AS 2001 1643
Ordinanza sull'utilizzazione delle carte federali
Ordinanza sull’utilizzazione delle carte federali
Modifica del 5 giugno 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 24 maggio 19951 sull’utilizzazione delle carte federali è modificata come segue:
Sostituzione di un termine Negli articoli 3 capoverso 1 lettere a e b, 9 capoverso 1, 10 capoverso 1 lettere a-d,
18 il termine «carte» è sostituito con «dati cartografici».
Art. 1 cpv. 2 2 Le carte nazionali, le serie di dati geotopografici e cartografici dell’Ufficio federale di topografia, nonché i loro elementi e le loro basi in forma analogica e digitale (detti qui di seguito «dati cartografici») sono considerati carte.
Art. 2 Definizioni
1 Per elementi e basi s’intendono:
a. le fotografie; b. le ortofotografie; c. le registrazioni digitali e analogiche; d. i documenti e le banche di dati geodetici e topografici; e. le rappresentazioni cartografiche non pubblicate. 2 Per utilizzazione s’intendono la riproduzione, la digitalizzazione, la copia, la tra- sformazione o la visualizzazione di dati cartografici in forma analogica o digitale, nonché la loro riduzione o il loro ingrandimento su supporti di dati. 3 Le trasformazioni sono prodotti cartografici in forma grafica interamente nuova o in forma digitale sostanzialmente semplificata, con una presentazione diversa da quella dei dati cartografici.
1 RS 510.622.1
2000-2105 1643
Utilizzazione delle carte federali RU 2001
Art. 3 cpv. 2 2 L’autorizzazione per il commercio di prodotti esteri secondo il capoverso 1 lette- ra b dev’essere richiesta dall’importatore o dal fornitore di dati.
Art. 5 titolo, frase introduttiva, lett. a e bbis Libera utilizzazione delle carte e dei dati cartografici Non è necessaria alcuna autorizzazione per l’allestimento di: a. carte modificate in scala inferiore a 1 300 000 e dati cartografici modificati che presentano un contenuto di informazioni tanto ridotto da poter essere considerati analoghi a carte stampate in scala inferiore a 1:300 000; b.bis carte modificate che non eccedono 12,5 dm2 (formato A3) e con una tiratura inferiore a 100 esemplari.
Art. 6 Estensione dell’autorizzazione 1 L’autorizzazione è valevole soltanto per un’edizione o un’unica registrazione. Essa dev’essere rinnovata per ogni edizione o registrazione suppletiva o successiva. 2 In casi giustificati, l’Ufficio federale, invece dell’autorizzazione per il caso specifi- co, può concedere un’autorizzazione globale o annuale. Esso vi stabilisce le moda- lità per la riproduzione e l’utilizzazione previste.
Art. 7 cpv. 2 2 Se sono visualizzati o riprodotti dati cartografici digitali, deve essere apposta l’in- dicazione relativa alla protezione giuridica prescritta dall’Ufficio federale e agli uti- lizzatori deve essere indicato, in forma appropriata e ben leggibile, l’obbligo di chiedere un’autorizzazione in vista della riproduzione e dell’ulteriore diffusione.
Art. 9 cpv. 2 e 3 2 Il pagamento delle tasse per il commercio di prodotti esteri giusta l’articolo 3 ca- poverso 1 lettera b incombe all’importatore o al fornitore di dati.
3 La tassa è calcolata secondo:
a. il tipo di carta e la scala; b. l’estensione geografica; c. la qualità e il genere dei dati; d. gli elementi utilizzati dei dati cartografici; e. l’utilizzazione prevista; f. la tiratura e il formato.
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Art. 11 cpv. 1 lett. c, e ed f
1 La domanda d’autorizzazione deve contenere le indicazioni seguenti:
c. la tiratura e il formato finale; e. il numero dei posti di lavoro, presso l’utilizzatore finale, sui quali i prodotti digitali saranno utilizzati; f. il supporto per l’edizione così come il genere o il formato di registrazione (formato analogico, formato reticolato, formato vettore).
Art. 12 Preventivo Se l’utilizzazione richiesta comporta presumibilmente tasse elevate, l’Ufficio fede- rale sottopone un preventivo.
Art. 15 Conteggio ed esigibilità 1 In casi giustificati, i conteggi seguenti possono essere concordati per contratto e l’Ufficio federale può esigere garanzie adeguate: a. conteggio delle tasse dopo la vendita; b. tasse di utilizzazione con scadenza periodica.
2 La tassa è esigibile:
a. con la notificazione della decisione sulle tasse; b. se la decisione è stata impugnata, non appena la decisione sul ricorso ha ac- quistato forza di cosa giudicata. 3 Il termine di pagamento è di 30 giorni a contare dall’esigibilità. In seguito è dovuto un interesse di mora del 5 per cento.
Art. 18 cpv. 2 2 In caso d’infrazione, l’Ufficio federale può inoltre fatturare i costi che ha dovuto sopportare per gli oneri amministrativi.
Art. 19 Confisca Se l’autorizzazione sarebbe stata negata nonostante debita domanda, i prodotti rea- lizzati indebitamente mediante utilizzazione illecita di dati cartografici possono es- sere confiscati; inoltre, può essere ordinata la cancellazione dei dati.
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II L’appendice è modificata secondo la versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2001.
5 giugno 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Appendice (art. 9 cpv. 1)
Tariffa per l’utilizzazione dei dati cartografici
1 Base di calcolo
La tassa per l’utilizzazione dei dati cartografici è calcolata secondo la scala di pubblicazione, ad eccezione delle registrazioni analogiche o dei dati car- tografici digitali. Essa è di 50 franchi al minimo per le riproduzioni.
2 Aliquote
21 Riproduzioni dirette di dati cartografici in forma analogica, per dm2 e esem-
plare stampato:
Scala cent. Scala cent.
1: 25 000 13.0 1:200 000 7.5 1: 50 000 15.0 1:500 000 7.5 1:100 000 15.0 1:1 milione 7.5
22 Per trasformazioni delle carte nelle scale fino a 1:300 000, le tasse per dm2 e esemplare stampato sono stabilite come segue:
Scala cent. Scala cent.
1:10 000 1.6 1:100 000 7.5 1:25 000 6.5 1:200 000 1.9 1:50 000 7.5 1:250 000 1.2 1:300 000 0.8
23 Le aliquote secondo i numeri 21 e 22 sono parimenti applicabili alle regi-
strazioni analogiche di dati cartografici (su disco, microscheda, videofilm e altri supporti di dati). Sono determinanti la scala originale del documento registrato e il numero delle copie eseguite. 24 Per l’utilizzazione dei dati cartografici digitali viene riscossa una tassa pe- riodica o globale che dipende dal tipo e dalla quantità dei dati registrati non- ché dallo scopo dell’utilizzazione ed è regolata per contratto.
3 Tasse globali
31 Settori di carte per manifestazioni non commerciali, riproduzioni in pro-
spetti e libri a. Per manifestazioni sportive non commerciali, manifestazioni di so- cietà e manifestazioni analoghe, è percepita una tassa globale di 200 franchi al massimo per settore fino a 12,5 dm2 (formato A3).
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b. Per riproduzioni di settori di carte non collegati in prospetti e stam- pati analoghi è percepita una tassa globale di 500 franchi al massimo per settore fino a 6,3 dm2 (formato A4). c. Per riproduzioni di settori di carte non collegati in libri e fascicoli, è percepita una tassa globale di 1000 franchi al massimo per settore fino a 12,5 dm2. Per tirature superiori a 10 000 esemplari, la tassa globale è aumentata fino a cinque volte. Per settori di carte più estesi, si applica la tariffa secondo il numero 21.
32 Settori di carte in giornali e riviste
Per la riproduzione in giornali e riviste, la tassa globale per ogni settore di 3,2 dm2 (formato A5) è al massimo di 100 franchi. Per formati maggiori, la tassa aumenta in proporzione al multiplo del formato. Per tirature di oltre
100 000 esemplari, la tassa globale è aumentata fino a cinque volte al mas-
simo. Per i settori di carte superiori a 12,5 dm2 in riviste si applica la tariffa secondo il numero 21. 33 Per i settori di carte trasformati la tassa globale è ridotta alla metà. La tassa minima è di 50 franchi.
34 Derivati di dati cartografici
Per la riproduzione di derivati di dati cartografici, la tassa globale per 6,3 dm2 (formato A4) è al massimo di 500 franchi per ogni settore di carta o immagine. Per tirature superiori a 10 000 esemplari, la tassa globale è au- mentata fino a cinque volte al massimo.
4 Riduzione delle tasse
41 Se sono utilizzati soltanto singoli livelli tematici o elementi delle carte, la tassa è ridotta; essa ammonta a:
%
per tutto il contenuto lineare dell’immagine cartografica (stampa monocroma) 60 per il livello «situazione» (nero) 50 per il livello «corsi d’acqua» (azzurro) 5 per il livello «curve di livello» (bruno) 20 per il livello «vegetazione» (verde) 15 per la tinta del rilievo (grigio) 10
42 Se sono utilizzati soltanto singoli elementi dei livelli tematici dei dati carto- grafici (p. es. toponimi) o se la qualità dei dati è sostanzialmente alterata rispetto ai dati originali, la tassa può essere ridotta in funzione della quota di dati e della loro qualità.
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43 Le aliquote secondo i numeri 21 e 22 vengono interpolate linearmente per le
scale intermedie. Per ingrandimenti puramente fotomeccanici, esse ammon- tano al massimo al doppio e per le riduzioni almeno alla metà dell’aliquota corrispondente della scala originale. Nel caso di ingrandimenti di carte tra- sformate in scala inferiore a 1:300 000, si applica l’aliquota corrispondente alla scala 1:300 000.
44 Sconto per tirature elevate
Per tirature superiori a 15 000 esemplari, la tassa è ridotta come segue:
Esemplari Riduzione della tassa per esemplare
15 001- 25 000 15% 25 001- 50 000 30% 50 001-100 000 50%
Per tirature superiori a 100 000 esemplari sono concessi sconti maggiori, in modo tale che i costi di allestimento dei dati cartografici utilizzati non siano superati.
45 Sconto di superficie
Per la riproduzione di grandi carte collegate in forma analogica o digitale nonché in atlanti o in prodotti CD-ROM, sono concessi gli sconti di superfi- cie seguenti:
Superficie Sconto
da 51 a 80 dm2 15% da 81 a 99 dm2 25% da 100 a 299 dm2 40% da 300 a 499 dm2 50%
500 dm2 e oltre 60%
5 Facilitazioni di pagamento ed esemplari esenti da tassa
51 Per grandi tirature possono essere concesse facilitazioni di pagamento.
52 Per scopi attinenti alle pubbliche relazioni, gli stampati sottoposti ad auto- rizzazione che vengono diffusi dalle organizzazioni turistiche sono esenti da tassa nella misura del 2 al 5 per cento della tiratura.
6 Fotografie aeree e ortofotografie
La tassa per un’unica riproduzione analogica di fotografie aeree originali dell’Ufficio federale è di 130 franchi per immagine. Per la riproduzione di ortofotografie è riscossa una tassa di 100 franchi per ogni superficie di for- mato A5. Per le illustrazioni in giornali e riviste si applica la tariffa secondo il numero 32. In caso di utilizzazione di dati digitali si applicano le disposi- zioni secondo il numero 24.
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7 Documenti di riproduzione e dati memorizzati
I costi per l’allestimento e la fornitura di documenti di riproduzione oppure di dati cartografici analogici o digitali vengono fatturati anche in caso di esenzione dalle tasse.
8 Imposta sul valore aggiunto
Alle tasse e alle spese secondo il numero 7 è aggiunta l’imposta sul valore aggiunto.
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