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AS 2001 1191

Ordinanza sulla protezione dei vegetali

Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV)

del 28 febbraio 2001

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 149 capoverso 2, 152, 153, 168, 177 e 180 capoverso 3 della legge federale del 29 aprile 19981 sull’agricoltura; visti gli articoli 26 e 49 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 19912 sulle foreste; visto l’articolo 29g capoverso 2 lettera c della legge federale del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente; visto l’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 19744 a sostegno di provvedi- menti per migliorare le finanze federali; vista la legge federale del 6 ottobre 19955 sugli ostacoli tecnici al commercio, ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1 La presente ordinanza si prefigge di:

a. proteggere le piante agricole coltivate, gli alberi e gli arbusti forestali, le piante ornamentali e le piante selvatiche minacciate contro gli organismi no- civi particolarmente pericolosi; b. proteggere le colture del settore agricolo e dell’orticoltura produttrice contro altri organismi nocivi. 2 Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi sono designati negli allegati 1 e 2.

Art. 2 Campo di applicazione La presente ordinanza disciplina: a. l’importazione, l’esportazione, il transito e la messa in commercio nonché la detenzione, la riproduzione e la diffusione di organismi nocivi particolar- mente pericolosi;

RS 916.20

1999-6223 1191

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b. l’importazione, l’esportazione, il transito e la messa in commercio nonché la detenzione di merci che possono essere portatrici di organismi nocivi parti- colarmente pericolosi; c. la produzione di vegetali e di prodotti vegetali che possono essere portatori di organismi nocivi particolarmente pericolosi; d. la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi; e. le misure fitosanitarie contro altri organismi nocivi ai vegetali nell’ambito dell’agricoltura e dell’orticoltura produttiva.

Art. 3 Definizioni

1 Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:

a. organismi nocivi: i nemici dei vegetali o dei prodotti vegetali che apparten- gono al regno animale o vegetale o si presentano sotto forma di virus, di mi- coplasmi o di altri agenti patogeni; b. merci: vegetali, prodotti vegetali e oggetti come il materiale di imballaggio, il materiale di produzione e il mezzo di trasporto; c. vegetali: piante vive e parti vive di piante, comprese le sementi; d. parti vive di piante:

1. frutti – in senso botanico – diversi da quelli conservati con surgela-

mento,

2. verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento,

3. tuberi, bulbi e rizomi,

4. fiori recisi,

5. rami con foglie,

6. alberi tagliati, con foglie,

7. colture di tessuti vegetali;

e. sementi: sementi in senso botanico, escluse quelle non destinate a essere piantate; f. prodotti vegetali: prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali; g. vegetali destinati alla piantagione:

1. vegetali già piantati e destinati a rimanere piantati o ad essere ripiantati

dopo la loro messa in commercio, o

2. vegetali non ancora piantati al momento della loro messa in commercio

ma destinati a essere piantati in seguito; h. piantagione: ogni operazione di collocamento di vegetali atta ad assicurare la loro crescita o la loro riproduzione o moltiplicazione ulteriori; i. alberi e arbusti forestali: le essenze che possono servire all’adempimento delle funzioni forestali; segnatamente i rappresentanti dei generi enumerati nell’allegato 9;

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j. zona protetta: zona:

1. nella quale uno o più organismi nocivi particolarmente pericolosi inse-

diati in una o più parti del territorio non hanno carattere endemico né sono insediati, nonostante condizioni favorevoli al loro insediamento, o

2. nella quale a causa di condizioni ecologiche favorevoli esiste per de-

terminate colture il pericolo di insediamento di taluni organismi nocivi particolarmente pericolosi, nonostante tali organismi non abbiano ca- rattere endemico né siano insediati in Svizzera; k. focolaio isolato: singoli vegetali isolati contaminati, situati al di fuori della zona contaminata, nonché loro dintorni; l. zona contaminata: zona nella quale la diffusione di un organismo nocivo particolarmente pericoloso è tale da non permetterne l’eradicazione; m. messa in commercio: il trasferimento o la cessione a titolo oneroso o gra- tuito.

2 Le zone protette sono elencate negli allegati 1, parte B e 2, parte B.

Capitolo 2: Importazione, esportazione e transito Sezione 1: Importazione

Art. 4 Divieto di importazione È vietato importare: a. gli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1, parte A, e 2, parte A; b. le merci menzionate nell’allegato 3, parte A.

Art. 5 Condizioni per l’importazione di merci

1 Le merci menzionate nell’allegato 5, parte B, possono essere importate se:

a. sono accompagnate dal certificato fitosanitario di cui all’articolo 8; b. soddisfano le esigenze di cui all’allegato 4, parte A, sezione I; c. non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1, parte A, e 2, parte A. 2 Le merci di cui al capoverso 1 che sono menzionate anche nell’allegato 5, parte A, possono essere importate unicamente dalle aziende omologate conformemente al- l’articolo 23. 3 Le merci menzionate nell’allegato 5, parte B, sezione II, che sono destinate a una zona protetta, possono essere importate se:

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a. soddisfano le esigenze di cui al capoverso 1 e all’allegato 4, parte B; b. non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2; e c. sono importati da un’azienda omologata conformemente all’articolo 23. 4 L’ufficio competente può segnatamente ordinare, per le merci importate, le misure seguenti: a. disinfezione; b. quarantena; c. prelievo di campioni in vista di esami diagnostici volti a rivelare la presenza eventuale di organismi nocivi particolarmente pericolosi; d. controlli in seguito all’importazione, segnatamente sul luogo di destinazione finale dei vegetali importati, se i controlli di cui alla lettera c non possono essere eseguiti all’atto dell’importazione. 5 Le merci possono essere importate unicamente se l’invio ha ottenuto il benestare dell’ufficio competente; le merci oggetto del controllo di cui al capoverso 4 lettera c ottengono il benestare unicamente quando sono noti i risultati del controllo fitosa- nitario.

6 Nella misura in cui è competente per l’esecuzione della presente ordinanza,

l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) può stabilire facilitazioni per le merci nel traffico viaggiatori e di confine nonché, in casi particolari, nel traffico di merci che beneficiano di riduzione del dazio o che sono esenti da dazio.

Art. 6 Deroghe 1 L’ufficio competente può autorizzare l’importazione, a scopo scientifico, in vista della selezione o della riproduzione o a scopo diagnostico, di organismi nocivi par- ticolarmente pericolosi e delle merci di cui all’articolo 4 nonché delle merci che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 5, se è esclusa la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi. 2 Può vincolare la deroga a oneri e condizioni. In particolare può esigere la presen- tazione di un certificato fitosanitario e ordinare che la merce importata sia messa in quarantena. 3 Trattandosi dell’importazione di organismi geneticamente modificati destinati a essere utilizzati nell’ambiente, la deroga è accordata dall’autorità competente in virtù dell’ordinanza del 25 agosto 19996 sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA), d’intesa con l’ufficio competente di cui al capoverso 1.

Art. 7 Importazione di organismi nocivi 1 L’importazione di organismi nocivi diversi da quelli di cui all’articolo 4 lettera a, in qualsiasi forma e stadio, è soggetta ad autorizzazione. L’ufficio competente rila- scia l’autorizzazione su domanda.

6 RS 814.911

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2 Nei casi in cui sono applicabili le disposizioni dell’OEDA7, l’ufficio competente conformemente al capoverso 1, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), accorda l’autorizzazione di importazione anche per l’utilizzazione nell’ambiente, sempreché siano soddisfatte anche le esigenze dell’OEDA. In tal caso, la documentazione relativa alla domanda contiene anche i dati di cui all’articolo 14 OEDA. 3 Trattandosi dell’importazione di organismi geneticamente modificati destinati a essere utilizzati nell’ambiente, la deroga è accordata dall’autorità competente in virtù dell’OEDA, d’intesa con l’ufficio competente di cui al capoverso 1.

Art. 8 Certificato fitosanitario per l’importazione 1 Il certificato fitosanitario contiene le indicazioni menzionate nell’allegato 6 ed è redatto in lingua tedesca, francese, italiana o inglese; per i certificati redatti in un’altra lingua l’ufficio competente può esigere una traduzione certificata conforme in una delle suddette lingue. 2 In caso di deroghe o se la merce deve soddisfare le esigenze fitosanitarie particolari di cui all’allegato 4, parte A, sezione I, e parte B, l’ufficio competente può esigere che il certificato fitosanitario sia completato con una dichiarazione secondo cui la merce, il suo imballaggio nonché il suo luogo di origine e i dintorni di tale luogo sono liberi di organismi nocivi particolarmente pericolosi. 3 Le merci per le quali è richiesto un certificato fitosanitario e che sono state sdoga- nate, suddivise in partite, depositate o fornite in nuovo imballaggio in un Paese ter- zo, sono accompagnate, all’atto dell’importazione, da un certificato fitosanitario di riesportazione che soddisfa le esigenze di cui all’allegato 7 nonché da un certificato fitosanitario del Paese d’origine o da una copia certificata conforme.

Art. 9 Notifica, luoghi e orari d’entrata 1 Le persone soggette al controllo doganale notificano le merci menzionate nell’al- legato 5, parte B, all’ufficio competente al più tardi un giorno feriale prima dell’im- portazione.

2 L’UFAG, d’intesa con l’Amministrazione federale delle dogane, pubblica nel Fo-

glio ufficiale svizzero di commercio l’elenco degli uffici doganali e dei servizi di disinfezione aperti per il controllo fitosanitario e i relativi orari di apertura. 3 L’ufficio competente può, su domanda, eseguire il controllo al domicilio del desti- natario se quest’ultimo dispone di un’autorizzazione conformemente all’ordinanza del 13 gennaio 19938 concernente la procedura doganale applicabile agli speditori e ai destinatari autorizzati. 4 L’ufficio competente può, d’intesa con l’ufficio doganale, eseguire il controllo al luogo di destinazione dell’invio o in un altro luogo idoneo se l’esecuzione del con- trollo al confine pone difficoltà tecniche legate alla composizione dell’invio o alle proprietà particolari della merce.

7 RS 814.911 8 RS 631.242.04

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Art. 10 Esecuzione del controllo

1 L’ufficio competente verifica se la merce importata:

a. è accompagnata dal certificato fitosanitario; b. corrisponde alla dichiarazione doganale e al certificato fitosanitario; c. soddisfa le esigenze fitosanitarie di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere b e c e capoverso 3 lettere a e b. 2 Le parti dell’invio sottoposte ad esame sono designate espressamente se il con- trollo avviene per sondaggi. Il controllo può essere esteso anche all’imballaggio e al mezzo di trasporto. 3 L’ufficio competente esegue un controllo approfondito se sospetta che la merce sia contaminata da un organismo nocivo particolarmente pericoloso. Può prelevare campioni e analizzarli o farli analizzare. 4 Le operazioni di scarico e ricarico, di apertura e richiusura dei colli nonché gli altri maneggi necessari per il controllo incombono al vettore. 5 Se il controllo dura più di 24 ore, l’invio deve essere posto in quarantena, in un luogo adeguato, fino al momento in cui sia noto l’esito dell’esame. Le disposizioni dell’articolo 31 capoverso 2 si applicano per analogia. Le spese per il trasporto e l’immagazzinamento sono a carico del vettore.

Art. 11 Disinfezione, scortecciamento 1 Le merci menzionate nell’allegato 4, per le quali è prescritta una disinfezione, sono disinfettate unitamente al loro imballaggio. 2 Gli importatori trasferiscono le merci, a loro spese e rischio, in una stazione di di- sinfezione dell’ufficio competente o le fanno disinfettare da un’azienda in grado di garantire una disinfezione a regola d’arte e una gestione irreprensibile. L’ufficio competente può stabilire esigenze in merito alla disinfezione. 3 L’ufficio competente può durante taluni periodi dell’anno rinunciare alla disinfe- zione di singoli invii e vincolarne invece l’importazione a determinate condizioni se, in virtù della regione di provenienza della merce importata o della categoria di merci di cui fa parte, non vi è da temere l’introduzione di organismi nocivi particolarmente pericolosi. 4 L’UFAFP può esigere la scortecciatura del legno, la distruzione della corteccia o altri provvedimenti, a spese dell’importatore, se vi è il rischio che organismi nocivi particolarmente pericolosi siano introdotti a seguito dell’importazione di legno con corteccia.

Art. 12 Rinvio, distruzione

1 L’invio è respinto se le condizioni di importazione non sono soddisfatte.

2 Se il certificato fitosanitario manca, è riempito in modo incompleto nei punti es- senziali, è manifestamente inesatto o è stato corretto, un certificato fitosanitario re- golamentare può essere presentato in un secondo tempo all’ufficio doganale unita-

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mente alla domanda di sdoganamento, a condizione che non vi sia motivo per teme- re la diffusione di un organismo nocivo particolarmente pericoloso. Se la merce è deperibile, l’ufficio competente può, su domanda dell’importatore, autorizzarne l’introduzione se un controllo fitosanitario approfondito permette di escludere qual- siasi diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi. 3 Le merci di cui è vietata l’importazione sono distrutte a spese dell’importatore, sotto il controllo dell’ufficio competente, se: a. non sono state notificate conformemente all’articolo 9; o b. non sono state oggetto di una dichiarazione doganale o tale dichiarazione contiene indicazioni false.

Sezione 2: Esportazione e transito

Art. 13 Certificati fitosanitari per l’esportazione 1 Laddove la circolazione transfrontaliera delle merci lo esige, l’ufficio competente esegue, su domanda, un controllo fitosanitario delle merci destinate all’esportazione e rilascia i corrispondenti certificati fitosanitari. 2 L’ufficio competente rilascia, su domanda, certificati di riesportazione per gli invii di merci che sono state importate con un certificato fitosanitario e immagazzinate, ripartite o nuovamente imballate in Svizzera. 3 L’ufficio competente rilascia il certificato fitosanitario o il certificato di riesporta- zione se la merce soddisfa le esigenze fitosanitarie del Paese di destinazione. Se la merce non è stata prodotta interamente dal richiedente, quest’ultimo fornisce i do- cumenti necessari per stabilirne il luogo d’origine, segnatamente nel caso di merce importata. 4 Incombe all’esportatore verificare se i certificati rilasciati corrispondono alle esi- genze del Paese di destinazione.

Art. 14 Controllo all’esportazione 1 All’esportazione, l’ufficio competente può verificare alla frontiera se le merci per le quali è stato rilasciato un certificato fitosanitario soddisfano le esigenze di cui all’articolo 13. Su domanda, l’esportatore segnala previamente all’UFAG l’ufficio doganale e la data scelti per l’esportazione. 2 Se in occasione del controllo si constata che la merce non corrisponde più al certi- ficato fitosanitario, quest’ultimo è confiscato.

Art. 15 Transito 1 Se vi è il rischio che organismi nocivi particolarmente pericolosi siano introdotti durante il transito di merci, l’ufficio competente può vincolare il transito a condizio- ni volte a escludere la diffusione di tali organismi.

2 Il transito è vietato se una diffusione non può essere esclusa.

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Capitolo 3: Messa in commercio

Art. 16 Divieto della messa in commercio È vietato mettere in commercio e spostare: a. gli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2; b. le merci contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi men- zionati negli allegati 1, parte A, e 2, parte A.

Art. 17 Condizioni per la messa in commercio 1 Le merci menzionate nell’allegato 5, parte A, sezione 1, possono essere messe in commercio o spostate se: a. sono accompagnate da un passaporto delle piante conformemente all’alle- gato 8; b. soddisfano le esigenze di cui all’allegato 4, parte A; e c. non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1, parte A, e 2, parte A. 2 Le merci menzionate negli allegati 5, parte A, sezione II, possono essere messe in commercio in una zona protetta se: a. sono accompagnate da un passaporto delle piante recante l’indicazione «ZP» conformemente all’allegato 8; b. soddisfano le esigenze di cui all’allegato 4, parti A e B; e c. non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1, parti A e B, e 2, parti A e B.

3 L’ufficio competente può accordare a un’azienda situata al di fuori della zona

protetta il diritto di mettere in commercio nella zona protetta le merci da essa pro- dotte, se l’azienda si trova in una zona di sicurezza che soddisfa le condizioni di cui all’allegato 4, parte B. L’ufficio competente determina le zone di sicurezza d’intesa con il servizio cantonale competente.

Art. 18 Deroghe 1 L’ufficio competente può autorizzare a scopo scientifico e diagnostico la messa in commercio e lo spostamento di organismi nocivi particolarmente pericolosi, delle merci di cui all’articolo 16 e delle merci che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 17, se è esclusa la diffusione di organismi nocivi particolarmente peri- colosi.

2 Non è chiesto un passaporto delle piante:

a. per lo spostamento di merci che costituiscono masserizie di trasloco o og- getti ereditati;

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b. per lo spostamento di merci all’interno di un’azienda, segnatamente dal luo- go di produzione al luogo di imballaggio o al luogo di lavorazione, sempre- ché non siano introdotte in una zona protetta; c. per la messa in commercio di merci da parte delle aziende di cui all’articolo

23 capoverso 4 lettera a.

3 Trattandosi della messa in commercio di organismi geneticamente modificati de-

stinati a essere utilizzati nell’ambiente, la deroga è accordata dall’autorità compe- tente in virtù dell’OEDA9, d’intesa con l’ufficio competente di cui al capoverso 1.

Art. 19 Misure in caso di mancato rispetto delle condizioni per la messa in commercio Se le condizioni per la messa in commercio di una merce non sono soddisfatte, l’ufficio competente ordina, a carico della persona che mette in commercio tale mer- ce, le misure seguenti: a. sequestro della merce; b. trattamento adeguato della merce; c. trasferimento della merce sotto controllo ufficiale in una regione dove la presenza della stessa non comporta il rischio di una diffusione ulteriore di un organismo nocivo particolarmente pericoloso; d. trasferimento della merce sotto controllo ufficiale in luoghi di trasformazio- ne industriale; o e. distruzione della merce sotto controllo ufficiale.

Art. 20 Passaporto delle piante per le merci prodotte in Svizzera

1 Un passaporto delle piante è rilasciato se l’ufficio competente constata che:

a. le parcelle di produzione sono state previamente annunciate in quanto tali da un’azienda omologata; b. le colture e le merci che ne sono ricavate non sono contaminate dagli organi- smi nocivi particolarmente pericolosi menzionati nell’allegato 1, parte A, se- zione II; c. le colture e le merci che ne sono ricavate non sono contaminate dagli organi- smi nocivi particolarmente pericolosi menzionati nell’allegato 2, parte A, se- zione II; d. le merci o le condizioni in cui sono prodotte soddisfanno le esigenze di cui all’allegato 4, parte A, sezione II. 2 Se la merce è destinata a essere messa in commercio in una zona protetta, il con- trollo di cui al capoverso 1 verte inoltre: a. sugli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati nell’allegato 1, parte B;

9 RS 814.911

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b. sulle esigenze di cui all’allegato 4, parte B; e c. per le corrispondenti merci, sugli organismi nocivi particolarmente pericolo- si menzionati nell’allegato 2, parte B.

3 L’ufficio competente può:

a. sottoporre ai controlli di cui ai capoversi 1 e 2 i vegetali ospiti di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi situati in prossimità delle coltu- re; b. prescrivere controlli speciali per le merci menzionate all’articolo 17 capo- verso 2 per assicurare che sia esclusa la diffusione di organismi nocivi parti- colarmente pericolosi. 4 L’ufficio competente può stabilire disposizioni tecniche relative ai controlli di cui ai capoversi 1-3.

Art. 21 Passaporto delle piante per le merci importate 1 Un passaporto delle piante è rilasciato per le merci importate se in occasione del controllo di cui all’articolo 10 è constatato che le condizioni di importazione sono soddisfatte. 2 Se la merce importata è destinata a essere messa in circolazione in una zona pro- tetta, il passaporto delle piante speciale per le zone protette è rilasciato unicamente se sono soddisfatte le esigenze di cui all’articolo 17 capoverso 2.

Art. 22 Rilascio di un passaporto sostitutivo 1 Se un invio di merci è diviso in più lotti, se invii diversi o merci provenienti da invii diversi sono riuniti o se lo status fitosanitario di una merce deve essere modifi- cato, il passaporto delle piante è sostituito con uno o più passaporti sostitutivi re- canti l’indicazione «RP» conformemente all’allegato 8. 2 Il passaporto sostitutivo è rilasciato unicamente se è garantita l’identità della merce e se non vi è rischio di contaminazione con gli organismi nocivi particolarmente pe- ricolosi menzionati negli allegati 1 e 2.

Capitolo 4: Omologazione e obblighi delle aziende

Art. 23 Omologazione

1 Le aziende che producono o mettono in commercio le merci menzionate nell’alle-

gato 5, parte A, o che importano le merci menzionate nell’allegato 5, parte B, sono tenute all’omologazione. 2 Un’azienda è omologata se è in grado di garantire che soddisfa gli obblighi di cui all’articolo 24 e che le sue merci soddisfano le condizioni di cui all’articolo 17. L’omologazione si riferisce a tutte le merci di cui al capoverso 1. L’ufficio compe- tente attribuisce all’azienda un numero di omologazione.

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3 Inoltrando la domanda di omologazione, il richiedente annuncia tutte le merci di cui al capoverso 1.

4 Sono esenti dall’obbligo di omologazione:

a. le aziende la cui produzione è interamente destinata alla vendita, sul mercato locale, a consumatori finali che non sono attivi professionalmente nella pro- duzione di vegetali; b. i produttori che producono merci per il fabbisogno proprio e le utilizzano nella loro azienda.

5 L’ufficio competente può ordinare l’obbligo di omologazione per un’azienda di

cui al capoverso 4 se vi è da temere la diffusione di organismi nocivi particolar- mente pericolosi.

Art. 24 Obblighi

1 Le aziende:

a. annunciano senza indugio al servizio cantonale competente e all’ufficio competente che svolge i controlli, la presenza, nell’azienda o nei suoi imme- diati dintorni, degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2; b. tengono un registro degli acquisti, della produzione, delle vendite e delle ri- vendite delle merci che necessitano di un passaporto delle piante con- formemente agli articoli 17 e 20-22, conservano durante almeno tre anni i passaporti delle piante ottenuti e li consegnano, su domanda, all’ufficio competente unitamente alle informazioni registrate; c. annunciano all’ufficio competente l’importazione delle merci menzionate nell’allegato 5, parte B; d. applicano le istruzioni emanate dall’ufficio competente in virtù dell’artico- lo 19 e le misure di lotta di cui all’articolo 29; e. annunciano ogni modifica delle informazioni comunicate all’atto dell’omo- logazione, in particolare segnalano le merci nuove che intendono importare, produrre o mettere in commercio. 2 I dipartimenti competenti emanano le prescrizioni di esecuzione concernenti l’ob- bligo di tenere il registro di cui al capoverso 1 lettera b.

Art. 25 Revoca e oneri L’ufficio competente revoca l’omologazione o vincola il suo mantenimento a oneri se: a. l’azienda non soddisfa più i suoi obblighi; o b. le condizioni per il rilascio di un passaporto delle piante non sono più soddi- sfatte.

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Capitolo 5: Misure di prevenzione e misure di lotta Sezione 1: Organismi nocivi particolarmente pericolosi

Art. 26 Divieti 1 Sono vietate la detenzione, la riproduzione e la diffusione degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1, parte A, e 2, parte A, in qual- siasi forma e stadio. 2 Nelle zone protette sono vietate la detenzione, la riproduzione e la diffusione degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1, parte B, e 2, parte B, in qualsiasi forma e stadio. 3 Sono vietate la detenzione, la riproduzione e la diffusione di vegetali o di parti di vegetali contaminate dagli organismi di cui al capoverso 1. Nelle zone protette que- sta disposizione si applica per analogia ai vegetali contaminati dagli organismi di cui al capoverso 2. 4 Il dipartimento competente può vietare la coltivazione e la messa in circolazione di vegetali o di parti di vegetali particolarmente sensibili a organismi nocivi partico- larmente pericolosi o che manifestamente favoriscono la loro diffusione. 5 L’ufficio competente può autorizzare eccezioni a scopo scientifico e diagnostico.

Art. 27 Obbligo di notifica 1 Chiunque produce, importa, mette in commercio o coltiva merci suscettibili di es- sere contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2 adotta tutte le misure necessarie per evitare una tale contaminazione; sorveglia la presenza di tali organismi sulle merci o nelle colture e nei loro dintorni e notifica senza indugio al servizio cantonale competente la loro presenza o il so- spetto della loro presenza. 2 In una zona contaminata l’ufficio competente può abrogare l’obbligo di dichiarare la presenza di un organismo determinato nelle colture.

Art. 28 Sorveglianza del territorio 1 I servizi cantonali sono incaricati di sorvegliare la situazione fitosanitaria del ter- ritorio; mediante controllo regolare dei vegetali ospiti constatano la presenza e la diffusione degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli alle- gati 1 e 2. A tale scopo seguono le istruzioni dell’ufficio competente, cui comunica- no le loro osservazioni. 2 L’ufficio competente può organizzare, d’intesa con i Cantoni, campagne di sorve- glianza volte a chiarire la situazione fitosanitaria relativa a determinati o potenziali organismi nocivi particolarmente pericolosi.

Art. 29 Misure di lotta 1 Se la presenza degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1, parte A, e 2, parte A, è constatata all’interno del Paese, incluse le parcelle

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di produzione delle merci che necessitano di un passaporto delle piante, il servizio cantonale competente adotta, conformemente alle istruzioni dell’ufficio competente, le misure adeguate per distruggere i focolai d’infezione. Se la loro distruzione non è possibile, sono adottate tutte le misure necessarie per impedirne la diffusione. Sono salve le disposizioni dell’articolo 19. 2 Se in una zona protetta è constatata la presenza degli organismi nocivi particolar- mente pericolosi menzionati negli allegati 1, parte B, e 2, parte B, sono adottate le misure di cui al capoverso 1.

3 I Cantoni possono segnatamente:

a. mettere in quarantena le colture o le merci contaminate o presunte tali fino alla constatazione definitiva del loro status fitosanitario; b. ordinare un’utilizzazione appropriata delle merci contaminate o presunte ta- li, sempreché sia esclusa la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi; c. vietare la coltivazione o la piantagione di vegetali ospiti in una parcella contaminata da un organismo nocivo particolarmente pericoloso o da un suo vettore, fino a che sia terminato il rischio di contaminazione; d. vietare la coltivazione o la piantagione di vegetali particolarmente sensibili a organismi nocivi particolarmente pericolosi; e. ordinare l’eliminazione di tali vegetali nei dintorni delle colture sensibili; f. ordinare misure contro i vettori degli organismi nocivi particolarmente peri- colosi onde impedirne la diffusione; g. ordinare la distruzione delle merci contaminate o presunte tali. 4 I gestori di parcelle o di vegetali contaminati da un organismo nocivo particolar- mente pericoloso o, in assenza di un gestore, i proprietari di tali parcelle o vegetali, prendono le misure adeguate per distruggere i focolai d’infezione. Possono essere obbligati ad adottare le misure di cui al capoverso 3 conformemente alle indicazioni del servizio cantonale. 5 Per assicurare l’applicazione uniforme e adeguata delle misure di lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi, l’ufficio competente emana direttive d’intesa con i servizi cantonali coinvolti.

Art. 30 Delimitazione delle zone contaminate 1 D’intesa con il servizio cantonale competente, l’ufficio competente può delimitare le zone contaminate da un organismo nocivo particolarmente pericoloso menzionato negli allegati 1 o 2. 2 Le zone contaminate sono pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o in altro modo adeguato.

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Art. 31 Sequestro 1 Gli organi della Confederazione e dei Cantoni incaricati dell’applicazione delle misure fitosanitarie possono sequestrare le merci contaminate da organismi nocivi particolarmente pericolosi o presunte tali nonché il materiale con cui sono state in contatto. 2 Gli oggetti sequestrati sono contrassegnati. Ne è fatto l’inventario completo, di cui una copia è consegnata al proprietario.

Art. 32 Utilizzazione o distruzione sotto sorveglianza ufficiale Le merci contaminate da organismi nocivi particolarmente pericolosi o presunte tali sono utilizzate, sotto sorveglianza ufficiale, in maniera da impedire qualsiasi intro- duzione o diffusione. Sono distrutte se non ne è possibile l’utilizzazione adeguata.

Sezione 2: Altri organismi nocivi

Art. 33 Prevenzione I servizi fitosanitari cantonali organizzano: a. un servizio di osservazione che permette di constatare l’apparizione e la diffusione di organismi nocivi nelle colture agricole e dell'orticoltura pro- duttrice; b. un servizio di informazione incaricato di informare in merito all’evoluzione e all’importanza di tali organismi nonché in merito alle possibili misure di lotta conformi ai principi di una produzione rispettosa dell’ambiente.

Art. 34 Misure di lotta Se organismi nocivi, diversi da quelli menzionati negli allegati 1 e 2 e nell’artico- lo 41 capoverso 6, costituiscono un pericolo per le colture agricole e orticole all’interno di un Cantone, il servizio cantonale competente adotta le misure di lotta adeguate; segnatamente può: a. ordinare la notifica obbligatoria dell’organismo nocivo; b. rendere obbligatoria la lotta contro tale organismo; c. ordinare la distruzione dei focolai d’infezione; d. vietare la coltivazione dei vegetali ospite; e. ordinare l’estirpazione dei vegetali ospite.

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2001

Capitolo 6: Aiuti finanziari Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 35 Non sono accordati contributi finanziari per misure di lotta all’interno del Paese contro organismi nocivi particolarmente pericolosi se tali misure sono volte esclusi- vamente alla protezione di piante selvatiche minacciate o di piante ornamentali che non rientrano nell’orticoltura produttrice.

Sezione 2: Disposizioni particolari applicabili all’agricoltura e all’orticoltura produttrice

Art. 36 Indennità federali per danni causati da misure adottate alla frontiera 1 Per i danni causati da misure adottate, in virtù della presente ordinanza, nell’am- bito della circolazione transfrontaliera delle merci, sono versate indennità unica- mente nei casi particolarmente gravi. Sono salve le prescrizioni della legge federale del 14 marzo 195810 sulla responsabilità.

2 Le domande di indennizzo, debitamente motivate, sono indirizzate all’UFAG im-

mediatamente dopo l’accertamento del danno, ma al più tardi un anno dopo l’ese- cuzione della misura che lo ha causato.

Art. 37 Contributi ai Cantoni

1 La Confederazione rimborsa ai Cantoni il 50 per cento delle spese riconosciute

sostenute da questi ultimi o dai loro comuni per la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi, incluse le misure preventive. La Confederazione non versa contributi diretti ai comuni per le spese da loro sostenute. 2 Sono considerate spese riconosciute le spese, elencate di seguito, per le misure adottate in virtù degli articoli 28 e 29, incluse le misure contro gli organismi di cui all’articolo 41 capoverso 6: a. stipendi, diarie, onorari e spese di viaggio del personale ausiliario assunto dai Cantoni per le misure di lotta; b. altre spese causate dalle misure di prevenzione e di lotta; c. indennità versate ai proprietari di oggetti il cui valore è ridotto o annullato a seguito di misure di lotta ordinate conformemente all’articolo 29 capover- so 3. 3 Le indennità del personale ausiliario sono stabilite nell’ordinanza del 6 dicembre

199411 sulle indennità nell’agricoltura.

10 RS 170.32 11 RS 916.013

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2001

4 Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) può stabilire le aliquote dell’in- dennità per le colture o i vegetali interessati dalle misure di lotta. Può limitare il ver- samento di indennità alle perdite causate dalla distruzione di vegetali contaminati, segnatamente se sono possibili misure diverse dalla distruzione.

5 La Confederazione non versa nessun’indennità ai Cantoni:

a. se le spese annuali riconosciute di un Cantone sono inferiori a 2000 franchi; b. per le perdite causate dalla distruzione di vegetali situati nelle aree verdi pubbliche o in proprietà private e che non sono utilizzati a titolo professio- nale; c. per le misure di lotta che vanno oltre quelle previste nelle direttive dell’uffi- cio competente di cui all’articolo 29; d. per le spese causate da misure di lotta adottate dai Cantoni nelle zone con- taminate, come la distruzione e l’eliminazione dei vegetali e delle parti di vegetali contaminate; sono salve le misure di lotta riconosciute dall’UFAG, adottate per far fronte a un pericolo di diffusione particolarmente elevato, nonché le misure di cui all’articolo 17 capoverso 3; e. per le spese causate dalle attività di cui agli articoli 33 e 34; f. se vegetali o altri oggetti hanno dovuto essere distrutti poiché la persona lesa o l’autore non si sono conformati alle prescrizioni della presente ordinanza o alle istruzioni dell’autorità competente, emanate in base alla presente ordi- nanza; g. se la domanda di indennizzo è depositata oltre un anno dopo l’esecuzione della misura che ha causato il danno. 6 La Confederazione rimborsa il 75 per cento delle spese riconosciute se, alla prima apparizione di un organismo nocivo particolarmente pericoloso, il pericolo di diffu- sione di questo organismo è particolarmente elevato e la probabilità di eliminarlo è nel caso in questione ancora elevata.

Art. 38 Fondo fitosanitario Le quote doganali a destinazione vincolata stabilite nell’allegato 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 199812 concernente l’importazione di prodotti agricoli sono destinate al fondo fitosanitario.

Sezione 3: Disposizioni particolari applicabili alle foreste

Art. 39 Gli aiuti finanziari per le misure di protezione delle essenze forestali sono discipli- nati dagli articoli 44 e 45 dell’ordinanza del 30 novembre 199213 sulle foreste.

12 RS 916.01 13 RS 921.01

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2001

Capitolo 7: Organizzazione ed esecuzione

Art. 40 Competenza dei Dipartimenti federali 1 Il DFE è competente per gli ambiti delle piante agricole coltivate e dell’orticoltura produttrice. 2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni (DATEC) è competente per gli ambiti degli alberi e degli arbusti forestali all’interno e all’esterno delle foreste e delle piante selvatiche minacciate. 3 Il DFE o il DATEC, a seconda delle competenze stabilite ai capoversi 1 e 2, ade- guano gli allegati 1-5 onde: a. impedire l’introduzione o la diffusione in Svizzera di un nuovo organismo nocivo suscettibile di costituire un pericolo particolare per i vegetali; b. tenere conto delle modifiche delle norme fitosanitarie internazionali; c. tenere conto dello sviluppo tecnico dei metodi di quarantena; d. tenere conto dell’evoluzione della situazione fitosanitaria in Svizzera.

4 Nei casi in cui il DFE e il DATEC sono egualmente competenti per gli adegua-

menti di cui al capoverso 3, il DFE modifica gli allegati 1-5 d’intesa con il DATEC. 5 Il DFE e il DATEC coordinano le loro attività nell’applicazione della presente or- dinanza.

Art. 41 Competenze degli uffici federali 1 L’UFAG è competente per l’applicazione della presente ordinanza e delle disposi- zioni che ne derivano negli ambiti delle piante agricole coltivate e dell’orticoltura produttrice. 2 L’UFAFP è competente per l’applicazione della presente ordinanza e delle dispo- sizioni che ne derivano negli ambiti degli alberi e degli arbusti forestali all’interno e all’esterno delle foreste nonché delle piante selvatiche minacciate. 3 Nei casi in cui le decisioni di applicazione concernono ambedue gli ambiti di com- petenza menzionati ai capoversi 1 e 2, l’UFAG decide d’intesa con l’UFAFP. 4 L’UFAG assicura la coordinazione e i contatti nelle questioni d’ordine fitosanitario a livello internazionale.

5 L’UFAG e l’UFAFP collaborano per assicurare un’applicazione uniforme e coe-

rente della presente ordinanza. 6 L’ufficio competente può prescrivere l’adozione di misure preventive come quelle previste agli articoli 4, 5, 16 o 25-28, se nuovi organismi nocivi particolarmente pe- ricolosi non menzionati negli allegati 1 o 2 appaiono per la prima volta o se, in se- guito a un inasprimento della situazione fitosanitaria in un Paese dovuto alla presen- za di un organismo nocivo particolarmente pericoloso, l’importazione di determinate merci originarie di tale Paese comporta un pericolo fitosanitario per la Svizzera inte-

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2001

ra o per una parte della Svizzera. La proposta di adeguamento degli allegati interes- sati è sottoposta il più presto possibile al dipartimento competente.

Art. 42 Compiti degli uffici federali

1 Gli uffici competenti svolgono i compiti seguenti:

a. determinano le misure di protezione da adottare contro l’apparizione e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi all’interno del Pae- se e sorvegliano l’esecuzione di tali misure; b. rilasciano i certificati fitosanitari richiesti per il traffico delle merci all’este- ro; c. registrano le aziende tenute all’omologazione e rilasciano i passaporti delle piante richiesti per la messa in commercio delle merci all’interno del Paese; d. eseguono le misure fitosanitarie necessarie durante la produzione di sementi e di tuberi-seme, d’intesa con i servizi incaricati dell'esecuzione delle dispo- sizioni concernenti la messa in commercio di sementi e di tuberi-seme e delle organizzazioni professionali interessate; e. trasmettono ai Cantoni e alle organizzazioni professionali informazioni con- cernenti l’apparizione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, metto- no a disposizione il relativo materiale di informazione e formano i responsa- bili; f. esercitano l’alta vigilanza sulle attività dei servizi cantonali e dei servizi in- caricati nell’ambito della presente ordinanza. 2 Se un’azienda produce sia piante agricole o ornamentali che piante forestali, gli uffici evitano la duplicazione dei controlli.

Art. 43 Servizio fitosanitario federale 1 L’UFAG e l’UFAFP designano in comune il Servizio fitosanitario federale. Stabi- liscono: a. il suo regolamento interno; b. le attività che gli sono delegate. 2 Il Servizio fitosanitario federale si compone di collaboratori dell’UFAG e del- l’UFAFP.

Art. 44 Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio L’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio è competente per gli aspetti scientifici e tecnici della protezione delle essenze forestali.

Art. 45 Servizi cantonali 1 I servizi cantonali sono competenti per l’esecuzione delle misure di lotta definite nella presente ordinanza contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2001

all’interno del Paese, nella misura in cui tali misure non rientrano nella competenza diretta degli uffici competenti. Coordinano le loro attività con gli altri Cantoni e con gli uffici competenti.

2 I servizi cantonali:

a. informano gli uffici competenti delle notifiche ricevute in virtù dell’artico- lo 27 e dei risultati della sorveglianza del territorio di cui all’articolo 28; b. collaborano all’esecuzione delle misure volte a stabilire la situazione fitosa- nitaria di un organismo determinato; c. collaborano all’esecuzione delle misure preventive di cui all’articolo 41 ca- poverso 6; d. provvedono affinché siano rese note le caratteristiche degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è obbligatoria la notifica. 3 I servizi cantonali informano regolarmente i produttori e gli altri ambienti interes- sati in merito all’apparizione e agli effetti concreti degli organismi nocivi partico- larmente pericolosi. Danno informazioni, svolgono dimostrazioni e organizzano cor- si affinché le misure di lotta in questione siano eseguite per tempo e correttamente. A tale scopo seguono le istruzioni dell’ufficio competente.

Art. 46 Rilevamenti e controlli 1 Gli organi incaricati dell’esecuzione delle misure fitosanitarie possono prescrivere i rilevamenti e i controlli richiesti per l’esecuzione della presente ordinanza, sem- preché quest’ultima non disponga altrimenti. 2 A tale scopo tali organi e i loro incaricati possono chiedere le informazioni neces- sarie. Hanno accesso alle colture, alle aziende, ai fondi, ai locali amministrativi e ai depositi e possono, se necessario, consultare i libri contabili e la corrispondenza. 3 Tali organi e i loro incaricati possono inoltre verificare se le misure e le istruzioni concernenti la protezione dei vegetali sono osservate dalle aziende e dalle persone che: a. in qualsiasi modo sono in contatto con gli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2 o con organismi contro cui sono state ordinate le misure preventive di cui all’articolo 41 capoverso 6; b. utilizzano a titolo professionale merci suscettibili di contenere tali organi- smi.

Art. 47 Altri organi 1 Gli uffici competenti possono delegare determinati compiti che incombono loro ai servizi o alle organizzazioni indipendenti seguenti: a. Amministrazione federale delle dogane: controlli all’importazione di cui all’articolo 10 capoverso 1; b. organizzazioni di controllo indipendenti di cui all’articolo 180 della legge sull’agricoltura o all’articolo 32 della legge sulle foreste: controllo delle par-

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2001

celle di produzione e rilascio dei passaporti delle piante di cui all’artico- lo 20; c. servizi cantonali competenti: controlli all’esportazione e rilascio dei passa- porti delle piante di cui all’articolo 13. 2 Le organizzazioni di controllo possono riscuotere tasse per coprire le loro spese.

3 Gli organi di polizia competenti in virtù del diritto cantonale, nonché gli agenti doganali, della posta, delle ferrovie, delle compagnie di navigazione e degli aero- porti assistono gli organi incaricati dell’esecuzione delle misure fitosanitarie, nello svolgimento dei loro compiti.

Art. 48 Tasse 1 L’ufficio competente riscuote una tassa compresa tra i 90 e i 150 franchi per ora di lavoro e una tassa di 50 centesimi per chilometro per le spese di trasporto: a. se il controllo di cui all’articolo 10 è eseguito eccezionalmente al di fuori degli orari di apertura previsti per il controllo fitosanitario; b. se la merce è oggetto del controllo approfondito di cui all’articolo 10 capo- verso 3; c. se l’ufficio competente ordina misure particolari come le misure di quaran- tena di cui agli articoli 5 capoverso 4 e 10 capoverso 5; d. per i controlli approfonditi di cui all’articolo 12 capoverso 2; e. per il rilascio del passaporto sostitutivo di cui all’articolo 22; f. per i controlli approfonditi di cui all’articolo 20 capoversi 2 e 3, se vi è il so- spetto che la merce sia contaminata. 2 Se deve essere svolta un’analisi conformemente all’articolo 10 capoverso 3, le spe- se complessive sono a carico dell’importatore. 3 Per il rilascio di certificati fitosanitari per l’esportazione è riscossa una tassa di 20 franchi e una tassa di 50 centesimi per chilometro per le spese di trasporto. Se la du- rata del lavoro supera un ora, è fatturato conformemente al capoverso 1. 4 Per le attività svolte nell’ambito dell’importazione, l’ufficio doganale può riscuote- re le tasse di cui al capoverso 1. 5 Una tassa di 20 franchi è riscossa, con riserva di disposizioni che prescrivono con- trolli supplementari, per la concessione dell’autorizzazione di importazione di cui all’articolo 5. 6 Del rimanente, all’ambito agricolo si applica l’ordinanza del 18 ottobre 200014 sulle tasse UFAG.

14 RS 910.11

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Capitolo 8: Procedura di opposizione

Art. 49 Contro le decisioni prese in base all’articolo 41 capoversi 1 e 3 può essere mossa opposizione presso l’UFAG entro il termine di dieci giorni.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 50 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogati i seguenti atti normativi:

1. l’ordinanza del 5 marzo 196215 sulla protezione dei vegetali;

2. l’ordinanza del DFE del 25 gennaio 198216 concernente l’obbligo di segna-

lare i fitofagi e le malattie di pericolo generale;

3. il decreto del Consiglio federale del 5 marzo 196217 concernente la lotta

contro la rogna nera e il nematode delle patate; 4. l’ordinanza del 28 aprile 198218 sulla lotta contro la cocciniglia di San José, la necrosi batterica e le virosi degli alberi da frutta, di generale pericolo;

5. l’ordinanza del DFE del 17 giugno 198719 che stabilisce la tolleranza e la

campionatura applicabili al momento del controllo fitosanitario di lotti di frutta importata dall’Italia, ai fini di scoprire l’eventuale contaminazione da cocciniglia di San José; 6. l’ordinanza del 30 novembre 199220 sulla protezione delle essenze forestali.

Art. 51 Diritto vigente: modifiche Gli atti normativi seguenti sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 19 agosto 1981 21 sulla conservazione delle specie

Art. 2 cpv. 1

1 Nella presente ordinanza ricorrono le seguenti abbreviature:

15 RU 1962 209 801, 1968 1453, 1972 2700, 1974 1227, 1977 931, 1979 750, 1982 1508, 1984 298, 1985 670, 1986 1420, 1989 86, 1990 770, 1993 104, 1995 2006 4932 5627, 1997 1219, 1999 303, 2000 312 16 RU 1982 151, 1983 1333, 1989 346, 1996 101, 1999 407 17 RU 1962 242, 1968 1453, 1972 2700, 1999 303 18 RU 1982 707, 1991 1066, 1995 5630, 1996 1036, 1997 1223, 1999 303 19 RU 1987 918, 1996 102 20 RU 1993 104 706, 1995 4932, 2000 703 21 RS 453

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Servizio fitosanitario: Servizio fitosanitario federale (art. 43 dell’ordinanza del 28 febbraio 200122 sulla protezione dei vegetali); ...

2. Ordinanza del 25 agosto 1999 23 sull’emissione deliberata nell’ambiente

Art. 2 cpv. 5

5 La presente ordinanza non si applica all’utilizzazione di:

a. organismi negli esperimenti clinici sull’uomo; b. organismi patogeni, ma non geneticamente modificati, menzionati negli al- legati 1 e 2 dell’ordinanza del 28 febbraio 200124 sulla protezione dei vege- tali.

Art. 13 cpv. 2 lett. c, i e j 2 A seconda dell’impiego previsto, l’autorizzazione è rilasciata da uno dei seguenti uffici federali nell’ambito della procedura d’autorizzazione determinante nel caso specifico:

Impiego previsto Autorità competente Procedura d’autorizzazione determinante

c. Materiale di moltiplicazione UFAFP Ordinanza del 25 agosto 1999 vegetale destinato all’im- sull’emissione deliberata piego esclusivo nell’econo- nell’ambiente mia forestale i. Importazione di organismi UFAG Ordinanza del 28 febbraio nocivi non geneticamente 200125 sulla protezione dei modificati e non particolar- vegetali mente pericolosi per le colture agricole e dell’orti- coltura produttrice j. ex lettera i

Art. 28 cpv. 1 lett. c e i

1 Il controllo successivo (sorveglianza del mercato) è effettuato:

c. per il materiale di moltiplicazione vegetale destinato a un impiego esclusivo nell’economia forestale, secondo l’ordinanza del 30 novembre 199226 sulle foreste;

22 RS 916.20; RU 2001 1191 23 RS 814.911 24 RS 916.20; RU 2001 1191 25 RS 916.20; RU 2001 1191 26 RS 921.01

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i. per l’importazione di organismi nocivi non geneticamente modificati e non particolarmente pericolosi per le colture agricole e dell’orticoltura produttri- ce, secondo l'ordinanza del 28 febbraio 200127 sulla protezione dei vegetali.

3. Ordinanza del 30 novembre 1992 28 sulle foreste

Art. 22 cpv. 2bis 2bis Per l’autorizzazione dell’importazione di materiale di riproduzione forestale ge- neticamente modificato si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 25 agosto 199929 sull’emissione deliberata nell’ambiente; in questi casi sono tenute in consi- derazione pure le disposizioni della presente ordinanza.

Art. 30 cpv. 4 4 Valgono inoltre le disposizioni dell’ordinanza del 28 febbraio 200130 sulla prote- zione dei vegetali.

4. Ordinanza del 6 dicembre 1994 31 sulle indennità nell’agricoltura

Art. 1 lett. d La presente ordinanza si applica al pagamento di aiuti finanziari per le indennità versate dai Cantoni e dalle organizzazioni nei campi seguenti: d. esecuzione di misure di lotta da parte dei servizi fitosanitari cantonali con- formemente all’articolo 37 dell’ordinanza del 28 febbraio 200132 sulla pro- tezione dei vegetali;

Art. 13 cpv. 1bis 1bis L’UFAG può applicare aliquote forfetarie per le prestazioni fornite, in vece delle aliquote per unità di tempo, qualora ciò sia più semplice per la Confederazione e per i Cantoni.

5. Ordinanza del 18 ottobre 2000 33 concernente le tasse dell’Ufficio federale

dell’agricoltura Art. 2 cpv. 2bis 2bis Le tasse per i controlli legati al rilascio di un passaporto delle piante sostitutivo o di un certificato fitosanitario per l’esportazione nonché le tasse per i controlli fitosa-

27 RS 916.20; RU 2001 1191 28 RS 921.01 29 RS 814.911 30 RS 916.20; RU 2001 1191 31 RS 916.013 32 RS 916.20; RU 2001 1191 33 RS 910.11

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nitari alla frontiera sono disciplinate dall’articolo 48 dell’ordinanza del 28 febbraio

200134 sulla protezione dei vegetali.

Art. 52 Disposizioni transitorie

1 Le aziende tenute all’omologazione conformemente all’articolo 23 inoltrano la

domanda di omologazione entro il 31 dicembre 2001 all’ufficio competente. 2 Le merci che necessitano del passaporto delle piante di cui all’articolo 17 capover- so 1 possono essere messe in commercio senza tale passaporto fino al 31 marzo 2002. 3 Se una merce, importata o prodotta al di fuori di una zona protetta in Svizzera e che necessita di un passaporto delle piante conformemente all’articolo 17 capover- so 2, è destinata a essere messa in commercio in una zona protetta, può essere messa in commercio senza tale passaporto sino al 15 settembre 2001. Le aziende che met- tono in commercio tali merci inoltrano la domanda di omologazione entro il 15 lu- glio 2001.

Art. 53 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2001.

28 febbraio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

34 RS 916.20; RU 2001 1191

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Allegato 1 (art. 1, 3-5, 16, 17, 20, 22, 24, 26-30, 34, 40, 41 e 46)

Parte A Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l’introduzione e la diffusione in tutta la Svizzera

Sezione I Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui non sia nota la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera

a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

1. Acleris spp. (specie non europee)

2. Amauromyza maculosa (Malloch)

3. Anomala orientalis Waterhouse

4.0 Anoplophora spp.

6. Arrhenodes minutus Drury

7. Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) vettore di virus quali:

(a) Bean golden mosaic virus (b) Cowpea mild mottle virus (c) Lettuce infectious yellows virus (d) Pepper mild tigré virus (e) Squash leaf curl virus (f) Euphorbia mosaic virus (g) Florida tomato virus

8. Cicadellidae (specie non europee) noti come vettori della malattia di Pierce

(causata da Xylella fastidiosa [Well & Raju]), quali: (a) Carneocephala fulgida Nottingham (b) Draeculacephala minerva Ball (c) Graphocephala atropunctata (Signoret)

9. Choristoneura spp. (specie non europee)

10. Conotrachelus nenuphar (Herbst)

10.1 Diabrotica barberi Smith & Lawrence

10.2 Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

10.3 Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

10.4 Diabrotica virgifera Le Conte

11. Heliothis zea (Boddie)

11.1 Hirschmanniella spp., ad eccezione di Hirschmanniella gracilis (de Man)

Luc & Goodey

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2001

12. Liriomyza sativae Blanchard

13. Longidorus diadecturus Eveleigh & Allen

13.1 Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni)

13.2 Meloidogyne fallax Karssen

14. Monochamus spp. (specie non europee)

15. Myndus crudus Van Duzee

16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen

16.1 Popillia japonica Newman

17. Premnotrypes spp. (specie non europee)

18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)

19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)

20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee)

21. Spodoptera eridania (Cramer)

22. Spodoptera frugiperda (Smith)

23. Spodoptera litura (Fabricius)

24. Thrips palmi Karny

25 Tephritidae (specie non europee) quali:

(a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann) (b) Anastrepha ludens (Loew) (c) Anastrepha obliqua Macquart (d) Anastrepha suspensa (Loew) (e) Dacus ciliatus Loew (f) Dacus cucurbitae Coquillet (g) Dacus dorsalis Hendel (h) Dacus tryoni (Froggatt) (i) Dacus tsuneonis Miyake (j) Dacus zonatus Saund (k) Epochra canadensis (Loew) (l) Pardalaspis cyanescens Bezzi (m) Pardalaspis quinaria Bezzi (n) Pterandrus rosa (Karsch) (o) Rhacochlaena japonica Ito (p) Rhagoletis cingulata (Loew) (r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) (t) Rhagoletis mendax Curran (u) Rhagoletis pomonella (Walsh) (v) Rhagoletis ribicola Doane (w) Rhagoletis suavis (Loew)

26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (popolazioni non europee)

27. Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo

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b. Batteri

1. Xylella fastidiosa (Well & Raju)

1.1 Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spiecker-

mann & Kotthoff) Davis et al.

1.2 Pseudomonas solancearum (Smith) Smith

c. Funghi

1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

3. Cronartium spp. (specie non europee)

4. Endocronartium spp. (specie non europee)

5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto & Ito

6. Gymnosporangium spp. (specie non europee)

7. Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba & Pouzar

7.1 Leptographium wagneri

8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis

8.1 Melampsora medusae Thümen

9. Monilinia fructicola (Winter) Honey

10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.

11. Mycosphaerella populorum G.E. Thompson

12. Phoma andina Turkensteen

13. Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.

14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone & Boerema

15. Thecaphora solani Barrus

15.1 Tilletia indica Mitra

16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

d. Virus ed organismi patogeni virus-simili

1. Elm phloëm necrosis mycoplasm

2. Virus, ed organismi patogeni virus-simili, della patata, quali:

(a) Andean potato latent virus (b) Andean potato mottle virus (c) Arracacha virus B, oca strain (d) Potato black ringspot virus (e) Potato spindle tuber viroid (f) Potato virus T (g) Isolati noneuropei dei virus della patata A, M, S, V, X, e Y (compresi Yo , Yn et Yc) e Potato leafroll virus

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2001

3. Tobacco ringspot virus

4. Tomato ringspot virus

5. Virus ed organismi patogeni virus-simili di Cydonia Mill., Fragaria L.,

Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L.,Vitis L., quali: (a) Blueberry leaf mottle virus (b) Cherry rasp leaf virus (americano) (c) Peach mosaic virus (americano) (d) Peach phony rickettsia (e) Peach rosette mosaic virus (f) Peach rosette mycoplasm (g) Peach X-disease mycoplasm (h) Peach yellows mycoplasm (i) Plum line pattern virus (americano) (j) Raspberry leaf curl virus (americano) (k) Strawberry latent "C" virus (l) Strawberry vein banding virus (m) Strawberry witches’ broom mycoplasm (micoplasma delle scope delle streghe della fragola) (n) Virus, ed organismi virus-simili, noneuropei di Cydonia Mill., Fraga- ria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., Vitis L.

6. Virus trasmessi da Bemisia tabaci Genn., quali:

(a) Bean golden mosaic virus (b) Cowpea mild mottle virus (c) Lettuce infectious yellows virus (d) Pepper mild tigré virus (e) Squash leaf curl virus (f) Euphorbia mosaic virus (g) Florida tomato virus

e. Piante parassitarie

1. Arceuthobium spp. (specie non europee)

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2001

Sezione II Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sia nota la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera

a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

1. Globodera pallida (Stone) Behrens

2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

3. Heliothis armigera (Hübner)

4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

5. Liriomyza trifolii (Burgess)

6. Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

6.2 Meloidogyne fallax Karssen

7. Opogona sacchari (Bojer)

8.a Rhagoletis completa Cresson 8.b Rhagoletis indifferens Curran

8.1 Rhizoecus hibisci Kawai & Tagaki

9. Spodoptera littoralis (Boisduval)

b. Batteri ...

c. Funghi

2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

d. Virus ed organismi patogeni virus-simili

1. Apple proliferation mycoplasm

2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm

3. Pear decline mycoplasm

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2001

Parte B Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l’introduzione e la diffusione in alcune zone protette

Specie Zona(e) protetta(e)

...

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2001

Allegato 2 (art. 1, 3-5, 16, 17, 20, 22, 24, 26-30, 34, 40, 41 e 46)

Parte A Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l’introduzione e la diffusione se presenti su determinate merci

Sezione I Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui non sia nota la presenza in Svizzera, ma che rivestono importanza per tutta la Svizzera

a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

Specie Oggetto della contaminazione

1. Aculops fuchsiae Keifer Vegetali di Fuchsia L., destinati alla piantagio-

ne, ad eccezione delle sementi

3. Anthonomus bisignifer Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagio-

(Schenkling) ne, ad eccezione delle sementi

4. Anthonomus signatus (Say) Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagio-

ne, ad eccezione delle sementi

7. Aschistonyx eppoi Inouye Vegetali di Juniperus L., ad eccezione dei frutti

e delle sementi, originari di Paesi non europei

8. Bursaphelenchus xylophilus Vegetali di Abies Mill., Cedrus Trew, Larix

(Steiner & Buhrer) Nickle Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga et al. Carr. e Tsuga Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi, e legname di conifere (Conifera- les), originari di Paesi non europei

9. Carposina niponensis Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus

Walsingham L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, origi- nari di Paesi non europei

11. Enarmonia packardi (Zeller) Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus

L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, origi- nari di Paesi non europei

12. Enarmonia prunivora Walsh Vegetali di Crataegus L., Malus Mill., Photinia

Ldl., Prunus L. e Rosa L. destinati alla pianta- gione ad eccezione delle sementi e frutti di Ma- lus Mill. e Prunus L., originari di Paesi extraeu- ropei

15. Grapholita inopinata Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus

Heinrich L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, origi- nari di Paesi non europei

18. Listronotus bonariensis Sementi di Cruciferae, Graminae e Trifolium

(Kuschel) spp., originarie di Argentina, Australia, Bolivia, Cile, Nuova Zelanda e Uruguay

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2001

Specie Oggetto della contaminazione

19. Margarodes, specie non europee, Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e quali: delle sementi a) Margarodes vitis (Phillipi) b) Margarodes vredendalensis de Klerk c) Margarodes prieskaensis Jakubski

20. Numonia pyrivorella Vegetali di Pyrus L., ad eccezione delle sementi,

(Matsumura) originari di Paesi non europei

21. Oligonychus perditus Vegetali di Juniperus L., ad eccezione dei frutti

Pritchard & Baker e delle sementi, originari di Paesi non europei

22. Pissodes spp. Vegetali di conifere (Coniferales), ad eccezione

(specie non europee) dei frutti e delle sementi, legname di conifere (Coniferales) con corteccia, e corteccia di coni- fere (Coniferales) separata dal tronco, ori-ginari di Paesi non europei

23.1 Radopholus similis (Cobb) Vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae,

Thorne Persea spp., Strelitziaceae, con radici o con terreno di coltura aderente o associato

28. Scolytidae spp. Vegetali di conifere (Coniferales), di altezza

(specie non europee) superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere (Coniferales) con corteccia, e corteccia di conifere (Coniferales) separata dal tronco, originari di Paesi non euro- pei 29. Tachypterellus quadrigibbus Say Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, origi- nari di Paesi non europei

b. Batteri

Specie Oggetto della contaminazione

3. Erwinia stewartii (Smith) Dye Sementi di Zea mais L.

5.1 Xylophilus ampelinus (Panagopou- Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e los) Willems et al. delle sementi

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2001

c. Funghi

Specie Oggetto della contaminazione

1. Alternaria alternata (Fr.) Keissler Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill. e Pyrus (isolati patogeni extra-europei) L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei 2. Apiosporina morbosa (Schwein.) Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione, v. Arx ad eccezione delle sementi

3. Atropellis spp. Vegetali di Pinus L., ad eccezione dei frutti e

delle sementi, corteccia separata dal tronco e legname di Pinus L.

4. Ceratocystis coerulescens Vegetali di Acer saccharum Marsh., ad eccezio-

(Münch) Bakshi ne dei frutti e delle sementi, originari di Paesi dell’America settentrionale, legname di Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi dell’America settentrionale 5. Cercoseptoria pini-densiflorae Vegetali di Pinus L., ad eccezione dei frutti e (Hori & Nambu) Deighton delle sementi, e legname di Pinus L.

8. Diaporthe vaccinii Shaer Vegetali di Vaccinium spp., destinati alla pian-

tagione, ad eccezione delle sementi

12. Guignardia piricola (Nosa) Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus

Yamamoto L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, origi- nari di Paesi non europei 13. Puccinia pittieriana Hennings Vegetali di Solanaceae, ad eccezione dei frutti e delle sementi

14. Scirrhia acicola (Dearn.) Vegetali di Pinus L., ad eccezione dei frutti e

Siggers delle sementi

15. Venturia nashicola Vegetali di Pyrus L., destinati alla piantagione,

Tanaka & Yamamoto ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2001

d. Virus ed organismi patogeni virus-simili

Specie Oggetto della contaminazione

1. Beet curly top virus (isolati Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla pian- non europei) tagione, ad eccezione delle sementi

2. Black raspberry latent virus Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione

5. Virus dell’accartocciamento Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione

del ciliego (*) (Cherry leafroll virus)

7.1 Grapevine flavescence dorée Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e

MLO delle sementi

9. Little cherry pathogen Vegetali di Prunus cerasus L., Prunus avium L.,

(isolati non europei) Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum e relativi ibridi e cultivar, destinati alla piantagio- ne, ad eccezione delle sementi

11.1 Plum pox virus (Sharka) Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione,

ad eccezione delle sementi

12. Prunus necrotic ringspot Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione

virus (*)

(*) In Svizzera Cherry leafroll virus non si trova su Rubus L. (**) In Svizzera Prunus necrotic ringsport virus non si trova su Rubus L.

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2001

Sezione II Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sia nota la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera

a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

Specie Oggetto della contaminazione

1. Aphelenchoides besseyi Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagio-

Christie ne, ad eccezione delle sementi

2. Daktulosphaira vitifoliae Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e

(Fitch) delle sementi

3. Ditylenchus destructor Bulbi da fiori e cormi di Crocus L., cultivar na-

Thorne ne e relativi ibridi del genere Gladiolus Tourn. ex L., quali Gladiolus callianthus Marais, Gla- diolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Trigridia Juss, Tu- lipa L., destinati alla piantagione, e tuberi di patate (Solanum tuberosum L.), destinati alla piantagione

4. Ditylenchus dipsaci Sementi e bulbi di Allium ascalonicum L., Al-

(Kühn) Filipjev lium cepa L. e Allium schoenoprasum L., desti- nati alla piantagione e vegetali di Allium porrum L., destinati alla piantagione, bulbi e cormi di Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston «Golden Yellow», Galanthus L. Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L., destinati alla piantagione, e se- menti di Medicago sativa L.

b. Batteri

Specie Oggetto della contaminazione

1. Clavibacter michiganensis Sementi di Medicago sativa L.

ssp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.

2. Clavibacter michiganensis Vegetali di Lycopersicon lycopersicum (L.) Kar-

ssp. michiganensis (Smith) sten ex Farw., destinati alla piantagione Davis et al.

3. Erwinia amylovora (Burr.) Vegetali di Chaenomeles Lindl., Cotoneaster

Winsl. et al. Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. escluso Sorbus in- termedia (Ehrh.) Pers. und Stranvaesia Lindl., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 4. Erwinia chrysanthemi pv. dianthi- Vegetali di Dianthus L., destinati alla piantagio- cola (Hellmers) Dickey ne, ad eccezione delle sementi

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2001

Specie Oggetto della contaminazione

5. Pseudomonas caryophylli (Bur- Vegetali di Dianthus L., destinati alla piantagio- kholder) Starr & ne, ad eccezione delle sementi Burkholder

6. Pseudomonas syringae pv. Vegetali di Prunus persica (L.) Batsch e Prunus

persicae (Prunier et al.) persica var. Nectarina (Ait.) Maxim, destinati Young et al. alla piantagione, ad eccezione delle sementi

7. Xanthomonas campestris pv. pha- Sementi di Phaseolus L.

seoli (Smith) Dye

8. Xanthomonas campestris Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione,

pv. pruni (Smith) Dye ad eccezione delle sementi

9. Xanthomonas campestris pv. Vegetali di Lycopersicon lycopersicum (L.) Kar-

vesicatoria (Doidge) Dye sten ex Farw. E Capsicum spp., destinati alla piantagione

10. Xanthomonas fragariae Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagio-

Kennedy & King ne, ad eccezione delle sementi

c. Funghi Specie Oggetto della contaminazione

1. Ceratocystis fimbriata f. sp. Vegetali di Platanus L., destinati alla piantagio- platani Walter ne, ad eccezione delle sementi, e legname di Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale

1.1 Ciborinia camelliae Kohn Vegetali di Camellia L., destinati alla piantagio-

ne, ad eccezione delle sementi

2. Colletotrichum acutatum Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagio-

Simmonds ne, ad eccezione delle sementi

3. Cryphonectria parasitica Vegetali di Castanea Mill. e Quercus L., desti-

(Murill) Barr nati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, legname e corteccia separata dal tronco di Ca- stanea Mill.

4. Didymella ligulicola (Baker, Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul.,

Dimock & Davis) v. Arx destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 5. Phialophora cinerescens (Wol- Vegetali di Dianthus L., destinati alla piantagio- lenweber) van Beyma ne, ad eccezione delle sementi

7. Phytophthora fragariae Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagio-

Hickman var. fragariae ne, ad eccezione delle sementi

8. Plasmopara halstedii Sementi di Helianthus annuus L.

(Farlow) Berl. & de Toni

9. Puccinia horiana Hennings Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul.,

destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 10. Scirrhia pini Funk & Parker Vegetali di Pinus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

11. Verticillium albo-atrum Vegetali di Humulus lupulus L., destinati alla

Reinke & Berthold piantagione, ad eccezione delle sementi

12. Verticillium dahliae Klebahn Vegetali di Humulus lupulus L., destinati alla

piantagione, ad eccezione delle sementi

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2001

d. Virus ed organismi patogeni virus-simili

Specie Oggetto della contaminazione

1. Arabis mosaic virus Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla

piantagione, ad eccezione delle sementi

2. Beet leaf curl virus Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla pian-

tagione, ad eccezione delle sementi

3. Chrysanthemum stunt viroid Vegetali di Dendranthema [DC.] Des Moul.,

destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

8. Potato stolbur mycoplasm Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagio-

ne, ad eccezione delle sementi

9. Raspberry ringspot virus Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla

piantagione, ad eccezione delle sementi

11. Strawberry crinkle virus Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagio-

ne, ad eccezione delle sementi 12. Strawberry latent ringspot Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla virus piantagione, ad eccezione delle sementi

13. Strawberry mild yellow Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla

edge virus piantagione, ad eccezione delle sementi

14. Tomato black ring virus Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla

piantagione, ad eccezione delle sementi

15. Tomato spotted wilt virus Vegetali di Apium graveolens L. Capsicum an-

nuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., tutte le varietà di ibridi impa- tiens della Nuova Guinea di Impatiens L., Lac- tuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Nicotiana tabacum L., per i quali sia comprovato che sono destinati alla vendita per la produzione professionale di tabac- co, Solanum melongena L., Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 16. Tomato yellow leaf curl virus Vegetali di Lycopersicon lycopersicum (L.) Kar- sten ex Farw., destinati alla piantagione, ad ec- cezione delle sementi

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Parte B Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l’introduzione e la diffusione in alcune zone protette se presenti su determinate merci

a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

Specie Oggetto della contaminazione Zona(e) protetta(e)

...

b. Batteri

Specie Oggetto della contaminazione Zona(e) protetta(e)

2. Erwinia amylovora Parti di vegetali, ad eccezionedei Cantoni GE, VD,

(Burr.) Winsl. et al. frutti, delle sementi e dei vegetali VS, FR, NE, JU, destinati alla piantagione, ma com- BE, TI e GR preso il polline vivo per impollina- zione di Chaenomeles Lindl., Co- toneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyra- cantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. escluso Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. e Stranvaesia Lindl.

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Allegato 3 (art. 4 e 40)

Parte A Merci di cui è vietata l’importazione

Descrizione Paese d’origine

1. Vegetali di Abies Mill., Cedrus Trew, Cha- Paesi non europei

maecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi

2. Vegetali di Castanea Mill. e Quercus L., con Paesi non europei

foglie, ad eccezione dei frutti e delle sementi 3. Vegetali di Populus L., con foglie, ad ecce- Paesi dell’America settentrionale zione dei frutti e delle sementi

4. Corteccia di conifere (Coniferales) separata Paesi non europei

dal tronco

5. Corteccia di Castanea Mill. separata dal Tutti i Paesi

tronco

6. Corteccia di Quercus L., ad eccezione di Paesi dell’America settentrionale

Quercus suber L., separata dal tronco 7. Corteccia di Acer saccharum Marsh., separata Paesi dell’America settentrionale dal tronco

8. Corteccia di Populus L. separata dal tronco Paesi del continente americano

9. Vegetali di Chaenomeles Lindl., Cydonia Paesi non europei

Mill., Crataegus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. e Rosa L., destinati alla piantagione, ad eccezione dei vegetali in riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti

9.1 Vegetali di Photinia Lindl., destinati alla USA, Cina, Giappone, Repubblica

piantagione, ad eccezione dei vegetali in ripo- di Corea e Repubblica democratica so vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti popolare di Corea 10. Tuberi di Solanum tuberosum L., tuberi seme Tutti i Paesi, ad eccezione degli di patate stati membri dell’Unione europea 11. Vegetali di specie stolonifere a tuberifere di Tutti i Paesi, ad eccezione degli Solanum L. o relativi ibridi, destinati alla stati membri dell’Unione europea piantagione, ad eccezione dei tuberi di Sola- num tuberosum L. di cui al punto 10 parte A allegato 3

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Descrizione Paese d’origine

12. Tuberi della specie Solanum L. e relativi ibri- Fermi restando i requisiti particola- di, esclusi quelli di cui ai punti 10 e 11 parte ri applicabili ai tuberi di patata di A allegato 3 cui alla parte A sezione I allegato 4, tutti i Paesi, ad eccezione degli Stati membri dell’Unione europea, Cipro, Israele, Malta, Marocco, Tunisia e Turchia, nonché i Paesi non compresi nell’Europa conti- nentale riconosciuti indenni da Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. oppure nei quali risultino rispettate disposizio- ni riconosciute per la lotta contro tale organismo 13. Vegetali di Solanaceae destinati alla pianta- Paesi ad eccezione dei Paesi euro- gione, ad eccezione delle sementi e delle voci pei e mediterranei di cui ai punti 10, 11 o 12 parte A allegato 3 14. Terra e terreno di coltura in quanto tale, co- Turchia, Bielorussia, Estonia, Let- stituito integralmente o parzialmente di terra e tonia, Lituania, Moldavia, Russia, di sostanze solide organiche, quali parti di ve- Ucraina e Paesi non compresi getali, humus (compresa torba o corteccia), ad nell’Europa continentale, ad ecce- eccezione di quello composto solo di torba zione di Cipro, Egitto, Israele, Libia, Malta, Marocco, Tunisia 15. Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti Tutti i Paesi, ad eccezione degli stati membri dell’Unione europea 18. Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Pru- Fermi restando i divieti applicabili nus L., Pyrus L. e relativi ibridi, e di Fragaria a seconda dei casi ai vegetali di cui L., destinati alla piantagione, ad eccezione al punto 9 parte A allegato 3, Paesi delle sementi non europei, ad eccezione dei Paesi mediterranei, dell’Australia, della Nuova Zelanda, del Canada e degli stati continentali degli USA. 19. Vegetali della famiglia Gramineae, esclusi i Tutti i Paesi, ad eccezione dei Paesi vegetali di erbe perenni delle sottofamiglie europei e mediterranei Bambusoideae, Panicoideae e dei generi Bu- chloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cor- taderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. Ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. e Uniola L., destinati alla piantagione, ad ecce- zione delle sementi

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Parte B Merci di cui è vietata l’introduzione in alcune zone protette

Descrizione Zone protette

1. Fermi restando i divieti applicabili, a seconda Cantoni GE, VD, VS, FR, NE, JU, dei casi, ai vegetali di cui ai punti 9 e 18 parte BE, TI e GR A allegato 3, vegetali e polline vivo per l’impollinazione di: Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespi- lus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. ad eccezione di Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., Stranvaesia Lindl., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Paesi terzi non riconosciuti indenni da Erwinia amylovo- ra (Burr.) Winsl. et al. o di zone degli stati membri dell’Unione europea diversi da quelli dichiarati ufficialmente come zona protetta per quanto riguarda Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. o che sono stati prodotti oppure, in caso di trasferimento, mantenuti in un campo diverso da uno situato in una zona assoggettata a un sistema di lotta ufficial- mente approvato e controllato finalizzato a minimizzare il rischio di diffusione di Erwi- nia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a partire dalla quale i vegetali citati possono essere in- trodotti nelle zone protette degli stati membri dell’Unione europea per quanto riguarda Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

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Allegato 4 (art. 5, 8, 11, 17, 20 e 40)

Parte A Esigenze particolari per l’importazione e la commercializzazione di merci

Sezione I Merci di origine estera Merci Esigenze particolari

1.1 Legname di conifere (Conifera- Constatazione, comprovata dall’apposizione di

les), escluso quello di Thuja L., un’indicazione sul legname mediante un siste- ad eccezione de legname in forma ma approvato che si è proceduto ad un ade- di: guato trattamento termico durante il quale la – piccole placche, particelle, parte più interna del legname stesso è stata avanzi o cascami, ottenuti mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di completamente o in parte almeno 56 °C. da dette conifere; – casse, cassette o fusti per imballaggio; – palette, palette a cassa o altre palette di carico; – paglioli, distanziatori e supporti ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Corea, di Taiwan e degli USA

1.2 Legname di conifere (Conifera- Constatazione ufficiale che:

les), in forma di piccole placche, a) prima della spedizione, il prodotto è stato particelle, avanzi o cascami, otte- sottoposto ad adeguata fumigazione a bordo nuto completamente o in parte da della nave o in un contenitore, e che dette conifere, originario del Ca- b) il prodotto è spedito in contenitori sigillati o nada, della Cina del Giappone, in altro modo atto ad impedire una reinfesta- della Corea, di Taiwan e degli zione. USA 1.3 Legname di conifere (Conifera- Il legname è scortecciato e privo di perforazioni les), escluso quello di Thuja L., in provocate da insetti del genere Monochamus forma di casse, cassette o fusti (specie non europee), in quest’ambito conside- per imballaggio, palette, palette a rate se di diametro superiore a 3 mm, e presenta cassa o altre palette di carico, pa- un tenore di umidità inferiore al 20%, espresso glioli, distanziatori e supporti, in percentuale di materia secca, raggiunto al compreso quello che non ha con- momento della lavorazione. servato la superficie rotonda na- turale, originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Corea, di Taiwan e degli USA 1.4 Legname di Thuja L., compreso il Il legname è scortecciato e privo di perforazioni legname che non ha conser- vato provocate da insetti del genere Monochamus la superficie rotonda naturale, (specie non europee), in quest’ambito conside- originario del Canada, della Cina, rate se di diametro superiore a 3 mm. del Giappone, della Corea, di Taiwan e degli USA

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Merci Esigenze particolari

1.5 Legname di conifere (Conifera- a) Il legname è scortecciato e privo di perfora- les), escluso quello in forma di zioni provocate da insetti del genere Mono- piccole placche, particelle, avanzi chamus (specie non europee), in quest’am- o cascami, ottenuto completa- bito considerate se di diametro superiore a 3 mente o in parte da dette conifere, mm, oppure ma compreso il legname che non b) constatazione, comprovata dal marchio ha conservato la superficie roton- «Kiln-dried», «K.D.» o da un altro marchio da naturale, originario di Paesi internazionalmente riconosciuto, apposto sul non europei ad eccezione del Ca- legno o sul suo imballaggio conformemente nada, della Cina, del Giappone, agli usi commerciali correnti, che il legname della Corea, di Taiwan e degli è stato sottoposto ad essiccazione in forno USA sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l’opera- zione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.

2.1 Legname di Acer saccharum Constatazione, comprovata dal marchio «Kiln-

Marsh., compreso il legname che dried». «K.D.» o da un altro marchio interna- non ha conservato la superficie zionalmente riconosciuto, apposto sul legno o rotonda naturale, ad eccezione di sul suo imballaggio conformemente agli usi quello destinato alla produzione commerciali correnti, che il legname è stato di fogli per impiallacciatura, ori- sottoposto ad essiccazione in forno sino alla ginario di Paesi dell’America riduzione del suo tenore di umidità a meno del settentrionale 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l’operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tem- po/temperatura.

2.2 Legname di Acer saccharum Constatazione, risultante dai pertinenti docu-

Marsh., ad eccezione di quello di menti di accompagnamento o fornita con altro cui al punto 2.1, originario di mezzo, che il legname è destinato alla produ- Paesi dell’America settentrionale zione di fogli per impiallacciatura.

3. Legname di Castanea Mill, e Il legname è scortecciato e:

Quercus L., compreso il legname a) è squadrato in modo che risulti integralmente che non ha conservato la superfi- eliminata la superficie rotonda, oppure cie rotonda naturale, originario di b) constatazione ufficiale che il tenore di umi- Paesi dell’America settentrionale dità del legname non supera il 20% espresso in percentuale di materia secca, oppure c) constatazione ufficiale che il legname è stato disinfettato mediante un adeguato tratta- mento ad aria calda o ad acqua calda oppure, nel caso di legname segato con o senza residui di corteccia, constatazione, comprovata dal marchio «Kiln-dried», «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, appo- sto sul legno e sul suo imballaggio conforme- mente agli usi commerciali correnti, che il le- gname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umi- dità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca al momento in cui l’operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tem- po/temperatura.

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4. Legname di Castanea Mill. Fermi restando i requisiti applicabili ai prodotti

vegetali di cui al punto 3 parte A sezione I alle- gato 4: a) constatazione ufficiale che il legname è ori- ginario di zona notoriamente indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, op- pure b) il legname è scortecciato.

5. Legname di Platanus L., compre- Constatazione comprovata dal marchio «Kiln-

so il legname che non ha conser- dried», «K.D.» o da un altro marchio interna- vato la superficie rotonda natu- zionalmente riconosciuto, apposto sul legno o rale sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca al momento in cui l’operazione è compiuta, se- condo un adeguato schema tempo/temperatura.

6. Legname di Populus L., origina- Il legname è scortecciato.

rio di Paesi del continente ameri- cano

7. Legname in forma di piccole Il prodotto è stato ottenuto esclusivamente da

placche, particelle, avanzi o ca- legname scortecciato, o da legname sottoposto scami, ottenuto completamente o ad essiccazione in forno sino alla riduzione del in parte da Acer saccharum suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso Marsh., Castanea Mill., Platanus in percentuale di materia secca al momento in L., Populus L. e Quercus L., ori- cui l’operazione è compiuta, secondo un ade- ginari di Paesi non europei, e da guato schema tempo/temperatura, oppure a fu- conifere (Coniferales), originarie migazione, prima della spedizione, a bordo di Paesi non europei eccetto il della nave o in un contenitore, ed è spedito in Canada, la Cina, il Giappone, la contenitori sigillati o con qualunque altro mez- Corea e gli USA zo atto ad impedire una reinfestazione. 8.1 Vegetali di conifere (Conifera- Fermi restando i divieti applicabili, se del caso, les), ad eccezione dei frutti e ai vegetali di cui al punto 1 parte A allegato 3, delle sementi, originari di Paesi constatazione ufficiale che i vegetali sono stati non europei ottenuti in vivaio e che il luogo di produzione è indenne da Pissodes spp. (specie non europee). 8.2 Vegetali di conifere (Conifera- Ferme restando le disposizioni applicabili, a les), ad eccezione dei frutti e seconda dei casi ai vegetali di cui al punto 1 delle sementi, di altezza superiore parte A allegato 3 e al punto 8.1 parte A sezione a 3 m, originari di Paesi non eu- I ropei allegato 4, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivaio e che il luogo di produzione è indenne da Scolytidae spp. (specie non europee). 9. Vegetali di Pinus L., destinati alla Ferme restando le disposizioni applicabili ai piantagione, ad eccezione delle vegetali di cui al punto 1 parte A allegato 3 e ai sementi punti 8.1 e 8.2 parte A sezione I allegato 4, con- statazione ufficiale che nessun sintomo di Scir- rhia acicola (Dearn.) Siggers né di Scirrhia pini Funk e Parker è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo.

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10. Vegetali di Abies Mill., Larix Ferme restando le disposizioni applicabili ai

Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., vegetali di cui al punto 1 parte A allegato 3 e ai Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., punti 8.1, 8.2 o 9 parte A sezione I allegato 4, a destinati alla piantagione, seconda dei casi, constatazione ufficiale che ad eccezione delle sementi nessun sintomo di Melampsora medusae Thümen è stato osservato nel luogo di produ- zione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo. 11.1 Vegetali di Castanea Mill. e Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di Quercus L., ad eccezione dei cui al punto 2 parte A allegato 3. frutti e delle sementi: a) originari di Paesi non constatazione ufficiale che nessun sintomo di europei Cronartium spp. (specie non europee) è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, b) originari di Paesi dell’America constatazione ufficiale che i vegetali sono ori- settentrionale ginari di zone notoriamente indenni da Cera- tocystis fagacearum (Bretz) Hunt.

11.2 Vegetali di Castanea Mill. e Ferme restando le disposizioni applicabili ai

Quercus L., destinati alla pianta- vegetali di cui al punto 2 parte A allegato 3 e al gione, ad eccezione delle sementi punto 11.1 parte A sezione I allegato 4, consta- tazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone noto- riamente indenni da Cryphonectria parasiti- ca (Murrill) Barr, oppure b) che nessun sintomo di Cryphonectria para- sitica (Murrill) Barr è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vici- nanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo. 12. Vegetali di Platanus L., destinati Constatazione ufficiale che nessun sintomo di alla piantagione, ad eccezione Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter è delle sementi, originari degli stato osservato nel luogo di produzione o nelle USA o dell’Armenia immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo. 13.1 Vegetali di Populus L., destinati Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di alla piantagione, ad eccezione cui al punto 3 parte A allegato 3, constatazione delle sementi originari di Paesi ufficiale che nessun sintomo di Melampsora terzi medusae Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dal- l’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo. 13.2 Vegetali di Populus L., ad ecce- Ferme restando le disposizioni applicabili ai zione dei frutti e delle sementi, vegetali di cui al punto 3 parte A allegato 3 e al originari di Paesi d’America punto 13.1 parte A sezione I allegato 4, consta- tazione ufficiale che nessun sintomo di Myco- sphaerella populorum G.E. Thompson è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo. 14. Vegetali di Ulmus L., destinati Constatazione ufficiale che nessun sintomo di alla piantagione, ad eccezione necrosi micoplasmatica del floema dell’olmo è delle sementi, originari di Paesi stato osservato nel luogo di produzione o nelle dell’America settentrionale immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo.

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15. Vegetali di Chaenomeles Lindl., Fermi restando i divieti applicabili, a seconda Crataegus L., Cydonia Mill. dei casi, ai vegetali di cui ai punti 9 e 18 parte Eriobotrya Lindl., Malus Mill., A e al punto 1 parte B allegato 3, constatazione Prunus L., Pyrus L., destinati alla ufficiale: piantagione, ad eccezione delle – che i vegetali sono originari di un Paese no- sementi, originari di Paesi non toriamente indenne da Monilinia fructicola europei (Winter) Honey, oppure – che i vegetali sono originari di una zona ri- conosciuta indenne da Monilinia fructicola (Winter) Honey, e che nessun sintomo di Monilinia fructicola (Winter) Honey è stato osservato nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo.

16. Dal 15 febbraio al 30 settembre, Constatazione ufficiale:

frutti di Prunus L., originari di – che i frutti sono originari di un Paese noto- Paesi non europei riamente indenne da Monilinia fructicola (Winter) Honey, oppure – che i frutti sono originari di una zona ricono- sciuta indenne da Moni linia fructicola (Winter) Honey, oppure – che, prima del raccolto e/o dell’esportazione, i frutti sono stati sottoposti ad adeguati controlli e trattamenti, atti a garantire che sono esenti da Monilinia spp. 17. Vegetali di Chaenomeles Lindl., Ferme restando le disposizioni applicabili, a Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 9 e Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., 18 parte A e al punto 1 parte B allegato 3 e Malus Mill., Mespilus L., Pyra- punto 15 parte A sezione I allegato 4, constata- cantha Roem., Pyrus L., Sorbus zione ufficiale: L., escluso Sorbus intermedia a) che i vegetali sono originari di Paesi ricono- (Ehrh.) Pers., Stranvaesia Lindl., sciuti indenni da Erwinia amylovora (Burr.) destinati alla piantagione, ad ec- Winsl. et al., oppure cezione delle sementi b) che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate vici- nanze che presentavano sintomi di Erwinia amy- lovora (Burr.) Winsl. et al.

18. Vegetali di Araceae, Maranta- Constatazione ufficiale:

ceae, Musaceae, Persea spp. e a) che i vegetali sono originari di Paesi noto- Strelitziaceae, con radici o con riamente indenni da Radopholus similis terreno di coltura aderente o as- (Cobb) Thorne, oppure sociato b) che campioni rappresentativi di terra e di radici prelevati dal luogo di produzione sono stati sottoposti, dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, a prove nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda Rado- pholus similis (Cobb) Thorne, e all’atto di dette prove sono risultati indenni da tali or- ganismi nocivi. 19.1 Vegetali di Crataegus L. destinati Ferme restando le disposizioni applicabili ai alla piantagione, ad eccezione vegetali di cui al punto 9 parte A allegato 3 e ai delle sementi, originari di Paesi punti 15 e 17 parte A sezione I allegato 4, con- nei quali siano note manifesta- statazione ufficiale che nessun sintomo di zioni di Phyllosticta solitaria Ell. Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. è stato osser- et Ev. vato su vegetali nel luogo di produzione dal- l’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo.

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19.2 Vegetali di Cydonia Mill., Fra- Ferme festando le disposizioni applicabili, a garia L., Malus Mill., Prunus L., seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 9 e Pyrus L., Ribes L., Rubus L., de- 18 parte A allegato 3 o ai punti 15 e 17 parte A stinati alla piantagione, ad ecce- sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che zione delle sementi, originari di nessun sintomo di malattie provocate dagli or- Paesi nei quali siano note manife- ganismi nocivi particolarmente pericolosi in stazioni di determinati organismi questione è stato osservato sui vegetali del luo- nocivi particolarmente pericolosi go di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo sui generi di cui trattasi. vegetativo completo. Gli organismi nocivi particolar- mente pericolosi di cui sopra so- no: – per Fragaria L.: – Phytophthora fragariae Hic- kman var. fragariae, – Arabis mosaic virus, – Raspberry ringspot virus, – Strawberry crinkle virus, – Strawberry latent ringspot vi- rus, – Strawberry mild yellow edge virus, – Tomato black ring virus, – Xanthomonas fragariae Kennedy & King; – per Malus Mill.: – Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.; – per Prunus L.: – Apricot chlorotic leafroll mycoplasm, – Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye; – per Prunus persica (L.) Batsch: – Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.; – per Pyrus L.: – Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.; – per Rubus L.: – Arabis mosaic virus – Raspberry ring spot virus – Strawberry latent ring spot virus – Tomato black ring virus; – per tutte le specie: altri virus ed organismi virus- simili, non europei

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20. Vegetali di Cydonia Mill. e Pyrus Ferme restando le disposizioni applicabili ai L., destinati alla piantagione, ad vegetali di cui ai punti 9 e 18 parte A allegato 3 eccezione delle sementi, originari e ai punti 15, 17 e 19.2 parte A sezione I alle- di Paesi nei quali siano note ma- gato 4, constatazione ufficiale che negli ultimi nifestazioni di Pear decline my- tre cicli vegetativi completi si è provveduto ad coplasm estirpare i vegetali del luogo di produzione e delle immediate vicinanze che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un’infezione da Pear decline mycoplasm. 21.1 Vegetali di Fragaria L., destinati Ferme restando le disposizioni applicabili ai alla piantagione, ad eccezione vegetali di cui al punto 18 parte A allegato 3 e delle sementi, originari di Paesi al punto 19.2 parte A sezione I allegato 4, nei quali siano note manifesta- constatazione ufficiale: zioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi. a) che i vegetali, ad eccezione delle piantine germogliate da semi Gli organismi nocivi particolar- – hanno ottenuto certificati ufficiali nel- mente pericolosi di cui sopra so- l’ambito di un sistema di certificazione che no i seguenti: richieda che essi provengono in linea di- – Strawberry latent «C» virus retta da materiali conservati in condizioni – Strawberry vein banding virus adeguate e sottoposti a prove ufficiali ri- – Micoplasma delle scope delle guardanti almeno gli organismi nocivi par- streghe della fragola (Strawberry ticolarmente pericolosi in questione me- witches’ broom mycoplasm) diante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all’atto di dette prove, op- pure – provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sotto- posti negli ultimi tre cicli vegetativi com- pleti ad almeno una prova ufficiale ri- guardante almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all’atto di tale prova, b) che dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo nessun sintomo di malattie provo- cate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze. 21.2 Vegetali di Fragaria L., destinati Ferme restando le disposizioni applicabili ai alla piantagione, ad eccezione vegetali di cui al punto 18 parte A allegato 3 e delle sementi, originari di Paesi ai punti 19.2 e 21.1 parte A sezione I allegato 4, nei quali siano note manifesta- constatazione ufficiale: zioni di Aphelenchoides besseyi a) che nessun sintomo di Aphelenchoides bes- Christie seyi Christie è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione, dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, oppure

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b) che, in caso di coltura tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) del pre- sente punto o sono stati sottoposti a prove ufficiali con metodi nematologici adeguati e sono risultati indenni da Aphelenchoides besseyi Christie. 21.3 Vegetali di Fragaria L., destinati Ferme restando le disposizioni applicabili ai alla piantagione, ad eccezione vegetali di cui al punto 18 parte A allegato 3 e delle sementi ai punti 19.2, 21.1 e 21.2 parte A sezione I alle- gato 4, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di una zona notoriamente inden- ne da Anthonomus signatus Say e d’Anthonomus bisignifer (Schenkling). 22.1 Vegetali di Malus Mill., destinati Ferme restando le disposizioni applicabili ai alla piantagione, ad eccezione vegetali di cui ai punti 9 e 18 parte A allegato 3 delle sementi, originari di Paesi e al punto 1 parte B allegato 3 e ai punti 15, 17 nei quali siano note manifesta- e 19.2 parte A sezione I allegato 4, constatazio- zioni di determinati organismi ne ufficiale: nocivi particolarmente pericolosi a) che i vegetali: su Malus Mill. – hanno ottenuto certificati ufficiali nel- Gli organismi nocivi particolar- l’ambito di un sistema di certificazione mente pericolosi di cui sopra so- che richieda che essi provengano in linea no i seguenti: diretta da materiali conservati in condi- – Cherry rasp leaf virus zioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali (American), riguardanti almeno gli organismi nocivi – Tomato ringspot virus particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all’atto di dette prove, oppure – provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sotto- posti negli ultimi tre cicli vegetativi com- pleti ad almeno una prova ufficiale ri- guardante almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all’atto di tale prova, b) che dall’inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provo- cate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze. 22.2 Vegetali di Malus Mill., destinati Ferme restando le disposizioni applicabili ai alla piantagione, ad eccezione vegetali di cui ai punti 9 e 18 parte A allegato delle sementi, originari di Paesi 3, al punto 1 parte B allegato 3 e ai punti 15, nei quali siano note manifesta- 17, 19.2 e 22.1 parte A sezione I allegato 4, zioni di Apple proliferation my- constazione ufficiale: coplasm a) che i vegetali sono originari di zone notaria- mente indenni da Apple proliferation myco- plasm,

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b) aa) che i vegetali, escluse le piantine gene- rate da semi: – hanno ottenuto certificati ufficiali nel- l’ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficialmente riguardanti almeno l’Apple proliferation mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all’atto di dette prove, oppure – provengono in linea diretta da mate- riali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei cicli vegeta- tivi completi ad almeno una prova uf- ficiale riguardante almeno l’Apple proliferation mycoplasm mediante in- dicatori appropriati o metodi equiva- lenti e rivelatisi esenti dal suddetto or- ganismo nocivo all’atto di tali prove, bb) che dall’inizio degli ultimi tre cicli ve- getativi completi nessun sintomo di ma- lattie provocate dall’Apple proliferation mycoplasm è stato osservato né sui ve- getali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vici- nanze. 23.1 Vegetali delle seguenti specie di Ferme restando le disposizioni applicabili ai Prunus L., destinati alla pianta- vegetali di cui ai punti 9 e 18 parte A allegato 3 gione, ad eccezione delle sementi, e ai punti 15 e 19.2 parte A sezione I allegato 4, originari di Paesi nei quali siano constatazione ufficiale: note manifestazioni di Plum pox a) che i vegetali, escluse le piantine generate da virus: semi – Prunus amygdalus Batsch – hanno ottenuto certificati ufficiali nel- – Prunus armeniaca L. l’ambito di un sistema di certificazione – Prunus blireiana André che richieda che essi provengano in linea – Prunus brigantina Vill. diretta da materiali conservati in condi- – Prunus cerasifera Ehrh. zioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali – Prunus cistena Hansen riguardanti almeno il Plum pox virus me- – Prunus curdica Fenzl. & Fritsch. diante indicatori appropriati o metodi – Prunus domestica ssp. domestica equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto L. organismo nocivo all’atto di tali prove, – Prunus domestica ssp. insititia oppure (L.) C.K. Schneid. – provengono in linea diretta da materiali – Prunus domestica ssp. italica conservati in condizioni adeguate, sotto- (Borkh.) Hegi posti negli ultimi tre cicli vegetativi com- – Prunus glandulosa Thunb. pleti ad almeno una prova ufficiale ri- – Prunus holoserica Batal. guardante almeno il Plum pox virus – Prunus hortulana Bailey mediante indicatori appropriati o metodi – Prunus japonica Thunb. equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto – Prunus mandshurica (Maxim.) organismo nocivo all’atto di tale prova Koehne

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– Prunus maritima Marsh. b) che dall’inizio degli ultimi tre cicli vegetativi – Prunus mume Sieb. et Zucc. completi nessun sintomo di malattie provo- – Prunus nigra Ait. cate dal Plum pox virus è stato osservato né – Prunus persica (L.) Batsch sui vegetali del luogo di produzione, né sui – Prunus salicina L. vegetali sensibili delle immediate vicinanze, – Prunus sibirica L. c) che si è provveduto ad estirpare i vegetali del – Prunus simonii Carr. luogo di produzione che abbiano mostrato – Prunus spinosa L. sintomi di malattie dovute ad altri virus od – Prunus tomentosa Thunb. agenti patogeni virus-simili. – Prunus triloba Lindl. – altre specie di Prunus L. sensibili al Plum pox virus 23.2 Vegetali di Prunus L., destinati Ferme restando le disposizioni applicabili ai alla piantagione: vegetali di cui ai punti 9 e 18 parte A allegato 3 a) originari di Paesi nei quali sia- e ai punti 15, 19.2 e 23.1 parte A sezione I alle- no note manifestazioni di de- gato 4, constatazione ufficiale: terminati organismi nocivi a) che i vegetali: particolarmente pericolosi su – hanno ottenuto certificati ufficiali nel- Prunus L. l’ambito di un sistema di certificazione b) ad eccezione delle sementi, che richieda che essi provengano in linea originari di Paesi nei quali sia- diretta da materiali conservati in condi- no note manifestazioni di de- zioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali terminati organismi nocivi riguardanti almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi, particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi c) ad eccezione delle sementi, equi-valenti e rivelatisi esenti dai suddetti originari di Paesi non europei organismi nocivi all’atto di dette prove, nei quali siano note manifesta- oppure zioni di determinati organismi – provengono in linea diretta da materiali nocivi particolarmente peri- conservati in condizioni adeguate, sotto- colosi. posti negli ultimi tre cicli vegetativi com- Gli organismi nocivi particolar- pleti ad almeno una prova ufficiale ri- mente pericolosi, di cui sopra guardante almeno gli organismi nocivi sono i seguenti: particolarmente pericolosi in questione – per il caso mediante indicatori appropriati o metodi di cui alla lettera a): equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti – Tomato ringspot virus organismi nocivi all’atto di tale prova, – per il caso b) che dall’inizio dei tre ultimi cicli vegetativi di cui alla lettera b): completi nessun sintomo di malattie provo- – Cherry rasp leaf virus cate dagli organismi nocivi particolarmente (americano), pericolosi in questione è stato osservato né – Peach mosaic virus sui vegetali del luogo di produzione, né sui (americano), vegetali sensibili delle immediate vicinanze. – Peach phony rickettsia – Peach rosette mycoplasm – Peach yellows mycoplasm – Plum line pattern virus (americano), – Peach X-disease mycoplasm – per il caso di cui alla lettera c): – Little cherry pathogen

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24. Vegetali di Rubus L., destinati Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali alla piantagione: di cui al punto 19.2 parte A sezione I allegato 4: a) originari di Paesi nei quali sia- a) i vegetali sono esenti da afidi e da loro uova, no note manifestazioni di de- b) constatazione ufficiale: terminati organismi nocivi par- aa) che i vegetali ticolarmente pericolosi, su – hanno ottenuto certificati ufficiali Rubus L. nell’ambito di un sistema di certifica- b) ad eccezione delle sementi, ori- zione che richieda che essi provengano ginari di Paesi nei quali siano in linea diretta da materiali conservati note manifestazioni di determi- in condizioni adeguate, sottoposti a nati organismi nocivi partico- prove ufficiali riguardanti almeno gli larmente pericolosi. organismi nocivi particolarmente peri- Gli organismi nocivi particolar- colosi in questione mediante indicatori mente pericolosi di cui sopra so- appropriati o metodi equivalenti e ri- no i seguenti: velatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all’atto di dette prove, – per il caso di cui alla lettera a): oppure – Tomato ringspot virus – provengono in linea diretta da mate- – Black raspberry latent virus riali conservati in condizioni adeguate, – Cherry leafroll virus sottoposti negli ultimi tre cicli vegeta- – Prunus necrotic ringspot tivi completi ad almeno una prova uf- virus ficiale riguardante almeno gli organi- – per il caso di cui alla lettera b): smi nocivi particolarmente pericolosi – Raspberry leaf curl virus (ame- in questione mediante indicatori ap- ricano), propriati o metodi equivalenti e rivela- – Cherry rasp leaf virus (ameri- tisi esenti dai suddetti organismi nocivi cano) all’atto di tale prova, bb) che dall’inizio dei tre ultimi cicli vege- tativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi partico- larmente pericolosi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di pro- duzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze. 25.1 Tuberi di Solanum tuberosum L., Fermi restando i divieti applicabili ai tuberi di originari di Paesi nei quali siano cui ai punti 10, 11 e 12 parte A allegato 3, con- note manifestazioni di Syn- statazione ufficiale: chytrium endobioticum (Schil- a) che i tuberi sono originari di zone notoria- bersky) Percival mente indenni da Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (razze diverse dalla razza 1, corrispondente alla razza comune europea) e che nessun sintomo di Syn- chytrium endobioticum (Schilbersky) Perci- val è stato osservato né sul luogo di produ- zione, né nelle immediate vicinanze, per tutta la durata di un periodo adeguato, oppu- re b) che nel Paese d’origine risultano rispettate disposizioni, riconosciute dall’Ufficio fede- rale dell’agricoltura per la lotta contro Syn- chytrium endobioticum (Schilbersky) Perci- val

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25.2 Tuberi di Solanum tuberosum L. Ferme restando le disposizioni di cui ai punti 10, 11 e 12 parte A allegato 3 e al punto 25.1 parte A sezione I allegato 4, constatazione uffi- ciale: a) che i tuberi sono originari di Paesi notoria- mente indenni da Clavi bacter michiganen- sis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., oppure b) che nel Paese d’origine risultano rispettate disposizioni riconosciute dall’Ufficio fede- rale dell’agricoltura per la lotta contro Cla- vibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. 25.3 Tuberi di Solanum tuberosum L., Ferme restando le disposizioni applicabili ai ad eccezione delle patate di pri- tuberi di cui ai punti 10, 11 e 12 parte A alle- mizia, originari di Paesi nei quali gato 3 e ai punti 25.1 e 25.2 parte A sezione I siano note manifestazioni del allegato 4, soppressione della facoltà germinati- Potato spindle tuber viroid va. 25.4 Tuberi di Solanum tuberosum L., Ferme restando le disposizioni applicabili ai destinati alla piantagione tuberi di cui ai punti 10, 11 e 12 parte A alle- gato 3 e ai punti 25.1, 25.2 e 25.3 parte A se- zione I allegato 4 , constatazione ufficiale che i tuberi sono originari di un un campo di produ- zione notariamente indenne da Globodera ro- stochiensis (Wollenweber) Behrens e Globode- ra pallida (Stone) Behrens e – che i tuberi sono originari di zone notaria- mente indenni da Pseudomanas solanacea- rum (Smith) Smith, oppure – nelle zone i cui è nota la presenza di Pseu- domonas solanacearum (Smith) Smith, che i tuberi sono originari di un luogo di produ- zione indenne da Pseudomonas solanacea- rum (Smith) Smith, oppure ritenuto indenne a seguito dell’applicazione di un idoneo pro- cedimento riconosciuto dall’Ufficio federale dell’agricoltura inteso ad eradicare Pseudo- manas solanacearum (Smith) Smith e che sia stato stabilito e – che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di Meloidogyne chi- twoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen, oppure

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– nelle zone in cui è nota la presenza di Meloi- dogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le po- polazioni) e Meloidogyne fallax Karssen, – che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da Meloido- gyne chitwoodi Golden et al. (tutte le po- polazioni) e Meloidogyne fallax Karssen in base ad un’indagine annuale della col- tura ospite, effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospite in periodi ap- propriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate coltivate nel luogo di produzione, oppure – che dopo il raccolto i tuberi, previa cam- pionatura casuale, sono stati controllati per accertare l’eventuale manifestazione di indizi patologici indotta da un oppor- tuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonché ad ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezio- nati, in periodi appropriati e comunque all’atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializ- zazione e che non è stato osservato nessun indizio di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen. 25.5 Vegetali di Solanaceae, destinati Ferme restando le disposizioni applicabili ai tube- alla piantagione, ad eccezione ri di cui ai punti 10, 11, 12 e 13 parte A allegato delle sementi, originari di Paesi 3 e ai punti 25.1, 25.2, 25.3 e 25.4 parte A sezio- nei quali siano note manifesta- ne I allegato 4, constatazione ufficiale che nessun zioni di Potato stolbur myco- sintomo di Potato stolbur mycoplasm è stato os- plasm servato sui vegetali nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo. 25.6 Vegetali di Solanaceae, destinati Ferme restando le disposizioni applicabili, a alla piantagione, ad eccezione dei seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 11 e tuberi di Solanum tuberosum L. e 13 parte A allegato 3 e al punto 25.5 parte A delle sementi di Lycopersicon ly- sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che copersicum (L.) Karsten ex. nessun sintomo di Potato spindle tuber viroid è Farw., originari di Paesi nei quali stato osservato sui vegetali nel luogo di produ- siano note manifestazioni di Po- zione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo tato spindle tuber viroid completo. 25.7 Vegetali di Capsicum annuum L., Ferme restando le disposizioni applicabili ai Lycopersicon lycopersicum (L.) vegetali di cui ai punti 11 e 13 parte A allegato Karsten ex Farw., Musa L., Nico- 3 e ai punti 25.5 e 25.6 parte A sezione I alle- tiana L. e Solanum melongena gato 4, se del caso, constatazione ufficiale: L., destinati alla piantagione, ad a) che i vegetali sono originari di zone indenni eccezione delle sementi, originari da Pseudomonas solanacearum (Smith) di Paesi nei quali siano note ma- Smith oppure nifestazioni di Pseudomonas so- b) che nessun indizio di Pseudomonas solana- lanacearum (Smith) cearum (Smith) Smith è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo.

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Merci Esigenze particolari

25.8 Tuberi di Solanum tuberosum L., Ferme restando le disposizioni applicabili ai ad eccezione di quelli destinati tuberi di cui al punto 12 parte A allegato 3 e ai alla piantagione punti 25.1, 25.2 e 25.3 parte A sezione I alle- gato 4, constatazione ufficiale che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.

26. Vegetali di Humulus lupulus L. Constatazione ufficiale che nessun sintomo di

destinati alla piantagione, ad ec- Verticillium alboatrum Reinke e Berthold e cezione delle sementi Verticillum dahloiae Klebahn è stato osservato sul luppolo nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo.

27.1 Vegetali di Dendranthema (DC.) Constatazione ufficiale:

Des Moul., Dianthus L. e Pelar- a) che nessun indizio di Heliothis armigera gonium l’Hérit. ex Ait., destinati Hübner o Spodoptera littoralis (Boisd.) è alla piantagione, ad eccezione stato osservato nel luogo di produzione delle sementi dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo com- pleto, oppure b) che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali or- ganismi nocivi. 27.2 Vegetali di Dendranthema (DC.) Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali Des Moul., Dianthus L. et Pelar- di cui al punto 27.1 parte A sezione I allegato 4, gonium l’Herit. ex Ait., ad ecce- constatazione ufficiale: zione delle sementi a) che nessun indizio di Spodoptera eridiana Cramer, Spodoptera frugi perda Smith o Spodoptera litura (Fabricius) è stato osser- vato nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b) che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali or- ganismi nocivi. 28. Vegetali di Dendranthema (DC.) Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali Des Moul., destinati alla pianta- di cui ai punti 27.1 e 27.2 parte A sezione I gione, ad eccezione delle sementi allegato 4 constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono al massimo della terza generazione e provengono da materiali rive- latisi, all’atto di prove virologiche, esente da Chrysanthemum stunt viroid, oppure pro- vengono direttamente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10% almeno si è rivelato esente da Chrysanthemum stund viroid all’atto di un controllo ufficiale effet- tuato al momento della fioritura,

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Merci Esigenze particolari

b) che i vegetali e le talee: – provengono da ditte ispezionate ufficial- mente almeno una volta al mese durante i tre mesi precedenti la spedizione, nelle quali nessun sintomo di Puccinia horiana Hennings è stato osservato durante tale periodo e nelle cui immediate vicinanze non si siano manifestati sintomi di Pucci- nia horiana Hennings durante i tre mesi precedenti l’esportazione, oppure, – sono stati sottoposti ad idoneo trattamento contro Puccinia horiana Hennings, c) che, nel caso di talee senza radici, nessun sintomo di Didymella ligulicola (Baker, Di- mock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né sui vegetali da cui pro- vengono, oppure che nel caso di talee con radici, nessun sintomo di Didymella liguli- cola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né nell’ambiente circostante. 29. Vegetali di Dianthus L., destinati Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali alla piantagione ad eccezione di cui ai punti 27.1 e 27.2 parte A sezione I delle sementi allegato 4, constatazione ufficiale: – che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri risultate esenti da Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Bur- kholder) Starr e Burkholder e Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma all’atto di prove ufficialmente riconosciute, eseguite almeno una volta nel corso degli ultimi due anni, – che nessun sintomo degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra è stato osservato sui vegetali. 30. Bulbi di Tulipa L. e Narcissus L., Constatazione ufficiale che nessun sintomo di ad eccezione di quelli per i quali Ditylerichus dipsaci (Kühn) Filipjev è stato è dimostrato, dalle caratteristiche osservato sui vegetali dall’inizio dell’ultimo dell’imballaggio o da altri ciclo vegetativo completo. elementi, che sono destinati alla vendita diretta ad un consumatore finale non interessato alla produ- zione professionale di fiori recisi 31. Vegetali di Pelargonium l’Hérit. Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali ex Ait., destinati alla piantagione, di cui ai punti 27.1 e 27.2 parte A sezione I ad eccezione delle sementi, origi- allegato 4, nari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Tomato ring- spot virus:

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Merci Esigenze particolari

a) nei quali non sono notoriamente constatazione ufficiale che i vegetali: presenti Xiphinema americanum a) provengono direttamente da luoghi di produ- Cobb sensu lato (popolazioni non zione nei quali non siano note manifestazio- europee) o altri vettori di Tomato ni di Tomato ringspot virus, oppure ringspot virus b) derivano, al massimo da quattro generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da Tomato ringspot virus e sottoposte ad un sistema uf- ficialmente approvato di test virologici b) nei quali sono notoriamente pre- constatazione ufficiale che i vegetali: senti Xiphinema americanum a) provengono direttamente da luoghi di produ- Cobb sensu lato (popolazioni zione nei quali non siano note manifestazio- non europee) o altri vettori ni di Tomato ringspot virus né sul suolo, né di Tomato ringspot virus sui vegetali, oppure b) derivano, al massimo da due generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da Tomato ringspot e sottoposte ad un sistema, ufficialmente approvato, di test virologici. 32.1 Vegetali di Apium graveolens L., Ferme restando le disposizioni applicabili, a Argyranthemum spp., Aster spp., seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 11 e Brassica spp., Capsicum annuum 13 parte A allegato 3 e ai punti 27.1, 27.2, 28 e L., Cucumis spp., Dendranthema 29 parte A sezione I allegato 4, constatazione (DC.) Des Moul., Dianthus L. ed ufficiale ibridi, Exacum spp., Gerbera a) che nessun indizio della presenza degli orga- Cass., Gypsophila L., Lactuca nismi nocivi particolarmente pericolosi in spp., Leucanthemum L., Lupinus questione è stato osservato nel luogo di pro- L., Lycopersicon lycopersicum duzione all’atto di ispezioni ufficiali eseguite (L.) Karsten ex Farw., Solanum almeno mensilmente nei tre mesi precedenti melongena L., Tanacetum L. und l’esportazione, oppure Verbena L., destinati alla pianta- b) che immediatamente prima dell’esportazione gione, ad eccezione delle sementi, i vegetali sono stati sottoposti ad ispezione originari di Paesi nei quali l’Uffi- che non ha evidenziato alcun indizio della cio federale dell’agricoltura ha presenza degli organismi nocivi particolar- accertato che non sono note ma- mente pericolosi in questione, ed hanno ri- nifestazioni dei seguenti organi- cevuto un idoneo trattamento volto ad eradi- smi nocivi particolarmente peri- care detti organismi nocivi. colosi: – Amauromyza maculosa (Malloch) – Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) – Liriomyza huidobrensis (Blan- chard) – Liriomyza sativae Blanchard – Liriomyza trifolii (Burgess)

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Merci Esigenze particolari

32.2 Vegetali di specie di cui al punto Ferme restando le disposizioni applicabili, a 32.1 parte A sezione I allegato 4 seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 11 e destinati alla piantagione, ad ec- 13 parte A allegato 3 e ai punti 27.1, 27.2, 28, cezione delle sementi, originari di 29 e 32.1 parte A sezione I allegato 4, constata- Paesi d’America o di altri Paesi zione ufficiale che nessun indizio di Amau- terzi cui non si applica tale punto romyza maculosa (Malloch), Liriomyza bryoni- ae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza sativae Blanchard oder Liriomyza trifolii (Burgess) è stato osservato nel luogo di produzione all’atto di ispezioni ufficiali e seguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l’esportazione. 32.3 Vegetali di specie erbacee non Ferme restando le disposizioni applicabili, a compresi nel punto 32.1 parte A seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 11 e sezione I allegato 4 destinati alla 13 parte A allegato 3 e ai punti 27.1, 27.2, 28 e piantagione, ad eccezione delle 29 parte A sezione I allegato 4, constatazione sementi, originari di Paesi cui ufficiale: non si applica tale punto a) che nessun sintomo di Amauromyza maculo- sa (Malloch) o Linomyza sativae è stato os- servato nel luogo di produzione all’atto di un’ispezione ufficiale eseguita prima del raccolto, oppure b) che immediatamente prima dell’esportazione i vegetali sono stati sottoposti ad ispezione che non ha evidenziato alcun indizio della presenza degli organismi nocivi particolar- mente pericolosi in questione, e hanno rice- vuto un idoneo trattamento volto ad eradica- re detti organismi nocivi. 33. Vegetali con radici, piantati o de- Constatazione ufficiale che il luogo di produ- stinati alla piantagione, coltivati zione è notoriamente indenne da Clavibacter all’aperto michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e Synchytrium endo- bioticum (Schilbersky) Percival.

34. Terra e terreno di coltura aderenti Constatazione ufficiale:

o associati ai vegetali, costituiti a) il terreno di coltura, al momento della pian- integralmente o parzialmente di tagione: terra o di sostanze solide organi- – non conteneva terra e materie organiche, che, quali parti di vegetali, hu- oppure mus, compresa torba e corteccia o – era esente da insetti e nematodi nocivi qualsiasi altra sostanza organica, particolarmente pericolosi ed era stato destinati ad assicurare la soprav- sottoposto ad idoneo esame o trattamento vivenza dei vegetali ed originari termico o fumigazione atti ad assicurare di: che fosse esente da altri organismi nocivi – Turchia particolarmente pericolosi, oppure – Bielorussia, Estonia, Lettonia, – era stato sottoposto ad idoneo trattamento Lituania, Moldavia, Russia, termico o fumigazione atti ad eliminare Ucraina gli organismi nocivi particolarmente peri- – Paesi non europei ad eccezione colosi, e che di Cipro, Egitto, Israele, Libia, b) dopo la piantagione: Malta, Marocco, Tunisia – sono state prese adeguate misure per far sì che il terreno di coltura rimanesse esente da organismi nocivi particolarmente peri- colosi, oppure

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Merci Esigenze particolari – nelle due settimane precedenti la spedi- zione, i vegetali sono stati liberati del ter- reno di coltura fino a lasciarne soltanto il quantitativo minimo necessario per la loro sopravvivenza durante il trasporto e, se sono stati ripiantati, il terreno di coltura usato a tale scopo rispondeva ai requisiti di cui alla lettera a) 35.1 Vegetali di Beta vulgaris L., de- Constatazione ufficiale che nessun sintomo di stinati alla piantagione, ad ecce- Beet curly top virus (isolati non europei) è stato zione delle sementi osservato nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo. 35.2 Vegetali di Beta vulgaris L., de- Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali stinati alla piantagione, ad ecce- di cui al punto 35.1 parte A sezione I allegato 4, zione delle sementi, originari di constatazione ufficiale: Paesi nei quali siano note manife- a) che nella zona di produzione non sono note stazioni di Beet leaf curl virus manifestazioni di Beet leaf curl virus, e b) che nessun sintomo di Beet leaf curl virus è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo.

36.1 Vegetali di Ficus L., destinati alla Constatazione ufficiale:

piantagione, ad eccezione delle a) che il luogo di produzione è risultato inden- sementi ne da Thrips palmi Karny all’atto di ispezio- ni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l’esportazione, oppure b) che la partita è stata sottoposta ad idoneo trattamento, atto a garantire l’assenza di contaminazione da Thysanoptera, oppure c) che i vegetali sono stati coltivati in serre nelle quali sono state prese misure ufficiali per controllare la presenza di Thrips palmi Karny durante un periodo appropriato e che durante tale periodo non è stata constatata alcuna manifestazione di Thrips palmi Kar- ny.

36.2 Vegetali diversi da Ficus L., de- Constatazione ufficiale:

stinati alla piantagione, ad ecce- a) che i vegetali sono originari di un Paese no- zione delle sementi toriamente indenne da Thrips palmi Karny, oppure b) che il luogo di produzione è risultato inden- ne da Thrips palmi Karni all’atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l’esportazione, oppure c) che la partita è stata sottoposta ad idoneo trattamento, atto a garantire l’assenza di contaminazione da Thysanoptera.

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Merci Esigenze particolari

38.1 Vegetali di Camellia L., destinati Constatazione ufficiale:

alla piantagione, ad eccezione a) che i vegetali sono originari di zone nelle delle sementi, originari di Paesi quali non sono note manifestazioni di Cibo- non europei rinia camelliae Kohn, oppure b) che nessun sintomo di Ciborinia camelliae Kohn è stato osservato nel luogo di produ- zione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, su piante in fiore. 38.2 Vegetali di Fuchsia L., destinati Constatazione ufficiale che nessun sintomo di alla piantagione, ad eccezione Aculops fuchsiae Keifer è stato osservato nel delle sementi, originari degli luogo di produzione e che immediatamente USA o del Brasile prima dell’esportazione i vegetali sono stati ispezionati e sono risultati indenni da Aculops fuchsiae Keifer. 39. Alberi e arbusti, destinati alla Ferme restando le disposizioni applicabili, a piantagione, ad eccezione delle seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 1, 2, sementi e dei vegetali in coltura 3, 9, 9.1, 13, 15 e 18 parte A allegato 3, al tessutale, originari di Paesi diver- punto 1 parte B allegato 3 o ai punti 8.1, 8.2, 9, si dai Paesi europei e mediterra- 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, nei 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 38.1 e 38.2 parte A sezione I alle- gato 4, constatazione ufficiale che i vegetali: – sono puliti (vale a dire senza frammenti di vegetali) e privi di fiori e frutti, – sono cresciuti in vivaio, – sono stati sottoposti ad ispezione in tempi opportuni e prima dell’esportazione, e trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri or- ganismi nocivi virus simili, e sono inoltre ri- sultati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad elimi- nare tali organismi. 40. Alberi e arbusti a foglia caduca, Ferme restando le disposizioni applicabili, a destinati alla piantagione, ad ec- seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 1, 2, cezione delle sementi e dei vege- 3, 9, 9.1, 13, 15 e 18, parte A allegato 3, al tali in coltura tessutale, originari punto 1 parte B allegato 3 o ai punti 8.1, 8.2, 9, di Paesi diversi dai Paesi europei 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, e mediterranei 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 38.1, 38.2 e 39 parte A sezione I allegato 4 constatazione ufficiale che i vegetali sono in riposo negativo e privi di foglie. 41. Vegetali annuali e biennali, ec- Ferme restando le disposizioni applicabili, a cetto Gramineae, destinati alla seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 11 e piantagione, ad eccezione delle 13 parte A allegato 3 e ai punti 25.5, 25.6, 32.1, sementi, originari di Paesi diversi 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1 e 35.2 parte A sezione I dai Paesi europei e mediterranei allegato 4, constatazione ufficiale che i vegetali: – sono stati coltivati in vivaio, – sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, – sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell’esportazione, e

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Merci Esigenze particolari

– trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi particolarmente pericolosi virus simili, – trovati esenti da indizi o sintomi di ne- matodi, insetti, acari e funghi nocivi particolarmente pericolosi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi. 42. Vegetali della famiglia Grami- Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda neae di erbe perenni ornamentali dei casi, ai vegetali di cui ai punti 33 e 34 parte delle sottofamiglie Bambusoi- A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale deae, Panicoideae e dei generi che i vegetali: Buchloe, Bouteloua Lag., Cala- – sono stati coltivati in vivaio, magrostis, Cortaderia Stapf., – sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e Glyceria R. Bz., Hakonechloa di frutti, Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, – sono stati ispezionati in tempi opportuni Phalaris L., Shibataea, Spartina prima dell’esportazione, e Schreb., Stipa L., Uniola L., de- – trovati esenti da sintomi di batteri, virus stinati alla piantagione, ad ecce- ed altri organismi nocivi particolarmente zione delle sementi, originari di pericolosi virus simili, Paesi diversi dai Paesi europei e – trovati esenti da indizi o sintomi di ne- mediterranei matodi, insetti, acari e funghi nocivi par- ticolarmente pericolosi, oppure hanno su- bito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi. 43. Vegetali nanizzati naturalmente o Ferme restando le disposizioni applicabili a artificialmente, destinati alla seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 1, 2, piantagione, ad eccezione delle 3, 9, 9.1, 13, 15 e 18, parte A allegato 3, al sementi, originari di Paesi non punto 1 parte B allegato 3 o ai punti 8.1, 9, 10, europei 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 38.1, 38.2, 39, 40 e 42 parte A sezione I allegato 4 constatazione ufficiale: a) che i vegetali, compresi quelli raccolti diret- tamente da habitat naturali, sono stati colti- vati, tenuti e curati per almeno due anni con- secutivi prima della spedizione in vivai registrati e soggetti a controlli ufficiali, b) che i vegetali dei vivai di cui alla lettera a): aa) almeno durante il periodo menzionato alla lettera a): – sono stati posti in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da terra, – sono stati sottoposti ad idonei tratta- menti atti a garantire l’assenza di rug- gini non europee; la sostanza attiva, la concentrazione e la data di applicazio- ne di tali trattamenti vanno indicati sul certificato fitosanitario di cui all’arti- colo 8 della presente ordinanza alla vo- ce «disinfestazione e/o trattamento di disinfezione», – sono stati sottoposti ad ispezione uffi- ciale almeno sei volte all’anno, ad in-

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Merci Esigenze particolari

tervalli opportuni, per l’accertamento della presenza degli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questio- ne, vale a dire quelli elencati negli al- legati 1 e 2 della presente ordinanza. Tali ispezioni, che devono essere ef- fettuate anche sulle piante nelle imme- diate vicinanze dei vivai di cui alla lettera a), devono essere eseguite alme- no mediante esame oculare di ciascun filare del campo o del vivaio o me- diante esame oculare di tutte le parti che fuoriescono dal substrato di coltura reperendo, con scelta casuale, un cam- pione di almeno 300 vegetali di un ge- nere, se quest’ultimo non comprende più di 3000 vegetali, oppure del 10% dei vegetali di un genere, se quest’ultimo comprende più di 3000 vegetali, – sono risultati esenti, all’atto delle ispe- zioni, dagli organismi nocivi partico- larmente pericolosi in questione men- zionati nel precedente trattino, i vegetali infestati devono essere elimi- nati, i rimanenti devono essere sotto- posti, se del caso, ad un trattamento adeguato, ed inoltre trattenuti per un periodo che consenta di accertare l’assenza degli organismi nocivi citati, – sono stati piantati in un substrato di coltura artificiale che non sia stato uti- lizzato in precedenza o in un substrato di coltura naturale trattato, mediante fumigazione o altro idoneo trattamento tecnico, dopo di che sono stati esami- nati e risultati esenti da organismi no- civi particolarmente pericolosi, – sono stati tenuti in condizioni atte a garantire che il substrato di coltura rimanesse esente da organismi nocivi particolarmente pericolosi e nelle due settimane precedenti la spedizione so- no stati: – scossi e sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di coltura originario e conservati a radice nu- da, oppure – scossi e sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di coltura originario e ripiantati in un sub- strato di coltura rispondente ai re- quisiti fissati al punto aa) quinto trattino, oppure – sottoposti ad idonei trattamenti atti a garantire che il substrato di coltu- ra è esente da organismi nocivi par- ticolarmente pericolosi;

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Merci Esigenze particolari

la sostanza attiva, la concentrazione e la data di applicazione di tali trat- tamenti vanno indicati sul certifi- cato fitosanitario di cui all’articolo

8 della presente ordinanza alla voce

«disinfestazione e/o trattamento di disinfezione», bb) sono imballati in contenitori chiusi, uffi- cialmente sigillati, sui quali deve essere apposto il numero di registrazione del vi- vaio, che dev’essere riprodotto sul certifi- cato fitosanitario di cui all’articolo 8 della presente ordinanza alla voce «dichiara- zione supplementare», per consentire l’identificazione della partita. 44. Vegetali di erbacee perenni desti- Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda nati alla piantagione, ad eccezio- dei casi, ai vegetali di cui ai punti 32.1, 32.2, ne delle sementi, delle famiglie 32.3, 33 e 34 parte A sezione I allegato 4, con- Caryophyllaceae (tranne statazione ufficiale che i vegetali: Dianthus L.), Compositae (tranne – sono stati coltivati in vivaio, Dendranthema [DC.] Des – sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e Moul.), Cruciferae, Leguminosae di frutti, und Rosaceae (tranne Fragaria – sono stati ispezionati in tempi opportuni L.), originari di Paesi diversi dai prima dell’esportazione e Paesi europei e mediterranei – trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi particolarmente pericolosi virus simili, – trovati esenti da indizi o sintomi di ne- matodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo tratta- mento, atto ad eliminare tali organismi.

45. Vegetali di Euphorbia pulcher- Constatazione ufficiale:

rima Willd. destinati alla pianta- – che i vegetali sono originari di zone noto- gione, ad eccezione delle sementi riamente indenni da Bemisia tabaci Genn., originari di Paesi nei quali Bemi- oppure sia tabaci Genn. (popolazioni – che nessun indizio di Bemisia tabaci Genn., non europee) è notoriamente pre- è stato osservato su vegetali nel luogo di sente produzione all’atto di ispezioni ufficiali ef- fettuate almeno mensilmente nel corso dei tre mesi precedenti l’esportazione. 45.1 Vegetali di Lycopersicon lyco- Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda persicum (L.) Karsten ex Farw. dei casi, ai vegetali di cui al punto 13 parte A destinati alla piantagione, ad ec- allegato 3 e ai punti 25.5, 25.6 e 25.7 parte A cezione delle sementi, originari di sezione I allegato 4: Paesi nei quali siano note manife- stazioni di Tomato Yellow Leaf Curl Virus: a) dove non è nota la presenza di constatazione ufficiale che nessun sintomo di Bemisia tabaci Genn Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sui vegetali b) dove è nota la presenza constatazione ufficiale: di Bemisa tabaci Genn. a) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sui vegetali e:

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Merci Esigenze particolari

aa) che i vegetali sono originari di zone no- toriamente indenni da Bemisia tabaci Genn, oppure bb) che il luogo di produzione è risultato in- denne da Bemisia tabaci Genn all’atto di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l’esportazione, oppure b) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sul luogo di pro- duzione e che quest’ultimo è stato sottoposto ad idoneo trattamento e ad un regime di controllo per accertare l’assenza di Bemisia tabaci Genn. 46. Vegetali destinati alla piantagio- Ferme restando le disposizioni applicabili, a ne, ad eccezione delle sementi, seconda dei casi, ai vegetali di cui al punto 13 dei bulbi, dei tuberi, dei cormi e parte A allegato 3 e ai punti 25.5, 25.6, 32.1, dei rizomi, originari di Paesi nei 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 44, 45 e 45.1 parte A quali sono notoriamente presenti sezione I allegato 4: determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi. Gli organismi nocivi particolar- mente pericolosi di cui sopra so- no i seguenti: – Bean golden mosaic virus – Cowpea mild mottle virus – Lettuce infectious yellows virus – Pepper mild tigré virus – Squash leaf curl virus – altri virus trasmessi da Bemisia tabaci Genn. a) Dove non è nota la presenza di constatazione ufficiale che nessun sintomo de- Bemisia tabaci Genn. (popola- gli organismi nocivi particolarmente pericolosi zioni non europee) o di altri di cui trattasi è stato osservato sui vegetali du- vettori degli organismi nocivi rante il completo ciclo vegetativo, particolarmente pericolosi di cui trattasi b) Dove è nota la presenza di Be- constatazione ufficiale che nessun sintomo de- misia tabaci Genn. (popolazioni gli organismi nocivi particolarmente pericolosi non europee) o di altri vettori di cui trattasi è stato osservato sui vegetali du- degli organismi nocivi partico- rante un adeguato periodo e larmente pericolosi di cui trat- a) che i vegetali sono originari di zone noto- tasi riamente indenni da Bemisia tabaci Genn. e da altri vettori degli organismi nocivi parti- colarmente pericolosi di cui trattasi, oppure b) che il luogo di produzione è risultato inden- ne da Bemisia tabaci Genn. e da altri vettori degli organismi nocivi particolarmente peri- colosi di cui trattasi all’atto di ispezioni uffi- ciali effettuate in tempi opportuni, oppure c) che i vegetali sono sottoposti ad idoneo trat- tamento atto ad eradicare Bemisia tabaci Genn.

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Merci Esigenze particolari

47. Sementi di Helianthus annuus L. Constatazione ufficiale:

a) che le sementi sono originarie di zone noto- riamente indenni da Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni, oppure b) che le sementi, ad eccezione di quelle pro- dotte da varietà resistenti a tutte le razze di Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni presenti nella zona di produzione, sono state sottoposte ad idoneo trattamento contro Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni.

48. Sementi di Lycopersicon lyco- Constatazione ufficiale che le sementi sono

persicum (L.) Karsten ex Farw. state ottenute con un metodo adeguato di estra- zione acida o con un metodo equivalente ap- provato dall’Ufficio federale dell’agricoltura e a) che le sementi sono originarie di zone nelle quali Clavibacter michiganensis ssp. michi- ganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye e Potato spindle tuber viroid non sono noto- riamente presenti, oppure b) che nessun sintomo di malattie causate dai summenzionati organismi nocivi è stato os- servato sui vegetali nel luogo di produzione durante il loro ciclo vegetativo completo, oppure c) che le sementi sono state sottoposte ad una prova ufficiale riguardante almeno gli orga- nismi nocivi in parola, effettuata su un cam- pione rappresentativo ed in base a metodi idonei, e all’atto di tale prova sono risultate esenti dai citati organismi nocivi.

49.1 Sementi di Medicago sativa L. Constatazione ufficiale:

a) che nessun sintomo di Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev è stato osservato nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo ve- getativo completo e che prove di laboratorio eseguite su un campione rappresentativo non hanno evidenziato la presenza di Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, oppure b) che prima dell’esportazione è stata effettuata una fumigazione. 49.2 Sementi di Medicago sativa L., Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali originarie di Paesi nei quali siano di cui al punto 49.1 parte A sezione I allegato 4, note manifestazioni di Clavi- constatazione ufficiale: bacter michiganensis ssp. insi- a) che durante gli ultimi dieci anni non sono diosus Davis et al. state osservate manifestazioni di Clavi- bacter michiganensis ssp. insidiosus Da- vis et al., né nell’azienda, né nelle imme- diate vicinanze, b) – che la coltura appartiene ad una varietà riconosciuta, molto resistente a Clavi- bacter michiganensis ssp. insidiosus Da- vis et al., oppure

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Merci Esigenze particolari

– che al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora iniziato il quarto ciclo vegetativo completo dalla semina e vi era stato un solo raccolto di sementi precedente, oppure – che il contenuto di materie inerti non su- pera, in peso lo 0,1%, c) che nessun sintomo di Clavibacter michiga- nensis ssp. insidiosus Davis et al. è stato os- servato nel luogo di produzione o in colture adiacenti di Medicago sativa L. durante l’ultimo o, se del caso, durante i due ultimi cicli vegetativi completi, d) che la coltura è avvenuta su un campo non utilizzato per la produzione di Medicago sa- tiva L. durante i tre anni precedenti la semi- na.

51. Sementi di Phaseolus L. Constatazione ufficiale:

a) che le sementi sono originarie di zone noto- riamente indenni da Xanthomonas campe- stris pv. phaseoli (Smith) Dye, oppure b) che un campione rappresentativo delle se- menti è stato esaminato e, all’atto di tali esami, è risultato esente da Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.

52. Sementi di Zea mays L. Constatazione ufficiale:

a) che le sementi sono originarie di zone noto- riamente indenni da Erwinia stewartii (Smith) Dye, oppure b) che un campione rappresentativo delle se- menti è stato esaminato e, all’atto di tale esame, è risultato esente da Erwinia stewar- tii (Smith) Dye.

53. Sementi dei generi Triticum, Se- Constatazione ufficiale che le sementi sono

cale e X Triticosecale originarie originarie di una zona notoriamente indenne da dell’Afghanistan, dell’India, Tilletia indica Mitra. dell’Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan e degli USA, dove è nota la presenza di Tilletia indica Mitra.

54. Semi dei generi Triticum, Secale Constatazione ufficiale:

e X Triticosecale originari a) che i semi sono originari di una zona noto- dell’Afghanistan, dell’India, riamente indenne da Tilletia indica Mitra dell’Iraq, del Messico, del Nepal, oppure del Pakistan e degli USA, dove è b) che nessun sintomo di Tilletia indica Mitra è nota la presenza di Tilletia indica stato osservato sui vegetali nel luogo di pro- Mitra. duzione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo e che campioni rappresentativi dei semi sono stati prelevati al momento della raccolta e prima della spedizione e trovati esenti da Tilletia indica Mitra all’atto di tali prove.

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Sezione II Merci di origine svizzera

Merci Esigenze particolari

2. Legname di Platanus L., compre- a) Constatazione ufficiale che il legname è ori- so il legname che non ha conser- ginario di zone notoriamente indenni da Ce- vato la superficie rotonda natu- ratocystis fimbriata f.sp. platani Walter, op- rale pure b) constatazione comprovata dal marchio «Klindried», «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l’opera- zione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura. 4. Vegetali di Pinus L., destinati alla Constatazione ufficiale che nessun sintomo di piantagione, ad eccezione delle Scirrhia pini Funk & Parker è stato osservato sementi nel luogo di produzione o nelle immediate vici- nanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo.

7. Vegetali di Castanea Mill. E Constatazione ufficiale:

Quercus L., destinati alla pianta- a) che i vegetali sono originari di zone noto- gione, ad eccezione delle sementi riamente indenni da Cryphonectria parasiti- ca (Murrill) Barr, oppure b) che nessun sintomo di Cryphonectria para- sitica (Murrill) Barr è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vici- nanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo.

8. Vegetali di Platanus L., destinati Constatazione ufficiale:

alla piantagione, ad eccezione a) che i vegetali sono originari di una zona no- delle sementi toriamente indenne da Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter, oppure b) che nessun sintomo di Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter è stato osservato nel luo- go di produzione o nelle immediate vicinan- ze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo.

9. Vegetali di Chaenomeles Lindl., Constatazione ufficiale:

Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., a) che i vegetali sono originari di zone ricono- Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., sciute indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Malus Mill., Mespilus L., Pyra- Winsl. et al. conformemente alle disposizio- cantha Roem., Pyrus L., Sorbus ni di cui al punto 21 parte B allegato 4 oppu- L. escluso Sorbus intermedia re (Ehrh.) Pers., Stranvaesia Lindl., destinati alla piantagione, ad ec- b) che sono stati estirpati i vegetali presenti sul cezione delle sementi campo di produzione e nelle immediate vici- nanze che presentavano sintomi di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al..

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Merci Esigenze particolari

12. Vegetali di Fragaria L., Prunus Constatazione ufficiale:

L. und Rubus L., destinati alla a) che i vegetali sono originari di zone noto- piantagione, ad eccezione delle riamente indenni da determinati organismi sementi nocivi particolarmente pericolosi, oppure Gli organismi nocivi particolar- b) che nessun sintomo di malattie provocate mente pericolosi determinati sono dagli organismi nocivi particolarmente peri- – per Fragaria L.: colosi in questione è stato osservato su ve- – Phytophthora fragariae Hic- getali sul luogo di produzione dall’inizio kman var. fragariae, dell’ultimo ciclo vegetativo completo. – Arabis mosaic virus, – Raspberry ringspot virus, – Strawberry crinkle virus, – Strawberry latent ringspot vi- rus, – Strawberry mild yellow edge virus, – Tomato black ring virus, – Xanthomonas fragariae Ken- nedy & King; – per Prunus L.: – Apricot chlorotic leafroll my- coplasm, – Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye; – per Prunus persica (L.) Batsch: – Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.; – per Rubus L.: – Arabis mosaic virus, – Raspberry ring spot virus, – Strawberry latent ringspot vi- rus, – Tomato black ring virus 13. Vegetali di Cydonia Mill. e Pyrus Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali L., destinati alla piantagione, ad di cui al punto 9 parte A sezione II allegato 4, eccezione delle sementi constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone noto- riamente indenni da Pear decline myco- plasm, oppure b) che negli ultimi tre cicli vegetativi completi si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione e delle immediate vici- nanze che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un’infezione da Pear decline my- coplasm. 14. Vegetali di Fragaria L., destinati Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali alla piantagione, ad eccezione di cui al punto 12 parte A sezione II allegato 4, delle sementi constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone noto- riamente indenni da Aphelenchoides besseyi Christie, oppure

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Merci Esigenze particolari

b) che nessun sintomo di Aphelenchoides bes- seyi Christie è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, oppure c) che, in caso di coltura tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla lettera b) del pre- sente punto o sono sottoposti a prove uffi- ciali con metodi nematologici adeguati e so- no risultati indenni da Aphelenchoides besseyi Christie. 15. Vegetali di Malus Mill., destinati Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali alla piantagione, ad eccezione di cui al punto 9 parte A sezione II allegato 4, delle sementi constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone noto- riamente indenni da Apple proliferation my- coplasm, oppure: b) aa) che i vegetali, escluse le piantine gene- rate da semi: – hanno ottenuto certificati ufficiali nell’ambito di un sistema di certifica- zione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno l’Apple proliferation mycoplasm me- diante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal sud- detto organismo nocivo all’atto di dette prove, oppure – provengono in linea diretta da mate- riali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei cicli vegeta- tivi completi ad almeno una prova uf- ficiale riguardante almeno l’Apple proliferation mycoplasm mediante in- dicatori appropriati o metodi equiva- lenti e rivelatisi esenti dal suddetto or- ganismo nocivo all’atto di tali prove, bb) che dall’inizio degli ultimi tre cicli ve- getativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dall’Apple proliferation mycoplasm, né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.

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Merci Esigenze particolari

16. Vegetali delle seguenti specie di Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali Prunus destinati alla piantagione, di cui al punto 12 parte A sezione II allegato 4, ad eccezione delle sementi: constatazione ufficiale: – Prunus amygdalus Batsch a) che i vegetali sono originari di zone noto- – Prunus armeniaca L. riamente indenni da Plum pox virus, oppure – Prunus blireiana André – Prunus brigantina Vill. b) aa) che i vegetali, escluse le piantine gene- – Prunus cerasifera Ehrh. rate da semi: – Prunus cistena Hansen – hanno ottenuto certificati ufficiali – Prunus curdica Fenzl. nell’ambito di un sistema di certifica- Et Fritsch. zione che richieda che essi provengano – Prunus domestica ssp. in linea diretta da materiali conservati domestica L. in condizioni adeguate, sottoposti a – Prunus domestica ssp. insititia prove ufficiali riguardanti almento il (L.) C.K. Schneid Plum pox virus mediante indicatori – Prunus domestica ssp. italica appropriati o metodi equivalenti e ri- (Borkh.) Hegi. velatisi esenti dal suddetto organismo – Prunus glandulosa Thunb. nocivo all’atto di dette prove, oppure – Prunus holoserica Batal. – provengono in linea diretta da mate- – Prunus hortulana Bailey riali conservati in condizioni adeguate, – Prunus japonica Thunb. sottoposti negli ultimi tre cicli vegeta- – Prunus mandshurica (Maxim.) tivi completi ad almeno una prova uf- Koehne ficiale riguardante almeno il Plum pox – Prunus maritima Marsh. virus mediante indicatori appropriati o – Prunus mume Sieb. et Zucc. metodi equivalenti e rivelatisi esenti – Prunus nigra Ait. dal suddetto organismo nocivo all’atto – Prunus persica (L.) Batsch di tali prove, – Prunus salicina L. bb) che dall’inizio degli ultimi tre cicli ve- – Prunus sibirica L. getativi completi non sono stati osservati – Prunus simonii Carr. sintomi di malattie provocate dal Plum – Prunus spinosa L. pox virus, né sui vegetali del luogo di – Prunus tomentosa Thunb. produzione, né sui vegetali sensibili delle – Prunus triloba Lindl. immediate vicinanze, – altre specie di Prunus L. cc) che si è provveduto ad estirpare i vegetali sensibili al Plum pox virus del luogo di produzione che abbiano mo- strato sintomi di malattie dovute ad altri virus od agenti patogeni virus-simili. 17. Vegetali di Vitis L., ad eccezione Constatazione ufficiale che nessun sintomo di dei frutti e delle sementi Flavescence dorée è stato osservato sulle piante madri nel luogo di produzione dall’inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi.

18.1 Tuberi di Solanum tuberosum L., Constatazione ufficiale:

destinati alla piantagione a) che sono state osservate le disposizioni dell’Ufficio federale dell’agricoltura per la lotta contro Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, b) che i tuberi sono originari di un campo noto- riamente indenne da Globodera rostochien- sis (Wollenweber) Behrens e Globodera pallida (Stone) Behrens.

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Merci Esigenze particolari

18.2 Tuberi di Solanum tuberosum L., Fermi restando i requisiti particolari applicabili destinati alla piantagione, ad ec- ai tuberi di cui al punto 18.1 parte A sezione II cezione di quelli delle varietà uf- allegato 4, constatazione ufficiale che i tuberi: ficialmente ammesse – appartengono a selezioni avanzate (tale con- statazione deve opportunamente figurare nel documento che scorta i tuberi di cui trattasi) – sono stati prodotti in Svizzera, e – provengono in linea diretta da materiali che, conservati in condizioni adeguate e sottopo- sti a controlli ufficiali di quarantena secondo metodi appropriati e sono risultati esenti, all’atto di tali controlli, da organismi nocivi particolarmente pericolosi. 18.3 Vegetali di specie stolonifere o a) I vegetali devono essere stati tenuti in condi- tuberifere di Solanum L. o relativi zioni di quarantena ed essere risultati esenti, ibridi, destinati alla piantagione, all’atto dei controlli di quarantena, da orga- ad eccezione dei tuberi di Sola- nismi nocivi particolarmente pericolosi. num tuberosum L. di cui al punto b) I controlli di quarantena di cui alla lettera a):

18.1 o 18.2, parte A sezione II

allegato 4 nonché del materiale aa) sono sorvegliati dall’Ufficio federale per la salvaguardia delle varietà dell’agricoltura e vengono effettuati da colturali conservato in banche di personale con formazione scientifica di geni o in collezioni di materiali tale Ufficio o di un altro ente ufficial- genetici mente riconosciuto; bb) vengono effettuati in un luogo munito di installazioni adeguate, sufficienti per con- servare gli organismi nocivi particolar- mente pericolosi e per mantenere il mate- riale, ivi compresi i vegetali-indicatori, in modo da eliminare qualsiasi rischio di propagazione di tali organismi nocivi; cc) vengono effettuati su ogni unità del ma- teriale, – mediante esame visivo per la ricerca di sintomi causati da organismi nocivi particolarmente pericolosi, condotto ad intervalli regolari per tutta la durata di almeno un ciclo vegetativo, tenendo conto del tipo di materiale e dello sta- dio di sviluppo da esso raggiunto du- rante il programma di controllo, – mediante esame condotto secondo metodi adeguati; – nel caso di tutto il materiale di patate, almeno a: – Andean potato latent virus – Arracacha virus B (oca strain) – Potato black ringspot virus – Potato spindle tuber viroid – Potato virus T – Andean potato mottle virus – virus della patata A, M, S, V, X und Y (compresi Yo, Yn e Yc) e Potato leaf roll virus

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Merci Esigenze particolari

– Clavibacter michiganensis ssp. se- pedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., – Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith – nel caso di veri tuberi seme di patata, almeno ai virus e viroidi; di cui alle lettere aa) - cc); dd) mediante esame appropriato relativo a qualsiasi altro sintomo osservato all’atto dell’esame visivo, al fine di identificare gli organismi nocivi particolarmente peri- colosi che hanno causato tali sintomi. c) Qualsiasi materiale non trovato esente, all’atto dei controlli definiti alla lettera b), da organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui alla lettera b), è immediatamente di- strutto o sottoposto a procedimenti atti ad eliminare gli organismi nocivi. d) Ogni ente od organismo di ricerca che detie- ne il materiale di cui trattasi ne informa l’Ufficio federale dell’agricoltura. 18.4 Vegetali di specie stolonifere o Ogni ente od organismo di ricerca che detiene il tuberifere di Solanum L. o relativi materiale di cui trattasi ne informa l’Ufficio ibridi, destinati alla piantagione, federale dell’agricoltura. conservati in banche di geni o in collezioni di materiali genetici

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Parte B Esigenze particolari per l’introduzione e la commercializzazione di merci in alcune zone protette

Merce Esigenze particolari Zona(e) protetta(e)

21. Vegetali e polline Cantoni di GE,

vivo per l’impolli- VD, VS, FR, NE, nazione di: Chae- JU, BE, TI e GR nomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyra- cantha Roem., Py- rus L., Sorbus L. tranne Sorbus in- termedia (Ehrh.) Pers. e Stranvaesia Lindl., ad eccezio- ne dei frutti e delle sementi a) di origine svizzera Fermi restando i divieti applicabili, a se- conda dei casi, ai vegetali di cui al punto 1 parte B allegato 3, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di una zona protetta oppure b) che i vegetali sono stati ottenuti, o sono stati conservati per almeno un anno, nel caso siano stati introdotti in una «zona tampone», in un campo: aa) situato in una «zona tampone» deli- mitata ufficialmente e con un esten- sione di almeno 50 km2 , ossia in una zona dove le piante ospiti sono sotto- poste ad un regime di lotta ufficial- mente approvato e controllato, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi colti- vati, bb) ufficialmente approvato, prima dell’inizio dell’ultimo ciclo vegetati- vo completo, per la coltura di vegetali alle condizioni indicate nel presente punto, cc) che, come le altre parti della «zona tampone», dall’inizio dell’ultimo ci- clo vegetativo completo è risultato esente da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. all’atto di: – ispezioni ufficiali eseguite almeno due volte (una volta in luglio/ago- sto e una volta in settembre/otto-

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Merce Esigenze particolari Zona(e) protetta(e)

bre) nel campo e nella zona circo- stante avente un raggio di almeno

250 m e

– sopralluoghi ufficiali effettuati al- meno una volta nel periodo da lu- glio ad ottobre nella zona circo- stante avente un raggio di almeno

1 km, in luoghi adeguati e in par-

ticolare dove sono presenti vege- tali che possono fungere da indi- catori, e – prove ufficiali eseguite secondo metodi di laboratorio su campioni ufficialmente prelevati, dopo l’inizio dell’ultimo ciclo vegetati- vo completo, da vegetali che han- no presentato sintomi di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. nel campo o in altre parti della «zona tampone» e dd) dal quale, come dalle altri parti della «zona tampone», non sono state ri- mosse, senza preventiva indagine o approvazione ufficiale, piante ospiti con sintomi di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al b) di origine estera Fermi restando i divieti applicabili, a se- conda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 9 e 18 parte A allegato 3 e al punto 1 parte B allegato 3. – Stati membri Constatazione ufficiale: dell’Unione – che i vegetali sono originari di una zona europea protetta per quanto concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. oppure – che i vegetali sono stati ottenuti, o sono stati conservati per almeno un anno, in caso di trasferimento, in un campo si- tuato in una zona sottoposta a un regime di lotta ufficialmente approvato e con- trollato, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., a partire dalla quale tali vegetali possono essere introdotti nelle zone protette degli Stati membri; – altri Paesi Paesi ufficialmente riconoscuti esenti da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

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Allegato 5 (art. 5, 9, 17, 23, 24 e 40)

Parte A Merci originarie della Svizzera che devono essere sottoposte a ispezione fitosanitaria nel luogo di produzione

Sezione I Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per tutta la Svizzera e che devono essere accompagnate da un passaporto delle piante

1. Vegetali e prodotti vegetali

1.1 Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei generi

Chaenomeles Lindl.,Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Erio- botrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., ad eccezione di Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. ad eccezione di Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. e Stranvaesia Lindl. 1.3 Vegetali delle specie a tuberi o stoloni di Solanum L. o relativi ibridi, desti- nati alla piantagione.

1.4 Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.

2. Vegetali prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei

confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, preparati e pronti per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito, che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti.

2.1 Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Abies

Mill., Castanea Mill,. Fragaria L., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L e Tsuga Carr.

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Sezione II Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per talune zone protette e che devono essere accompagnate da un passaporto delle piante valido per la zona interessata all’atto dell’introduzione o della commercializzazione in tale zona

Fatte salve la merce di cui alla sezione I della presente parte e dell’allegato 3 parti A eB

1. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci

1.3 Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di Chaenomeles Lindl.,

Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. esclusa la specie Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. e Stranvaesia Lindl.

1.4 Polline vivo per l’impollinazione di Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh.,

Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. esclusa la specie Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. e Stranvaesia Lindl.

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Parte B Merci di origine estera che devono essere sottoposte a ispezione fitosanitaria nel Paese d’origine o nel Paese di spedizione

Sezione I Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per tutta la Svizzera

1. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, ma comprese

le sementi di crucifere, graminacee, Trifolium spp., originarie dell’Argen- tina, dell’Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell’Uru- guay, i generi Triticum, Secale e X Triticosecale originari dell’Afghanistan, dell’India, dell’Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan e degli USA, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Kar- sten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Zea mays L., Al- lium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenopra- sum L. e Phaseolus L.

2. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi di:

– Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Pelar- gonium L’Hérit ex Ait, Populus L., Quercus L., – conifere (Coniferales), – Acer saccharum Marsh., originarie dell’America settentrionale, – Prunus L. originaro di Paesi extraeuropei.

3. Frutti di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L. e Vacci-

nium L., originari di Paesi extraeuropei.

4. Tuberi di Solanum tuberosum L.

5. Corteccia, separata dal tronco, di:

– conifere (Coniferales), – Acer saccharum Marsh., Populus L. e Quercus L., esclusa la specie Quercus suber L., – Castanea Mill.

6. Legname che:

a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie: – Castanea Mill., – Castanea Mill., Quercus L., compreso il legname che non ha con- servato la superficie rotonda naturale, originario dell’America set- tentrionale, – Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la super- fice rotonda naturale,

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– Conifere (Coniferales), escluso il genere Pinus L., originarie di Paesi extraeuropei, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, – Pinus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, – Populus L., originario del continente americano, – Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conser- vato la superficie rotonda naturale, originario dell’America setten- trionale; e che b) corrisponde a una delle seguenti designazioni:

Codice NC Designazione delle merci

4401.10 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o

in forme simili

4401.21 Legno in piccole placche o in particelle:

– di conifere

4401.22 Legno in piccole placche o in particelle:

– non di conifere ex 4401.30 Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili ex 4403.20 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato: – non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, di conifere

4403.91 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno

o squadrato: – non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – di quercia (Quercus spp.)

4403.99 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno

o squadrato: – non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – non di conifere, di legni tropicali, di quercia (Quercus spp.) o di faggio (Fagus spp.) ex 4404.10 Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – di conifere ex 4404.20 Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – non di conifere

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2001

Codice NC Designazione delle merci

4406.10 Traversine di legno per strade ferrate o simili:

– non impregnate ex 4407.10 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfo- gliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle: – di conifere ex 4407.91 Legnato segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfo- gliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle: – di quercia (Quercus spp.)

4407.99 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfo-

gliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle: – non di conifere, di legni tropicali, di quercia (Quer- cus spp.) o di faggio (Fagus spp.) ex 4415.10 Casse, gabbie e cilindri di legno ex 4415.20 Palette di carico semplici, palette-casse ed altre piatta- forme di carico di legno ex 4416.00 Botti di legno, compreso il legname da bottaio, di quercia (Quercus spp.)

Le palette di carico semplici e le palette-casse (codice NC ex 4415.20) formano pure oggetto di deroga ove siano conformi alle norme stabilite per le «palette di carico-UIC» e portino il relativo marchio.

7. a) Terra e terreno di coltura costituito interamente o in parte di terra o di

sostanze organiche solide, quali frammenti di piante, humus, eventual- mente contenente torba o corteccia, ma non composto interamente di torba. b) Terra e terreno di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente dei materiali indicati alla lettera a), oppure costituito interamente o parzialmente di torba o di sostanze solide inor- ganiche destinate a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari della Turchia, della Bielorussia, dell’Estonia, della Lettonia, della Lituania, della Moldovia, della Russia, dell’Ucraina e di Paesi extraeuropei ad eccezione di Cipro, Egitto, Israele, Libia, Malta, Marocco e Tunisia.

8. Semi dei generi Triticum, Secale e X Triticosecale originari dell’Afghani-

stan, dell’India, dell’Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan e degli USA.

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2001

Sezione II Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per talune zone protette

Fatte salve le disposizioni applicabili alle merci di cui alla sezione I.

3. Polline vivo per l’impollinazione di Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh.,

Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. escluse le specie Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. e Stranvaesia Lindl.

4. Parti di vegetali, esclusi i frutti e le sementi di Chaenomeles Lindl., Coto-

neaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. esclusa la specie Sor- bus intermedia (Ehrh.) Pers. e Stranvaesia Lindl.

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2001

Allegato 6 (art. 8)

Certificato fitosanitario (modello) (conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, FAO, 951)

1 Nome e indirizzo dell’esportatore 2

Certificato fitosanitario N. 3 Nome e indirizzo dichiarati del destinatario 4 Servizio per la protezione dei vegetali di alla(e) Organizzazione(i) della protezione dei vegetali di

5 Luogo d’origine

6 Mezzo di trasporto dichiarato

7 Punto d’entrata dichiarato

8 Marchi di riconoscimento; numero e natura dei colli; denominazione 9 Quantità dichiarata del prodotto; designazione botanica dei vegetali

10 Si certifica che i vegetali o prodotti vegetali sopra descritti:

– sono stati ispezionati secondo procedure appropriate, e – sono considerati esenti da organismi nocivi contemplati dalla regolamentazione fitosanitaria e praticamente indenni da altri organismi nocivi pericolosi, e – sono giudicati conformi alla regolamentazione fitosanitaria vigente nel Paese importatore.

11 Dichiarazione supplementare

TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E/O 18 Luogo del rilascio DISINFEZIONE

12 Trattamento

13 Prodotto chimico 14 Durata e temperatura Data

(sostanza attiva) Nome e firma Timbro del- dell’agente autorizzato l’Organizzazione

15 Concentrazione 16 Data

17 Informazioni supplementari

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2001

Allegato 7 (art. 8)

Certificato fitosanitario di riesportazione (modello) (conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, FAO, 1951)

1 Nome e indirizzo dell’esportatore 2

Certificato fitosanitario di riesportazione N. 3 Nome e indirizzo dichiarati del destinatario 4 Servizio per la protezione dei vegetali di alla(e) Organizzazione(i) della protezione dei vegetali di

5 Luogo d’origine

6 Mezzo di trasporto dichiarato

7 Punto d’entrata dichiarato

8 Marchi di riconoscimento; numero e natura dei colli; 9 Quantità dichiarata

denominazione del prodotto; designazione botanica dei vegetali

10 Si certifica

– che i vegetali o prodotti vegetali sopra descritti sono stati importati in ........ (Paese di riesportazione) in prove- o o nienza da ............ (Paese d’origine) e hanno formato oggetto del certificato fitosanitario n. .... (*)di cui si allega l’originale la copia certificata conforme

o o o o – che sono (*) imballati reimballati nell’imballaggio d’origine in nuovi imballaggi,

o – che, in base o (*) al certificato fitosanitario originale e a un’ispezione supplementare la partita è giudicata conforme alla regolamentazione fitosanitaria vigente nel Paese importatore, e – che durante il deposito in ...............(Paese di riesportazione) essa non è stata esposta a rischi di contaminazione o d’infezione. (*)Segnare ciò che fa al caso

11 Dichiarazione supplementare

TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E/O DI DISINFEZIONE 18 Luogo del rilascio

12 Trattamento

13 Prodotto chimico (sostanza attiva) 14 Durata e temperatura Data

Nome e firma Timbro dell’agente dell’Organizza- autorizzato zione

15 Concentrazione 16 Data

17 Informazioni supplementari

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2001

Allegato 8 (art. 17, 21 e 22)

Passaporto delle piante

Informazioni richieste:

1. «Passaporto delle piante svizzero»

2. «CH»

3. Indicazione dell’organismo ufficiale responsabile o del suo codice

4. Numero di registrazione della ditta

5. Numero del passaporto delle piante

6. Designazione botanica

7. Quantità

8. La dicitura specifica «ZP» per la validità territoriale del passaporto e, se del caso, il nome della(e) zona(e) protetta(e) dove la merce può essere commer- cializzata

9. La dicitura specifica «RP» in caso di sostituzione di un passaporto e, se del

caso, il numero della ditta originariamente registrata

10. Il nome del Paese d’origine per le merci estere

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2001

Allegato 9 (art. 3)

Alberi e arbusti forestali

Degli alberi forestali fanno parte i generi seguenti:

Designazione botanica Designazione italiana

Conifere Abies abete Larix larice Picea abete rosso, peccia Pinus pino Pseudotsuga abete di Douglas Taxus tasso Latifoglie Acer acero Alnus alno, ontano Betula betulla Carpinus carpino Castanea castagno Fagus faggio Fraxinus frassino Ostrya carpino nero Populus pioppo Quercus quercia Robinia robinia Salix salice Sorbus sorbo Tilia tiglio Ulmus olmo

I generi e le specie seguenti fanno parte degli alberi e degli arbusti forestali, sempre- ché siano piantati nella foresta:

Designazione botanica Designazione italiana

Juglans regia noce reale Juglans nigra noce nero Prunus ciliegio

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2001

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.

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