AS 2001 1371
Ordinanza sulla procedura di versamento della quota del provento dell'imposta sul valore aggiunto al fondo di compensazione dell'AVS
Ordinanza sulla procedura di versamento della quota del provento dell’imposta sul valore aggiunto al fondo di compensazione dell’AVS
Modifica del 25 aprile 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 aprile 19991 sulla procedura di versamento della quota del pro- vento dell’imposta sul valore aggiunto al fondo di compensazione dell’AVS è mo- dificata come segue:
Art. 1 Calcolo della quota del provento a favore dell’AVS Il 13,33 per cento del gettito complessivo annuo dell’imposta sul valore aggiunto viene utilizzato a scopo vincolato per l’AVS, previa deduzione dei proventi conse- guenti all’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto inteso a finanziare i grandi progetti ferroviari2. L’83 per cento di questo importo viene accreditato al fondo di compensazione dell’AVS e il 17 per cento alla Cassa federale per il finan- ziamento del contributo della Confederazione all’AVS.
Art. 3 Abrogato
II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2001.
25 aprile 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz