AS 2001 1369
Ordinanza sulle prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna
Ordinanza sulle prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna
Modifica del 25 aprile 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 1° dicembre 19991 sulle prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna è modificata come segue:
Aggiunta di un titolo abbreviato (Ordinanza LMSI sulle prestazioni finanziarie)
Art. 4a Interventi intercantonali della polizia a favore della Confederazione 1 I Cantoni che mettono a disposizione forze di polizia per interventi intercantonali a favore della Confederazione ricevono, per ogni funzionario di polizia impiegato, un’indennità forfettaria giornaliera di 400 franchi nonché il rimborso spese; le mez- ze giornate sono calcolate come intere.
2 Tale compenso è adeguato automaticamente al rincaro appena l’indice nazionale
dei prezzi al consumo subisce una variazione di 5 punti.
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2001.
25 aprile 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 120.6
2001-0191 1369