo, alla banca depositaria e alle società immobiliari facenti parte del fondo di investimento immobiliare.
Sezione 2: Rapporto di revisione sul fondo d’investimento
Art. 66 Principi 1 L’ufficio di revisione illustra le constatazioni e i complementi essenziali inerenti
alle singole posizioni del conto patrimoniale, del bilancio, del conto economico e delle informazioni supplementari nonché delle relative connessioni. 2 Esso si pronuncia, per quanto riguarda i fondi in valori mobiliari e gli altri fondi di
investimento, sui metodi di valutazione applicati, in particolare in relazione agli in- vestimenti e agli strumenti finanziari derivati il cui accesso al mercato è limitato o la cui valutazione è difficoltosa. 3 Esso si pronuncia, per quanto riguarda i fondi immobiliari, sul controllo e consoli-
damento delle singole società immobiliari, sull’adeguatezza della stima delle impo- ste dovute in caso di liquidazione e dettagliatamente sulla plausibilità del metodo di stima, delle aliquote di capitalizzazione e dei valori di stima applicati.
4 Esso redige un rapporto separato su ogni segmento.
Art. 67 Indicazioni di conformità 1 L’ufficio di revisione si pronuncia dapprima, nel rapporto di revisione, sotto forma
di tavola sinottica con gli apprezzamenti «sì», «no» o «n/a» (non applicabile) sulle seguenti specifiche fattispecie riguardanti i fondi d’investimento: a. l’osservanza del dovere di lealtà (art. 12 e 20 LFI; art. 14 e 51 OFI); b. l’osservanza delle disposizioni di legge, delle ordinanze e del regolamento del fondo in materia di investimenti, segnatamente per quanto concerne:
1. l’autorizzazione degli investimenti (art. 32 LFI; art. 31 OFI);
2. il prestito di valori mobiliari («securities lending»; art. 34 cpv. 2 lett. a
LFI; art. 33 OFI; art. 21 e seguenti OFI-CFB);
3. le operazioni di pensione («repo, reverse repo»; art. 34 cpv. 2 lett. e
LFI; art. 33 OFI; .art. 31 e seguenti OFI-CFB);
4. il divieto di vendite allo scoperto (art. 34 cpv. 2 lett. b LFI);
5. l’assunzione di crediti (art. 34 cpv. 2 lett. c LFI; art. 34 OFI);
6. l’aggravio del patrimonio del fondo con pegni (art. 34 cpv. 2 lett. d
LFI; art. 35 OFI);
7. l’ammissibilità di tecniche e strumenti d’investimento (art. 34 cpv. 2
lett. e LFI; art. 36 OFI, art. 1 segg.);
1160
Fondi di investimento. O della CFB RU 2001
8. la ripartizione degli investimenti (art. 33 e 37 LFI; art. 29, 37-41 e 46
OFI);
9. l’ammissibilità degli investimenti per gli altri fondi d’investimento
e l’indicazione del rischio particolare nella pubblicità (art. 35 LFI; art. 42, 43 e 45 OFI);
10. l’ammissibilità degli investimenti per i fondi immobiliari (art. 36 e 40
LFI; art. 46-48 OFI);
11. la conclusione di operazioni con strumenti finanziari derivati (art. 5-7);
c. la limitazione della cerchia degli investitori esclusivamente agli investitori istituzionali con tesoreria professionale (art. 2 cpv. 2 OFI); d. l’osservanza dei presupposti per la delega a terzi delle decisioni in materia di investimenti e di altri compiti parziali (art.11 cpv. 2 LFI); e. l’osservanza dei requisiti relativi alle qualifiche professionali della direzione del fondo e dei suoi mandatari per gli altri fondi con particolare rischio (art.
35 cpv. 4 LFI; art. 44 OFI);
f. l’osservanza dei requisiti applicabili ai periti incaricati delle stime (art. 39 LFI, art. 50 e 51 OFI); g. l’osservanza dei requisiti relativi alla stima del valore venale di valori im- mobiliari, in particolare per quanto riguarda:
1. l’acquisto al di sopra e la vendita al di sotto del valore di stima (art. 39
cpv. 2 LFI);
2. le divergenze fra i valori di stima della direzione e quelli dei periti inca-
ricati delle stime (art. 39 cpv. 4 LFI);
3. la plausibilità del metodo di stima applicato (art. 39 cpv. 5 LFI);
h. la legittimità e l’adeguatezza delle rivalutazioni contabili e degli ammorta- menti per i fondi immobiliari (art. 65 OFI; art. 52 OFI-CFB); i. l’osservanza delle disposizioni sul diritto di disdetta (art. 24, 25 e 41 LFI; art. 25 e 26 OFI); j. la legittimità delle rimunerazioni alla direzione del fondo e alla banca depo- sitaria (art. 14 LFI); k. la certificazione dei tassi delle rimunerazioni effettivamente applicati nei rapporti annuali e semestrali, qualora il regolamento del fondo preveda dei tassi massimi; l. l’attuazione delle necessarie pubblicazioni in caso di modifica del regola- mento del fondo o di cambiamento della direzione del fondo o della banca depositaria (art. 8, 15 e 21 LFI; art. 8, 18 e 21 OFI); m. la tenuta corretta della contabilità, in particolare:
1. l’allestimento di un piano contabile improntato al conto annuale (art. 46
cpv. 1);
1161
Fondi di investimento. O della CFB RU 2001
2. l’esistenza dei valori iscritti nel conto patrimoniale del fondo d’investi-
mento;
3. la proprietà della direzione del fondo per quanto concerne i valori;
n. la completezza e l’esattezza :
1. del prospetto (art. 50 LFI; art. 77 OFI);
2. del prezzo d’emissione e del prezzo di riscatto (art. 51 LFI; art. 78
OFI); o. l’osservanza delle disposizioni relative al rapporto annuale e a quello seme- strale (art. 48 LFI; art. 67 e segg. OFI); p. la pubblicazione del breve rapporto dell’ufficio di revisione sul conto an- nuale, senza riserva (art. 48 cpv. 1 lett. h LFI; art. 76 OFI); q. la ricezione di una dichiarazione di integralità per la revisione; r. la presa d’atto del rapporto di revisione dell’anno precedente, attestata dalle firme dei membri del consiglio di amministrazione della direzione del fondo. 2 L’ufficio di revisione apporta indicazioni supplementari oppure osservazioni com-
plementari immediatamente dopo la tavola sinottica o, se segnalate con un rinvio, in un altro punto del rapporto di revisione.
Sezione 3: Rapporto di revisione sulla direzione del fondo
Art. 68 Principi 1 L’ufficio di revisione illustra le constatazioni e i complementi essenziali di singole
posizioni del bilancio, del conto economico e dell’allegato nonché delle relative connessioni.
2 Esso si pronuncia inoltre sulla:
a. limitazione imposta alla direzione del fondo di occuparsi esclusivamente delle attività inerenti al fondo (art. 9 cpv. 1 LFI; art. 10 OFI); b. la razionalità e l’adeguatezza dell’organizzazione, in particolare per quanto riguarda:
1. lo svolgimento dei compiti (art. 9 cpv. 4 e 11 LFI; art. 12 OFI);
2. il sistema interno di controllo (SIC), il servizio «Compliance» e, per
quanto esistente, la revisione interna;
3. la separazione delle funzioni;
4. la delega a terzi delle decisioni in materia di investimenti e di altri com-
piti; l’istruzione, la sorveglianza e il controllo degli incaricati (art. 11 cpv. 2 LFI);
5. la collaborazione fra la direzione del fondo, i suoi mandatari e la banca
depositaria (art. 9, 11, 17 e 19 LFI); c. l’osservanza delle direttive vigenti emanate dall’autorità di vigilanza;
1162
Fondi di investimento. O della CFB RU 2001
d. l’osservanza delle regole professionali della Swiss Funds Association SFA; e. eventuali reclami della clientela o processi pendenti.
Art. 69 Indicazioni di conformità 1 L’ufficio di revisione si pronuncia dapprima, nel rapporto di revisione, sotto forma
di tavola sinottica con gli apprezzamenti «sì», «no» o «n/a» (non applicabile) sulle seguenti, specifiche fattispecie riguardanti la direzione del fondo d’investimento: a. l’osservanza del dovere di lealtà (art. 12 LFI; art. 14 e 51 OFI); b. l’amministrazione centrale in Svizzera (art. 9 cpv. 1 LFI; art. 9 OFI); c. la divisione del capitale azionario in azioni nominative (art. 9 cpv. 3 LFI); d. la buona reputazione e le qualifiche professionali del personale dirigente (art. 9 cpv. 5 LFI); e. l’indipendenza del personale dirigente della direzione del fondo da quello della banca depositaria (art. 9 cpv. 6 LFI); f. l’adeguatezza della ripartizione delle competenze tra consiglio d’ammini- strazione e direzione operativa (art. 12 OFI); g. l’osservanza degli obblighi di notifica (art. 10 cpv. 2 LFI; art. 13 OFI); h. l’osservanza delle prescrizioni sui fondi propri (art. 9, cpv. 2 e 13 cpv.1 LFI; art. 11, 15 e 16 OFI); i. l’osservanza del divieto di investire i propri fondi obbligatori in quote dei fondi che essa stessa emette, come pure l’osservanza del divieto di prestare i propri fondi ai suoi azionisti o a persone fisiche e giuridiche che le sono prossime (art. 13 cpv. 2 LFI); j. l’adeguatezza dell’organizzazione per la tenuta dei conti delle quote (art. 10 lett. c OFI); k. l’adeguatezza delle direttive interne giusta gli articoli 3 capoverso 2, 22 ca- poverso 3 e 32 capoverso 3; l. l’osservanza dei presupposti per la collaborazione con i distributori (art. 22 OFI), segnatamente se:
1. i distributori sono in possesso di un’autorizzazione dell’autorità di vi-
gilanza (art. 22 cpv.1 LFI);
2. sono stati conclusi contratti scritti di distribuzione (art. 22 cpv. 1 OFI);
m. la pubblicazione del rapporto dell’ufficio di revisione sul rendiconto annuale della direzione del fondo, senza riserva (Art. 729 CO5); n. la ricezione di una dichiarazione di integralità per la revisione; o. la presa d’atto del rapporto di revisione dell’anno precedente, attestata dalle firme dei membri del consiglio di amministrazione della direzione del fondo.
5 RS 220
1163
Fondi di investimento. O della CFB RU 2001
2 L’ufficio di revisione apporta indicazioni supplementari oppure osservazioni com-
plementari immediatamente dopo la tavola sinottica o, se segnalate con un rinvio, in un altro punto del rapporto di revisione.
Titolo 4: Disposizioni finali
Art. 70 Circolari previgenti: abrogazione L’ordinanza della CFB del 27 ottobre 19946 sui fondi d’investimento è abrogata.
Art. 71 Disposizioni transitorie 1 Entro il termine di un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza, le dire-
zioni dei fondi e le banche depositarie devono inoltrare congiuntamente i regola- menti aggiornati dei fondi all’autorità di vigilanza per approvazione. Fanno eccezio- ne i fondi immobiliari e gli altri fondi con rischio particolare ai sensi dell’articolo 35 capoverso 6 della legge. 2 Le disposizioni della presente ordinanza in materia di contabilità, rendiconti an-
nuali, revisioni e rapporti di revisione si applicano alle chiusure di conti annuali successive all’entrata in vigore dell’ordinanza.
Art. 72 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2001.
24 gennaio 2001 Commissione federale delle banche Il Presidente: Kurt Hauri Il Direttore: Daniel Zuberbühler
2684
6 RU 1994 3125, 1996 711
1164