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AS 2001 149

Decreto federale che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Repubblica Slovacca

Decreto federale che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Repubblica Slovacca

del 16 dicembre 1997

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 8 della Costituzione federale 1; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 maggio 19972, decreta:

Art. 1 1 La Convenzione, firmata il 14 febbraio 1997, tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Slovacca intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio è approvata.

2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 9 ottobre 1997 Consiglio nazionale, 16 dicembre 1997 Il presidente: Delalay Il presidente: Leuenberger Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker

2427

1 Questa disposizione corrisponde all’articolo 54 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 2 FF 1997 III 917

2000-2307 149

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