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AS 2001 1472

Ordinanza che limita l'effetivo degli stranieri

Ordinanza che limita l’effettivo degli stranieri (OLS)

Modifica del 23 maggio 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 6 ottobre 19861 che limita l’effettivo degli stranieri è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 5 5 Su richiesta, l’UFDS può ripartire tra i Cantoni il contingente della Confederazio- ne dei permessi annuali iniziali. Ciò facendo, esso tiene conto, per tutto il periodo di contingente, dei bisogni dei Cantoni e dell’interesse economico generale.

Art. 21 cpv. 4 4 Su richiesta, l’UFDS può ripartire tra i Cantoni il contingente della Confederazio- ne dei permessi per dimoranti temporanei. Ciò facendo, esso tiene conto, per tutto il periodo di contingente, dei bisogni dei Cantoni e dell’interesse economico generale.

II

1. L’allegato 1 è modificato come segue:

Cpv. 1 periodo introduttivo e lett. b 1 I contingenti dei permessi annuali iniziali per l’esercizio di un’attività lucrativa sono stabiliti complessivamente a 22 000: b. Contingente a disposizione della Confederazione: 10 000

2. L’allegato 3 è modificato come segue:

Cpv. 1 periodo introduttivo e lett. b 1 I contingenti dei permessi per dimoranti temporanei sono stabiliti complessiva- mente a 24 000: b. Contingente a disposizione della Confederazione: 13 000

1 SR 823.21

1472 2001-1016

Limitazione dell’effettivo degli stranieri RU 2001

III La presente modifica entra in vigore il 15 giugno 2001.

23 maggio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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