AS 2001 1654
Ordinanza sull'abrogazione di atti legislativi in connessione con l'abrogazione della legge sui cereali
Ordinanza sull’abrogazione di atti legislativi in connessione con l’abrogazione della legge sui cereali
del 15 giugno 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
Art. 1 Ordinanze del Consiglio federale Le seguenti ordinanze sono abrogate: 1. ordinanza del 24 giugno 19921 concernente l’entrata in vigore delle disposi- zioni modificate della legge sui cereali;
2. ordinanza generale del 16 giugno 19862 concernente la legge sui cereali;
3. ordinanza del 10 novembre 19593 concernente la scorta di cereali panifica-
bili; 4. ordinanza del 25 agosto 19994 che stabilisce i prezzi d’acquisto dei cereali indigeni del raccolto 2000;
5. ordinanza del 25 novembre 19915 che stabilisce le classi di prezzo dei ce-
reali indigeni; 6. ordinanza del 19 settembre 19836 che stabilisce il prezzo del grano indigeno;
7. ordinanza del 10 luglio 19687 relativa ai provvedimenti complementari con-
cernenti la ripartizione dei mulini da grano tenero.
Art. 2 Ordinanze del DFE Le seguenti ordinanze sono abrogate:
1. ordinanza del DFE del 16 giugno19868 concernente l’approvvigionamento
del Paese con cereali panificabili; 2. ordinanza del 2 giugno 19989 concernente la classificazione delle varietà di cereali indigeni;
1 RU 1992 1291 2 RU 1986 1002, 1989 70 1205, 1990 1039,1991 1116 2632, 1992 1292, 1993 331, 1994 1640, 1995 1942 3472, 1996 1869, 1997 1142 1449, 1999 303 3 RU 1959 1086, 1967 1049, 1968 1214, 1973 2206, 1982 794, 1983 1055, 1994 1641, 1996 3463, 1999 1816 4 RU 1999 2506 5 RU 1991 2636, 1995 3476, 1996 820, 1997 1450 6 RU 1983 1275, 1999 2509 7 RU 1968 820, 1986 1054, 1989 75 8 RU 1986 1033, 1989 1206, 1992 1299, 1993 2006, 1994 1675, 1995 3475, 1996 1871, 1997 1305 1484, 1998 1514 9 RU 1998 1516
1654 2001-1047
Ordinanza sull’abrogazione di atti legislativi in connessione con l’abrogazione RU 2001 della legge sui cereali
3. ordinanza del 22 settembre 198610 concernente l’assegnazione di cereali in-
digeni agli esercenti di mulini commerciali.
Art. 3 Ordinanza dell’Amministrazione federale dei cereali L’ordinanza dell’Amministrazione federale dei cereali del 17 agosto 196011 che esclude dal ritiro da parte della Confederazione una varietà di frumento è abrogata.
Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il l° luglio 2001.
15 giugno 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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10 RU 1986 1526 11 RU 1960 965
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