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AS 2001 1183

Ordinanza concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di economia

Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di economia

del 15 marzo 2001

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 61 capoverso 2 della legge federale del 19 aprile 19781 sulla forma- zione professionale (LFPr), ordina:

Sezione 1: Posizione nella formazione professionale

Art. 1 Le scuole specializzate superiori di economia (già scuole superiori di gestione com- merciale) offrono cicli di formazione di grado terziario non universitario orientati alla pratica.

Sezione 2: Scopo e contenuti formativi delle scuole specializzate superiori

Art. 2 Scopo

1 Le scuole specializzate superiori di economia trasmettono a coloro che hanno

completato gli studi, le competenze che li abilitano ad assumersi responsabilità tec- niche e gestionali in modo autonomo.

2 In particolare la formazione deve soddisfare le richieste della pratica.

3 In tutte le loro offerte, le scuole specializzate superiori di economia promuovono, con mezzi adeguati, in particolare in materia di organizzazione e contenuto della formazione, la parità effettiva tra uomo e donna.

Art. 3 Contenuto 1 L’insegnamento nelle scuole specializzate superiori di economia si basa sulle co- noscenze acquisite durante un tirocinio assolto con successo nel ramo o nel corso di una formazione equivalente.

RS 412.114.0 1 RS 412.10

2001-0455 1183

Esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori RU 2001

2 Esso promuove in particolare la capacità di pensare in modo metodico e interdisci- plinare, di definire i compiti professionali, di valutarne gli effetti e di mettere in pra- tica le conoscenze acquisite.

3 Esso amplia e approfondisce le conoscenze di cultura generale.

Art. 4 Piani di studio e obiettivi d’insegnamento

1 La scuola fissa gli obiettivi d’insegnamento nei piani di studio.

2 Essa aggiorna i piani di studio secondo l’evoluzione scientifica, economica, tecni- ca, sociale e metodologico-didattica. 3 Essa segnala le modifiche sostanziali ai piani di studio all’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio federale), il quale verificherà che i piani di studio delle singole scuole corrispondano, così da rendere possibile il passaggio da una scuola all’altra.

Sezione 3: Durata del ciclo di formazione

Art. 5 Ciclo di formazione 1 La formazione dura almeno tre anni. Essa viene offerta nell’ambito dell’esercizio della professione. 2 Essa comprende almeno 1600 lezioni di 45 minuti, esami di diploma, escursioni e giornate di studio inclusi. 3 Durante tutto il periodo formativo gli studenti devono provare di svolgere un’atti- vità professionale pertinente al settore di studi che li occupi in media almeno per il 50 per cento di un’attività a tempo pieno. In casi motivati la scuola può ammettere eccezioni.

4 La scuola può autorizzare eccezioni per gli studenti con obblighi familiari.

Art. 6 Forme di insegnamento 1 Previa autorizzazione dell’Ufficio federale, una parte dell’insegnamento può essere impartita sotto forma di formazione a distanza, decentralizzata o a moduli.

2 L’autorizzazione può essere subordinata a condizioni.

3 La parte dell’insegnamento globale dispensata a distanza è fissata nei piani di stu- dio. 4 Le forme e i periodi di insegnamento considerano la situazione degli studenti con obblighi familiari. La scuola può adottare disciplinamenti individuali.

Art. 7 Studi postdiploma 1 Le scuole specializzate superiori di economia possono offrire studi postdiploma.

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2 Gli studi postdiploma sono connessi alla pratica e consentono agli studenti di ap- profondire le proprie conoscenze in un campo specifico, di acquisire le conoscenze in un nuovo campo di attività oppure di familiarizzarsi con l’impiego di nuovi me- todi e tecnologie.

3 Un ciclo di studi postdiploma dura almeno 400 lezioni di 45 minuti. Non è com-

preso un eventuale lavoro di diploma. 4 Gli studi postdiploma possono essere strutturati a moduli o in modo interdiscipli- nare.

Sezione 4: Insegnamento e campi di studio

Art. 8 Lingua d’insegnamento

1 L’insegnamento è impartito in una o più lingue nazionali.

2 Su richiesta, l’Ufficio federale autorizza la tenuta di singoli cicli di formazione an- che in inglese, a condizione che la qualità della formazione sia garantita.

3 L’autorizzazione può essere subordinata a condizioni.

Art. 9 Campi di studio

1 La formazione promuove le competenze complessive degli studenti nei seguenti

campi: a. Economia, diritto e società:

1. economia aziendale,

2. conduzione aziendale, controlling, organizzazione, gestione del perso-

nale, contabilità, acquisizioni, prestazioni, marketing,

3. economia nazionale;

b. teorie economiche, politica economica, ecologia, etica economica: diritto privato, diritto pubblico/diritto fiscale; c. gestione delle informazioni e processo decisionale:

1. informatica di gestione,

2. statistica/matematica economica,

3. metodi per la soluzione di problemi e per la presa di decisioni;

d. Comunicazione e conduzione:

1. lingua d’insegnamento,

2. almeno una lingua straniera,

3. sviluppo della personalità e del lavoro di gruppo.

2 Gli obiettivi e i metodi d’insegnamento tengono conto dell’attuale stato di cono- scenze e delle esigenze della pratica.

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Art. 10 Dispensa dalle lezioni 1 La scuola può dispensare gli studenti da determinate materie, se dimostrano di pos- sedere le conoscenze richieste.

2 Valgono come prove:

a. i libretti e i certificati delle scuole frequentate; b. attestati professionali e diplomi di esami di professione o esami professionali superiori; c. attestazioni del superamento dei moduli seguiti presso istituti di formazione riconosciuti; d. attestazioni del superamento di altre procedure di qualificazione riconosciute dall’Ufficio federale, segnatamente le prove di qualifiche acquisite in ambito extra-professionale. 3 Sono inoltre considerati come prova i diplomi e gli attestati professionali esteri dal contenuto equiparabile. 4 I diplomi e le attestazioni in questione non devono riferirsi a più di dieci anni pri- ma.

Sezione 5: Strutture, materiale didattico e mezzi ausiliari

Art. 11 1 La scuola deve disporre di strutture, materiale didattico e mezzi ausiliari come bi- blioteche, materiale di dimostrazione e attrezzature informatiche nella misura neces- saria per completare la formazione impartita durante il periodo di pratica. 2 Le strutture, il materiale didattico e i mezzi ausiliari devono essere conformi allo stato della tecnica e alle esigenze della pratica professionale. 3 Se la scuola non possiede attrezzature proprie, deve assicurarsi altrimenti il diritto di utilizzare simili attrezzature.

Sezione 6: Qualifiche del corpo insegnante e gestione della qualità

Art. 12 Corpo insegnante 1 L’insegnamento deve essere impartito da specialisti che hanno concluso una for- mazione universitaria o che sono titolari del diploma di una scuola superiore specia- lizzata o di una formazione equivalente, a condizione che la loro esperienza profes- sionale, in particolare anche nel campo metodologico-didattico, offra la garanzia di un insegnamento di qualità e adeguato al livello d’insegnamento.

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2 Se necessario possono essere assunti come insegnanti anche professionisti idonei, che dimostrano di possedere un’abilitazione metodologico-didattica nella formazio- ne degli adulti, anche se non sono in possesso di un diploma secondo il capoverso 1. 3 La scuola ha la responsabilità di vegliare affinché i suoi insegnanti adeguino l’in- segnamento impartito all’evoluzione delle esigenze tecniche e metodologico- didattiche. Essa promuove il perfezionamento professionale e la formazione conti- nua del corpo insegnante.

Art. 13 Certificazione e sviluppo della qualità La scuola deve disporre di un sistema di certificazione della qualità tale da garantire che l’insegnamento e gli esami soddisfino in ogni momento alle esigenze di qualità della pratica professionale del settore in questione.

Sezione 7: Condizioni d’ammissione e di promozione

Art. 14 Condizioni d’ammissione 1 Sono ammessi senza esame coloro che sono in possesso dell’attestato federale di capacità, di un tirocinio commerciale o del diploma di una scuola di commercio ri- conosciuta. 2 Coloro che hanno terminato gli studi in altri cicli di formazione possono essere ammessi se dimostrano di possedere le conoscenze di base necessarie mediante una procedura di ammissione o con un’altra procedura di qualificazione riconosciuta dall’Ufficio federale. 3 Sono previsti almeno due anni di pratica nell’economia o nell’amministrazione al termine della formazione professionale.

4 La scuola può fissare ulteriori condizioni d’ammissione.

5 Sono ammessi agli studi postdiploma coloro che sono in possesso di un diploma di una scuola specializzata superiore riconosciuta dalla Confederazione o coloro che, in una professione affine agli studi postdiploma, hanno conseguito un attestato al termine di un esame federale di professione o un diploma a conclusione di un esame professionale superiore. 6 La scuola decide sull’ammissione al ciclo di studi postdiploma delle persone in possesso di titoli di studio equivalenti.

Art. 15 Condizioni di promozione La scuola emana un regolamento di promozione nel quale definisce le condizioni per l’ammissione alla fase formativa successiva.

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Sezione 8: Esami di diploma, procedura di qualificazione e titolo

Art. 16 Esame di diploma: ammissione e dispensa

1 L’esame di diploma comprende tre esami parziali.

2 È ammesso al secondo esame parziale chiunque abbia superato il primo esame par- ziale; al terzo esame parziale è ammesso chiunque abbia superato il secondo esame parziale. 3 Chi, in virtù dell’articolo 10, è stato esonerato dalle lezioni, può venir dispensato anche dagli esami corrispondenti.

Art. 17 Campi d’esame

1 Il primo esame parziale comprende i seguenti quatto campi d’esame:

a. azienda e organizzazione; b. contabilità finanziaria; c. diritto privato; d. statistica/matematica economica.

2 Il secondo esame parziale comprende i seguenti quattro campi d’esame:

a. gestione e conduzione del personale; b. marketing; c. contabilità aziendale; d. informatica di gestione.

3 Il terzo esame parziale comprende i seguenti sei campi d’esame:

a. conduzione aziendale; b. controlling; c. diritto pubblico/diritto fiscale; d. economia nazionale; e. lingua d’insegnamento; f. lingua straniera.

4 Ogni campo d’esame è connesso agli altri.

Art. 18 Conclusione degli studi postdiploma

1 Gli studi postdiploma si concludono con un lavoro di diploma o un progetto di

diploma e con la discussione di questi lavori. 2 Il postdiploma completa il diploma e certifica che il titolare ha acquisito compe- tenze pratiche e teoriche supplementari.

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Art. 19 Esperti Di regola gli esami vengono svolti e valutati dal corpo docenti della scuola e da spe- cialisti esterni.

Art. 20 Regolamento d’esame

1 La scuola emana un regolamento sugli esami e le procedure di qualificazione.

2 Il regolamento definisce:

a. i contenuti, il tipo e la durata degli esami di ammissione, di diploma e post- diploma; b. il riconoscimento attribuito delle altre prove di cui all’articolo 16; c. il contenuto e la forma di eventuali altre procedure di qualificazione. 3 Il regolamento designa l’autorità che nomina gli esperti, ne stabilisce i compiti nel quadro degli esami o delle procedure di qualificazione e designa l’istanza di ricorso da adire per impugnare le decisioni prese dalla Commissione d’esame.

Art. 21 Diplomi e titoli 1 Chi ha superato gli esami o la procedura di qualificazione ottiene un diploma, ri- spettivamente un postdiploma della scuola specializzata superiore di economia. Questo menziona il titolo e la scuola. 2 Il titolare del diploma è autorizzato a valersi pubblicamente del titolo legalmente protetto di «economista aziendale SSS». 3 Il titolare di un postdiploma è autorizzato a valersi pubblicamente della denomina- zione professionale già indicata, completata dalla menzione protetta «SSS-SPD». 4 Le denominazioni professionali sono approvate dall’Ufficio federale e pubblicate nell’elenco delle professioni.

Sezione 9: Vigilanza e riconoscimento

Art. 22 Esame delle domande di riconoscimento

1 La domanda di riconoscimento come scuola superiore specializzata di economia e

come studi postdiploma, deve essere indirizzata all’autorità cantonale competente. Essa esprime il suo parere, che trasmette, con una proposta di decisione, all’Ufficio federale. 2 La domanda di riconoscimento informa circa gli organi responsabili della scuola, il finanziamento, l’organizzazione, le strutture e il materiale didattico, il corpo inse- gnante, i piani di studio e il regolamento d’esame, come pure sul sistema di certifi- cazione della qualità. 3 L’Ufficio federale ordina una perizia eseguita da esperti, riferisce al Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento) e formula una proposta.

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Art. 23 Vigilanza delle scuole riconosciute 1 L’Ufficio federale ordina periodicamente la verifica dei cicli di formazione e degli studi postdiploma riconosciuti. 2 Se l’Ufficio federale constata che una scuola specializzata superiore di economia non rispetta le esigenze minime, riferisce al Dipartimento e al Cantone competente. 3 Sentito il Cantone, il Dipartimento impartisce un termine alla scuola per ovviare alle insufficienze. Se esso decorre infruttuoso, il Dipartimento può revocare il rico- noscimento.

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 24 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 16 maggio 19892 concernente le esigenze minime per il riconosci- mento delle scuole superiori di gestione commerciale è abrogata.

Art. 25 Disposizioni transitorie 1 I riconoscimenti disposti prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza re- stano in vigore fino a nuovo avviso. 2 I cicli di formazione avviati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza in virtù dell’ordinanza del 16 maggio 19893 concernente le esigenze minime per il ri- conoscimento delle scuole superiori di gestione commerciale sono conclusi confor- memente a detta ordinanza. 3 Le persone che in virtù dell’ordinanza del 16 maggio 1989 concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole superiori di gestione commerciale hanno conseguito il titolo di «diplomato in gestione commerciale SSGC», dopo l’entrata in vigore di questa ordinanza possono portare pubblicamente il titolo di «economista aziendale SSS».

Art. 26 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2001.

15 marzo 2001 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin

2 RU 1989 1520, 1998 1833 3 RU 1989 1520, 1998 1833