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AS 2001 138

Ordinanza sull'assicurazione malattie

Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)

Modifica dell’11 dicembre 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come se- gue:

Titolo prima dell’art. 10a

Capitolo 2: Sospensione dell’obbligo d’assicurazione e della copertura dell’infortunio

Art. 10a Sospensione dell’obbligo d’assicurazione 1 La sospensione dell’obbligo d’assicurazione di cui all’articolo 3 capoverso 4 della legge inizia il giorno in cui l’assicurato è soggetto alla legge federale del 19 giugno

19922 sull’assicurazione militare (LAM).

2 Al termine dell’assoggettamento all’assicurazione militare, l’assicurato deve forni- re all’assicuratore la prova circa l’effettiva durata dell’assoggettamento. 3 Se l’assicurato è stato assoggettato all’assicurazione militare per oltre 60 giorni consecutivi, l’assicuratore gli restituisce l’ammontare dei premi pagati durante il periodo di sospensione. 4 L’assicuratore comunica alle competenti autorità cantonali le persone il cui obbli- go d’assicurazione è stato sospeso e la durata della sospensione.

Titolo prima dell’art. 11 Abrogato

Art.11, titolo Sospensione della copertura dell’infortunio

138 2000-1608

Ordinanza sull’assicurazione malattie RU 2001

Art. 91a cpv. 1 Abrogato

Art. 105 cpv. 3 bis e 4 3bis Il dipartimento designa le prestazioni di cui all’articolo 64 capoverso 6 lettera d della legge, per le quali la franchigia non è dovuta. 4 Prima di emanare le disposizioni di cui ai capoversi 1, 3 e 3bis, il dipartimento sente la commissione competente.

Art. 106 Anche le persone tenute ad assicurarsi secondo l’articolo 1 capoverso 2 lettera a hanno diritto alla riduzione dei premi finché ne soddisfano le condizioni prescritte dal Cantone.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

11 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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