AS 2001 1491
Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
Modifica del 15 dicembre 2000
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consi- glio nazionale, del 26 novembre 19991, visto il parere del Consiglio federale del 23 febbraio 20002, decreta:
I La legge federale del 20 marzo 19813 sull’assicurazione contro gli infortuni è modi- ficata come segue:
Ingresso visto l’articolo 34bis della Costituzione federale4, ...
Art. 18 cpv. 1 1 L’assicurato invalido almeno al 10 per cento a seguito d’infortunio ha diritto alla rendita d’invalidità.
Art. 118 cpv. 5 5 Se la pretesa è insorta prima dell’entrata in vigore della modifica del 15 dicembre 2000, la rendita d’invalidità è concessa secondo il diritto previgente.