AS 2001 1499
Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico di Losanna
Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna
del 13 dicembre 1999
La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l’articolo 28 capoverso 4 lettera a della legge federale del 4 ottobre 19911 sui PF; visto l’articolo 6 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del 6 dicembre 19992 sul settore dei Politecnici federali; viste le direttive del 14 settembre 19943 sugli studi presso i PF, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza regola la postformazione presso il Politecnico federale di Losanna (PFL), nonché le competenze in materia.
2 La postformazione comprende:
a. gli studi post lauream ed i corsi post lauream; b. i corsi di perfezionamento post lauream; c. il dottorato, retto dall’ordinanza del 26 gennaio 19984 sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna. 3 Le conferenze, i seminari e le altre giornate di studio, l’attività d’assistente e i pe- riodi di pratica (dopo il diploma o dopo il dottorato) sono forme di postformazione non rette dalla presente ordinanza.
Art. 2 Definizione e scopo della postformazione 1 La postformazione è la formazione successiva agli studi di diploma nei PF o a uno studio universitario equivalente. 2 La postformazione è essenzialmente destinata a soddisfare le esigenze di perfezio- namento di ingegneri, architetti e come pure di altri laureati in scienze naturali e a promuovere le nuove leve presso i PF e le università.
RS 414.134.2
3 Non pubblicate nella RU
4 RS 414.133.2
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Postformazione presso il Politecnico federale di Losanna RU 2001
Art. 3 Concetti
1 Nella presente ordinanza si intende per:
a. studi post lauream: formazione per ampliare ed approfondire le conoscenze, per migliorare la gestione dei problemi e promuovere la pianificazione e lo sviluppo profes- sionali in vista dei nuovi mestieri e profili professionali; b. perfezionamento: formazione al fine di aggiornare le conoscenze, ampliare ed approfondire le competenze tecniche e scientifiche nei vari rami dell’attività pratica.
2 I programmi dei corsi postformativi sono modulari:
a. i moduli sono costituiti da una serie di lezioni con argomenti ben definiti, coerenti tra loro; b. un modulo può prevedere lezioni teoriche, lavori assistiti e pratici o di grup- po; può comprendere una valutazione delle conoscenze acquisite; c. la durata di un modulo corrisponde di regola a quella di una settimana d’insegnamento, cioè dalle 30 alle 40 ore di insegnamento o di attività assi- stite. Possono essere pianificati moduli la cui durata corrisponde ad una fra- zione o ad un multiplo della durata di un modulo di base.
3 Lo studio postformazione comprende:
a. ciclo di studi post lauream: offerte di insegnamento corrispondenti a circa 15 moduli singoli concepiti come un insieme. Comprendono un lavoro personale finale (lavoro post lau- ream) di circa quattro mesi (calcolato a tempo pieno); b. corsi post lauream: offerte di insegnamento comprendenti di norma da 5 a 10 singoli moduli vertenti su una determinata questione. Comprendono la realizzazione di un progetto; c. corsi di perfezionamento: offerte di insegnamenti specializzati di breve durata.
Art. 4 Competenze ed organizzazione
1 Il direttore per la formazione è responsabile della postformazione.
2 Di regola, un professore è responsabile della progettazione e dell’esecuzione delle postformazioni approvate dal direttore per la formazione.
3 La direzione per gli affari accademici:
a. decide in merito al riconoscimento ed all’equiparazione dei diplomi univer- sitari presentati dai candidati; b. decide sull’ammissibilità dei candidati; c. approva insieme al direttore per la formazione i regolamenti di studio dei programmi di postformazione;
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d. decide insieme al direttore per la formazione sulla forma di titoli, certificati ed attestati; e. assicura che siano versate le quote di iscrizione al corso e le altre tasse per la postformazione.
Art. 5 Cooperazioni 1 L’organizzazione della postformazione deve basarsi per quanto possibile su reti universitarie già esistenti o create a tale scopo. 2 I programmi organizzati in collaborazione devono essere trattati in convenzioni specifiche autorizzate e firmate dalla direzione degli istituti interessati.
3 Dietro proposta dei responsabili dei programmi di postformazione, i blocchi
d’insegnamento offerti dalle istituzioni partner possono essere riconosciuti dal di- rettore per la formazione quali moduli PFL equivalenti ed integrati nei rispettivi programmi.
Art. 6 Quote di iscrizione e altre tasse Le quote di iscrizione, le altre tasse ed eventuali dispense sono rette dall’ordinanza del 31 maggio 19955 sulle tasse riscosse nel settore dei Politecnici federali.
Sezione 2: Studi post lauream
Art. 7 Ammissione 1 È ammesso agli studi regolari post lauream chi già sia titolare di un diploma PF o in possesso di un diploma universitario riconosciuto come equivalente. In casi ecce- zionali, l’accesso agli studi post lauream può essere concesso a candidati che non soddisfano questi requisiti, ma che possono dimostrare un alto livello di qualifica- zione.
2 Accesso di diplomati SUP agli studi post lauream del PFL:
a. i diplomati SUP possono essere ammessi ad uno studio post lauream in base ai dati del curriculum; tuttavia possono essere richieste conoscenze specifi- che necessarie allo studio in questione; b. i corsi post lauream sono aperti a diplomati SUP. 3 Se l’indirizzo o l’organizzazione della postformazione lo rende necessario, la dire- zione degli studi o del corso può far dipendere l’ammissione da condizioni supple- mentari, ad esempio, da conoscenze e da qualifiche particolari dei candidati, dalle possibilità di assistenza a disposizione o dalla capacità dell’infrastruttura e dalla composizione dell’uditorio conformemente al profilo ed al curriculum professionali dei candidati.
5 RS 414.131.7
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Art. 8 Piani di studio; riscontro delle conoscenze acquisite 1 Gli studi ed i corsi post lauream sono strutturati secondo piani di studio che corri- spondono agli scopi definiti (art. 3). Se la materia di studio lo permette, deve essere reso possibile frequentare i corsi a tempo parziale o seguendo moduli successivi. 2 Le direzioni degli studi e dei corsi post lauream redigono regolamenti di studio specifici. Il riscontro delle conoscenze acquisite avviene conformemente alle dispo- sizioni fissate in detti regolamenti. I progetti previsti nel quadro dei corsi post lau- ream costituiscono un elemento nella valutazione delle conoscenze. 3 Per i blocchi di insegnamento (moduli) portati a termine possono essere concessi crediti di prestazioni.
Art. 9 Lavoro post lauream 1 Il lavoro post lauream è eseguito sotto la guida di un docente designato dalla dire- zione degli studi corrispondenti in un istituto del settore dei PF, in un istituto uni- versitario partner o in un’impresa privata o pubblica. 2 Il candidato redige un rapporto scritto (memoire) sul suo lavoro post lauream. Il rapporto è sottoposto all’esame di una commissione composta da almeno un mem- bro della direzione degli studi corrispondenti, da un esperto esterno e dal docente cui è affidata l’assistenza del lavoro post lauream; le persone che hanno effettiva- mente seguito il lavoro post lauream possono fare anch’esse parte della commissione d’esame se la direzione degli studi decide in tal senso.
Art. 10 Certificati e attestati 1 Il PFL rilascia un certificato di studi post lauream ai partecipanti che sono stati ammessi quali studenti regolari, che hanno soddisfatto le condizioni del regolamento di controllo degli studi completi post lauream e hanno presentato con successo un lavoro post lauream. Il certificato precisa la materia di studio. 2 Il PFL rilascia certificati di specializzazioni post lauream indicanti la materia di studio ai partecipanti che sono stati ammessi quali studenti regolari e che hanno soddisfatto le condizioni del regolamento di controllo degli studi: a. di un ciclo di studi post lauream completo senza lavoro post lauream; b. di un corso post lauream completo. 3 Chi abbia frequentato un ciclo di studi o un corso intero o in parte può chiedere al responsabile del ciclo di studi o del corso un attestato di partecipazione in cui si menzionano il titolo e la durata dei moduli frequentati e, se del caso, i risultati otte- nuti nell’ambito del controllo delle conoscenze acquisite.
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Sezione 3: Perfezionamento
Art. 11 1 I corsi di perfezionamento sono destinati ai titolari di un diploma universitario co- me pure ad esperti qualificati. 2 I responsabili dei corsi di perfezionamento decidono in merito all’ammissione dei partecipanti il cui numero può essere limitato in base alla capienza. 3 I responsabili dei corsi di perfezionamento rilasciano attestati di partecipazione.
Sezione 4: Entrata in vigore
Art. 12 La presente ordinanza entra in vigore al 1o gennaio 2000.
13 dicembre 1999 In nome della direzione del Politecnico federale di Losanna: Il vice-presidente e direttore della formazione, Dominique de Werra Il direttore degli affari accademici, Michel Jaccard
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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