AS 2001 1383
Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli
Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli (OAV)
Modifica dell’11 aprile 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 20 novembre 19591 sull’assicurazione dei veicoli è modificata come segue:
Art. 9 cpv. 4 lett. g e 6
4 Come veicoli di riserva possono essere ammessi:
g. per un autoveicolo pesante destinato al trasporto di cose soltanto un altro autoveicolo destinato al trasporto di cose; 6 In gravi casi motivati l’autorità può ammettere come veicolo di riserva un’automo- bile o un furgoncino senza odocronografo in sostituzione di un veicolo a motore leggero, non più funzionante perché danneggiato o in riparazione, o di un’automobi- le pesante adibita al trasporto professionale di persone. In siffatto caso la tenuta del libretto di lavoro si fonda sull’articolo 18 capoverso 4 dell’ordinanza del 6 maggio 19812 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti come anche sull’artico- lo 15 capoverso 1 dell’ordinanza per gli autisti del 19 giugno 19953.
Art. 10 cpv. 4 Abrogato
Art. 10a Permessi generali per l’uso dei veicoli di riserva 1 L’autorità può rilasciare permessi generali per l’uso dei veicoli di riserva alle aziende che dispongono di veicoli propri di riserva. Deve essere rilasciato un per- messo generale per l’uso dei veicoli di riserva se diversi singoli detentori dispongo- no di un veicolo di riserva comune e sono collegati tramite un’organizzazione di utenza comunitaria, ad esempio una centrale di tassì. Il permesso è limitato a un an- no e può essere prorogato ogni volta di un anno.
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2 Il permesso è rilasciato se:
a. il veicolo di riserva è in grado di funzionare con sicurezza; e b. il controllo ufficiale più recente del veicolo di riserva al momento del rila- scio o della proroga del permesso non è anteriore al controllo ufficiale più recente per l’immatricolazione ordinaria. 3 Nel permesso per l’uso del veicolo di riserva oppure in un allegato del permesso vengono iscritti i numeri delle targhe e la marca del veicolo o dei veicoli da sostitui- re. Per un veicolo di riserva di diversi singoli detentori deve essere iscritta la desi- gnazione dell’organizzazione d’utenza comunitaria, ad esempio di una centrale di tassì. 4 Il permesso per l’uso dei veicoli di riserva è valido soltanto se in pari tempo viene recata seco la licenza di condurre del veicolo non utilizzabile.
Art. 20 Rilascio 1 Le licenze temporanee per veicoli a motore o rimorchi in grado di funzionare con sicurezza sono rilasciate su richiesta a persone con domicilio in Svizzera. 2 Il richiedente deve attestare che il veicolo è in grado di funzionare con sicurezza. L’autorità può esigere di verificare essa stessa la sicurezza di funzionamento oppure richiedere l’attestazione di un’officina di riparazione da essa riconosciuta. 3 L’autorità può esigere dal richiedente che presenti altri documenti come la licenza di circolazione o il rapporto di perizia. Può chiedere una cauzione adeguata a garan- zia dei costi risultanti dalla restituzione non puntuale delle targhe.
4 Le licenze temporanee sono rilasciate per una durata di 24, 48, 72 o 96 ore.
5 Le targhe rilasciate con la licenza temporanea devono essere restituite o mandate per posta all’autorità competente al più tardi alla scadenza della validità della licen- za. 6 Ai detentori che non rispettano le condizioni imposte dalla licenza temporanea può essere negato, ulteriormente, il rilascio di tali licenze.
Art. 20a Uso 1 I veicoli muniti di licenza temporanea non possono essere utilizzati per trasporti rimunerati né noleggiati; il veicolo non deve trasportare più di otto persone oltre al conducente.
2 Le licenze temporanee non possono essere usate per:
a. il trasporto di merci pericolose per le quali è necessaria una garanzia assicu- rativa maggiore secondo l’articolo 12; b. i trasporti di cose con veicoli a motore pesanti o con rimorchi il cui peso to- tale supera i 3500 kg, tranne per i trasporti giusta l’articolo 24 capoverso 4 lettere a e b e capoverso 5.
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Art. 21 cpv. 2 e 3 2 Il detentore deve pagare la sua parte di premio prima di ritirare la licenza. Se non restituisce per tempo all’autorità le targhe dopo la loro scadenza, deve versare un premio supplementare per ogni giorno di ritardo. 3 Se le targhe di controllo scadute non sono rimesse per tempo all’autorità, questa le fa ritirare dalla polizia.
Art. 22 cpv. 2 periodo introduttivo e lett. e
2 Oltre che ai veicoli giusta il capoverso 1, possono essere applicate:
e. targhe professionali per veicoli a motore agricoli a rimorchi e autotreni agri- coli.
Art. 23 cpv. 2 2 In via eccezionale l’autorità cantonale può derogare ai requisiti di cui nell’allega- to 4 in favore del richiedente o del detentore se dalla valutazione globale dell’azien- da risulta che le targhe professionali possono essere rilasciate senza pericolo per la sicurezza del traffico e per l’ambiente.
Art. 23a cpv. 2 2 Non è più data la garanzia per un uso irreprensibile della licenza di circolazione collettiva segnatamente se il titolare ne ha provocato o tollerato l’uso illecito, omet- tendo ad esempio di esercitare la necessaria sorveglianza oppure se ha messo in cir- colazione un veicolo non in grado di funzionare con sicurezza. In casi di lieve entità, può essere minacciato il ritiro.
Art. 25 cpv. 1 periodo introduttivo, 3 e 4 1 Un veicolo a motore munito di targhe professionali o trainante un rimorchio con una tale targa può circolare, fatti salvi i capoversi 2 e 3, soltanto se una delle persone seguenti guida il veicolo o accompagna il conducente: ...
3 Eventuali acquirenti possono provare per una corsa non accompagnata i veicoli
muniti di targhe professionali se questi ultimi sono in grado di funzionare con sicu- rezza e soddisfano le prescrizioni. Il titolare della licenza di circolazione collettiva tiene un registro su queste corse e lo conserva per un biennio. A richiesta degli or- gani di controllo deve consentire loro di consultare detto registro.
4 Abrogato
Art. 60 n. 1 e 4 secondo periodo 1. Chi non si munisce di un permesso prescritto dalla presente ordinanza, chi non restituisce per tempo all’autorità le targhe relative a una licenza temporanea oppure il permesso per l’uso di un veicolo di riserva, è punito con l’arresto o con la multa.
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4. … Le autorità doganali possono confiscare le targhe che ritengono destinate ad uso illecito e trasmetterle all’autorità cantonale competente per l’ulteriore chiari- mento dei fatti; questa procederà al ritiro definitivo se l’intenzione di usarle in tal modo è accertata.
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2001.
11 aprile 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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