AS 2001 124
Ordinanza sul servizio informazioni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Ordinanza sul servizio informazioni, OSINF)
Ordinanza sul servizio informazioni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Ordinanza sul servizio informazioni, OSINF)
del 4 dicembre 2000
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 99 capoverso 3 della legge militare del 3 febbraio 1995 1, ordina:
Art. 1 Definizione del servizio informazioni Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) comprende: a. il Servizio informazioni strategico (SIS); b. il Servizio informazioni militare (SIM); c. il Servizio informazioni delle Forze aeree (SIFA).
Art. 2 Servizio informazioni strategico Il SIS assicura in permanenza il servizio informazioni concernente l’estero. In stretta collaborazione con altri organi federali, raccoglie, per la direzione politica e mili- tare, le informazioni rilevanti per la sicurezza della Confederazione, le valuta e le diffonde.
Art. 3 Servizio informazioni militare
1 Il SIM assicura il servizio informazioni a livello operativo e tattico.
2 Le attività del SIM sono svolte in stretta collaborazione con il SIS e gli organi della Confederazione e dei Cantoni, all’attenzione del comando dell’esercito, della truppa e delle autorità responsabili. 3 In occasione di impieghi dell’esercito all’estero, il SIM assicura, d’intesa con il SIS, il servizio informazioni concernente il settore d’impiego.
Art. 4 Servizio informazioni delle Forze aeree Il SIFA assicura il servizio informazioni operativo-tattico e tecnico per l’impiego delle Forze aeree. Inoltre, raccoglie, nel settore di interesse per l’esercito, le infor- mazioni necessarie all’adempimento dei compiti dell’esercito, le valuta e le tras- mette al SIM.
RS 510.291 1 RS 510.10
124 2000-2119
Ordinanza sul servizio informazioni RU 2001
Art. 5 Collaborazione con organi civili in Svizzera Per gli impieghi dell’esercito, il capo dello Stato maggiore generale disciplina, caso per caso, le modalità della collaborazione tra gli organi del servizio informazioni dell’esercito e le autorità civili; egli stabilisce i limiti di tale collaborazione, segna- tamente per quanto concerne i dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, e i profili della personalità.
Art. 6 Collaborazione con i servizi esteri 1 L’avvio di contatti regolari con l’estero necessita del consenso del Consiglio fede- rale. 2 Il SIS assicura i collegamenti necessari con i servizi esteri. Esso può scambiare informazioni, sempreché ciò sia necessario nell’interesse della sicurezza della Con- federazione o sia imposto dalla legge o da un trattato internazionale.
3 I contatti del SIM con i servizi esteri avvengono per il tramite del SIS.
4 I contatti del SIFA con l’estero si limitano a discussioni tecniche con i servizi ana- loghi di medesimo livello.
Art. 7 Obbligo di informare 1 I servizi dell’amministrazione federale trasmettono al SIS le informazioni impor- tanti in materia di politica di sicurezza concernenti l’estero, nella misura in cui: a. le informazioni sono importanti per la sicurezza della Confederazione, per la situazione in materia di sicurezza nel contesto strategico o per gli interessi della Svizzera all’estero; b. la trasmissione è compatibile con la legge e i trattati internazionali; e c. le informazioni non provengono dalle attività di organi dell’ambito dell’aiu- to umanitario o dell’aiuto all’estero. 2 I servizi della Confederazione e dei Cantoni comunicano al SIM qualsiasi infor- mazione relativa alla minaccia e all’ambiente proveniente dal settore di interesse per l’esercito tale da poter condurre a un impiego dell’esercito o da poter influire su un simile impiego.
Art. 8 Trattamento dei dati personali 1 Il SIS può trattare i dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, e i profili della personalità: a. per proteggere i suoi collaboratori, impianti, oggetti o fonti da attività che minacciano la sicurezza o dalle attività dei servizi segreti; b. per verificare gli accessi alle informazioni necessari per lo svolgimento dei compiti;
Ordinanza sul servizio informazioni RU 2001
c. in occasione di avvenimenti all’estero: quando sono rilevanti per la Con- federazione dal punto di vista della politica di sicurezza. 2 Il SIM può trattare i dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, e i profili della personalità, necessari a un impiego dell’esercito: a. per proteggere i militari, i suoi collaboratori, impianti, oggetti o fonti da atti- vità che minacciano la sicurezza o dalle attività dei servizi segreti; b. per verificare gli accessi alle informazioni necessari per lo svolgimento dei compiti. 3 Le collezioni di dati tenute dai servizi informazioni non sono menzionate nel regi- stro delle collezioni di dati secondo l’articolo 11 della legge federale del 19 giugno 19922 sulla protezione dei dati, nella misura in cui la raccolta di informazioni ne risulterebbe compromessa. I servizi informazioni informano in generale su queste collezioni l’Incaricato federale della protezione dei dati.
Art. 9 Protezione e sicurezza Per assicurare la protezione di persone, d’informazioni e di opere nel loro ambito d’attività, i servizi informazioni possono prendere misure di protezione e di sicu- rezza particolari.
Art. 10 Informazione Il capo del DDPS informa regolarmente il Consiglio federale sulle attività dei servizi informazioni.
Art. 11 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 4 dicembre 1995 3 concernente il Servizio informazioni è abrogata.
Art. 12 Modifica del diritto vigente 1 L’ordinanza del 13 dicembre 19994 sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è modificata come se- gue:
Art. 5 cpv. 1 lett. e
1 Alla Segreteria generale sono subordinati con le funzioni seguenti:
e. la Direzione del Servizio informazioni strategico: assicura in permanenza il servizio informazioni concernente l’estero.
2 RS 235.1 3 RU 1995 5298 4 RS 172.214.1
Ordinanza sul servizio informazioni RU 2001
Art. 7 lett. b Allo Stato maggiore generale sono subordinati con le funzioni e competenze se- guenti: b. il Servizio informazioni militare: assicura il servizio informazioni a livello operativo e tattico.
Art. 11 lett. a Alle Forze aeree sono subordinati con le funzioni seguenti: a. il Gruppo operazioni delle Forze aeree: assicura la prontezza e l’impiego delle Forze aeree nonché il relativo servi- zio informazioni.
2 L’allegato all’ordinanza del 25 novembre 19985 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (elenco delle unità amministrative dell’Amministrazione fede- rale) è modificato secondo la versione qui annessa.
Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 o gennaio 2001.
4 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
5 RS 172.010.1
Ordinanza sul servizio informazioni RU 2001
Allegato (art. 6 cpv. 3)
Elenco delle unità amministrative dell’Amministrazione federale
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports Departament federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport
1. Unità dell’Amministrazione federale centrale:
Stato maggiore generale Generalstab Etat-major général Stab general sostituire: Gruppo servizio informazioni di Stato maggiore generale Untergruppe Nachrichtendienst des Generalstabes Groupe des renseignements de l’état-major général Gruppa d’infurmaziun dal stab general con: Servizio informazioni militare di Stato maggiore generale Militärischer Nachrichtendienst des Generalstabes Renseignement militaire de l’état-major général Servetsch d'infurmaziun militar dal stab general ...