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AS 2001 1322

Ordinanza del DFE sull'agricoltura biologica

Ordinanza del DFE sull’agricoltura biologica

Modifica del 13 marzo 2001

Il Dipartimento federale dell’economia ordina:

I L’ordinanza del DFE del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione Nei titoli dell’articolo 2 e dell’allegato 2 l’espressione «Concimi e prodotti ad essi equiparati» è sostituita con «Concimi». Gli allegati 2 e 4 sono modificati conformemente alla versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2001.

13 marzo 2001 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin

1 RS 910.181

1322 2001-0347

Ordinanza del DFE sull’agricoltura biologica RU 2001

Allegato 2

N. 2.1

2.1 Concimi minerali

Il termine «Scorie di defosforazione (fosfati Thomas)*» è sostituito con: Scorie della fabbricazione di ferro e acciaio*

N. 2.2

2.2 Concimi organici o organo-minerali

Il termine «Composto di rifiuti domestici organici» è sostituito con: Rifiuti domestici compostati o Rifiuti domestici raccolti separatamente, compo- fermentati∗ stati o derivanti dalla fermentazione anaerobica nella produzione di biogas. Unicamente rifiuti vegetali e animali. Prodotti in un sistema di rac- colta chiuso e controllato. Tenore massimo della materia secca in mg/kg: cadmio: 0,7; rame: 70; nichelio: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (in totale): 70; cromo (VI): 0∗∗. Il termine «Miscela composta di materiale vegetale» è sostituito con: Miscele di materiale vegetale Miscele di materiale vegetale compostate o deri- compostate o fermentate* vanti dalla fermentazione anaerobica nella produ- zione di biogas.

∗ Da utilizzare in caso di bisogno comprovato. ∗∗ Limite di determinazione.

Ordinanza del DFE sull’agricoltura biologica RU 2001

Allegato 4 (art. 4)

Elenco di Paesi

Argentina

1. Prodotti:

a. prodotti vegetali, nonché animali e prodotti animali non trasformati conformemente all’articolo 1 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza sul- l’agricoltura biologica del 22 settembre 1997, eccetto gli animali e i prodotti animali che recano o devono recare indicazioni concernenti la conversione all’agricoltura biologica; b. prodotti agricoli vegetali e animali trasformati, destinati all’alimenta- zione umana, conformemente all’articolo 1 capoverso 1 lettera b del- l’ordinanza sull’agricoltura biologica del 22 settembre 1997, eccetto i prodotti animali che recano o devono recare indicazioni concernenti la conversione all’agricoltura biologica e i prodotti derivanti dalla loro trasformazione.

2. Provenienza: i prodotti di cui al numero 1 lettera a e i componenti dei pro-

dotti di cui al numero 1 lettera b ottenuti secondo i metodi di produzione biologica devono provenire dall’Argentina.

3. Enti di certificazione:

– «Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL» (Argencert); – «Organización Internacional Agropecuaria» (OIA); – Letis SA.

4. Data limite di ammissione: 30 giugno 2003.

Israele

1. Prodotti:

a. prodotti vegetali conformemente all’articolo 1 capoverso 1 lettera a del- l’ordinanza sull’agricoltura biologica del 22 settembre 1997; b. prodotti agricoli vegetali trasformati destinati all’alimentazione umana e prodotti contenenti essenzialmente tali componenti, ai sensi dell’arti- colo 1 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza sull’agricoltura biologica del 22 settembre 1997. 2. Provenienza: i prodotti di cui al numero 1 lettera a e i componenti delle der- rate alimentari di cui al numero 1 lettera b ottenuti secondo i metodi di pro- duzione biologica e contenenti essenzialmente tali prodotti devono provenire da Israele.

Ordinanza del DFE sull’agricoltura biologica RU 2001

3. Ente di certificazione: «Ministry of Agriculture and Rural Development»,

Plant Protection and Inspection Services (PPI).

4. Data limite di ammissione: 30 giugno 2003.

Ungheria

1. Prodotti:

a. prodotti vegetali conformemente all’articolo 1 capoverso 1 lettera a del- l’ordinanza sull’agricoltura biologica del 22 settembre 1997; b. prodotti agricoli vegetali trasformati destinati all’alimentazione umana e prodotti contenenti essenzialmente tali componenti, ai sensi dell’arti- colo 1 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza sull’agricoltura biologica del 22 settembre 1997. 2. Provenienza: i prodotti di cui al numero 1 lettera a e i componenti delle der- rate alimentari di cui al numero 1 lettera b ottenuti secondo i metodi di pro- duzione biologica e contenenti essenzialmente tali prodotti devono provenire dall’Ungheria o essere stati importati in Ungheria: a. dalla Svizzera; oppure b. da uno dei Paesi riconosciuti secondo il presente allegato.

3. Enti di certificazione:

– Biokontroll Hungária Koezhaesnú Társaság, Biokontroll Hungaria KHT; – Skal (ufficio in Ungheria).

4. Data limite di ammissione: 30 giugno 2003.

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