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AS 2001 1629

Accordo relativo alla modifica del Trattato del 23 novembre 1964 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sull'inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero

Traduzione1 Accordo relativo alla modifica del Trattato del 23 novembre 1964 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sull’inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero

Concluso il 19 marzo 1997 Entrato in vigore con scambio di note il 3 settembre 1998

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania, ritenuto opportuno modificare il Trattato del 23 novembre 19642 tra la Confedera- zione svizzera e la Repubblica federale di Germania sull’inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero (qui di seguito «Trattato») hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Nell’articolo 2 capoverso 1 lettera c del Trattato è aggiunto, dopo il numero 12, un nuovo numero 13 «statistiche sull’agricoltura».

Art. 2 Concerne solo il testo tedesco e francese.

Art. 3 L’articolo 2 capoverso 1 del Trattato è completato dopo la lettera «k» con una nuova lettera «l» «imposte sugli oli di petrolio, altri oli minerali, gas naturale e quelle sui prodotti ottenuti dalla loro lavorazione nonché sui carburanti derivati da altre mate- rie prime» e una nuova lettera «m» «importazione, fornitura e uso personale di auto- veicoli ai sensi della legge svizzera sull’imposizione degli autoveicoli». Le vigenti lettere «l-o» diventano le lettere «n-q».

Art. 4 Il numero 7 lettera b del Protocollo finale del Trattato «professioni mediche: I guaritori che eserciteranno la professione a Büsingen dopo l’entrata in vigore del presente Trattato non saranno autorizzati a curare le persone domiciliate in Svizze- ra.» è stralciato.

1 Dal testo originale tedesco (AS 2001 1629).

2 RS 0.631.112.136; RU 1967 1211

2001-0949 1629

Inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero. RU 2001 Accordo con la Repubblica federale di Germania

Art. 5 1. Il presente Accordo di modifica entra in vigore non appena le Parti si saranno re- ciprocamente notificate l’adempimento delle rispettive procedure interne previste per l’entrata in vigore. La data dell’entrata in vigore sarà la data della ricezione dell’ultima notifica. 2. Il presente Accordo di modifica avrà la stessa durata del Trattato stesso. Il Trat- tato e l’Accordo di modifica potranno essere denunciati solo congiuntamente.

Fatto a Berna, il 19 marzo 1997, in due esemplari in lingua tedesca.

Per il Per il Governo Consiglio federale svizzero: della Repubblica federale di Germania: Mathias Krafft Lothar Wittmann

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