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AS 2001 1525

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali

Testo originale Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali

Concluso il 10 settembre 1998 Approvato dall’Assemblea federale il 20 aprile 19991 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° maggio 2000

Il Consiglio federale svizzero e Il Governo della Repubblica italiana detti in seguito le Parti contraenti, animati dalla volontà di rafforzare i rapporti tra i due Stati, nello spirito delle rela- zioni di amicizia e di buon vicinato; desiderosi di rafforzare la cooperazione di polizia, particolarmente in prossimità della frontiera comune, allo scopo di salvaguardare l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, nonché di lottare efficacemente contro i traffici illeciti, l’immigrazione illegale e/o l’emigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera; considerato l’interesse delle due Parti contraenti ad assicurare la migliore applica- zione delle disposizioni sulla circolazione delle persone alla frontiera comune nel rispetto delle norme nazionali e internazionali vigenti; tenendo conto della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativa agli Uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio fatta a Berna l’11 marzo 19612 e della Convenzione del 2 luglio 19533 tra la Svizzera e l’Italia per il traffico di frontiera ed il pascolo; hanno convenuto quanto segue:

Titolo I Definizioni e obiettivi della cooperazione

Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo s’intende per: a) «uffici di collegamento», le unità territoriali delle autorità competenti in materia di polizia e doganale di una delle due Parti contraenti, ubicate nella zona di frontiera e autorizzate, in virtù delle disposizioni del presente accor- do, a collaborare direttamente con gli uffici di collegamento corrispondenti dell’altra Parte;

RS 0.360.454.1 1 RU 2001 1524 2 RS 0.631.252.945.460 3 RS 0.631.256.945.41

2001-0741 1525

Cooperazione tra le autorità di polizia e doganali. Accordo con l’Italia RU 2001

b) «zona di frontiera», la parte del territorio nella quale operano le unità territo- riali competenti di una delle due Parti contraenti e nella quale è possibile adottare delle misure di sorveglianza; c) «agenti», le persone appartenenti alle amministrazioni competenti delle due Parti contraenti, destinate sia agli uffici di collegamento sia alle unità miste operanti alla frontiera comune, come anche gli agenti di collegamento di cui all’articolo 14 del presente Accordo; d) «sorveglianza», l’applicazione di tutte le disposizioni legislative, regola- mentari e amministrative di ciascuna delle due Parti contraenti, riguardanti la salvaguardia dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica e in particola- re la lotta ai traffici illeciti, all’immigrazione illegale e/o all’emigrazione il- legale.

Art. 2 Obiettivi (1) Le Parti contraenti, nel quadro del presente Accordo e nel rispetto della propria sovranità nazionale nonché delle competenze territoriali delle autorità amministrati- ve e giudiziarie, attuano una cooperazione transfrontaliera tra le rispettive autorità competenti al fine di lottare più efficacemente contro l’immigrazione illegale e/o l’emigrazione illegale, la criminalità transfrontaliera e di prevenire i traffici illeciti e le minacce all’ordine pubblico e alla sicurezza pubblica, prestandosi in particolare mutua assistenza attraverso nuove modalità e scambiandosi tutte le informazioni considerate utili. (2) Nel rispetto della Convenzione del 2 luglio 1953 tra la Svizzera e l’Italia per il traffico di frontiera ed il pascolo e della Convenzione dell’11 marzo 1961 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativa agli Uffici a controlli na- zionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, esse si prestano mutua assistenza al fine di facilitare e di accelerare il passaggio delle persone alla frontiera comune.

Art. 3 Autorità competenti Le autorità competenti ai fini dell’applicazione dell’articolo 2 del presente Accordo sono, ciascuna nell’ambito delle proprie attribuzioni: a) per la Repubblica italiana: – il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza; – l’Arma dei Carabinieri; – il Corpo della Guardia di Finanza; – il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Dogane. b) per la Confederazione Svizzera: – le autorità federali di polizia, di polizia degli stranieri e delle dogane; – le polizie cantonali e le polizie cantonali degli stranieri; – il Corpo delle guardie di confine.

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Titolo II Cooperazione diretta nelle zone di frontiera

Art. 4 Zone di frontiera Ai fini del presente Accordo sono considerate zone di frontiera: a) per la Repubblica italiana: – i territori delle Provincie di Aosta, di Verbano-Cusio-Ossola, di Varese, di Como, di Sondrio e di Bolzano. b) per la Confederazione Svizzera: – i territori dei Cantoni del Vallese, del Ticino e dei Grigioni.

Art. 5 Uffici di collegamento Ciascuna Parte contraente notificherà gli Uffici di collegamento nei settori di polizia e dogana autorizzati, in virtù del presente titolo, a collaborare direttamente con gli Uffici di collegamento corrispondenti dell’altra Parte contraente.

Art. 6 Competenza degli Uffici di collegamento (1) Nelle zone di frontiera, gli Uffici di collegamento cooperano direttamente fra di loro, coordinano la loro azione e procedono al reciproco scambio di tutte le infor- mazioni considerate utili in materia di polizia e dogana conformemente alle disposi- zioni del presente Accordo. (2) Questa cooperazione è svolta nell’ambito delle rispettive strutture e competenze nonché nel rispetto delle competenze delle autorità indicate all’articolo 3. (3) Gli Uffici di collegamento adottano inoltre i piani comuni previsti all’articolo 7.

Art. 7 Coordinamento delle rispettive attività (1) Gli Uffici di collegamento analizzano regolarmente la situazione in materia di sicurezza ed elaborano strategie coordinate su tutta o parte della frontiera comune o nelle zone di frontiera. (2) Essi stabiliscono di comune accordo procedure di informazione nonché piani d’intervento congiunti per le situazioni che necessitino un coordinamento delle ri- spettive unità su entrambi i lati della frontiera, in particolare: a) in occasione di avvenimenti che mettono in pericolo l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica (manifestazioni, dimostrazioni e altri avvenimenti analo- ghi) e che richiedono l’adozione di particolari misure di polizia nelle zone di frontiera; b) in presenza di atti criminosi di particolare gravità verificatisi sul territorio di una delle Parti contraenti e di interesse per l’altra Parte contraente; c) in caso di incremento del flusso di persone in transito alla frontiera.

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(3) Gli Uffici di collegamento coordinano, nell’ambito delle rispettive competenze, le proprie attività nelle zone di frontiera. A tale scopo, essi: a) procedono ad uno scambio regolare di informazioni; b) coordinano misure congiunte di sorveglianza della frontiera comune, se del caso istituendo unità miste secondo le modalità di cui all’articolo 10; c) si comunicano periodicamente le loro conoscenze ed esperienze nelle zone di frontiera, in particolare circa i metodi utilizzati nella lotta contro i traffici illeciti, l’immigrazione illegale e/o l’emigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera. (4) Essi contribuiscono inoltre alla preparazione e all’esecuzione della consegna delle persone in situazione irregolare nel rispetto degli accordi in vigore.

Art. 8 Sistemi di comunicazione Le autorità competenti indicate all’articolo 3 sviluppano, nel rispetto dell’artico- lo 17, i rispettivi sistemi di comunicazione al fine di facilitare la cooperazione di polizia e doganale. Esse stabiliscono un inventario comune dei mezzi di comunica- zione e designano le persone di contatto.

Art. 9 Formazione (1) Le Parti contraenti assicurano corsi di formazione coordinata tra i rispettivi ser- vizi competenti in relazione alle finalità del presente Accordo. A tale fine esse, nei limiti delle loro disponibilità finanziarie: – designano le persone responsabili per le questioni di formazione; – pianificano e organizzano, se necessario, dei corsi di formazione e delle esercitazioni pratiche nelle zone di frontiera e si trasmettono inviti a tale scopo allegando la relativa documentazione; – si scambiano le loro pubblicazioni professionali. (2) Esse possono invitare i rappresentanti dell’altra Parte contraente come osservato- ri in occasione di esercitazioni e di operazioni. (3) Ove necessario, le Parti contraenti favoriscono la formazione linguistica appro- priata dei loro agenti che operano negli uffici di collegamento e, eventualmente, nelle unità miste.

Art. 10 Distacco di agenti (1) Al fine di promuovere ed accelerare la cooperazione, conformemente all’artico- lo 2, le Parti contraenti possono decidere di comune accordo tra le autorità compe- tenti indicate all’articolo 3, il distacco, per una durata determinata o indeterminata, di agenti di una Parte contraente presso un Ufficio di collegamento dell’altra Parte contraente.

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(2) Gli agenti distaccati hanno compiti consultivi e d’assistenza. Essi non sono com- petenti per l’esecuzione autonoma di misure di polizia. Essi inoltrano regolarmente un rapporto al capo del Servizio di polizia presso il quale sono distaccati. (3) Ciascuna Parte contraente presta agli agenti distaccati dell’altra Parte contraente la medesima protezione ed assistenza accordata ai propri agenti. (4) Le disposizioni penali vigenti in ciascuna Parte contraente per la protezione dei funzionari nell’esercizio delle loro funzioni sono parimenti applicabili alle infrazioni commesse contro gli agenti distaccati dell’altra Parte contraente. (5) Gli agenti distaccati sono soggetti al regime di responsabilità civile e penale della Parte contraente sul cui territorio essi si trovano. (6) Gli agenti distaccati possono effettuare il loro servizio indossando la propria uniforme nazionale o portando un distintivo visibile, nonché la loro arma personale d’ordinanza, al solo scopo di assicurare, se del caso, la legittima difesa.

Titolo III Modalità particolari di cooperazione di polizia e doganale

Art. 11 Assistenza su domanda (1) Le Parti contraenti si impegnano a far sì che le rispettive autorità di polizia e do- ganali si assistano, nel rispetto della legislazione nazionale ed entro i limiti delle loro competenze, ai fini della prevenzione e della ricerca di fatti punibili, sempreché la legislazione nazionale non riservi la domanda alle autorità giudiziarie e la doman- da, o la sua esecuzione, non implichi, per la Parte contraente richiesta, l’applicazione di misure coercitive. Qualora le autorità richieste non siano compe- tenti a dar seguito ad una domanda, esse la trasmettono alle autorità competenti di cui all’articolo 3. (2) Oltre alle autorità di cui all’articolo 3 in virtù delle loro competenze generali, anche gli Uffici di collegamento di cui all’articolo 5 possono, entro i limiti delle ri- spettive competenze, trasmettersi direttamente le domande di assistenza per la salva- guardia dell’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la lotta contro i traffici illeciti, l’immigrazione illegale e/o l’emigrazione illegale. (3) Le autorità richieste sulla base del paragrafo 1 rispondono direttamente alle do- mande. (4) Le autorità centrali nazionali sono informate immediatamente della domanda trasmessa direttamente, qualora essa sia di gravità particolare o rivesta carattere so- vraregionale, nonché nel caso di avvio di ricerche con carattere d’urgenza e di co- municazione dei loro risultati.

Art. 12 Assistenza spontanea In casi particolari le autorità competenti delle Parti contraenti possono, nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali e senza esservi richieste, comunicare all’altra Parte contraente informazioni che possono essere di ausilio a tale Parte per prevenire

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minacce concrete all’ordine pubblico e alla sicurezza pubblica o alla lotta contro fatti punibili. La trasmissione di informazioni verrà effettuata conformemente all’ar- ticolo 11.

Art. 13 Centri comuni di cooperazione di polizia e doganale Le Parti contraenti esaminano la possibilità di estendere la cooperazione di polizia e doganale sulla base di un accordo specifico che i due Governi possono concludere, nell’intento, in particolare, di giungere alla istituzione di centri comuni di coopera- zione di polizia e doganale. Esse ne studiano i compiti tenendo conto, tra l’altro, dei criteri che seguono: a) che i centri comuni siano destinati ad accogliere personale composto da agenti delle due Parti contraenti e siano a disposizione delle autorità com- petenti di cui all’articolo 3 al fine di favorire il buon funzionamento della cooperazione di polizia e doganale prevista all’articolo 2; b) che gli agenti in servizio presso i centri comuni possano lavorare in gruppo e scambiarsi le informazioni che raccolgono nell’espletamento della propria funzione; c) che gli agenti in servizio presso i centri comuni possano scambiarsi, per mo- tivi di servizio e nel rispetto delle rispettive leggi e regolamenti, ogni facili- tazione in merito all’utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione; d) che i costi di costruzione e di manutenzione di ogni centro siano ripartiti equamente.

Art. 14 Agenti di collegamento (1) A prescindere dai casi di distacco previsti all’articolo 10, le Parti contraenti pos- sono convenire, qualora lo ritengano opportuno, mediante un accordo specifico tra i due Governi, il distacco di un agente di collegamento nell’altro Stato per facilitare lo scambio di informazioni e fornire assistenza. (2) I Governi delle Parti contraenti possono stabilire di comune accordo le modalità di cooperazione tra i loro agenti di collegamento distaccati in uno Stato terzo. (3) I Governi delle Parti contraenti possono convenire, mediante un accordo specifi- co, che gli agenti di collegamento di una Parte distaccati presso Stati terzi rappre- sentino anche gli interessi dell’altra Parte contraente. Essi s’informano reciproca- mente circa le loro intenzioni relativamente al distacco di agenti di collegamento in Stati terzi.

Titolo IV Protezione dei dati

Art. 15 Principi (1) Nei settori di cooperazione previsti dal presente Accordo, i dati personali sono raccolti, trattati, comunicati e accessibili nel rispetto delle disposizioni nazionali e

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internazionali pertinenti in materia di protezione dei dati. In particolare, i dati devo- no essere: a) trattati lealmente e lecitamente; b) raccolti o comunicati a fini determinati, espliciti e legittimi e non ulterior- mente trattati in modo incompatibile con tali finalità; c) adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, trattati o comunicati; d) esatti e, se necessario, aggiornati; e) conservati in una forma che consenta l’identificazione delle persone cui si riferiscono per un periodo di tempo non eccedente quello necessario alla realizzazione delle finalità per le quali sono raccolti o trattati; f) accessibili nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore a chiunque di- mostri la propria identità e per quanto riguarda i dati che lo concernono. (2) Ogni informazione comunicata in applicazione del presente Accordo riveste un carattere riservato conformemente alle disposizioni applicabili in ciascuna Parte contraente. Ad essa sono applicabili le norme sul segreto d’ufficio ed è accordata la protezione garantita a simili informazioni in virtù delle leggi vigenti in materia sul territorio della Parte contraente che l’ha ricevuta. (3) I dati personali, ossia tutte le informazioni riguardanti una persona fisica identi- ficata o identificabile, possono essere scambiati solo se le due Parti contraenti ac- cordano a tali dati un livello di protezione equivalente. I dati relativi a terzi non inte- ressati non devono essere conservati in nessun caso. (4) La consultazione di dati personali trattati automaticamente da una Parte con- traente è riservata unicamente agli agenti di quest’ultima. Le Parti contraenti adotta- no le misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i dati personali da ogni accesso o trattamento non autorizzato. (5) Ciascuna Parte contraente utilizza i dati comunicati unicamente per le finalità previste dal presente Accordo. Ciascuna Parte contraente informa l’altra, su richie- sta, in merito all’utilizzazione dei dati comunicati. (6) Lo scambio di dati personali si effettua nel rispetto di eventuali obblighi di sal- vaguardia degli interessi essenziali di ciascuno Stato. Il rifiuto di effettuare comuni- cazioni deve essere motivato.

Titolo V Disposizioni finali

Art. 16 Disposizioni di natura finanziaria Le Parti contraenti tengono conto nell’applicazione delle disposizioni del presente Accordo delle rispettive disponibilità finanziarie.

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Art. 17 Misure di esecuzione Le competenti autorità delle Parti contraenti determinano di comune accordo le mi- sure di esecuzione ai fini dell’applicazione del presente Accordo.

Art. 18 Difficoltà nell’applicazione dell’Accordo (1) Le difficoltà relative all’applicazione o all’interpretazione del presente Accordo saranno oggetto di consultazioni tra le competenti autorità delle due Parti contraenti. (2) Ciascuna Parte contraente può richiedere la riunione di esperti delle due Parti contraenti allo scopo di risolvere le questioni relative all’applicazione del presente Accordo e presentare proposte atte a sviluppare la cooperazione.

Art. 19 Soluzione delle controversie Le eventuali controversie derivanti dall’applicazione e dall’interpretazione del pre- sente Accordo verranno risolte per via diplomatica.

Art. 20 Relazione con gli accordi esistenti (1) Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi della Re- pubblica Italiana derivanti dalla sua appartenenza all’Unione Europea e alla Comu- nità Europea e dalla sua partecipazione agli accordi stipulati fra gli Stati membri, nonché quelli derivanti dall’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e dalla Con- venzione di applicazione di detto Accordo del 19 giugno 1990. (2) La cooperazione tra le amministrazioni doganali, prevista dal presente Accordo, si esercita senza pregiudizio delle disposizioni del Protocollo aggiuntivo del 9 giu- gno 19974 relativo all’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità Europea e la Svizzera. (3) Il presente Accordo non pregiudica l’applicazione degli altri accordi bilaterali in vigore tra l’Italia e la Svizzera.

Art. 21 Modifiche delle autorità competenti Le Parti contraenti notificheranno per via diplomatica le modifiche delle autorità competenti indicate all’articolo 3.

Art. 22 Rispetto delle regolamentazioni nazionali in materia fiscale e doganale La cooperazione tra le autorità di polizia e doganali si esercita nel rispetto delle per- tinenti regolamentazioni nazionali in materia fiscale e doganale.

4 RS 0.632.401.02

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Art. 23 Entrata in vigore e denuncia (1) Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successi- vo al giorno della ricezione della seconda notifica con la quale le Parti contraenti si comunicano l’adempimento delle rispettive procedure costituzionali. (2) Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Esso potrà essere denun- ciato in qualsiasi momento da una delle due Parti contraenti con preavviso di sei mesi. Tale denuncia non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti rela- tivi ai progetti avviati in applicazione del presente Accordo.

In fede di che, i rappresentanti delle due Parti contraenti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 10 settembre 1998, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica italiana: Arnold Koller Giorgio Napolitano

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