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AS 2001 1167

Ordinanza concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di tecnica

Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di tecnica

del 15 marzo 2001

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 58 capoverso 2 della legge federale del 19 aprile 19781 sulla forma- zione professionale (LFPr); visto l’articolo 51 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 novembre 19792 sulla formazio- ne professionale (OFPr), ordina:

Sezione 1: Posizione nella formazione professionale

Art. 1 Le scuole specializzate superiori di tecnica offrono cicli di formazione di grado ter- ziario non universitario orientati alla pratica.

Sezione 2: Scopo e contenuti formativi delle scuole specializzate superiori

Art. 2 Scopo 1 Le scuole specializzate superiori di tecnica trasmettono a coloro che hanno com- pletato gli studi, le competenze che li abilitano ad assumersi responsabilità tecniche e gestionali in modo autonomo.

2 In particolare la formazione deve soddisfare le esigenze della pratica.

3 In tutte le loro offerte, le scuole specializzate superiori di tecnica promuovono, con mezzi adeguati, in particolare in materia di organizzazione e contenuto della forma- zione, la parità effettiva tra uomo e donna.

Art. 3 Contenuto 1 L’insegnamento nelle scuole specializzate superiori di tecnica si basa sulle cono- scenze acquisite durante un tirocinio assolto con successo nel ramo o nel corso di una formazione equivalente.

RS 412.106.0

2001-0453 1167

Esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori RU 2001

2 Esso promuove in particolare la capacità di pensare in modo metodico e interdisci- plinare, di definire i compiti professionali, di valutarne gli effetti e di mettere in pra- tica le conoscenze acquisite.

3 Esso amplia e approfondisce le conoscenze di cultura generale.

Art. 4 Piani di studio e obiettivi d’insegnamento

1 La scuole fissa gli obiettivi d’insegnamento nei piani di studio.

2 Essa aggiorna i piani di studio secondo l’evoluzione scientifica, economica, tecni- ca, sociale e metodologico-didattica. 3 Essa disciplina le modifiche sostanziali ai piani di studio all’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio federale).

Sezione 3: Durata del ciclo di formazione

Art. 5 Formazione a tempo pieno

1 La formazione a tempo pieno dura almeno due anni.

2 Essa comprende almeno 2000 lezioni di 45 minuti, alle quali si aggiungono gli

esami di diploma, il lavoro di diploma, le escursioni e le giornate di studio. 3 L’insegnamento comprende esercizi pratici, lavori di progetto e di laboratorio.

Art. 6 Ciclo di formazione nell’ambito dell’esercizio della professione 1 La formazione nell’ambito dell’esercizio della professione dura almeno tre anni.

2 Essa comprende almeno 1600 lezioni di 45 minuti, alle quali si aggiungono gli

esami di diploma, il lavoro di diploma, le escursioni e le giornate di studio.

3 Durante tutto il periodo formativo gli studenti devono provare di svolgere

un’attività professionale pertinente al settore di studi, che li occupi in media almeno per il 50 per cento di un’attività a tempo pieno.

4 La scuola può autorizzare eccezioni per gli studenti con obblighi familiari.

Art. 7 Forme di insegnamento 1 Previa autorizzazione dell’Ufficio federale, una parte dell’insegnamento può essere impartita sotto forma di formazione a distanza, decentralizzata o a moduli.

2 L’autorizzazione può essere subordinata a condizioni.

3 La parte dell’insegnamento globale dispensata a distanza è fissata nei piani di stu- dio. 4 Le forme e i periodi di insegnamento considerano la situazione degli studenti con obblighi familiari. La scuola può adottare disciplinamenti individuali.

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Art. 8 Studi postdiploma 1 Le scuole specializzate superiori di tecnica possono offrire studi postdiploma.

2 Gli studi postdiploma sono connessi alla pratica e consentono agli studenti di ap- profondire le proprie conoscenze in un campo specifico, di acquisire le conoscenze in un nuovo campo di attività oppure di familiarizzarsi con l’impiego di nuovi me- todi e tecnologie.

3 Un ciclo di studi postdiploma dura almeno 400 lezioni di 45 minuti. Non è com-

preso un eventuale lavoro di diploma. 4 Gli studi postdiploma possono essere strutturati a moduli o in modo interdisciplinare.

Sezione 4: Insegnamento e piani di studio

Art. 9 Lingua d’insegnamento

1 L’insegnamento è impartito in una o più lingue nazionali.

2 Su richiesta, l’Ufficio federale autorizza la tenuta di singoli cicli di formazione an- che in inglese, a condizione che la qualità della formazione sia garantita.

3 L’autorizzazione può essere subordinata a condizioni.

Art. 10 Cultura generale e conoscenze di base 1 L’insegnamento della cultura generale contribuisce alla comprensione del contesto sociale e culturale e dispensa le conoscenze di base per la specializzazione. Nell’in- segnamento a tempo pieno comprende almeno 600 lezioni, in quello nell’ambito dell’esercizio della professione almeno 480.

2 L’insegnamento delle lingue promuove la capacità comunicativa, permette di ac-

quisire le conoscenze nella lingua specialistica e contribuisce a migliorare la com- prensione della cultura dell’area linguistica in questione.

Art. 11 Discipline di base 1 La matematica, le scienze naturali e l’economia aziendale costituiscono le discipli- ne di base per ogni indirizzo di studio. 2 La scuola stabilisce l’importanza di ciascuna disciplina di base tenendo conto degli indirizzi di studio.

Art. 12 Insegnamento specifico 1 L’insegnamento teorico e gli esercizi pratici permettono all’allievo di acquisire le conoscenze e l’abilità richieste nel campo specifico. 2 Gli esercizi pratici come i lavori di laboratorio e di costruzione, gli studi diagnosti- ci e gli studi di progetti consentono di applicare e di approfondire le nozioni teori- che e le conoscenze specifiche.

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Art. 13 Dispensa dalla lezioni 1 La scuola può dispensare gli studenti dalle materie di cultura generale come pure dagli esami corrispondenti, a condizione che dimostrino di possedere le conoscenze richieste.

2 Valgono come prove:

a. i libretti e i certificati delle scuole frequentate; b. attestati professionali e diplomi di esami di professione o esami professionali superiori; c. attestazioni del superamento dei moduli seguiti presso istituti di formazione riconosciuti; d. attestazioni del superamento di altre procedure di qualificazione riconosciute dall’Ufficio federale, segnatamente le prove di qualifiche acquisite in ambito extra-professionale. 3 Sono inoltre considerati come prova i diplomi e gli attestati professionali esteri di contenuto equiparabile. 4 I diplomi e le attestazioni in questione non devono riferirsi a più di dieci anni pri- ma.

Sezione 5: Strutture, materiale didattico e mezzi ausiliari

Art. 14 1 La scuola deve disporre di strutture, materiale didattico e mezzi ausiliari come bi- blioteche, materiale di dimostrazione e attrezzature informatiche nella misura neces- saria per completare la formazione impartita durante il periodo di pratica. 2 Se la lezione richiede l’uso di laboratori, questi ultimi devono essere attrezzati in modo che il corpo docente possa garantire un insegnamento sperimentale e che gli studenti possano eseguire a regola d’arte esperimenti, esercizi e misurazioni con i principali strumenti e apparecchi. 3 Le strutture, il materiale didattico e i mezzi ausiliari devono essere conformi allo stato della tecnica e della pratica professionale. 4 Se la scuola non possiede attrezzature proprie, deve assicurarsi altrimenti il diritto di utilizzare simili attrezzature.

Sezione 6: Qualifiche del corpo insegnante e gestione della qualità

Art. 15 Corpo insegnante 1 Gli insegnanti delle materie di cultura generale devono possedere una formazione universitaria completa nella disciplina in questione o una formazione equivalente.

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2 L’insegnamento delle materie professionali specifiche deve essere impartito da

specialisti che hanno concluso una formazione universitaria o che sono titolari del diploma di una scuola superiore specializzata o di una formazione equivalente, a condizione che la loro esperienza professionale, in particolare anche nel campo me- todologico-didattico, e la loro attività pratica offrano la garanzia di un insegnamento di qualità e adeguato al livello d’insegnamento. 3 Se necessario possono essere assunti come insegnanti anche professionisti idonei del ramo, che dimostrano di possedere un’abilitazione metodologico-didattica nella formazione degli adulti, anche se non sono in possesso di un diploma secondo il ca- poverso 2. 4 La scuola ha la responsabilità di vegliare affinché i suoi insegnanti adeguino l’insegnamento impartito all’evoluzione delle esigenze tecniche e metodologico- didattiche. Essa promuove il perfezionamento professionale e la formazione conti- nua del corpo insegnante.

Art. 16 Certificazione e sviluppo della qualità La scuola deve disporre di un sistema di certificazione della qualità tale da garantire che l’insegnamento e gli esami soddisfino in ogni momento alle esigenze di qualità della pratica professionale del settore in questione.

Sezione 7: Condizioni d’ammissione e di promozione

Art. 17 Condizioni d’ammissione

1 Sono ammessi senza esame coloro che hanno concluso un tirocinio professionale

affine agli indirizzi professionali. 2 Coloro che hanno terminato gli studi in altri cicli di formazione possono essere ammessi se dimostrano di possedere le conoscenze di base necessarie mediante una procedura di ammissione o con un’altra procedura di qualificazione riconosciuta dall’Ufficio federale, e se prima dell’inizio del corso hanno svolto un’attività pratica di almeno un anno nel settore professionale in cui vogliono formarsi. 3 Per gli studenti che studiano nell’ambito dell’esercizio della professione, la proce- dura d’ammissione può venir sostituita da un periodo di prova semestrale.

4 La scuola può fissare ulteriori condizioni d’ammissione.

5 Nei campi professionali dove l’attività pratica secondo il capoverso 2 presuppone particolari conoscenze e capacità, detta attività pratica può essere prestata nell’am- bito del ciclo di formazione presso la scuola specializzata superiore di tecnica. 6 Sono ammessi agli studi postdiploma coloro che sono in possesso di un diploma di una scuola specializzata superiore riconosciuta dalla Confederazione o coloro che, in una professione affine agli studi postdiploma, hanno conseguito un attestato al termine di un esame federale di professione o un diploma a conclusione di un esame professionale superiore.

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7 La scuola decide sull’ammissione al ciclo di studi postdiploma delle persone in possesso di titoli di studio equivalenti.

Art. 18 Condizioni di promozione La scuola emana un regolamento di promozione nel quale definisce le condizioni per l’ammissione alla fase formativa successiva.

Sezione 8: Esami di diploma, procedura di qualificazione e titolo

Art. 19 Esame di diploma; ammissione e dispensa

1 È ammesso all’esame di diploma chiunque abbia seguito il ciclo di formazione

completo. 2 Chi, in virtù dell’articolo 13, è stato esonerato dalle lezioni, può venir dispensato anche dagli esami corrispondenti.

Art. 20 Contenuto dell’esame di diploma 1 L’esame di diploma consiste in un lavoro di diploma e in esami orali o scritti.

2 Il lavoro di diploma va eseguito in un lasso di tempo prestabilito e sotto il con- trollo della scuola.

Art. 21 Conclusione degli studi postdiploma

1 Gli studi postdiploma si concludono con un lavoro di diploma o un progetto di

diploma e con la discussione di questi lavori. 2 Il postdiploma completa il diploma e certifica che il titolare, ha acquisito compe- tenze pratiche e teoriche supplementari.

Art. 22 Esperti Gli esami vengono svolti e valutati dal corpo docenti della scuola e da specialisti esterni.

Art. 23 Regolamento d’esame

1 La scuola emana un regolamento sugli esami e le procedure di qualificazione.

2 Il regolamento definisce:

a. i contenuti, il tipo e la durata degli esami di ammissione, di diploma e post- diploma; b. il riconoscimento attribuito alle note e ai risultati ottenuti a scuola; c. il contenuto e la forma di eventuali altre procedure di qualificazione.

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3 Il regolamento designa l’autorità che nomina gli esperti, ne stabilisce i compiti nel quadro degli esami o delle procedure di qualificazione e designa l’istanza di ricorso da adire per impugnare le decisioni prese dalla Commissione d’esame.

Art. 24 Diplomi e titoli 1 Chi ha superato gli esami o la procedura di qualificazione ottiene un diploma, ri- spettivamente un postdiploma, della scuola specializzata superiore di tecnica, nel quale sono menzionati il titolo e la scuola. 2 Il titolare del diploma è autorizzato a valersi pubblicamente del titolo legalmente protetto di «Tecnico SSS / Tecnica SSS». 3 Il titolare di un postdiploma è autorizzato a valersi pubblicamente della denomina- zione professionale già indicata, completata dalle menzione protetta «SSS-SPD». 4 È punito con la multa chi si fregia del titolo «SSS-SPD» senza aver superato lo studio postdiploma secondo l’articolo 8. 5 Le denominazioni professionali sono approvate dall’Ufficio federale e pubblicate nell’elenco delle professioni.

Sezione 9: Vigilanza e riconoscimento

Art. 25 Esame delle domande di riconoscimento

1 La domanda di riconoscimento come scuola superiore specializzata di tecnica e

come studi postdiploma deve essere indirizzata all’autorità cantonale competente. Essa esprime il suo parere, che trasmette, con una proposta di decisione, all’Ufficio federale. 2 La domanda di riconoscimento informa circa gli organi responsabili della scuola, il finanziamento, l’organizzazione, le strutture e il materiale didattico, il corpo inse- gnante, i piani di studio e il regolamento d’esame, come pure sul sistema di certifi- cazione della qualità. 3 L’Ufficio federale ordina una perizia eseguita da esperti, riferisce al Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento) e formula una proposta.

Art. 26 Vigilanza delle scuole riconosciute 1 L’Ufficio federale ordina periodicamente la verifica dei cicli di formazione e degli studi postdiploma riconosciuti. 2 Se l’Ufficio federale constata che una scuola specializzata superiore di tecnica non rispetta le esigenze minime, riferisce al Dipartimento e al Cantone competente. 3 Sentito il Cantone, il Dipartimento impartisce un termine alla scuola per ovviare alle insufficienze. Se esso decorre infruttuoso, il Dipartimento può revocare il rico- noscimento.

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Esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori RU 2001

Art. 27 Nuove sedi di scuole riconosciute 1 L’apertura di nuove sedi da parte di scuole specializzate superiori di tecnica rico- nosciute dev’essere annunciata all’Ufficio federale. 2 L’Ufficio federale decide se e fino a che punto il riconoscimento va esteso alla nuova sede.

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 28 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 25 novembre 19823 concernente le esigenze minime per il ricono- scimento delle scuole dei tecnici è abrogata.

Art. 29 Disposizioni transitorie 1 I riconoscimenti decisi prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza riman- gono in vigore. 2 I cicli di formazione avviati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza in virtù dell’ordinanza del 25 novembre 19824 concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole dei tecnici sono conclusi conformemente a detta ordi- nanza.

Art. 30 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2001.

15 marzo 2001 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin

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3 RU 1982 2239, 1998 1833 4 RU 1982 2239, 1998 1833

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