AS 2001 1393
Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI)
Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI)
Modifica del 25 aprile 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 dicembre 19831 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali è modificata come segue:
Sostituzione di un‘espressione Concerne soltanto i testi tedesco e francese.
Art. 1 cpv. 2 2 La presente ordinanza intende per azienda l’ente formato da un datore di lavoro e da uno o più lavoratori, stabilmente o temporaneamente occupati, indipendente- mente dall’esistenza di installazioni o di impianti fissi.
Art. 2 cpv. 2 lett. b e cpv. 3 lett. b e c 2 Le prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali non sono applicabili:
b. alle imprese di navigazione aerea, per quanto concerne la sicurezza degli ae- romobili e le attività di tali imprese e parti d’impresa riguardanti l’esercizio degli aeromobili sull’area di movimento degli aerodromi, compresi l’atter- raggio e il decollo.
3 Le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro sono invece applicabili:
b. alle officine, ai depositi, alle stazioni motrici, ai cantieri navali e ad altri im- pianti delle imprese indicate nel capoverso 2 lettera a, come anche alle atti- vità che non sono direttamente connesse con i servizi di circolazione; c. alle aviorimesse, alle officine, agli impianti tecnici, alle attrezzature e agli strumenti per la manutenzione e la prova di aeromobili e veicoli a motore appartenenti alle imprese di navigazione aerea, come anche ai depositi di carburanti e di lubrificanti, comprese le installazioni di travaso per vagoni- cisterna e le altre installazioni per il rifornimento di aeromobili con carbu- rante.
1 RS 832.30
2001-0084 1393
Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni RU 2001
Art. 3 titolo e cpv. 2 e 3 Misure e installazioni di protezione
2 Il datore di lavoro deve provvedere affinché non venga compromessa l’efficacia
delle misure e delle installazioni di protezione. 3 Se vengono eseguite modifiche a costruzioni, parti di edificio, attrezzature di lavo- ro (macchina, apparecchio, utensile o impianto usato durante il lavoro) o procedi- menti di lavoro, oppure se nell’azienda vengono utilizzate nuove sostanze, il datore di lavoro deve adeguare alle nuove circostanze le misure e le installazioni di prote- zione. È fatto salvo il procedimento d’approvazione dei piani e di permesso d’eser- cizio secondo gli articoli 7 e 8 della legge sul lavoro.
Art. 4 Sospensione temporanea del lavoro Qualora la sicurezza del lavoratore non sia più altrimenti garantita, il datore di lavo- ro deve far sospendere il lavoro negli edifici o nei locali nelle parti di lavoro o nelle installazioni corrispondenti finché sia stato rimediato al difetto o all’anomalia, a meno che l’interruzione non contribuisca ad aumentare il pericolo.
Art. 5 Dispositivi di protezione individuale Se i rischi d’infortunio o di menomazione della salute non possono o possono essere eliminati soltanto parzialmente mediante provvedimenti tecnici o amministrativi, il datore di lavoro deve mettere a disposizione del lavoratore dispositivi di protezione individuale (DPI) il cui uso può essere ragionevolmente preteso, come elmetti, retine per i capelli, occhiali, schermi, respiratori, auricolari, calzature, guanti, indumenti, dispositivi di protezione contro le cadute e l’affogamento, mezzi protettivi cutanei, come anche, se necessario, capi di biancheria particolari. Deve provvedere affinché essi siano sempre in perfetto stato e pronti all’uso.
Art. 8 cpv. 2 2 Nel caso di lavori con pericoli particolari, il numero dei lavoratori, come anche il numero o la quantità delle installazioni, delle attrezzature di lavoro e delle materie presentanti pericoli devono essere limitati allo stretto necessario.
Art. 9 cpv. 2 lett. a e b 2 Il datore di lavoro deve esplicitamente avvertire un terzo riguardo alle esigenze della sicurezza sul lavoro nella sua azienda qualora gli conferisca il mandato, per tale azienda, di: a. pianificare, costruire, modificare o riassestare attrezzature di lavoro nonché edifici e altre costruzioni; b. fornire attrezzature di lavoro oppure sostanze nocive alla salute.
Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni RU 2001
Art. 11 cpv. 1 e 2 1 Il lavoratore deve osservare le istruzioni del datore di lavoro in materia di sicurez- za sul lavoro e tener conto delle norme di sicurezza generalmente riconosciute. Deve segnatamente utilizzare i DPI e non deve compromettere l’efficacia delle installazio- ni di protezione.
2 Concerne soltanto il testo francese.
1 Gli specialisti della sicurezza sul lavoro hanno, in particolare, le seguenti funzioni:
b. consigliano il datore di lavoro sulle questioni relative alla sicurezza sul lavo- ro e lo informano in particolare su:
2. l’acquisto di nuove installazioni e nuove attrezzature di lavoro nonché
l’introduzione di nuovi metodi di lavoro, di nuovi mezzi d’esercizio, materiali e sostanze chimiche,
3. la scelta di installazioni di protezione e di DPI,
4. l’istruzione del lavoratore riguardo ai pericoli professionali ai quali è
esposto e all’utilizzazione delle installazioni di protezione e dei DPI nonché ad altri provvedimenti da prendere,
Art. 14 cpv. 2 2 Gli ostacoli che non possono essere evitati devono essere marcati in modo ben vi- sibile.
Art. 18 Scale a pioli fisse Le scale a pioli fisse devono essere concepite e disposte in modo che possano essere praticabili con sicurezza. Se l’altezza di caduta è elevata, devono essere munite di una protezione dorsale e, se necessario, di pianerottoli di sosta o di una guida di si- curezza.
Art. 19 cpv. 1 1 I passaggi come strade, rampe, binari, corridoi, entrate, uscite e scale, sia all’in- terno degli edifici, sia nel recinto aziendale, devono essere concepiti e, se necessa- rio, marcati, per quanto concerne il numero, la situazione, le dimensioni e la confi- gurazione, in modo che siano percorribili con sicurezza.
Art. 20 cpv. 1 primo periodo 1 In caso di pericolo, i posti di lavoro, i locali e gli edifici, come anche il recinto aziendale devono poter essere evacuati rapidamente e sicuramente in ogni momento. …
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Titolo prima dell’art. 24 Sezione 2: Attrezzature di lavoro
Art. 24 Principio 1 Nelle aziende ai sensi nella presente ordinanza è consentito introdurre solo attrez- zature di lavoro che, se utilizzate conformemente alla loro destinazione e con la de- bita cura, non mettano in pericolo la vita e la salute dei lavoratori. 2 Per soddisfare l’esigenza di cui al capoverso 1 occorre segnatamente che il datore di lavoro impieghi attrezzature di lavoro conformi alle relative disposizioni per la messa in circolazione. 3 Le attrezzature di lavoro per le quali non esistono disposizioni per la messa in cir- colazione devono per lo meno soddisfare alle esigenze degli articoli 25-32 e 34 ca- poverso 2. Lo stesso vale per le attrezzature di lavoro che sono state impiegate per la prima volta prima del 31 dicembre 1996 (art. 18 cpv. 1 dell’ordinanza del 12 giugno
19952 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici).
Art. 25 Portata Le attrezzature di lavoro devono essere concepite in modo che possano sopportare i carichi e le sollecitazioni cui sono sottoposte impiegandole secondo il loro scopo. Se necessario, la portata deve essere indicata in modo ben visibile.
Art. 26 cpv. 1 1 Le attrezzature di lavoro devono essere concepite in modo che su di esse non pos- sano fissarsi o depositarsi sostanze nocive, infiammabili o esplodibili, in quantità pregiudizievole per la vita e la salute dei lavoratori.
Art. 27 Accessibilità Le attrezzature di lavoro devono essere accessibili senza pericolo per l’esercizio normale, l’esercizio particolare (art. 43) e la manutenzione; altrimenti, devono esse- re presi i necessari provvedimenti di sicurezza. In merito vanno soddisfatte le esi- genze relative alla tutela della salute conformemente all’ordinanza 3 del 18 agosto
19933 concernente la legge sul lavoro (OLL3), e segnatamente per quanto concerne
l’ergonomia.
Art. 28 Dispositivi e misure di protezione 1 Le attrezzature di lavoro i cui elementi mobili presentano rischi per i lavoratori devono essere munite di dispositivi di protezione che impediscano di accedere o in- tervenire nelle zone pericolose degli elementi mobili.
2 RS 819.11 3 RS 822.113
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2 Se nel tipo di attività lavorativa prevista è necessario entrare con le mani nella zo- na di utensili mobili, le attrezzature di lavoro devono essere munite di dispositivi di protezione appropriati e devono essere prese le misure di protezione necessarie af- finché non si possa penetrare nella zona di pericolo involontariamente. 3 Le attrezzature di lavoro che presentano rischi per i lavoratori in caso di contatto accidentale con loro elementi a temperatura elevata o molto bassa, di proiezione o caduta di oggetti oppure di emissione di sostanze o gas devono essere munite di di- spositivi di protezione oppure si devono prendere misure di protezione appropriate. 4 Le attrezzature di lavoro munite di dispositivi di protezione possono essere utiliz- zate soltanto se tali dispositivi sono in posizione di sicurezza oppure se nell’eser- cizio particolare la sicurezza è garantita in altro modo.
Art. 29 cpv. 1 1 Le attrezzature di lavoro situate in zone esposte a pericolo d’incendio o d’esplo- sione devono essere concepite ed utilizzate in modo che non rappresentino fonti d’accensione e che nessuna sostanza possa infiammarsi o decomporsi.
Art. 30 Dispositivi di comando 1 Le attrezzature di lavoro e, se necessario, anche le loro unità funzionali devono essere munite di dispositivi che consentono di isolarle o disinserirle da ciascuna delle loro fonti di alimentazione di energia. L’eventuale energia residua pericolosa deve poter essere dissipata. I dispositivi devono poter essere assicurati contro un loro reinserimento qualora ne risulti un pericolo per i lavoratori. 2 I dispositivi di comando per il funzionamento delle attrezzature di lavoro, quando esercitano un influsso sulla sicurezza, devono svolgere la loro funzione con affida- bilità, essere chiaramente visibili, individuabili e contrassegnati da una marcatura adatta. 3 Nelle attrezzature di lavoro le manovre di avviamento devono essere possibili sol- tanto con un’azione volontaria su un sistema di azionamento previsto a tal fine. 4 Ogni attrezzatura di lavoro deve essere munita dei dispositivi richiesti per avviare le necessarie manovre di arresto.
Art. 31 cpv. 1 1 I serbatoi, i recipienti, i sili e le tubature devono essere muniti dei dispositivi di blocco e di protezione necessari. Tali dispositivi devono essere collocati in modo ben visibile. Durante i lavori di riempimento, vuotatura, manutenzione o pulizia de- vono essere prese le necessarie misure di protezione.
Art. 32a Utilizzazione delle attrezzature di lavoro 1 Le attrezzature di lavoro devono essere impiegate solo secondo le condizioni d’uso previste. È consentito segnatamente usarle solo per i lavori e nei luoghi per i quali sono idonee. Devono essere osservate le indicazioni del fabbricante in merito al loro uso.
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2 Le attrezzature di lavoro devono essere collocate e integrate nell’ambiente di lavo- ro in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. In merito vanno soddi- sfatte le esigenze relative alla tutela della salute conformemente all’OLL 34, segna- tamente per quanto concerne l’ergonomia. 3 Dopo ogni montaggio occorre controllare che le attrezzature di lavoro impiegabili in luoghi diversi siano state montate correttamente, funzionino perfettamente e pos- sano essere utilizzate nelle condizioni d’uso previste. Il controllo deve essere docu- mentato.
4 Se le attrezzature di lavoro subiscono modifiche essenziali o vengono usate in
condizioni non previste dal fabbricante o in modo non conforme alla loro destina- zione, i possibili rischi che ne derivano devono essere ridotti in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Art. 32b Manutenzione delle attrezzature di lavoro 1 Le attrezzature di lavoro devono essere sottoposte a manutenzione secondo le indi- cazioni del fabbricante. La manutenzione va eseguita tenendo conto dello scopo d’uso e del luogo d’utilizzazione. Essa deve essere documentata. 2 Le attrezzature di lavoro, quando sono esposte a influssi dannosi quali il caldo e il freddo, i gas e le sostanze corrosive, devono essere controllate periodicamente se- condo un piano prestabilito. Vanno controllate anche a seguito di eventi straordinari che potrebbero pregiudicarne la sicurezza. Il controllo deve essere documentato.
Art. 34 cpv. 2 2 Le attrezzature di lavoro devono essere concepite in modo che il rumore o le vi- brazioni non pregiudichino la salute o la sicurezza.
Art. 36 titolo Pericoli d’esplosione e d’incendio
Art. 37 cpv. 2
2 Durante i lavori di manutenzione e di pulizia devono essere prese le misure di
protezione necessarie. Le attrezzature, gli apparecchi, gli strumenti e gli altri mezzi necessari per la manutenzione e la pulizia devono essere tenuti a disposizione.
Art. 38 Abiti di lavoro e DPI 1 I lavoratori devono indossare abiti di lavoro adeguati all’attività esercitata. Gli abiti di lavoro sudici o danneggiati devono essere puliti o raccomodati se costitui- scono un pericolo per chi li indossa o per altri lavoratori. 2 Gli abiti di lavoro e i DPI a cui aderiscono materie nocive non devono essere ripo- sti insieme con altri capi di vestiario o DPI.
4 RS 822.113
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Art. 41 cpv. 2 e 3 2 Per sollevare, portare, spostare pesi considerevoli o poco maneggevoli, devono es- sere messe a disposizione attrezzature di lavoro adeguate.
3 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 42 Trasporto di persone Le attrezzature di lavoro destinate esclusivamente al trasporto di merci non possono essere utilizzate per il trasporto di persone. Se necessario, devono essere contrasse- gnate in modo corrispondente.
Art. 43 Lavori su attrezzature di lavoro I lavori da eseguire in esercizio particolare, quali le operazioni di configurazione / riconfigurazione, messa a punto / regolazione, apprendimento, ricerca ed elimina- zione dei guasti e pulizia, nonché i lavori di manutenzione possono essere effettuati soltanto su attrezzature precedentemente poste in stato tale da non creare situazioni pericolose.
Art. 45 Protezione dalle radiazioni nocive Nella manipolazione di sostanze radioattive o di attrezzature di lavoro che emettono radiazioni ionizzanti, come anche in caso d’emissione di radiazioni non ionizzanti che presentano un pericolo per la salute, devono essere prese le necessarie misure di protezione.
Art. 46 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 47 primo periodo Gli organi cantonali d’esecuzione della legge sul lavoro sorvegliano l’applicazione delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro nelle aziende e per le attrezza- ture di lavoro, nella misura in cui nessun altro organo esecutivo sia competente al riguardo. ...
Art. 49 cpv. 1 n. 1, 11 e 21, cpv. 2 n. 2, 4, 6 e 7 nonché cpv. 3 1 L’INSAI sorveglia l’applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione degli infor- tuni professionali nelle aziende seguenti:
1. aziende che fabbricano o lavorano sostanze esplosive;
11. Concerne soltanto il testo francese.
21. Concerne soltanto il testo francese.
2 L’INSAI sorveglia inoltre l’applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali per le attrezzature di lavoro seguenti:
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2. i sistemi di trasporto combinati, comprendenti in particolare trasportatori a
nastro o a catena, elevatori a tazze, trasportatori sospesi o a rulli, dispositivi di rotazione, convogliamento o rovesciamento, montacarichi speciali, piat- taforme di sollevamento o gru impilatrici; 4. installazioni interne od esterne con navicelle o sedili mobili sospesi libera- mente, per lavori di pulizia, intonacatura o altre operazioni;
6. Concerne soltanto il testo francese.
7. Concerne soltanto il testo francese.
3 L’INSAI sorveglia in tutte le aziende l’applicazione delle prescrizioni sulla pre- venzione dei rischi particolari d’infortunio insiti nella persona del lavoratore.
Art. 50 cpv. 3
3 L’INSAI può emanare direttive sulle concentrazioni massime ammissibili e sui
valori limite degli agenti fisici nei posti di lavoro.
Art. 51 Organizzazioni specializzate Il settore di competenza di un’organizzazione qualificata giusta l’articolo 85 capo- verso 3 secondo periodo della legge (organizzazioni specializzate) e la sua facoltà decisionale sono determinati nel contratto concluso con l’INSAI.
Art. 53 lett. d La commissione di coordinamento può in particolare: d. incaricare gli organi esecutivi della legge sul lavoro di annunciare determi- nate imprese, installazioni, attrezzature di lavoro e lavori edili rientranti nel settore di competenza dell’INSAI, come anche taluni lavori pericolosi per la salute;
Art. 55 cpv. 1 secondo periodo 1 ... Essa può, secondo il bisogno, incaricare commissioni specializzate dell’esame di questioni particolari e far capo a periti e rappresentanti delle organizzazioni interes- sate.
Art. 56 titolo Concerne soltanto il testo francese.
Art. 57 frase introduttiva e lett. e La commissione di coordinamento deve sentire le organizzazioni interessate prima di prendere qualsiasi decisione importante. Sono considerate decisioni importanti segnatamente:
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e. il mandato all’INSAI di concludere un contratto con un’organizzazione spe- cializzata (art. 85 cpv. 3 per. 2 LAINF).
Art. 59 cpv. 1, 2 frase introduttiva e 4 1 L’INSAI e gli altri assicuratori gestiscono un’istituzione di diritto privato chiamata «Ufficio svizzero di prevenzione degli infortuni» (upi) il cui campo d’attività si estende a tutto il territorio nazionale. 2 L’upi promuove la prevenzione degli infortuni non professionali, in particolare degli infortuni nella circolazione stradale, nello sport e nell’economia domestica: … 4 L’upi presenta annualmente al Consiglio federale, entro la fine di luglio, un rap- porto sull’attività svolta durante l’anno precedente a carico del premio supplementa- re per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (art. 88 cpv. 2 LAINF). Il rapporto è reso accessibile al pubblico.
Art. 65 titolo Conferma d’esecuzione da parte del datore di lavoro
Art. 66 cpv. 1 secondo periodo e 3 1 ... In caso d’urgenza, verranno adottati i necessari provvedimenti coattivi (art. 67).
3 Se ha luogo un cambiamento di assicuratore durante il periodo di validità dell’au- mento di premio, il nuovo assicuratore deve riscuotere il sovrappremio. Prima di stabilire il premio, deve accertarsi dell’esistenza di un eventuale aumento.
Art. 69 cpv. 1 lett. b e cpv. 4
1 Concerne soltanto il testo francese.
4 Un organo cantonale d’esecuzione della legge sul lavoro, se è competente per ac- cordare un’autorizzazione, chiede dapprima il rapporto dell’organo d’esecuzione federale e, per il tramite di quest’ultimo, il rapporto dell’INSAI.
Art. 71 cpv. 2–4 e 72 cpv. 1–3 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 73 cpv. 1 e 2 1 Secondo il risultato della visita medica e le condizioni di lavoro, l’lNSAI prescrive visite di controllo periodiche.
2 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 74 titolo Controlli a esposizione cessata
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Art. 76 cpv. 1 e 2 secondo periodo 1 Per i lavoratori cui si applicano le prescrizioni sulle visite profilattiche e che sono esposti a rischi particolari, l’INSAI può introdurre libretti personali di controllo. 2 ... L’INSAI vi registra le decisioni riguardanti l’idoneità del lavoratore (art. 78) e la data della prossima visita di controllo o del prossimo controllo a esposizione ces- sata.
Art. 78 cpv. 1 e 2 terzo periodo
1 Concerne soltanto il testo francese.
2 ... La decisione deve richiamare l’attenzione del lavoratore sulle possibilità di esse- re consigliato e indennizzato (art. 82, 83 e 86).
Art. 79 Obbligo d’annunciare Gli altri organi d’esecuzione, gli assicuratori e i datori di lavoro annunciano al- l’INSAI i lavoratori ai quali sembrano applicabili le prescrizioni concernenti l’esclu- sione anche se si tratta di lavoratori di un’azienda non assoggettata alle norme sulla prevenzione nel settore della medicina del lavoro.
Art. 80 cpv. 1 secondo periodo e 3 primo periodo 1 ... La validità cessa però in anticipo se nel frattempo l’idoneità è messa in dubbio in seguito a sintomi di malattia o ad infortunio. ... 3 Se la decisione accerta un’inidoneità temporanea o permanente, il lavoratore non deve iniziare il lavoro pericoloso o deve attendere la scadenza del termine stabilito. ...
Titolo prima dell’art. 83 nonché art. 83 e 84 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese.
Titolo prima dell’art. 86 Sezione 3: Indennità per cambiamento d’occupazione
Art. 86 cpv. 1 frase introduttiva lett. a–c nonché cpv. 2 e 3 1 Il lavoratore che è definitivamente o temporaneamente escluso da un lavoro o che è stato dichiarato soltanto condizionalmente idoneo a svolgerlo riceve dall’assicura- tore un’indennità per cambiamento d’occupazione qualora: a. Concerne soltanto il testo francese.
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b. abbia esercitato, presso un datore di lavoro assoggettato all’assicurazione, l’attività pericolosa durante almeno 300 giorni nel corso dei due anni imme- diatamente precedenti l’emanazione della decisione o il cambiamento d’occupazione effettivamente avvenuto per motivi medici; c. Concerne soltanto il testo francese. 2 Se durante il termine biennale previsto nel capoverso 1 lettera b il lavoratore è stato impedito di esercitare l’attività pericolosa durante più di un mese a cagione di malattia, di maternità, di infortunio, di servizio militare o di disoccupazione, il ter- mine è prolungato di un periodo equivalente a quello dell’impedimento. 3 Il lavoratore, se non ha esercitato l’attività pericolosa durante il periodo di 300 giorni previsto nel capoverso 1 lettera b unicamente poiché il genere di tale lavoro lo escludeva praticamente, ha nondimeno diritto all’indennità per cambiamento d’oc- cupazione se ha esercitato regolarmente questa attività.
Art. 87 Importo e durata
1 L’indennità per cambiamento d’occupazione ammonta all’80 per cento della per-
dita di salario subita dal lavoratore sul mercato del lavoro a cagione dell’esclusione temporanea o permanente dal lavoro pericoloso o della decisione di idoneità condi- zionale. È considerato salario il guadagno assicurato giusta l’articolo 15 della legge. 2 Se il beneficiario di un’indennità per cambiamento d’occupazione riceve successi- vamente indennità giornaliere oppure una rendita per i postumi di un infortunio o di una malattia professionali connessi con l’attività costituente oggetto della decisione, l’indennità per cambiamento d’occupazione può essere computata, integralmente o parzialmente, in tali prestazioni. 3 L’indennità per cambiamento d’occupazione è pagata durante quattro anni al massi- mo.
Art. 88 Versamento L’indennità per cambiamento d’occupazione è versata ogni mese in anticipo.
Titolo prima dell’art. 89 Sezione 4: Riduzione dell’indennità giornaliera di transizione o dell’indennità per cambiamento d’occupazione
Art. 89 cpv. 1 e 2 frase introduttiva e lett. c
1 L’indennità giornaliera di transizione o l’indennità per cambiamento d’occupa-
zione, se concorrente con le prestazioni di altre assicurazioni sociali, è ridotta giusta l’articolo 40 della legge.
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2 L’indennità per cambiamento d’occupazione è negata o ridotta giusta l’articolo 37 capoversi 1 e 2 della legge se l’avente diritto ha aggravato la sua situazione sul mer- cato del lavoro: c. Concerne soltanto il testo francese.
Art. 90 Spese a carico del datore di lavoro Il datore di lavoro sopporta le spese dei provvedimenti che deve adottare per garan- tire la sicurezza sul lavoro come anche le spese degli eventuali provvedimenti coat- tivi.
Art. 91 lett. c 1 Il premio supplementare per la prevenzione degli infortuni e delle malattie profes- sionali (art. 87 LAINF) copre le spese seguenti: c. le spese delle organizzazioni specializzate (art. 51) per l’attività svolta nel campo della sicurezza sul lavoro, in virtù del contratto con l’lNSAI;
Art. 94 Fissazione del premio supplementare Il Consiglio federale fissa il premio supplementare in un’ordinanza speciale. In ge- nerale, il premio supplementare è adeguato alle circostanze ogni quinquennio.
Art. 95 cpv. 2 terzo periodo 2 ... Esso deve essere consegnato alla commissione di coordinamento entro la fine di giugno dell’anno successivo a quello dell’esercizio contabile.
Art. 98 cpv. 1
1 Il premio supplementare per la prevenzione degli infortuni non professionali
(art. 88 cpv. 2 LAINF) deve essere calcolato in modo da consentire agli assicuratori partecipanti alla gestione dell’assicurazione contro gli infortuni il pagamento almeno della loro quota parte annua all’upi (art. 59).
Art. 99 Fissazione del premio supplementare Il Consiglio federale fissa il premio supplementare in un’ordinanza speciale. In ge- nerale, il supplemento è adeguato alle circostanze ogni quinquennio.
Art. 100 cpv. 1 lett. a e c
1 Gli assicuratori possono utilizzare il premio supplementare unicamente per:
a. pagare la propria aliquota all’upi; c. riunire i dati statistici speciali destinati all’upi alfine di prevenire gli infortu- ni non professionali.
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Art. 102 cpv. 2
2 La procedura d’opposizione è gratuita. Non sono versate indennità di parte.
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2001.
25 aprile 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz