AS 2001 1665
Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sul dottorato del PFZ)
del 16 dicembre 2000
La Direzione del Politecnico federale di Zurigo, visto l’articolo 28 capoverso 4 lettera a della legge del 4 ottobre 19911 sui PF, ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Ambito di applicazione La presente ordinanza determina le condizioni, la procedura e le autorità competenti per il conferimento del dottorato da parte del Politecnico federale di Zurigo (PFZ).
Art. 2 Dottorati
1 Il PFZ conferisce:
a. dottorati ordinari che attestano l’idoneità a dedicarsi a lavori di ricerca scientifica di alto livello in base a un lavoro personale e originale; b. dottorati onorari quale riconoscimento a persone che hanno reso eminenti servizi alla scienza.
2 Il PFZ pubblica i nomi delle persone a cui conferisce il titolo di dottore.
Art. 3 Titoli di dottore
1 Il PFZ conferisce i seguenti titoli di dottore:
a. dottore in scienze tecniche (dr. sc. tecn.); b. dottore in scienze naturali (dr. sc. nat.); c. dottore in scienze matematiche (dr. sc. mat.). 2 I dottori onorari ricevono uno dei titoli menzionati nel capoverso 1; è aggiunta la menzione «a titolo onorario» o «honoris causa».
Art. 4 Dottorato pluridisciplinare 1 Il PFZ offre la possibilità di preparare un dottorato in una sola disciplina o un dottorato pluridisciplinare.
RS 414.133.1 1 RS 414.110
2001-0689 1665
Ordinanza sul dottorato del PFZ RU 2001
2 Su proposta del Comitato di dottorato del dipartimento responsabile, il rettore de- termina quale dei titoli di cui all’articolo 3 capoverso 1 debba essere conferito. 3 Il dipartimento in cui è iscritto il candidato è responsabile dell’intera procedura decisionale. 4 Gli altri dipartimenti interessati devono essere integrati nella procedura decisionale e devono essere rappresentati negli organi competenti.
Art. 5 Comitato di dottorato Ogni dipartimento istituisce un Comitato di dottorato, composto di almeno tre pro- fessori nominati. Questi sono nominati dalla conferenza del dipartimento per un pe- riodo di due anni e sono rieleggibili.
Capitolo 2: Dottorato ordinario Sezione 1: Candidatura, iscrizione e immatricolazione
Art. 6 Requisiti di base Possono chiedere l’iscrizione come candidato al dottorato: a. i titolari di un diploma conferito da un PF, i titolari del diploma federale di farmacista, come pure i titolari di un diploma finale in scienze dell’ingegne- ria o naturali conferito da un’università svizzera ai sensi dell’articolo 11 ca- poverso 1 della legge federale dell’8 ottobre 19992 sull’aiuto alle università o da una scuola superiore con cui sia stata conclusa una convenzione a tal riguardo; b. i titolari di un diploma universitario il cui livello corrisponda a quello di un PF per quanto concerne il programma, l’estensione e l’importanza degli stu- di; c. i titolari di un altro diploma universitario riconosciuto dal PFZ; d. le persone dotate di qualificazioni speciali ed eminenti.
Art. 7 Condizioni 1 Le persone interessate devono proporre la loro candidatura a un professore nomi- nato oppure a un professore titolare o a un libero docente impiegati principalmente al PFZ. L’apertura della procedura di ammissione presuppone l’impegno scritto del- l’insegnante di dirigere il lavoro di dottorato. Le persone che assumono tale compito sono designate in seguito «direttore di tesi». 2 Nel caso di un dottorato pluridisciplinare, l’apertura della procedura d’ammissione è subordinata all’impegno scritto dell’insegnante e di un correlatore di assumere la direzione della tesi, come pure alla presentazione di un piano generale dei lavori di tesi.
2 RS 414.20
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Art. 8 Candidatura 1 I richiedenti presentano una domanda scritta al rettorato. Quest’ultimo determina gli allegati necessari e trasmette, insieme con il suo parere, la candidatura al diparti- mento indicato dal direttore di tesi. 2 Il Comitato di dottorato esamina le candidature e formula le sue proposte all’inten- zione del capo di dipartimento, dopo aver consultato il direttore di tesi. 3 Il capo di dipartimento propone al rettore di approvare o di respingere la candida- tura. 4 Nel caso di dottorato pluridisciplinare, incombe al dipartimento indicato dal diret- tore di tesi di proporre l’approvazione o il rigetto della candidatura. Esso allega alla sua proposta le conclusioni degli altri dipartimenti interessati.
5 Le candidature delle persone menzionate nell’articolo 6 lettera a sono ammesse
senza ulteriori condizioni. 6 Le candidature delle persone menzionate nell’articolo 6 lettera b sono, di regola, ammesse senza ulteriori condizioni. 7 Per quanto concerne le candidature delle persone menzionate nell’articolo 6 lette- ra c e d, o eccezionalmente lettera b, il Comitato di dottorato verifica le qualifiche scientifiche in base agli incarti personali e propone, d’intesa con il direttore di tesi, le ulteriori condizioni d’ammissione che i candidati devono adempiere. 8 Il rettore determina in ogni singolo caso, su proposta del capo di dipartimento, le condizioni d’ammissione.
Art. 9 Immatricolazione e iscrizione Se la candidatura è accettata, i richiedenti possono immatricolarsi e iscriversi al dottorato.
Sezione 2: Ammissione alla tesi
Art. 10 Piano di ricerca 1 Di concerto con il direttore di tesi, i candidati elaborano un piano de ricerca, che fissa gli obiettivi e la strutturazione della tesi, il titolo di dottore previsto e tutti gli obblighi che ad essi incombono. 2 Le condizioni quadro vanno stabilite in modo da permettere che la tesi possa esse- re terminata, di regola, entro un termine di tre anni dall’ammissione alla tesi.
3 Il piano di ricerca viene presentato al Comitato di dottorato.
4 Il piano di ricerca deve essere elaborato, di regola, entro sei mesi dall’iscrizione e, di regola, entro dodici mesi se l’iscrizione è stata subordinata a condizioni ulteriori. Una proroga di tali termini soggiace all’approvazione del Comitato di dottorato.
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Art. 11 Condizioni d’ammissione ulteriori 1 Per l’adempimento delle condizioni ulteriori d’ammissione è fissato, di caso in caso, un termine non superiore, di regola, a un anno.
2 Il rettorato determina se sono state adempiute le condizioni ulteriori.
3 I candidati che non hanno superato gli esami loro imposi a titolo di condizioni ul- teriori, possono, con l’accordo del direttore di tesi, ripeterli una volta entro il termi- ne di sei mesi.
Art. 12 Decisione d’ammissione
1 L’ammissione alla preparazione della tesi avviene, se:
a. è stato presentato il piano di ricerca, e b. se sono state adempiute le condizioni ulteriori d’ammissione. 2 I dipartimenti possono fissare ulteriori condizioni generali d’ammissione, se ap- provate dal rettore. 3 Il rettore decide, su proposta del capo del dipartimento, circa l’ammissione alla preparazione della tesi.
Sezione 3: Tesi di dottorato
Art. 13 Soggetto della tesi 1 Il soggetto della tesi dev’essere tratto in modo preponderante da un ambito d’inse- gnamento o di ricerca del PFZ e può essere pluridisciplinare. 2 Le tesi pluridisciplinari devono essere strettamente connesse con le scienze tecni- che, le scienze naturali, la matematica o l’architettura.
Art. 14 Direzione della tesi e assistenza
1 I lavori sono diretti, di regola, da un professore nominato del PFZ.
2 Liberi docenti e professori titolari impiegati in via principale al PFZ possono anch’essi dirigere lavori di tesi, ma abbisognano al riguardo dell’autorizzazione del capo di dipartimento interessato. 3 Il direttore di tesi designa, ove occorra, una o più persone incaricate di assistere i candidati. 4 Su proposta del direttore di tesi, il Comitato di dottorato designa, di regola, al più tardi un anno prima della conclusione prevista della tesi, un correlatore, e ne infor- ma il rettore. Durante la preparazione della tesi possono essere designati ulteriori periti. 5 Il candidato presenta ogni anno, se da lui desiderato o se richiesto dal direttore di tesi, un rapporto scritto sui progressi dei suoi lavori. Il direttore di tesi si pronuncia per iscritto senza indugio al riguardo.
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Art. 15 Realizzazione della tesi 1 Di regola, la tesi dev’essere realizzata nel PFZ o in uno istituto di ricerca del setto- re dei PF. 2 Se la realizzazione lo esige e le condizioni necessarie sono adempiute, i lavori pos- sono aver luogo, in parte o interamente, fuori del settore dei PF. Tale deroga va mo- tivata nel piano di ricerca e autorizzata dal dipartimento. 3 In ogni caso il direttore dei lavori deve avere libero accesso alle installazioni uti- lizzate e ai documenti degli esperimenti effettuati dai candidati.
Art. 16 Divergenze di opinioni Il capo di dipartimento si sforza di appianare disaccordi profondi tra il direttore di tesi e i candidati. Ove non possa essere raggiunto un accordo, decide il rettore.
Art. 17 Incapacità del direttore di tesi di adempiere la propria funzione Se il direttore di tesi diviene incapace di adempiere la propria funzione, il capo di dipartimento provvede, nella misura del possibile, affinché il candidato possa prose- guire la tesi.
Art. 18 Lingua 1 La tesi dev’essere redatta in modo uniforme in una delle lingue ufficiali svizzere o in inglese. 2 Su domanda scritta e motivata del candidato, il rettore può autorizzarlo a redigere la propria tesi in un’altra lingua. 3 In ogni caso va redatto un riassunto in una delle lingue ufficiali svizzere e in ingle- se.
Sezione 4: Studi di dottorato
Art. 19 Scopo Gli studi di dottorato devono garantire ai candidati di perfezionarsi nell’ambito in cui si situa la loro tesi e in altri ambiti.
Art. 20 Esigenze 1 Le attività svolte a titolo di perfezionamento sono espresse in unità di credito.
2 Un credito corrisponde all’attività necessaria per seguire un insegnamento di
un’ora per settimana durante un semestre. Il credito è accordato soltanto se siano provate prestazioni proprie del candidato. 3 I candidati devono dimostrare d’aver conseguito almeno dodici crediti. Per coloro che terminano la tesi in meno di tre anni, il numero necessario di crediti viene ri- dotto in proporzione.
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4 Almeno un terzo dei crediti richiesti dev’essere conseguito in ambiti diversi da quello in cui si situa la tesi. 5 Ove la tesi sia realizzata fuori del settore dei PF, il capo di dipartimento determina, su proposta del direttore di tesi, le esigenze degli studi di dottorato. 6 Su proposta del direttore di tesi, il capo di dipartimento decide sul computo delle prestazioni fornite dai candidati fuori del programma d’insegnamento degli studi di dottorato. La partecipazione attiva in seno ad organi o gruppi di lavoro del PFZ può essere computata.
Art. 21 Programmi d’insegnamento 1 I dipartimenti, in particolare quello di scienze umane, sociali e politiche, determi- nano il loro programma d’insegnamento per gli studi di dottorato e lo pubblicano. 2 I dipartimenti strutturano il loro insegnamento per gli studi di dottorato in unità di credito.
Art. 22 Disposizioni dettagliate Le conferenze di dipartimento emanano le disposizioni dettagliate applicabili agli studi di dottorato e le sottopongono all’approvazione del rettore.
Sezione 5: Conseguimento del dottorato
Art. 23 Commissione esaminatrice
1 La commissione esaminatrice comprende:
a. un presidente designato dal capo di dipartimento in cui è iscritto il candida- to; b. il direttore di tesi quale relatore; c. i correlatori, tra cui le persone incaricate di seguire i lavori di tesi; d. una persona indipendente, in qualità di perito, ove esista un rapporto di di- pendenza tra il direttore di tesi e i correlatori; e. inoltre, quando si tratti di una tesi pluridisciplinare, i capi degli ulteriori di- partimenti interessati o i loro supplenti. 2 Almeno uno dei relatori o dei correlatori dev’essere professore nominato del PFZ.
Art. 24 Esame di dottorato 1 L’esame di dottorato consiste in un esame orale di almeno un’ora, nel corso del quale il candidato è interrogato sull’ambito o sugli ambiti in cui si situa la tesi. Esso ha luogo davanti alla commissione esaminatrice. 2 La conferenza di dipartimento determina in quale misura l’esame è accessibile al pubblico.
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3 L’esame ha luogo al più tardi dopo sei anni dall’immatricolazione del candidato. In casi eccezionali, il rettore può accordare una proroga del termine, su domanda del dipartimento.
Art. 25 Valutazione della tesi e dell’esame orale 1 Il relatore e il correlatore/i correlatori formulano ciascuno un rapporto scritto in cui esprimono il proprio parere sulla tesi e lo trasmettono al dipartimento prima del- l’esame. 2 La commissione esaminatrice valuta sia la tesi di dottorato che l’esame orale e de- cide se le due prove siano state superate o no; essa trasmette un rapporto alle confe- renze di dipartimento interessate.
Art. 26 Conferimento del diploma di dottore 1 La conferenza del dipartimento in cui il candidato è immatricolato sottopone alla conferenza di studio la proposta di accordare o di negare il diploma di dottore, in base al rapporto della commissione esaminatrice.
2 La conferenza di studio decide sul rilascio del diploma di dottore.
3 La decisione di rilasciare o di negare il diploma si fonda sulla valutazione della tesi come pure sui risultati dell’esame di dottorato. 4 La decisione di conferimento del diploma deve essere presa entro sei mesi dalla consegna della tesi di dottorato.
Art. 27 Ripetizione I candidati ai quali sia stato negato il diploma per non aver superato l’esame orale possono ripetere tale esame una volta, entro il termine di sei mesi. Se la tesi è stata rifiutata, il candidato può rimaneggiarla una volta. Il capo di dipartimento fissa, d’accordo con il direttore di tesi, il termine entro il quale dev’essere presentata la nuova versione.
Art. 28 Diploma di dottore
1 Il diploma di dottore menziona:
a. il nome del diplomato; b. il titolo di dottore; c. le firme del rettore e del capo di dipartimento; d. il sigillo del PFZ. 2 Il diploma di dottore è rilasciato a nome del PFZ e conferito al suo titolare nel cor- so della prima cerimonia di dottorato successiva alla consegna del numero richiesto di esemplari della tesi.
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Art. 29 Diritto di portare il titolo di dottore Dopo la consegna del numero richiesto di esemplari della tesi, il titolare del diploma riceve un’attestazione che lo autorizza anche a portare il titolo di dottore.
Art. 30 Tassa Per il dottorato ordinario è prelevata una tassa.
Capitolo 3: Diritti immateriali
Art. 31 Diritti d’autore 1 Con riserva dell’articolo 32, la tesi soggiace ai diritti immateriali in generale.
2 La tesi può essere pubblicata integralmente solo dopo essere stata accettata dalla conferenza di studio. 3 I contratti conclusi con terzi, quali i contratti di ricerca, non possono contenere clausole che differiscano indebitamente la pubblicazione della tesi o che addirittura la escludano.
4 Il PFZ può consegnare riassunti o copie di tesi a enti scientifici o pubblici.
Art. 32 Invenzioni I diritti in materia d’invenzione nel quadro della tesi soggiacciono alle disposizioni concernenti il rapporto di servizio se l’invenzione è stata fatta durante il servizio.
Capitolo 4: Dottorato onorario
Art. 33 1 Il PFZ conferisce il dottorato onorario su proposta unanime dei professori ordinari e straordinari, e dei professori assistenti di un dipartimento, se la conferenza dei capi di dipartimento vi abbia aderito a maggioranza semplice. Le votazioni sono segrete; sono consentite le astensioni.
2 La procedura concernente il conferimento del dottorato onorario è regolata in
modo più particolareggiato in una direttiva del rettore. 3 Il rettore consegna i diplomi di dottore onorario in occasione di una cerimonia ac- cademica.
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Capitolo 5: Rimedi giuridici
Art. 34 1 Le decisioni emanate in virtù della presente ordinanza possono essere impugnate con ricorso amministrativo
2 Autorità di ricorso è il Consiglio dei PF.
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 35 Disposizioni d’esecuzione 1 Il rettore emana le disposizioni d’esecuzione necessarie concernenti in particolare:
a. l’organizzazione dell’esame d’ammissione; b. le tesi realizzate fuori del settore dei PF; c. la procedura di conseguimento del dottorato e l’esame di dottorato; d. il deposito della tesi e la consegna del numero richiesto d’esemplari; e. il dottorato pluridisciplinare; f. la direzione di tesi da parte di professori che hanno lasciato il PFZ o emeriti. 2 Il rettore determina le condizioni di nomina dei direttori di tesi, dei relatori e dei correlatori. 3 Il rettore regola la consegna di copie di tesi o di riassunti di tesi a istituti scientifici e a enti pubblici.
Art. 36 Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 13 novembre 19913 sul dottorato del PFZ è abrogata.
Art. 37 Disposizioni transitorie 1 Il diritto previgente si applica ai candidati immatricolati prima del 1° aprile 2001.
2 Rimangono in vigore le decisioni d’ammissione emanate secondo il diritto previ- gente.
3 RU 1991 2567
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Art. 38 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 200l.
16 dicembre 2000 In nome della Direzione del Politecnico: Il presidente, Kübler Il delegato, Kottusch