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AS 2001 1582

Legge federale concernente le imprese d'armamento della Confederazione

Legge federale concernente le imprese d’armamento della Confederazione (LIAC)

Modifica del 6 ottobre 2000

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 20001, decreta:

I La legge federale del 10 ottobre 19972 concernente le imprese d’armamento della Confederazione è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 64 della Costituzione federale3; ...

Art. 5a Ricapitalizzazione 1 La Confederazione assicura l’adeguata dotazione in capitale proprio delle imprese d’armamento attuali, in occasione della loro trasformazione in società anonime. 2 Il Consiglio federale stabilisce le modalità, l’entità e la data della necessaria rica- pitalizzazione. L’onere che ne deriva per la Confederazione è registrato nel bilancio e ammortato sull’arco di diversi anni a carico del conto economico.

Art. 5b Aumento ulteriore del capitale di copertura 1 Se il capitale statutario di copertura delle imprese d’armamento aumenta in seguito alla messa a punto degli incartamenti presso la Cassa pensioni della Confederazione, la Confederazione prende a carico tale supplemento di copertura. A questo scopo il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, con l’autorizzazione del Consiglio federale, rilascia una corrispondente dichiarazio- ne di garanzia. Si intendono per messa a punto degli incartamenti le modifiche dell’effettivo degli assicurati e dei campi di dati. 2 In caso di aumento del capitale di copertura secondo il capoverso 1, la Confedera- zione assicura un’adeguata dotazione in capitale proprio delle imprese d’armamento interessate. Sono determinanti le norme per la presentazione dei conti applicabili