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AS 2001 140

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR)

Modifica dell’11 dicembre 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 12 aprile 19951 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 3 3 Se la segnalazione di una fornitura di dati inesatta viene effettuata dagli assicurato- ri solo dopo 30 giorni dalla comunicazione del saldo ai sensi dell’articolo 7 capo- verso 2, l’istituzione comune può rifiutare di ricalcolare la compensazione dei rischi.

Art. 12 cpv. 5 e 8 5 I pagamenti compensativi dovuti agli assicuratori devono essere effettuati dall’isti- tuzione comune anche se non tutti gli assicuratori hanno eseguito i pagamenti in fa- vore della compensazione dei rischi. Se alla data di scadenza sono ancora pendenti pagamenti degli assicuratori, l’istituzione comune può procedere ai pagamenti com- pensativi in base agli importi delle tasse di rischio già versate. I contributi compen- sativi pendenti vanno pagati dopo il loro incasso e maggiorati dell’interesse di mora di cui al capoverso 8.

8 Gli assicuratori che non effettuano i pagamenti tempestivamente devono versare

all’istituzione comune un interesse di mora del 6 per cento l’anno.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

11 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 2489

1 RS 832.112.1

140 2000-1609