AS 2001 1477
Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell'India per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
Traduzione1 Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’India per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
Concluso il 16 febbraio 2000 Approvato dall’Assemblea federale l’11 dicembre 20002 Entrato in vigore mediante scambio di note il 20 dicembre 2000
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell’India, animati dal desiderio di modificare la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’India per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata il 2 novembre 19943 a Nuova Delhi (qui di seguito indicata quale «Convenzione»), hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 La lettera a) del paragrafo 1 dell’articolo 3 della Convenzione è modificata dalla se- guente disposizione: «a) il termine «India» designa il territorio dell’India e comprende le acque terri- toriali e lo spazio aereo sovrastante, come pure ogni altra zona marittima sui quali l’India esercita, secondo la legislazione indiana e conformemente al di- ritto internazionale, compresa la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, i suoi diritti sovrani ed altri diritti ad essi relativi nonché la sovra- nità giurisdizionale;»
Art. 2 1. Il primo periodo della lettera l) del paragrafo 2 dell’articolo 5 della Convenzione è modificato dalla seguente disposizione: «l) la fornitura di prestazioni di servizi tecniche, effettuata da impiegati o altro personale di una impresa di uno Stato contraente, eccettuate le prestazioni di cui all’articolo 12, se: ...»4 2. Nel paragrafo 3 dell’articolo 5 della Convenzione dopo la lettera e) è aggiunta la lettera seguente: «f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell’esercizio cumulativo di at- tività menzionate nelle lettere a-e, a condizione che l’insieme delle attività
1 Dal testo originale tedesco (AS 2001 1477).
2 RU 2001 1476 3 RS 0.672.942.31; RU 1995 844
4 Versione che tiene conto dello scambio di note del 6 e del 16 novembre 2000.
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della sede fissa di affari che ne risulta abbia carattere preparatorio o ausilia- rio.» 3. Dopo il paragrafo 3 dell’articolo 5 della Convenzione è aggiunto il paragrafo se- guente: «4. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, si considera che una società d’assicurazioni di uno Stato contraente, escluse le attività di riassicurazione, abbia una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente, se incassa premi sul territorio di quest’altro Stato o vi assicura rischi locali attraverso una persona, diver- sa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 6.» 4. Gli attuali paragrafi 4-6 dell’articolo 5 della Convenzione diventano paragra- fi 5-7. 5. Nel primo periodo del nuovo paragrafo 5 dell’articolo 5 della Convenzione le pa- role «...– diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al para- grafo 5 –...» sono sostituite dalle parole «...– diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 –...».
Art. 3 Il paragrafo 1 dell’articolo 6 della Convenzione è sostituito dalla seguente disposi- zione: «1. I redditi provenienti da beni immobili sono imponibili anche nello Stato con- traente in cui questi beni sono situati.»
Art. 4 Il paragrafo 1 dell’articolo 8 della Convenzione è sostituito dalla seguente disposi- zione: «1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di aeromobili sono imponibili soltanto in questo Stato.»
Art. 5
1. L’articolo 9 della Convenzione diventa articolo 9 paragrafo 1.
2. Dopo il paragrafo 1 dell’articolo 9 della Convenzione è aggiunto il paragrafo se- guente: «2. Quando in uno Stato contraente negli utili di un’impresa di questo Stato con- traente sono inclusi e tassati in conseguenza utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente è stata tassata in questo Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indi- pendenti, l’altro Stato procede ad un adeguato aggiustamento dell’ammontare d’im- posta prelevato su questi utili. Per determinare quest’aggiustamento occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti potranno consultarsi.»
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Art. 6 1. Il primo periodo del paragrafo 2 dell’articolo 10 della Convenzione è sostituito dalla seguente disposizione: «2. Tuttavia, tali dividendi possono essere anche tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammon- tare lordo dei dividendi.» 2. Il paragrafo 4 dell’articolo 10 della Convenzione è sostituito dalla seguente di- sposizione: «4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una profes- sione indipendente mediante una base fissa ivi situata e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’artico- lo 14.» 3. Nel paragrafo 5 dell’articolo 10 della Convenzione, l’espressione «stabile orga- nizzazione situata» è sostituita dall’espressione «stabile organizzazione o base fissa situate».
Art. 7 1. Il paragrafo 2 dell’articolo 11 della Convenzione è sostituito dalla seguente di- sposizione: «2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l’effettivo beneficiario degli interessi è residente dell’altro Stato contraente, l’impo- sta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo degli inte- ressi.»
2. Il paragrafo 3 dell’articolo 11 della Convenzione è soppresso.
3. L’attuale paragrafo 4 dell’articolo 11 della Convenzione diventa paragrafo 3.
4. La lettera a) del nuovo paragrafo 3 dell’articolo 11 della Convenzione è sostituita dalla seguente disposizione: «3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, a) gli interessi provenienti dalla Svizzera e pagati ad un residente dell’India, sono imponibili soltanto in India, se sono pagati per un prestito accordato, garantito o assicurato, oppure per un credito approvato, garantito o assicu- rato dal Governo dell’India, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, da un suo ente di diritto pubblico, dalla Banca Export-Import of
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India, dalla Reserve Bank of India, dalla Industrial Finance Corporation of India, dalla Industrial Development Bank of India, dalla National Housing Bank, dalla Small Industries Development Bank of India oppure da un isti- tuto designato e concordato attraverso uno scambio di lettere tra le autorità competenti degli Stati contraenti;» 5. Gli attuali paragrafi 5-8 dell’articolo 11 della Convenzione diventano paragra- fi 4-7. 6. I nuovi paragrafi 5 e 6 dell’articolo 11 della Convenzione sono sostituiti dalle seguenti disposizioni: «5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un’attività industriale o commer- ciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indi- pendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14. 6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso un residente o meno di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli inte- ressi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.»
Art. 8 1. Il titolo e i paragrafi 1-7 dell’articolo 12 della Convenzione sono sostituiti dalle seguenti disposizioni: «Art. 12 Canoni e compensi per prestazioni di servizi tecniche 1. I canoni ed i compensi per prestazioni di servizi tecniche provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali canoni e compensi per prestazioni di servizi tecniche possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei canoni o dei compensi per prestazioni di servizi tecniche è residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei canoni o dei compensi per prestazioni di servizi tecniche. 3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi le pellicole cinematografiche o i la- vori su film, i nastri di registrazione e altri mezzi di riproduzione usati per emissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o
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modelli, progetti, formule o procedimenti segreti oppure per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 4. Ai sensi del presente articolo l’espressione «compensi per prestazioni di servizi tecniche» designa i compensi di qualsiasi natura pagati ad una persona per la forni- tura di prestazioni di servizi nei settori della gestione aziendale, della tecnica o della consulenza, compresa la fornitura di prestazioni di servizi da parte di personale tec- nico o altro. 5. Nonostante le disposizioni del paragrafo 4, i «compensi per prestazioni di servizi tecniche» non comprendono gli importi che vengono pagati: a) per un’attività didattica svolta in un istituto di formazione oppure da un tale istituto; b) per prestazioni di servizi menzionate negli articoli 14 o 15. 6. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni o dei compensi per prestazioni di servizi tecniche, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni o i compensi per prestazioni di servizi tecniche, sia un’attività commerciale o indu- striale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indi- pendente mediante una base fissa ivi situata ed il contratto in base al quale i canoni o i compensi per prestazioni di servizi tecniche vengono pagati si ricolleghi effetti- vamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applica- zione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14. 7. I canoni e i compensi per prestazioni di servizi tecniche si considerano prove- nienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivi- sione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni o dei compensi per prestazioni di servizi tecniche, sia esso resi- dente o meno di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile orga- nizzazione o base fissa per la quale è stato contratto l’obbligo al pagamento dei ca- noni o dei compensi per prestazioni di servizi tecniche e tali canoni o compensi per prestazioni di servizi tecniche sono a carico della stabile organizzazione o base fissa,
i canoni o i compensi per prestazioni di servizi tecniche si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.» 2. Nel paragrafo 8 dell’articolo 12 della Convenzione l’espressione «prestazioni di servizi associate» è sostituita dall’espressione «prestazioni di servizi tecniche».
Art. 9 1. Il paragrafo 2 dell’articolo 13 della Convenzione è sostituito dalla disposizione seguente: «2. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile
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organizzazione (da sola o in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono im- ponibili in detto altro Stato.» 2. Il paragrafo 5 dell’articolo 13 della Convenzione è sostituito dalla disposizione seguente: «5. Gli utili derivanti dall’alienazione di azioni (escluse le azioni menzionate nel par. 4) di una società residente di uno Stato contraente: a) sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente; b) nonostante le disposizioni della lettera a), sono imponibili in India se trattasi di utili derivanti dall’alienazione di azioni di una società residente dell’In- dia. In tale caso, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 23 paragrafo 1 lettera b).»
Art. 10 1. Dopo l’articolo 13 della Convenzione (Utili di capitale) viene aggiunto il se- guente articolo sulle «Professioni indipendenti»: «Art. 14 Professioni indipendenti 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ottiene dall’esercizio di una libe- ra professione o di altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato; essi sono imponibili anche nell’altro Stato contraente nei casi in cui so- no adempiute le condizioni seguenti: a) se il residente dispone abitualmente di una base fissa nell’altro Stato con- traente per l’esercizio della propria attività; in questo caso, i redditi sono imponibili nell’altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa; o b) se il residente soggiorna nell’altro Stato contraente per un periodo o periodi di 183 o più giorni in totale nell’arco di 12 mesi che iniziano o terminano durante l’anno fiscale considerato; in questo caso, i redditi sono imponibili nell’altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui essi sono im- putabili all’attività esercitata in questo altro Stato. 2. L’espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipen- denti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, chirurghi, dentisti e periti contabili.» 2. L’attuale articolo 14 della Convenzione diventa articolo 15 e viene sostituito dal seguente articolo: «Art. 15 Lavoro subordinato 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in cor- rispettivo di un lavoro subordinato sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno
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che l’attività non sia svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto nell’al- tro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni nell’arco di 12 mesi che iniziano o termi- nano durante l’anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato. 3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni per- cepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale da un’impresa di uno Stato contraente, sono imponibili in questo Stato contraente.»
3. Gli attuali articoli 15-20 della Convenzione diventano articoli 16-21.
Art. 11 Dopo l’articolo 21 della Convenzione è aggiunto l’articolo seguente: «Art. 22 Altri redditi 1. I redditi di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponi- bili soltanto in tale Stato contraente. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli prove- nienti da beni immobili come sono definiti nel paragrafo 2 dell’articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’arti- colo 14. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, i redditi sotto forma di vincite nel- l’ambito di lotterie, cruciverba, corse comprese quelle dei cavalli, giochi di carte e altri giochi di qualunque natura o giochi d’azzardo o scommesse di ogni genere, che un residente di uno Stato contraente riceve da fonti dell’altro Stato contraente, sono imponibili nell’altro Stato contraente.»
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Art. 12
1. L’attuale articolo 21 della Convenzione diventa articolo 23.
2. Nella lettera a) del paragrafo 2 del nuovo articolo 23 della Convenzione è sop- presso il riferimento alla lettera d). 3.5 Nella lettera b) del paragrafo 2 del nuovo articolo 23 della Convenzione l’espres- sione «prestazioni di servizi associate» è sostituita da «prestazioni di servizi tecni- che». 4.6 La lettera c) del paragrafo 2 del nuovo articolo 23 della Convenzione è soppres- sa. 5.7 La lettera d) del paragrafo 2 del nuovo articolo 23 della Convenzione è sostituita dalla disposizione seguente: «c) Qualora un residente di Svizzera riceva interessi considerati nei paragrafi 4, 4B e 15 iv) dell’articolo 10 e nell’articolo 80L dell’«Indian Income Tax Act» del 1961 (43 del 1961) e menzionati nel paragrafo 3 d) dell’articolo 11, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio del 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi.»
Art. 13
1. L’articolo 22 della Convenzione diventa articolo 24.
2. Il paragrafo 1 del nuovo articolo 24 della Convenzione è sostituito dalla seguente disposizione: «1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato con- traente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più one- rosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione e nelle stesse condizioni. La presente disposi- zione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone che non sono residenti in alcuno degli Stati contraenti.» 3. Dopo il paragrafo 2 del nuovo articolo 24 della Convenzione è inserito il seguente paragrafo: «3. A meno che non siano applicabili le disposizioni dell’articolo 9, del paragrafo 7 dell’articolo 11 o del paragrafo 8 dell’articolo 12, gli interessi, i canoni e altre spese versati da un’impresa di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato con- traente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale im- presa, come se fossero pagati a un residente del primo Stato contraente.» 4. I vecchi paragrafi 3 e 4 del nuovo articolo 24 della Convenzione diventano para- grafi 4 e 5.
5 Versione che tiene conto dello scambio di note del 6 e del 16 novembre 2000.
6 Versione che tiene conto dello scambio di note del 6 e del 16 novembre 2000.
7 Versione che tiene conto dello scambio di note del 6 e del 16 novembre 2000.
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Art. 14 Gli articoli 23-27 della Convenzione diventano articoli 25-29.
Art. 15 A. Nel primo comma del numero 1 del Protocollo alla Convenzione l’espressione «... nella lettera a) del paragrafo 1 dell’articolo 12 ...» è sostituita dall’espressione «... nel paragrafo 2 dell’articolo 12 ...». B. Nel terzo comma del numero 1 del Protocollo alla Convenzione l’espressione «Con riferimento alle disposizioni del paragrafo 4 dell’articolo 5 ...» è sostituita dall’espressione «Con riferimento alle disposizioni del paragrafo 5 dell’articolo 5 ...». C. Dopo il numero 2 del Protocollo alla Convenzione è inserito il numero seguente: «3. Ad articolo 9 paragrafo 2 Resta inteso che la Svizzera procederà ad un corrispondente adeguamento solo dopo essersi consultata con le autorità competenti dell’India e dopo aver raggiunto un ac- cordo sugli adeguamenti da apportare agli utili nei due Stati contraenti.» D. L’attuale numero 3 del Protocollo della Convenzione è sostituito dal numero se- guente: «4. Ad articoli 10, 11 e 12 Se, dopo la firma del Protocollo del 16 febbraio 2000, l’India dovesse concordare, in una convenzione o in un protocollo con uno Stato terzo membro dell’OCSE, ali- quote d’imposta alla fonte per dividendi, interessi, canoni o compensi per prestazio- ni di servizi tecniche, più basse di quelle previste dalla presente Convenzione, oppu- re un più limitato campo d’applicazione dell’imposizione alla fonte di detti redditi, la Svizzera e l’India avvieranno senza indugio negoziati con l’obiettivo di accordare alla Svizzera gli stessi vantaggi riservati allo Stato terzo.» E. Dopo il numero 4 del Protocollo alla Convenzione è aggiunto il numero seguen- te: «5. Ad articolo 13 paragrafo 5 lettera b) Resta inteso che se la Svizzera dovesse introdurre successivamente un’imposta sugli utili in capitale derivanti dall’alienazione di azioni di una società svizzera diversa da quella menzionata nel paragrafo 4, il paragrafo 5 dell’articolo 13 è sostituito dalla disposizione seguente: «5. Gli utili derivanti dall’alienazione di azioni diverse da quelle menzionate nel paragrafo 4 di una società residente di uno Stato contraente sono imponibili in que- sto Stato.» In questo caso è soppressa la lettera b) del paragrafo 1 del nuovo articolo 23 della Convenzione. F. L’attuale numero 4 del Protocollo alla Convenzione diventa numero 6.
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G. Dopo il numero 6 del Protocollo alla Convenzione è aggiunto il numero seguen- te: «7. Ad articolo 24 paragrafo 4 Resta inteso che questa disposizione non può essere interpretata nel senso che impe- disca a uno Stato contraente d’imporre gli utili di una stabile organizzazione che un’impresa dell’altro Stato contraente ha in questo primo Stato ad un’aliquota più alta di quella applicabile ad una società comparabile di questo primo Stato con- traente e nemmeno che sia in contraddizione con le disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 7 della Convenzione.» H. L’attuale numero 5 del Protocollo alla Convenzione diventa numero 8 e il suo titolo è sostituito dalla disposizione seguente: «8. Ad articolo 25»
Art. 16 1. I Governi degli Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplo- matica che sono adempiute tutte le condizioni e procedure legali necessarie all’en- trata in vigore del presente Protocollo. 2. Il presente Protocollo costituisce parte integrante della Convenzione ed entrerà in vigore alla data dell’ultima delle notifiche menzionate nel paragrafo 1 e le sue di- sposizioni si applicheranno: a) in India, ai redditi realizzati nel corso degli anni fiscali che iniziano il, o do- po il, 1° aprile dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore del Protocollo; e b) in Svizzera, ai redditi realizzati nel corso degli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore del Protocollo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto in duplice esemplare a Nuova Delhi, il 16 febbraio 2000, nelle lingue tedesca, hindi e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d’inter- pretazione prevarrà il testo inglese.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica dell’India: Pascal Couchepin Yashwant Sinha