AS 2001 1596
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Federazione Russa concernente il traffico aereo di linea
Traduzione1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Federazione Russa concernente il traffico aereo di linea
Concluso il 2 settembre 1993 Entrato in vigore mediante scambio di note l’11 luglio 1997
Considerando che la Confederazione Svizzera e la Federazione Russa, fanno parte della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19442, al fine di sviluppare la cooperazione internazionale nel campo dei trasporti aerei, e al fine di istituire le basi necessarie per stabilire servizi aerei regolari, il Consiglio federale svizzero e il Governo della Federazione Russa hanno designato i loro plenipotenziari i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni
1. Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato:
a) il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato giusta l’articolo 90 della Convenzione e ogni emen- damento agli Allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti contraenti; b) il termine «territorio» indica le regioni terrestri, le acque territoriali adiacen- ti, le acque interne e lo spazio atmosferico sopra di esse, sottoposti alla so- vranità dello Stato; c) l’espressione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio fede- rale dell’aviazione civile e, per la Federazione Russa, il Ministero dei Tra- sporti, rappresentato dal Dipartimento del traffico aereo, o, in ambedue i ca- si, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità; d) l’espressione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 6 del presente Accordo per esercitare i servizi aerei convenuti;
RS 0.748.127.196.65
1 Traduzione dal testo originale tedesco (RU 2001 1596).
2 RS 0.748.0
1596 2001-0666
Traffico aereo di linea. Accordo con la Russia RU 2001
e) il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto dei passeggeri, dei baga- gli e delle merci e le condizioni di applicazione, comprese le provvigioni e altre rimunerazioni supplementari per l’emissione o la vendita di titoli di tra- sporto, eccettuate le rimunerazioni e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali. 2. L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti l’Allegato.
Art. 2 Concessione di diritti 1. Ciascuna Parte accorda all’altra i diritti previsti nel presente accordo per stabilire i servizi aerei sulle linee specificate nelle tavole dell’allegato. Detti servizi e linee sono designati appresso «servizi convenuti» e «linee indicate». 2. Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell’esercizio dei servizi aerei internazionali convenuti nell’Allegato l’impresa designata di ciascuna Parte fruisce del diritto di: a) sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte; b) effettuare, su detto territorio negli aeroporti aperti al traffico internazionale, scali non commerciali; c) imbarcare e sbarcare su detto territorio e nei punti specificati nell’Allegato del presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazio- ne di o provenienti da punti sul territorio dell’altra Parte; d) imbarcare e sbarcare sul territorio di Stati terzi e nei punti specificati nell’Allegato del presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii posta- li, a destinazione di o provenienti da punti specificati nell’Allegato del pre- sente Accordo sul territorio dell’altra Parte.
3. Nessun disposto del presente articolo conferisce all’impresa designata di una
Parte il diritto di imbarcare dietro rimunerazione sul territorio dell’altra Parte pas- seggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte. 4. Se, in seguito a conflitto armato, a disordini politici o a circostanze speciali e in- consuete, l’impresa designata di una Parte non è in grado di esercitare un servizio sulle sue linee normali, l’altra Parte si adopera per facilitare il proseguimento dell’esercizio di tale servizio ripristinando dette linee in modo appropriato, segna- tamente accordando durante tale periodo i diritti necessari per facilitare un esercizio duraturo.
Art. 3 Esercizio dei diritti 1. Le imprese designate fruiscono di possibilità pari ed eque per l’esercizio dei ser- vizi convenuti tra i territori delle due Parti.
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2. L’impresa designata di ciascuna Parte deve tenere conto degli interessi dell’im- presa designata dell’altra Parte, al fine di non pregiudicarne indebitamente i servizi convenuti. 3. I servizi convenuti mirano essenzialmente a offrire una capacità di trasporto corri- spondente alla domanda di traffico fra il territorio della Parte che ha designato l’impresa e i punti serviti sulle linee indicate. 4. Il diritto di ciascuna impresa designata di effettuare trasporti in traffico interna- zionale sulle linee indicate fra il territorio dell’altra Parte e i territori di Stati terzi deve essere esercitato conformemente ai principi generali di sviluppo normale soste- nuti dalle due Parti e a condizione che la capacità sia adeguata: a) alla domanda di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato l’impresa; b) alla domanda di traffico delle regioni attraversate, considerati i servizi locali e regionali; c) alle esigenze di una gestione economica dei servizi convenuti. 5. Nessuna della Parti ha il diritto di porre unilateralmente restrizioni all’esercizio dell’impresa designata dell’altra Parte, salvo secondo quanto previsto dal presente Accordo e dal suo Allegato o a condizioni uniformi quali quelle previste dalla Con- venzione.
Art. 4 Applicazione di leggi e regolamenti 1. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale , o i loro voli, sono applicabili all’impresa designata dell’altra Parte mentre suddetti aeromobili si trovano sopra detto territorio. 2. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali – come quelli concernenti le modalità di entrata, di uscita, di emigrazione e di immigrazio- ne, la dogana e i provvedimenti sanitari – sono applicabili ai passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e invii postali trasportati dagli aeromobili dell’impresa designata dell’altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio. 3. Nessuna Parte ha il diritto di favorire la propria impresa rispetto a quella desi- gnata dell’altra quanto all’applicazione delle leggi e dei regolamenti indicati nel pre- sente articolo.
Art. 5 Sicurezza dell’aviazione 1. Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che l’obbligo reciproco di proteggere l’aviazione civile dagli atti d’intervento illecito, per assicurare la sicurezza, è parte integrante del presente Ac- cordo. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto inter- nazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aero-
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mobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 19633, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 19704, della Con- venzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 19715 e del Protocollo aggiuntivo per la repres- sione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile interna- zionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 19886. 2. Le Parti si accordano mutuamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle installazioni e servizi di navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile. 3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile interna- zionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro propri registri o che hanno la sede principale delle loro attività o la loro residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione. 4. Ogni Parte conviene che tali esercenti di aeromobili siano tenuti a osservare le disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione di cui al paragrafo 3 del pre- sente articolo, che un’altra Parte prescrive per l’entrata, l’uscita o il soggiorno sul proprio territorio. Ogni Parte provvede affinché sul proprio territorio siano applicate effettivamente misure adeguate per proteggere gli aeromobili e per garantire l’ispezione dei passeggeri, degli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo, prima e dopo l’imbarco o il carico. Ogni Parte esamina anche di buon grado qualsiasi domanda indirizzatale dall’altra Parte allo scopo di ottenere l’adozione di ragionevoli misure speciali di sicurezza per far fronte a una particolare minaccia. 5. In caso d’incidente o minaccia d’incidente, di cattura illecita di aeromobili civili o
di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri o equipaggi, degli aeroporti o delle installazioni e servizi di navigazione aerea, le Parti si assistono facilitando le comunicazioni e altre misure appropriate, intese a mettere fine con rapidità e sicurezza a tale incidente o a tale minaccia d’incidente.
Art. 6 Designazione e autorizzazione d’esercizio 1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare un’impresa di trasporti aerei per l’eser- cizio dei servizi convenuti. La designazione è notificata per scritto fra le autorità aeronautiche delle due Parti.
3 RS 0.748.710.1 4 RS 0.748.710.2 5 RS 0.748.710.3 6 RS 0.748.710.31
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2. Una volta ricevuta la notifica e fatte salve le disposizioni dei numeri 3 e 4 del pre- sente articolo, l’altra Parte accorda senza indugio all’impresa designata la necessaria autorizzazione d’esercizio,.
3. Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che l’impresa designata
dall’altra Parte provi di essere in grado di soddisfare le condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente e ragionevolmente applicati, confor- memente alle disposizioni della Convenzione, che disciplinano l’esercizio dei servi- zi aerei internazionali. 4. Ciascuna Parte può rifiutare di accordare l’autorizzazione d’esercizio di cui al numero 2 del presente articolo, oppure, nei limiti ch’essa ritenga necessari, condi- zionare l’attuazione dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, qualora non avesse la prova che una parte preponderante della proprietà e il controllo effet- tivo dell’impresa appartengano alla Parte che l’ha designata. 5. Una volta ricevuta l’autorizzazione d’esercizio di cui al numero 2 del presente articolo, l’impresa designata può, in ogni momento, esercitare qualsiasi servizio convenuto, sempre che sia in vigore una tariffa stabilita conformemente alle disposi- zioni dell’articolo 13 del presente Accordo.
Art. 7 Revoca e sospensione dell’autorizzazione d’esercizio 1. Ciascuna Parte ha il diritto di revocare o di sospendere un’autorizzazione d’eser- cizio per l’esercizio, a opera dell’impresa designata dell’altra, dei diritti menzionati nell’articolo 2 del presente Accordo, oppure di sottoporre l’esercizio di questi diritti alle condizioni ch’essa reputa necessarie se: a) questa impresa non può provare che una parte preponderante della proprietà e il controllo effettivo dell’impresa appartengono alla Parte che l’ha desi- gnata o a suoi cittadini, oppure se b) l’impresa ha disatteso o gravemente infranto le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti, oppure se c) l’impresa non esercita i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo. 2. Tranne ove la revoca, la sospensione o il condizionamento di cui al numero 1 del presente articolo risultassero necessari per evitare altre infrazioni a leggi e regola- menti, tale diritto può essere esercitato solamente dopo consultazione con l’altra Parte.
Art. 8 Riconoscimento di certificati e licenze 1. I certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte sono riconosciuti dall’altra Parte durante la loro validità. 2. Ciascuna Parte si riserva tuttavia il diritto di non riconoscere, per la circolazione sopra il proprio territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati ai suoi cittadini dall’altra Parte o da qualsiasi altro Stato.
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Art. 9 Esonero da dazi e tasse 1. All’entrata nel territorio dell’altra Parte, gli aeromobili impiegati in servizio in- ternazionale dall’impresa designata di una Parte nonché le loro attrezzature normali, le riserve di carburanti e lubrificanti e le provviste di bordo, ivi comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, sono esonerati da ogni dazio o tassa, a condizio- ne che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta. 2. Sono parimenti esenti da questi dazi e tasse, fatti salvi gli emolumenti per servizi resi: a) le provviste di bordo imbarcate sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata dell’altra Parte; b) i pezzi di ricambio e le normali attrezzature di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati in servizio internazionale; c) i carburanti e lubrificanti destinati al rifornimento degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata dell’altra Parte, anche quando detti approvvigionamenti sono utilizzati dagli aeromobili in volo so- pra il territorio della Parte ove furono imbarcati; d) i documenti necessari all’impresa designata da una Parte, ivi compresi i bi- glietti di passaggio, i titoli di trasporto aereo e il materiale di pubblicità, co- me anche ogni veicolo, materiale e attrezzatura utilizzati per esigenze com- merciali e operative all’interno dell’aeroporto, a condizione che suddetti materiale e attrezzatura servano al trasporto dei passeggeri e della merce. 3. Le normali attrezzature di bordo, i prodotti, gli approvvigionamenti nonché i pez- zi di ricambio a bordo degli aeromobili impiegati dall’impresa designata di una Parte possono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo territorio. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali in vigore nel territorio di questa Parte.
4. Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano parimenti quando
l’impresa designata di una Parte ha concluso accordi con una o più imprese sulla locazione o il trasferimento, sul territorio dell’altra Parte, di oggetti specificati nei numeri 1 e 2 del presente articolo, a condizione che detta impresa o dette imprese beneficino anche di tali esenzioni di quest’altra Parte.
Art. 10 Tasse di utilizzazione 1. Ciascuna Parte si adopera affinché le tasse di utilizzazione, imposte o imponibili dalle sue autorità competenti all’impresa designata dell’altra Parte, siano eque e ra- gionevoli. Dette tasse si fondano sui principi di una sana economia. 2. Le tasse pagate per l’utilizzazione degli aeroporti e delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, offerti da una delle Parti all’impresa designata dell’altra, non de-
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vono risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazionali adibiti ai servizi internazionali regolari.
Art. 11 Attività commerciali 1. L’impresa designata di una delle Parti ha il diritto di tenere sul territorio dell’altra Parte rappresentanze adeguate, che possono comprendere personale commerciale, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto. 2. Per l’attività commerciale, si applica il principio della reciprocità. Gli enti com- petenti di ciascuna Parte accordano l’appoggio necessario per il buon funziona- mento delle rappresentanze dell’impresa designata dell’altra Parte. 3. In particolare, ciascuna Parte accorda all’impresa designata dell’altra il diritto di vendere titoli di trasporto aereo sul suo territorio, direttamente e, all’arbitrio dell’im- presa, per il tramite dei suoi agenti. Ciascuna impresa ha il diritto di vendere simili titoli di trasporto aereo e ognuno può acquistarli, in conformità delle leggi e dei re- golamenti nazionali vigenti.
Art. 12 Conversione e trasferimento degli introiti Ciascuna impresa designata ha il diritto di convertire e trasferire nel suo Paese, al tasso ufficiale, le eccedenze di introiti realizzate col trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un ac- cordo speciale, questo è applicabile. Se un simile accordo manca o non contiene re- lative disposizioni , il trasferimento ha luogo in valute convertibili al tasso ufficiale, conformemente al disciplinamento relativo al cambio di valute, così com’è applicato dalle Parti.
Art. 13 Tariffe 1. Le tariffe che ciascuna impresa designata deve applicare in relazione ai trasporti da o verso il territorio dell’altra Parte sono fissate ad aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, comprendenti le spese d’esercizio, un utile ragionevole, le caratteristiche di ogni servizio, gli interessi degli utenti e le tariffe riscosse da altre imprese di trasporti aerei. 2. Le tariffe di cui al numero 1 del presente articolo sono fissate, se possibile, me- diante intesa fra le imprese designate delle due Parti e dopo consultazione delle altre imprese di trasporti aerei che servono la stessa linea. Le imprese designate devono, per quanto possibile, applicare a tal fine la procedura di fissazione delle tariffe defi- nita dall’organismo internazionale che formula proposte in materia. 3. Le tariffe così fissate sono sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte almeno sessanta giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. Questo termine può essere ridotto in casi speciali, fatto salvo il consenso di dette autorità. Se nessuna delle autorità aeronautiche notifica la sua non approvazio- ne entro trenta giorni dalla data di sottoposizione, le tariffe sono considerate appro- vate.
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4. Se le imprese designate non sono in grado di giungere a un’intesa o se le autorità aeronautiche di una Parte non approvano le tariffe, le autorità aeronautiche delle due Parti si adoperano per allestire la tariffa di comune intesa. I negoziati cominciano entro trenta giorni a contare dal momento in cui è manifesto che le imprese desi- gnate non possono giungere a un’intesa o dopo che le autorità aeronautiche di una Parte hanno notificato alle autorità aeronautiche dell’altra Parte la non approvazione delle tariffe. 5. Persistendo il disaccordo, la controversia è sottoposta alla procedura prevista nel- l’articolo 17 del presente Accordo. 6. Le tariffe già stabilite rimangono in vigore fino a quando, conformemente alle disposizioni del presente articolo o dell’articolo 17 del presente Accordo, non sono state fissate nuove tariffe, tuttavia non oltre dodici mesi a contare dal giorno della negata approvazione da parte delle autorità aeronautiche di una Parte. 7. Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte si adoperano per assicurarsi che le im- prese designate si conformino alle tariffe fissate e depositate presso le autorità aero- nautiche delle Parti, e che nessuna impresa proceda illegalmente a una qualunque riduzione di queste tariffe, mediante qualsivoglia mezzo, direttamente o indiretta- mente.
Art. 14 Approvazione degli orari 1. Almeno trenta giorni prima dell’inizio dei servizi convenuti, l’impresa designata di una Parte sottopone i suoi orari all’approvazione delle autorità aeronautiche del- l’altra Parte. Lo stesso disciplinamento s’applica a qualsiasi successiva modifica di orario. 2. Per i voli supplementari, fuori degli orari approvati per i servizi convenuti, l’im- presa designata di una Parte deve chiedere l’autorizzazione delle autorità aeronauti- che dell’altra Parte. In regola generale, l’istanza è presentata almeno due giorni fe- riali prima dell’inizio del volo.
Art. 15 Statistiche Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicano, su richiesta, statistiche periodi- che o altri dati analoghi concernenti il traffico sui servizi convenuti.
Art. 16 Consultazioni Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni in merito alla realizza- zione, interpretazione, applicazione o modifica del presente Accordo. Dette consul- tazioni, che possono farsi tra autorità aeronautiche, devono iniziare entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell’altra Parte, salvo diverso accordo fra le Parti.
Art. 17 Composizione delle controversie 1. Qualsiasi controversia sull’interpretazione o sull’applicazione del presente Ac- cordo è composta dalle autorità aeronautiche delle Parti.
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Se le summenzionate autorità aeronautiche non giungono a un’intesa, la controver- sia è composta per via diplomatica. 2. Se una simile controversia non può essere composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica, è sottoposta, su richiesta di una delle Parti, a un tribunale arbi- trale. 3. In tal caso, ciascuna parte designa un arbitro; i due arbitri cooptano un Presidente, cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha designato il proprio arbitro, l’altra Parte non designa il suo o se, nel corso del mese successivo alla designazione del secondo arbitro, i due ar- bitri non s’intendono sulla scelta del Presidente, ciascuna Parte può chiedere al pre- sidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie. 4. Il tribunale arbitrale fissa le proprie procedure e decide della suddivisione delle spese risultanti dalla procedura. 5. Le Parti s’impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione pronunciata in virtù del presente articolo.
Art. 18 Modifiche 1. Se una delle Parti giudica auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica, convenuta tra le Parti, è applicata provvisoriamente dal giorno della firma ed entra in vigore appena le due Parti si sono notificate l’adempimento delle formalità costituzionali. 2. L’Allegato al presente Accordo può essere modificato per convenzione diretta tra le autorità aeronautiche delle Parti. Le modifiche entrano in vigore dal giorno in cui sono state convenute. 3. In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al tra- sporto aereo, che vincolasse ciascuna delle Parti, il presente Accordo sarebbe emen- dato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione.
Art. 19 Denuncia 1. Ciascuna Parte può, in ogni momento, per via diplomatica, notificare per scritto all’altra di voler porre fine al presente Accordo; la notificazione va fatta simulta- neamente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale. 2. La disdetta diverrà efficace alla fine di un periodo d’orario, sempreché siano tra- scorsi dodici mesi dalla sua ricezione. Nel frattempo, essa può essere tuttavia revo- cata di comune intesa. 3. Qualora l’altra Parte non attestasse di averla ricevuta, la notificazione si reputa pervenuta quattordici giorni dopo che l’Organizzazione dell’aviazione civile inter- nazionale ne ha ricevuto comunicazione.
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Art. 20 Registrazione presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale Il presente Accordo, e ogni ulteriore emendamento, saranno registrati presso l’Orga- nizzazione dell’aviazione civile internazionale.
Art. 21 Entrata in vigore Il presente Accordo sarà applicato provvisoriamente dal giorno della sua firma; en- trerà in vigore appena le due Parti si saranno notificate l’adempimento delle forma- lità costituzionali che consentono la conclusione e l’entrata in vigore degli accordi internazionali. Da questo momento non è più in vigore l’Accordo dell’8 giugno 19677 tra il Consi- glio federale e il Governo dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche con- cernente i trasporti aerei sempreché le disposizioni di detto Accordo si riferiscano alla Confederazione Svizzera e alla Federazione Russa.
Fatto a Berna, il 2 settembre 1993, in doppio esemplare, nelle lingue tedesca e russa, i due testi facenti parimenti fede.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Federazione Russa: Flavio Cotti Andrei Kosyrew
7 RS 0.748.127.197.72; RU 1968 1055
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Allegato
Tavole delle linee
Tavola I Linee sulle quali l’impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei: Rotta diretta:
Punti di partenza Punti intermedi Punti nella Federazione Punti oltre la Federazione Russa Russa