AS 2001 1427
Convenzione n. 138 concernente l'età minima di ammissione all'impiego
Traduzione1 Convenzione n. 138 concernente l’età minima di ammissione all’impiego
Conclusa a Ginevra il 26 giugno 1973 Approvata dall’Assemblea federale il 18 marzo 1999 2 Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 17 agosto 1999 3 Entrata in vigore per la Svizzera il 17 agosto 2000 4
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro, e riunitasi il 6 giugno 1973, nella sua cinquantottesima sessione; dopo aver deciso di adottare diverse proposte concernenti l’età minima di ammissio- ne all’impiego, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione; considerati i termini della Convenzione sull’età minima (industria), 19195, della Convenzione sull’età minima (lavoro marittimo), 1920, della Convenzione sull’età minima (agricoltura), 19216, della Convenzione sull’età minima (carbonai e fochi- sti), 1921, della Convenzione sull’età minima (lavori non industriali), 1932, della Convenzione (modificata) dell’età minima (industria), 19377, della Convenzione (modificata) sull’età minima (lavori non industriali), 1937, della Convenzione sull’età minima (pescatori), 1959, e della Convenzione sull’età minima (lavori in sotterraneo), 19658; considerato che è giunto il momento di adottare uno strumento generale a tale ri- guardo, che dovrebbe progressivamente sostituire gli strumenti esistenti applicabili a settori economici limitati, in vista dell’abolizione totale del lavoro infantile; dopo aver deciso che tale strumento avrebbe la forma di una convenzione interna- zionale, adotta oggi, 26 giugno 1973, la Convenzione seguente, denominata Convenzione sull’età minima, 1973:
RS 0.822.723.8
1 Dal testo originale francese (RO 2001 1427).
2 RU 2001 1426 3 In occasione della ratifica, la Svizzera ha preannunciato le seguenti Convenzioni dell’OIL con effetto al 17 agosto 2000: Convenzione n. 58 del 24 ottobre 1936 che determina l’età minima per l’ammissione dei fanciulli al lavoro marittimo; RS 0.822.716.8; RU 1960 494. Convenzione n. 123 del 22 giugno 1965 sull’età minima di ammissione ai lavori sotterra- nei nelle miniere; RS 0.822.722.3; RU 1968 175. 4 All’atto dell’entrata in vigore, la Svizzera è liberata con effetto immediato dagli obblighi che scaturiscono dalle seguenti Convenzioni dell’OIL: Convenzione n. 5 del 28 novembre 1919 che fissa l’età minima per l’ammissione dei fanciulli ai lavori industriali; RS 0.822.711.5; CS 14 36. Convenzione n. 15 dell’11 novembre 1921 concernente l’età minima per l’assunzione nel servizio delle stive e delle caldaia; RS 0.822.712.5; RU 1960 484. 5 RS 0.822.711.5; CS 14 36 6 RS 0.822.712.5; RU 1960 484 7 RS 0.822.716.8; RU 1960 494 8 RS 0.822.722.3; RU 1968 175
2000-2012 1427
Età minima di ammissione all’impiego. Convenzione n. 138 RU 2001
Art. 1 Ciascun Membro per il quale la presente Convenzione è in vigore si impegna a per- seguire una politica nazionale mirante ad assicurare l’abolizione effettiva del lavoro infantile e a portare progressivamente l’età minima di ammissione all’impiego o al lavoro a un livello che permetta agli adolescenti di raggiungere il più completo svi- luppo fisico e mentale.
Art. 2
1. Ciascun Membro che ratifica la presente Convenzione deve specificare, in una
dichiarazione allegata alla sua ratifica, un’età minima di ammissione all’impiego o al lavoro sul suo territorio e nei mezzi di trasporto immatricolati sul suo territorio; fatte salve le disposizioni degli articoli da 4 a 8 della presente Convenzione, nessuna per- sona di età inferiore a detta età minima dev’essere ammessa all’impiego o al lavoro in qualsiasi professione. 2. Ciascun Membro che ha ratificato la presente convenzione può, in seguito, infor- mare il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro, mediante nuove dichiarazioni, che esso aumenta l’età minima specificata precedentemente. 3. L’età minima specificata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo non dev’essere inferiore all’età in cui cessa l’obbligo scolastico, e in ogni caso a 15 anni. 4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, ciascun Membro la cui economia e le cui istituzioni scolastiche non sono sufficientemente sviluppate può, consultate le associazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessati, se que- ste esistono, specificare, in una prima tappa, un’età minima di quattordici anni. 5. Ciascun membro che ha specificato un’età minima di quattordici anni in virtù del paragrafo precedente deve, nei rapporti che esso è tenuto a presentare ai sensi dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro9, dichiarare: a) che il motivo della sua decisione persiste; b) che esso rinuncia ad applicare il paragrafo 4 a partire da una determinata data.
Art. 3 1. L’età minima di ammissione a qualsiasi tipo di impiego o di lavoro che, per la sua natura o per le condizioni in cui si esercita, è suscettibile di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità degli adolescenti non dev’essere inferiore a diciotto anni. 2. I tipi di impiego o di lavoro di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono deter- minati dalla legislazione nazionale o dall’autorità competente, dopo consultazione delle associazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate, se queste esistono. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, la legislazione nazionale o l’autorità competente può, consultate le associazioni di datori di lavoro e di lavoratori interes-
9 RS 0.820.1
1428
Età minima di ammissione all’impiego. Convenzione n. 138 RU 2001
sate, se queste esistono, autorizzare l’impiego o il lavoro di adolescenti a partire dai sedici anni d’età, a condizione che la loro salute, la loro sicurezza e la loro moralità siano pienamente garantite e che abbiano ricevuto, nel settore d’attività corrispon- dente, un’istruzione specifica e adeguata o una formazione professionale.
Art. 4 1. Per quanto sia necessario e dopo aver consultato le associazioni di datori di lavo- ro e di lavoratori interessate, se queste esistono, l’autorità competente può non ap- plicare la presente Convenzione a categorie limitate d’impiego o di lavoro qualora l’applicazione della presente Convenzione a dette categorie comportasse difficoltà essenziali e speciali d’esecuzione.
2. Ciascun Membro che ratifica la presente Convenzione deve, nel primo rapporto
sull’applicazione della stessa che esso è tenuto a presentare conformemente all’arti- colo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro, indicare, con motivi a sostegno, le categorie d’impiego che sarebbero state oggetto di un’esclusione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, e esporre, nei rapporti ulteriori, la situazione della sua legislazione e della sua prassi in merito a tali catego- rie, precisando in quale misura sia stato dato seguito o sia proposto di dare seguito alla Convenzione nel contesto di siffatte categorie. 3. Il presente articolo non autorizza a escludere dal campo d’applicazione della pre- sente Convenzione gli impieghi o i lavori di cui all’articolo 3.
Art. 5
1. Ciascun Membro la cui economia e i cui servizi amministrativi non hanno rag-
giunto uno sviluppo sufficiente può, consultate le associazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate, se queste esistono, limitare, in una prima tappa, il campo d’applicazione della presente Convenzione. 2. Ciascun Membro che si prevale del paragrafo 1 del presente articolo deve specifi- care, in una dichiarazione allegata alla sua ratifica, i settori di attività economica o i tipi di imprese cui si applicano le disposizioni della presente Convenzione.
3. Il campo d’applicazione della presente Convenzione deve comprendere almeno:
le industrie di estrazione; le industrie di trasformazione; l’edilizia e i lavori pubblici; l’elettricità, il gas e l’acqua; i servizi sanitari; i trasporti, depositi e comunicazioni; le piantagioni e altre imprese agricole utilizzate principalmente a fini commerciali, eccetto le imprese familiari o di piccole dimensioni che producono per il mercato locale e che non impiegano regolarmente lavoratori salariati.
4. Ciascun Membro che ha limitato il campo d’applicazione della Convenzione in
virtù del presente articolo: a) deve esporre, nei rapporti che esso è tenuto a presentare in virtù dell’artico- lo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, la situazione generale dell’impiego o del lavoro degli adolescenti e dei fanciulli nei settori d’attività che sono esclusi dal campo d’applicazione della pre- sente Convenzione nonché tutti i progressi realizzati in vista di una più vasta applicazione delle disposizioni della Convenzione;
1429
Età minima di ammissione all’impiego. Convenzione n. 138 RU 2001
b) può, in ogni momento, estendere il campo d’applicazione della Convenzione mediante una dichiarazione indirizzata al Direttore generale dell’Ufficio in- ternazionale del lavoro.
Art. 6 La presente Convenzione non si applica al lavoro effettuato da fanciulli o da adole- scenti in stabilimenti d’insegnamento generale, in scuole professionali o tecniche o in altre istituzioni di formazione professionale, né al lavoro effettuato in imprese da persone di almeno quattordici anni, qualora detto lavoro sia eseguito conformemente alle condizioni prescritte dall’autorità competente dopo consultazione delle associa- zioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate, se queste esistono, e sia parte in- tegrante: a) di un insegnamento o di una formazione professionale la cui responsabilità spetta in primo luogo a una scuola o a un’istituzione di formazione profes- sionale; b) di un programma di formazione professionale approvato dall’autorità com- petente e eseguito principalmente o interamente in un’impresa; c) di un programma d’orientamento destinato a facilitare la scelta di una pro- fessione o di un tipo di formazione professionale.
Art. 7 1. la legislazione nazionale può autorizzare l’impiego di persone d’età dai tredici ai quindici anni per lavori leggeri o l’esecuzione, da parte di queste persone, di tali lavori a condizione che gli stessi: a) non siano suscettibili di arrecare pregiudizio alla loro salute o al loro svi- luppo; b) non siano di natura tale da arrecare pregiudizio alla loro frequenza scolasti- ca, alla loro partecipazione a programmi d’orientamento o di formazione professionale approvati dall’autorità competente o alla loro attitudine a be- neficiare dell’istruzione ricevuta. 2. La legislazione nazionale può inoltre, fatte salve le condizioni di cui ai capover- si a) e b) del paragrafo 1 del presente articolo, autorizzare l’impiego o il lavoro delle persone di almeno quindici anni che non hanno ancora terminato la scuola dell’ob- bligo. 3. L’autorità competente definisce le attività nelle quali l’impiego o il lavoro può essere autorizzato conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e prescrive la durata, in ore, e le condizioni dell’impiego o del lavoro di cui si tratta. 4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, un Membro che ha fatto uso delle disposizioni del paragrafo 4 dell’articolo 2 può sostituire le età di dodici e quattordici anni alle età di tredici e quindici anni indicate nel paragrafo 1 e l’età di quattordici anni all’età di quindici anni indicata nel paragrafo 2 del pre- sente articolo.
1430
Età minima di ammissione all’impiego. Convenzione n. 138 RU 2001
Art. 8 1. Consultate le associazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate, se queste esistono, l’autorità competente può, in deroga al divieto d’impiego o di lavoro pre- visto nell’articolo 2 della presente Convenzione, autorizzare, in singoli casi, la par- tecipazione ad attività nel contesto di spettacoli artistici. 2. Le autorizzazioni accordate devono limitare la durata in ore dell’impiego o del lavoro autorizzati e disciplinarne le condizioni.
Art. 9 1. L’autorità competente deve prendere tutte le misure necessarie, incluse le sanzioni adeguate, al fine di assicurare l’applicazione effettiva delle disposizioni della pre- sente Convenzione. 2. La legislazione nazionale o l’autorità competente deve designare le persone tenute a rispettare le disposizioni d’esecuzione della Convenzione. 3. La legislazione nazionale o l’autorità competente deve prescrivere i registri o altri documenti che il datore di lavoro deve tenere e conservare a disposizione; tali regi- stri o documenti devono indicare il nome e l’età o la data di nascita, debitamente attestati nella misura del possibile, delle persone occupate dal datore di lavoro o che lavorano per conto dello stesso e la cui età è inferiore a diciotto anni.
Art. 10
1. La presente Convenzione modifica la Convenzione sull’età minima (industria),
1919, la Convenzione sull’età minima (lavoro marittimo, 1920, la Convenzione sull’età minima (agricoltura), 1921, la Convenzione sull’età minima (servizio delle stive e delle caldaie), 1921, la Convenzione sull’età minima (lavori non industriali), 1932, la convenzione (modificata) sull’età minima (lavoro marittimo), 1936, la Convenzione (modificata) sull’età minima (industria), 1937, la Convenzione (mo- dificata) sull’età minima (lavori non industriali), 1937, la Convenzione sull’età mi- nima (pescatori), 1959, e la Convenzione sull’età minima (lavori in sotterraneo), 1965, alle condizioni fissate nel presente articolo. 2. L’entrata in vigore della presente Convenzione non esclude una ratificazione ulte- riore della Convenzione (modificata) sull’età minima (lavoro marittimo), 1936, della Convenzione (modificata) sull’età minima (industria), 1937, della Convenzione (modificata) sull’età minima (lavori non industriali), 1937, della Convenzione sull’età minima (pescatori), 1959, e della Convenzione sull’età minima (lavori sot- terranei), 1965. 3. La Convenzione sull’età minima (industria), 1919, la Convenzione sull’età mini- ma (lavoro marittimo), 1920, la Convenzione sull’età minima (agricoltura), 1921 e la Convenzione sull’età minima (servizio stive e caldaie), 1921 sono chiuse a qual- siasi ulteriore ratifica qualora tutti gli Stati Membri che sono Parte a dette conven- zioni consentano a tale chiusura, mediante la ratifica della presente Convenzione o mediante una dichiarazione comunicata al Direttore generale dell’Ufficio interna- zionale del lavoro.
1431
Età minima di ammissione all’impiego. Convenzione n. 138 RU 2001
4. A partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione:
a) il fatto che un Membro Parte alla Convenzione (modificata) sull’età minima (industria), 1937, accetti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e determini, conformemente all’articolo 2 della presente Convenzione, un’età minima di almeno quindici anni, comporta di diritto la denuncia immediata della Convenzione (modificata) sull’età minima (industria), 1937; b) il fatto che un Membro Parte alla Convenzione sull’età minima (lavori non industriali), 1932, accetti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione per i lavori non industriali ai sensi di detta Convenzione, comporta di diritto la denuncia immediata della Convenzione sull’età minima (lavori non indu- striali), 1932; c) il fatto che un Membro Parte alla Convenzione (modificata) sull’età minima (lavori non industriali), 1937, accetti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione per i lavori non industriali ai sensi di detta Convenzione e de- termini, conformemente all’articolo 2 della presente Convenzione, un’età minima di almeno quindici anni, comporta di diritto la denuncia immediata della Convenzione (modificata) sull’età minima (lavori non industriali), 1937; d) il fatto che un Membro Parte alla Convenzione (modificata) sull’età minima (lavoro marittimo), 1936, accetti gli obblighi derivanti dalla presente Con- venzione per il lavoro marittimo e determini, conformemente all’articolo 2 della presente Convenzione, un’età minima o precisi che l’articolo 3 della presente Convenzione si applica al lavoro marittimo, comporta di diritto la denuncia immediata della Convenzione (modificata) sull’età minima (lavoro marittimo), 1936; e) il fatto che un Membro Parte alla Convenzione sull’età minima (pescatori), 1959, accetti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione per la pesca marittima e determini, conformemente all’articolo 2 della presente Conven- zione, un’età minima ai almeno quindici anni o precisi che l’articolo 3 della presente Convenzione si applica alla pesca marittima, comporta di diritto la denuncia immediata della Convenzione sull’età minima (pescatori), 1959; f) il fatto che un Membro Parte alla Convenzione sull’età minima (lavori in sotterraneo), 1965, accetti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e determini, conformemente all’articolo 2 della presente Convenzione, un’età minima almeno uguale a quella che esso aveva specificato in esecu- zione della Convenzione del 1965, o precisi che tale età si applica, confor- memente all’articolo 3 della presente Convenzione, ai lavori in sotterraneo, comporta di diritto la denuncia immediata della Convenzione sull’età mini- ma (lavori in sotterraneo), 1965.
5. A partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione:
a) l’accettazione degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione comporta la denuncia della Convenzione sull’età minima (industria), 1919, in applica- zione del suo articolo 12;
1432
Età minima di ammissione all’impiego. Convenzione n. 138 RU 2001
b) l’accettazione degli obblighi della presente Convenzione per l’agricoltura comporta la denuncia della Convenzione sull’età minima (agricoltura), 1921, in applicazione del suo articolo 9; c) l’accettazione degli obblighi della presente Convenzione per il lavoro marit- timo comporta la denuncia della Convenzione sull’età minima (lavoro ma- rittimo), 1920, in applicazione del suo articolo 10, e della Convenzione sull’età minima (servizio stive e caldaie), 1921, in applicazione del suo arti- colo 12.
Art. 11 Le ratifiche formali della presente Convenzione sono comunicate al Direttore gene- rale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da questi registrate.
Art. 12
1. La presente Convenzione vincola unicamente i Membri dell’Organizzazione in-
ternazionale del lavoro, la cui ratifica è stata registrata dal Direttore generale. 2. Essa entra in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri sono state registrate dal Direttore generale. 3. In seguito, la Convenzione entra in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.
Art. 13
1. Ciascun Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla sca-
duto un periodo di dieci anni a contare dal giorno della sua prima entrata in vigore, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da questi registrato. La denuncia prende effetto soltanto un anno dopo la registrazione. 2. Ciascun Membro che ha ratificato la presente Convenzione il quale, entro il ter- mine di un anno dopo la scadenza del periodo di dieci anni di cui al paragrafo pre- cedente, non fa uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, è vinco- lato per un nuovo periodo di dieci anni e può in seguito denunciare la presente Convenzione scaduto ciascun periodo di dieci anni nelle condizioni di cui al pre- sente articolo.
Art. 14 1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro notifica a tutti i Mem- bri dell’Organizzazione internazionale del lavoro le registrazioni di tutte le ratifiche e denuncie che gli sono comunicate dai Membri dell’Organizzazione. 2. Notificando ai Membri la registrazione della seconda ratifica che gli è stata co- municata, il Direttore generale richiama l’attenzione dei Membri dell’Organizza- zione sulla data d’entrata in vigore della presente Convenzione.
1433
Età minima di ammissione all’impiego. Convenzione n. 138 RU 2001
Art. 15 Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro comunica al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini di registrazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, informazioni complete concernenti qualsiasi ratifica e atto di denuncia che egli ha registrato conformemente agli articoli precedenti.
Art. 16 Ogni volta che lo ritiene necessario, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio in- ternazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale un rapporto sull’appli- cazione della presente Convenzione ed esamina se è il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Art. 17 1. Qualora la Conferenza adottasse una nuova convenzione modificante in tutto o in parte la presente Convenzione, e salvo che la nuova Convenzione non disponga al- trimenti: a) la ratifica della nuova convenzione da parte di un Membro comporta, di di- ritto, nonostante l’articolo 14, la denuncia immediata della presente Con- venzione, a condizione che la nuova convenzione sia entrata in vigore; b) la presente Convenzione cessa di essere aperta alla ratifica dei Membri a partire dalla data d’entrata in vigore della nuova Convenzione.
2. La presente Convenzione permane in ogni caso in vigore nella sua forma e nel
suo contenuto per i Membri che l’hanno ratificata e che non ratificano la nuova Convenzione.
Art. 18 Le versioni francese e inglese del testo della presente Convenzione fanno parimente fede.
Seguono le firme
1434
Età minima di ammissione all’impiego. Convenzione n. 138 RU 2001
Campo d’applicazione il 1° aprile 2001
Stati partecipanti Ratificazione Entrata in vigore Successione (S)
Albania1 16 febbraio 1998 16 febbraio 1999 Algeria1 30 aprile 1984 30 aprile 1985 Antigua e Barbuda1 17 marzo 1983 17 marzo 1984 Argentina3 11 novembre 1996 11 novembre 1997 Azerbaigian1 19 maggio 1992 19 maggio 1993 Barbados2 4 gennaio 2000 4 gennaio 2001 Belize3 6 marzo 2000 6 marzo 2001 Bielorussia1 3 maggio 1979 3 maggio 1980 Belgio2 19 aprile 1988 19 aprile 1989 Bolivia3 11 giugno 1997 11 giugno 1998 Bosnia ed Erzegovina2 2 giugno 1993 2 giugno 1994 Botswana3 5 giugno 1997 5 giugno 1998 Bulgaria1 23 aprile 1980 23 aprile 1981 Burkina Faso2 11 febbraio 1999 11 febbraio 2000 Cambogia3 23 agosto 1999 23 agosto 2000 Cile2 1° febbraio 1999 1° febbraio 2000 Cina1 28 aprile 1999 28 aprile 2000 Hong Kong2 6 * 28 aprile 1999 28 aprile 2000 Macao1 5 6 ottobre 2000 6 ottobre 2000 Cipro2 2 ottobre 1997 2 ottobre 1998 Congo3 26 novembre 1999 26 novembre 2000 Costa Rica2 11 giugno 1976 11 giugno 1977 Corea del Sud2 28 gennaio 1999 28 gennaio 2000 Croazia2 8 ottobre 1991 S 8 ottobre 1991 Cuba2 7 marzo 1975 19 giugno 1976 Dominica2 27 settembre 1983 27 settembre 1984 Dominicana, Repubblica3 * 15 giugno 1999 15 giugno 2000 Danimarca2 4 13 novembre 1997 13 novembre 1998 Egitto3 9 giugno 1999 9 giugno 2000 El Salvador3 23 gennaio 1996 23 gennaio 1997 Emirati Arabi Uniti2 2 ottobre 1998 2 ottobre 1999 Eritrea3 22 febbraio 2000 22 febbraio 2001 Etiopia3 27 maggio 1999 27 maggio 2000 Filippine2 4 giugno 1998 4 giugno 1999 Finlandia2 13 gennaio 1976 13 gennaio 1977 Francia1 13 luglio 1990 13 luglio 1991 Georgia2 23 settembre 1996 23 settembre 1997 Germania2 8 aprile 1976 8 aprile 1977 Giordania1 23 marzo 1998 23 marzo 1999 Grecia2 14 marzo 1986 14 marzo 1987 Guatemala3 27 aprile 1990 27 aprile 1991 Guinea equatoriale3 12 giugno 1985 12 giugno 1986 Guyana2 15 aprile 1998 15 aprile 1999
1435
Età minima di ammissione all’impiego. Convenzione n. 138 RU 2001
Stati partecipanti Ratificazione Entrata in vigore Successione (S)
Honduras3 9 giugno 1980 9 giugno 1981 Indonesia2 7 giugno 1999 7 giugno 2000 Irak2 13 febbraio 1985 13 febbraio 1986 Irlanda1 22 giugno 1978 22 giugno 1979 Islanda2 6 dicembre 1999 6 dicembre 2000 Israele2 21 giugno 1979 21 giugno 1980 Italia2 28 luglio 1981 28 luglio 1982 Jugoslavia2 6 dicembre 1983 6 dicembre 1984 Kenya1 9 aprile 1979 9 aprile 1980 Kirghizistan1 31 marzo 1992 31 marzo 1993 Kuweit2 15 novembre 1999 15 novembre 2000 Libia2 19 giugno 1975 19 giugno 1976 Lituania1 22 giugno 1998 22 giugno 1999 Lussemburgo2 24 marzo 1977 24 marzo 1978 Malaisia2 9 settembre 1997 9 settembre 1998 Malawi2 19 novembre 1999 19 novembre 2000 Malta1 9 giugno 1988 9 giugno 1989 Marocco1 6 gennaio 2000 6 gennaio 2001 Mauritius2 30 luglio 1990 30 luglio 1991 Macedonia2 17 novembre 1991 S 17 novembre 1991 Moldavia1 21 settembre 1999 21 settembre 2000 Nepal3 30 maggio 1997 30 maggio 1998 Nicaragua3 2 novembre 1981 2 novembre 1982 Niger3 4 dicembre 1978 4 dicembre 1979 Norvegia2 8 luglio 1980 8 luglio 1981 Paesi Bassi2 14 settembre 1976 14 settembre 1977 Aruba3 5 24 marzo 1987 24 marzo 1987 Polonia2 22 marzo 1978 22 marzo 1979 Portogallo1 20 maggio 1998 20 maggio 1999 Romania1 19 novembre 1975 19 novembre 1976 Russia1 3 maggio 1979 3 maggio 1980 Rwanda3 15 aprile 1981 15 aprile 1982 San Marino1 1° febbraio 1995 1° febbraio 1996 Senegal2 15 dicembre 1999 15 dicembre 2000 Seychelles1 7 marzo 2000 7 marzo 2001 Sri Lanka2 11 febbraio 2000 11 febbraio 2001 Sud-Africa2 30 marzo 2000 30 marzo 2001 Svezia2 23 aprile 1990 23 aprile 1991 Svizzera2 * 17 agosto 1999 17 agosto 2000 Slovacchia2 29 settembre 1997 29 settembre 1998 Slovenia2 29 maggio 1992 29 maggio 1993 Spagna2 16 maggio 1997 16 maggio 1978 Tagikistan1 26 novembre 1993 26 novembre 1994 Tanzania3 16 dicembre 1998 16 dicembre 1999 Togo3 16 marzo 1984 16 marzo 1985
1436
Età minima di ammissione all’impiego. Convenzione n. 138 RU 2001
Stati partecipanti Ratificazione Entrata in vigore Successione (S)
Tunisia1 19 ottobre 1995 19 ottobre 1996 Turchia2 30 ottobre 1998 30 ottobre 1999 Ucraina1 3 maggio 1979 3 maggio 1980 Ungheria1 28 maggio 1998 28 maggio 1999 Uruguay2 2 giugno 1977 2 giugno 1978 Venezuela3 15 luglio 1987 15 luglio 1988 Zambia2 9 febbraio 1976 9 febbraio 1977
1 L’età minima conformemente all’articolo 2 paragrafo 1 è fissata a 16 anni.
2 L’età minima conformemente all’articolo 2 paragrafo 1 è fissata a 15 anni.
3 L’età minima conformemente all’articolo 2 paragrafo 1 è fissata a 14 anni.
4 Non si applica alle Isole Faeröer né alla Groenlandia.
5 Applicazione senza deroghe.
6 Applicazione con deroghe.
* Riserve e dichiarazioni vedi qui di seguito.
Riserve e dichiarazioni Cina: Hong Kong Le modifiche di cui all’articolo 3 della Convenzione sono le seguenti: