AS 2001 141
Ordinanza concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie
Ordinanza concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie
Modifica dell’11 dicembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 12 aprile 19951 concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 7a Riporto delle differenze 1 I Cantoni che chiedono il massimo dei sussidi federali possono riportare all’anno seguente le differenze tra i sussidi richiesti secondo l’articolo 5 e quelli effettiva- mente versati. 2 Possono venir riportate solo le differenze risultanti dalle divergenze tra i sussidi richiesti e quelli effettivamente versati. Può essere riportato al massimo il 10 per cento dei sussidi federali richiesti. I sussidi riportati decadono se non vengono uti- lizzati nell’anno del riporto.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
11 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 832.112.4
2000-1611 141