AS 2001 1286
Ordinanza sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita
Ordinanza sull’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (Ordinanza sull’assicurazione contro i danni, OADa)
Modifica del 9 marzo 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza dell’8 settembre 19931 sull’assicurazione contro i danni è modificata come segue:
Art. 9 Mezzi propri computabili; disposizioni generali 1 I mezzi propri computabili a copertura del margine di solvibilità sono segnata- mente: a. il capitale versato; b. la metà della parte non versata del capitale, sempre che la quota versata co- stituisca almeno il 25 per cento del capitale sottoscritto; c. un eventuale capitale in buoni di partecipazione; d. le riserve legali, statutarie e libere; e. il fondo d’organizzazione; f. gli utili riportati; g. le riserve per impegni e perdite futuri, le quali non sono attribuite ad un caso specifico; h. per i titoli, l’importo corrispondente al valore di borsa, previa deduzione del valore di bilancio; la differenza dev’essere comprovata all’UFAP; i. per le società cooperative, la metà dei versamenti suppletivi a cui sono tenuti i soci nell’esercizio corrente, al massimo però il 50 per cento del margine di solvibilità; j. le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 9a capoversi 1 e 2; k. i titoli a durata indeterminata e altri strumenti, se sono soddisfatte le condi- zioni di cui all’articolo 9a capoverso 3.
1 RS 961.711
1286 2001-0192
Ordinanza sull’assicurazione contro i danni RU 2001
2 Trattandosi di mutue, il fondo iniziale effettivo versato, aumentato dei conti dei soci, può essere computato in vece del capitale versato di cui al capoverso 1 lettera a se lo statuto contiene disposizioni secondo cui: a. i pagamenti attraverso questi conti a favore dei soci possono essere effettuati unicamente se ciò non comporta la riduzione del margine di solvibilità al di sotto del livello richiesto o, dopo lo scioglimento dell’istituto, se tutti gli al- tri debiti contratti dall’istituto sono stati pagati; b. l’UFAP è informato con almeno un mese di anticipo di qualsiasi pagamento effettuato per ragioni diverse dal recesso individuale da parte dei soci ed en- tro tale termine può vietarlo; c. le disposizioni dello statuto di cui alle lettere a e b possono essere modifi- cate unicamente con l’approvazione dell’UFAP. 3 Su richiesta dell’istituto assicurativo, l’UFAP può computare anche le riserve na- scoste risultanti dalla sottovalutazione degli attivi, sempre che dette riserve non ab- biano carattere eccezionale e le autorità di controllo degli Stati membri della Comu- nità europea in cui l’istituto assicurativo esercita la sua attività siano d’accordo.
Art. 9a Mezzi propri computabili; disposizioni particolari 1 Le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati possono essere computati sino a concorrenza del 50 per cento del margine di solvibilità; il 25 per cento al massimo di tali azioni e prestiti comprende prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata. La condizione per tale compu- tazione è l’esistenza, in caso di fallimento o liquidazione dell’istituto assicurativo, di accordi vincolanti in base a cui i prestiti subordinati o le azioni preferenziali abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e siano rimborsati uni- camente previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere a quella data.
2 I prestiti subordinati soddisfano inoltre le condizioni seguenti:
a. sono computati unicamente i fondi effettivamente versati; b. la scadenza iniziale dei prestiti a scadenza fissa non è inferiore a cinque an- ni. Al più tardi un anno prima della scadenza, l’istituto assicurativo sottopo- ne all’UFAP, per approvazione, un piano che precisa le modalità per mante- nere o portare al livello voluto alla scadenza il margine di solvibilità, a meno che l’importo a concorrenza del quale il prestito può essere incluso nelle componenti del margine di solvibilità non sia stato gradualmente ridotto nel corso degli ultimi cinque anni almeno prima della scadenza. L’UFAP può autorizzare il rimborso anticipato di tali fondi a condizione che la richiesta sia stata fatta dall’istituto assicurativo emittente e che il margine di solvibi- lità dello stesso non scenda al di sotto del livello richiesto; c. i prestiti senza scadenza fissa sono rimborsabili unicamente mediante preav- viso di cinque anni, salvo che non siano più considerati come una compo- nente del margine di solvibilità o che l’accordo preventivo dell’UFAP sia formalmente richiesto per il rimborso anticipato. In tal caso, l’istituto assicu- rativo informa l’UFAP al più tardi sei mesi prima della data prevista per il rimborso, indicando il margine di solvibilità effettivo e richiesto prima e do-
Ordinanza sull’assicurazione contro i danni RU 2001
po tale rimborso. L’UFAP autorizza il rimborso unicamente se il margine di solvibilità dell’istituto assicurativo non rischia di scendere al di sotto del li- vello richiesto; d. il contratto di prestito non contiene clausole che prevedono un rimborso an- ticipato in determinate circostanze diverse dalla liquidazione dell’istituto as- sicurativo; e. il contratto di prestito può essere modificato unicamente con l’approvazione dell’UFAP. 3 I titoli a durata indeterminata e altri strumenti che soddisfano le condizioni se- guenti, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate al capoverso 1, possono essere computati fino al 50 per cento del margine di solvibilità per il totale di tali titoli e dei prestiti subordinati di cui ai capoversi 1 e 2: a. non possono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza l’approva- zione dell’UFAP; b. trattandosi di un prestito, il contratto di emissione dà all’istituto assicurativo la possibilità di differire il pagamento degli interessi del prestito; c. i crediti del prestatore sull’istituto assicurativo sono interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati; d. i documenti che disciplinano l’emissione dei titoli prevedono la capacità del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all’istituto assicurativo di proseguire le sue attività; e. sono computati unicamente gli importi effettivamente versati.
II Allegato 1, lettera A, numero 8, ultimo trattino – cedimento del terreno e frana
III La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2001.
9 marzo 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
Ordinanza sull’assicurazione contro i danni RU 2001
Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.