AS 2001 1580
Ordinanza concernente l'amministrazione del Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Ordinanza concernente l’amministrazione del Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Modifica del 23 maggio 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 2 dicembre 19961 concernente l’amministrazione del Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata co- me segue:
Art. 2 cpv. 3 lett. bbis e fbis
3 Il Consiglio di amministrazione:
bbis. approva i posti in organico dell’ufficio esecutivo; fbis. approva il bilancio per le spese amministrative del Fondo di compensazione;
Art. 7 Subordinazione L’Ufficio esecutivo è subordinato al Consiglio di amministrazione.
Art. 7a Personale
1 Il Consiglio d’amministrazione nomina il segretario esecutivo.
2 Il segretario esecutivo assume il rimanente personale d’intesa con il comitato di- rettivo. È competente per costituire o sciogliere i rapporti di servizio del personale. 3 Il rapporto di servizio è disciplinato dalle disposizioni del diritto del personale della Confederazione. 4 Allo scopo di accattivarsi e mantenere personale altamente qualificato il Consiglio d’amministrazione, col consenso del Dipartimento federale delle finanze, può dero- gare in singoli casi alla classificazione di un posto e stabilire liberamente la promo- zione nonché lo stipendio iniziale, sempreché le condizioni sul mercato del lavoro lo richiedano.
1 RS 831.192.1
1580 2001-0812
Ordinanza concernente l’amministrazione del Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti RU 2001
Art. 8 titolo, cpv. 1 lett. bbis e cpv. 1bis Concerne solamente i testi tedesco e francese
1 Il segretario esecutivo:
bbis. d’intesa con il presidente allestisce il preventivo per le spese amministrative del Fondo di compensazione; 1bis Il segretario esecutivo sbriga gli affari conformemente alle istruzioni del Consi- glio di amministrazione e del Comitato direttivo.
Art. 11 cpv. 4 quarto periodo 4 … I crediti del fondo di compensazione verso singole opere sociali sono rimunerati alle condizioni di mercato.
Art. 12 Traffico dei pagamenti Il traffico dei pagamenti avviene in Svizzera per il tramite della Banca nazionale svizzera, dei centri di elaborazione del campo d’attività Postfinance della Posta svizzera, del Servizio federale finanze e contabilità e delle banche con sede in Sviz- zera designate dal consiglio di amministrazione.
Art. 16 cpv. 3 Abrogato
Art. 18 cpv. 2 2 Il Consiglio di amministrazione decide sulle indennità dei membri delle commis- sioni peritali e degli specialisti esterni.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2001.
23 maggio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz