AS 2001 1322
Ordinanza del DFE sull'agricoltura biologica
Ordinanza del DFE sull’agricoltura biologica
Modifica del 13 marzo 2001
Il Dipartimento federale dell’economia ordina:
I L’ordinanza del DFE del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione Nei titoli dell’articolo 2 e dell’allegato 2 l’espressione «Concimi e prodotti ad essi equiparati» è sostituita con «Concimi». Gli allegati 2 e 4 sono modificati conformemente alla versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2001.
13 marzo 2001 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin
1 RS 910.181
1322 2001-0347
Ordinanza del DFE sull’agricoltura biologica RU 2001
Allegato 2
N. 2.1
2.1 Concimi minerali
Il termine «Scorie di defosforazione (fosfati Thomas)*» è sostituito con: Scorie della fabbricazione di ferro e acciaio*
N. 2.2
2.2 Concimi organici o organo-minerali
Il termine «Composto di rifiuti domestici organici» è sostituito con: Rifiuti domestici compostati o Rifiuti domestici raccolti separatamente, compo- fermentati∗ stati o derivanti dalla fermentazione anaerobica nella produzione di biogas. Unicamente rifiuti vegetali e animali. Prodotti in un sistema di rac- colta chiuso e controllato. Tenore massimo della materia secca in mg/kg: cadmio: 0,7; rame: 70; nichelio: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (in totale): 70; cromo (VI): 0∗∗. Il termine «Miscela composta di materiale vegetale» è sostituito con: Miscele di materiale vegetale Miscele di materiale vegetale compostate o deri- compostate o fermentate* vanti dalla fermentazione anaerobica nella produ- zione di biogas.
∗ Da utilizzare in caso di bisogno comprovato. ∗∗ Limite di determinazione.
Ordinanza del DFE sull’agricoltura biologica RU 2001
Allegato 4 (art. 4)
Elenco di Paesi
Argentina
1. Prodotti:
a. prodotti vegetali, nonché animali e prodotti animali non trasformati conformemente all’articolo 1 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza sul- l’agricoltura biologica del 22 settembre 1997, eccetto gli animali e i prodotti animali che recano o devono recare indicazioni concernenti la conversione all’agricoltura biologica; b. prodotti agricoli vegetali e animali trasformati, destinati all’alimenta- zione umana, conformemente all’articolo 1 capoverso 1 lettera b del- l’ordinanza sull’agricoltura biologica del 22 settembre 1997, eccetto i prodotti animali che recano o devono recare indicazioni concernenti la conversione all’agricoltura biologica e i prodotti derivanti dalla loro trasformazione.
2. Provenienza: i prodotti di cui al numero 1 lettera a e i componenti dei pro-
dotti di cui al numero 1 lettera b ottenuti secondo i metodi di produzione biologica devono provenire dall’Argentina.
3. Enti di certificazione:
– «Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL» (Argencert); – «Organización Internacional Agropecuaria» (OIA); – Letis SA.
4. Data limite di ammissione: 30 giugno 2003.
Israele
1. Prodotti:
a. prodotti vegetali conformemente all’articolo 1 capoverso 1 lettera a del- l’ordinanza sull’agricoltura biologica del 22 settembre 1997; b. prodotti agricoli vegetali trasformati destinati all’alimentazione umana e prodotti contenenti essenzialmente tali componenti, ai sensi dell’arti- colo 1 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza sull’agricoltura biologica del 22 settembre 1997. 2. Provenienza: i prodotti di cui al numero 1 lettera a e i componenti delle der- rate alimentari di cui al numero 1 lettera b ottenuti secondo i metodi di pro- duzione biologica e contenenti essenzialmente tali prodotti devono provenire da Israele.
Ordinanza del DFE sull’agricoltura biologica RU 2001
3. Ente di certificazione: «Ministry of Agriculture and Rural Development»,
Plant Protection and Inspection Services (PPI).
4. Data limite di ammissione: 30 giugno 2003.
Ungheria
1. Prodotti:
a. prodotti vegetali conformemente all’articolo 1 capoverso 1 lettera a del- l’ordinanza sull’agricoltura biologica del 22 settembre 1997; b. prodotti agricoli vegetali trasformati destinati all’alimentazione umana e prodotti contenenti essenzialmente tali componenti, ai sensi dell’arti- colo 1 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza sull’agricoltura biologica del 22 settembre 1997. 2. Provenienza: i prodotti di cui al numero 1 lettera a e i componenti delle der- rate alimentari di cui al numero 1 lettera b ottenuti secondo i metodi di pro- duzione biologica e contenenti essenzialmente tali prodotti devono provenire dall’Ungheria o essere stati importati in Ungheria: a. dalla Svizzera; oppure b. da uno dei Paesi riconosciuti secondo il presente allegato.
3. Enti di certificazione:
– Biokontroll Hungária Koezhaesnú Társaság, Biokontroll Hungaria KHT; – Skal (ufficio in Ungheria).