AS 2001 1521
Ordinanza che fissa i contributi versati dalla Confederazione per la lana indigena della tosatura primaverile 2001
Ordinanza che fissa i contributi versati dalla Confederazione per la lana indigena della tosatura primaverile 2001
del 6 giugno 2001
Il Dipartimento federale dell’economia, visti gli articoli 3 e 5 dell’ordinanza del 7 luglio 19711 sull’utilizzazione della lana di pecora indigena, ordina:
Art. 1 Per la lana di pecora non lavata, della tosatura primaverile 2001, l’ammontare del contributo federale è stabilito come segue:
Qualità il kg fr.
di colore unitario, senza resti 1.70 di colore unitario, con resti 1.30 di colore miscelato, senza resti 1.30 di colore miscelato, con resti 1.00
Art. 2 La presente ordinanza entra in vigore il 10 giugno 2001.
6 giugno 2001 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin
RS 916.361.1 1 RS 916.361
2001-1043 1521