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AS 2001 1658

Ordinanza concernente la determinazione delle aliquote di dazio e l'importazione di cereali, alimenti per animali, paglia, strame e merci la cui trasformazione produce residui che servono al foraggiamento (Ordinanza sull'importazione di cereali e di alimenti per animali)

Ordinanza concernente la determinazione delle aliquote di dazio e l’importazione di cereali da semina, alimenti per animali, paglia, strame e merci la cui trasformazione produce residui che servono al foraggiamento (Ordinanza sull’importazione di cereali da semina e di alimenti per animali)

Modifica del 15 giugno 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’importazione di cereali da semina e di ali- menti per animali è modificata come segue:

Titolo Ordinanza concernente la determinazione dei dazi e l’importazione di cereali, ali- menti per animali, paglia e merci la cui trasformazione produce residui che servono al foraggiamento (Ordinanza sull’importazione di cereali e di alimenti per animali)

Art. 7a Disposizione transitoria della modifica del 10 gennaio 2001 L’articolo 2a capoversi 2 e 3 e l’articolo 4 capoversi 1bis e 1ter si applicano anche al grano duro importato prima del 1° luglio 2001 e non ancora trasformato.

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2001.

15 giugno 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 916.112.211; RO 2001 326

1658 2001-1044

Ordinanza concernente la determinazione delle aliquote di dazio e l'importazione di cereali, alimenti per animali, paglia, strame e merci la cui trasformazione produce residui che servono al foraggiamento (Ordinanza sull'importazione di cereali e di alimenti per animali) | Lexipedia | Lexipedia