AS 2001 134
Ordinanza sull'emanazione della farmacopea
Ordinanza sull’emanazione della farmacopea (OEFarm)
Modifica del 20 dicembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato all’ordinanza del 20 agosto 19971 sull’emanazione della farmacopea è sostituito dalla nuova versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1o gennaio 2001.
20 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 812.211
134 2000-2632
Ordinanza sull’emanazione della farmacopea RU 2001
Allegato (art. 1)
Farmacopea
Le seguenti pubblicazioni costituiscono la farmacopea: a. Pharmacopoea Europaea, 3 a edizione (Ph. Eur. 3), del giugno 1996 2, Supplemento 1998 alla Pharmacopoea Europaea del maggio 1997, Supplemento 1999 alla Pharmacopoea Europaea del maggio 1998, Supplemento 2000 alla Pharmacopoea Europaea dell’aprile 1999 e Supplemento 2001 alla Pharmacopoea Europaea del maggio 2000 3; b. Pharmacopoea Helvetica, 8a edizione (Ph. Helv. 8), dell’agosto 1997 4, Supplemento 1998 alla Pharmacopoea Helvetica del giugno 1998, Supplemento 1999 alla Pharmacopoea Helvetica del giugno 1999 e Supplemento 2000 alla Pharmacopoea Helvetica del dicembre 2000 5.
2 È edita in versione originale dal Consiglio d’Europa. La versione originale francese nonché la traduzione tedesca e italiana sono ottenibili presso l’EDMZ, 3003 Berna, alle condizioni previste nell’ordinanza sulle tasse UCFSM del 21 dicembre 1994 (RS 172.041.11). 3 È edito in versione originale dal Consiglio d’Europa. La versione originale francese non- ché la traduzione tedesca sono ottenibili presso l’EDMZ, 3003 Berna, alle condizioni previste nell’ordinanza sulle tasse UCFSM del 21 dicembre 1994 (RS 172.041.11). 4 È edita dal Dipartimento federale dell’interno ed è ottenibile presso l’EDMZ, 3003 Ber- na, alle condizioni previste nell’ordinanza sulle tasse UCFSM del 21 dicembre 1994 (RS 172.041.11). 5 È edito dal Dipartimento federale dell’interno ed è ottenibile presso l’EDMZ, 3003 Ber- na, alle condizioni previste nell’ordinanza sulle tasse UCFSM del 21 dicembre 1994 (RS 172.041.11).
135