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AS 2001 1406

Legge federale per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna

Legge federale per il miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna

Modifica del 15 dicembre 2000

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 settembre 20001, decreta:

I La legge federale del 20 marzo 19702 per il miglioramento delle condizioni d’abita- zione nelle regioni di montagna è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 34sexies capoverso 2 lettera b della Costituzione federale3, ... Art. 21 Termine d’assegnazione Gli aiuti finanziari previsti dalla presente legge possono essere asse- gnati4 soltanto fino al 31 dicembre 2005.

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne fissa la data dell’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2000 Consiglio nazionale, 15 dicembre 2000 La presidente: Françoise Saudan Il presidente: Peter Hess Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker